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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1980 |
1) la conservazione dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino (in ossequio alla XIV disposizione transitoria della Costituzione) quale ente ospedaliero, con il successivo trasferimento alla regione Piemonte, mediante apposita legge regionale, della gestione delle relative attività sanitarie, coerentemente con l'assetto costituzionale del settore, con i rispettivi presìdi ospedalieri (Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro - IRCC di Candiolo);
2) la costituzione di una Fondazione Ordine Mauriziano, con sede in Torino - che succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente, esclusi quelli discendenti dalle attività sanitarie svolte dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 277 del 2004 - il cui patrimonio è formato dai beni mobili ed immobili dell'Ente, con esclusione dei menzionati presìdi ospedalieri, con lo scopo di amministrare il patrimonio indisponibile per finalità culturali, mediante il conferimento in godimento di taluni beni, individuati nella Tabella allegata al medesimo decreto-legge, ad una futura Fondazione destinata a gestire il patrimonio culturale di pertinenza sabauda; la quota disponibile, invece, è destinata alle operazioni di risanamento del pregresso dissesto finanziario dell'Ente, attraverso l'adozione delle procedure di carattere straordinario previste dallo stesso decreto-legge n. 277 del 2004;
3) la sospensione per ventiquattro mesi (scadenza 23 novembre 2006), nei confronti della nuova Fondazione, di tutte le azioni esecutive già promosse da parte dei fornitori per il recupero dei crediti vantati verso l'Ordine, nonché la sospensione del decorso degli interessi moratori sulle forniture e sui debiti previdenziali.
Dall'applicazione delle disposizioni del citato decreto-legge sono emersi taluni profili di criticità - segnalati dall'attuale Commissario straordinario della Fondazione in discorso ed evidenziati anche dall'annuale relazione predisposta dal relativo Comitato di vigilanza - in ragione sia delle difficoltà incontrate nelle procedure di dismissione dei beni del patrimonio disponibile, che hanno fortemente rallentato l'attuazione del programma di risanamento finanziario avviato in base alle previsioni del decreto-legge n. 277 del 2004, sia dei provvedimenti normativi ed amministrativi posti in essere dalla regione Piemonte in attuazione dello stesso decreto-legge.
Da ciò conseguono la necessità e l'urgenza di adottare le norme contenute nel presente decreto-legge.
Le questioni allo stato abbisognevoli di interventi d'urgenza investono, sostanzialmente, due aspetti. In particolare:
a) la necessità di differire la scadenza del termine (23 novembre 2006) relativo al congelamento degli interessi sul debito e delle azioni di rivalsa dei creditori, al fine di evitare l'aggressione dei medesimi al patrimonio dell'Ente, vanificandone definitivamente il possibile risanamento (articolo 1, comma 1);
b) una norma intesa a chiarire il momento del trasferimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 277 del 2004, al patrimonio della Fondazione della proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano, con esclusione dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dei presìdi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo (articolo 1, comma 3).
Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato, pertanto:
1) non necessita di copertura finanziaria;
2) non è stata redatta la relazione tecnica.
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di ventiquattro mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell'Ente, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente già eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini della Fondazione e le finalità di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore dei presente decreto. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego anche del ricavato dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate per legge o per destinazione, per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.
1. È convertito in legge il decreto-legge 23 novembre 2006, n. 283, recante interventi per completare il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la XIV disposizione transitoria della Costituzione, che prevede la conservazione dell'Ordine Mauriziano come ente ospedaliero;
Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, ed, in particolare, l'articolo 2 che istituisce la Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino;
Considerato il grave dissesto finanziario della predetta Fondazione, tuttora persistente nonostante le significative misure di risanamento tempestivamente avviate dal Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 277 del 2004;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare che la scadenza del termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 277 del 2004 impedisca, in ragione delle eventuali azioni promosse dai creditori, il completamento dell'opera di risanamento finanziario già avviata, nonché di fornire un corretto canone ermeneutico dell'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge, relativo al trasferimento alla menzionata Fondazione della proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2006;
Sulla proposta del Presidente dei Consiglio dei Ministri e dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute;
1. Al fine di consentire il definitivo perfezionamento delle procedure di valorizzazione e di dismissione già avviate nell'ambito degli interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 novembre 2006.
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Amato, Ministro dell'interno.
Turco, Ministro della salute.
Visto, il Guardasigilli: Mastella.
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