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PDL 1974

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1974



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GALANTE, LICANDRO, DILIBERTO, SGOBIO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

Nuove norme in materia di segreto di Stato e di consultazione degli archivi di carattere riservato

Presentata il 22 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La normativa sul segreto di Stato è definita dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Ora, seppure in questi anni si sia tentato da più parti di rimodulare la disciplina su questa materia e sui servizi segreti in particolare, ancora nessun risultato concreto è stato raggiunto. Infatti, secondo le leggi vigenti, nessun termine è stabilito per la permanenza del segreto di Stato apposto od opposto a singoli documenti. La possibilità di apporre od opporre il segreto stesso è vietata solo per i fatti eversivi dell'ordine costituzionale; a ciò si aggiunge un'eccessiva discrezionalità del potere del Presidente del Consiglio dei ministri nella definizione dello stesso.
      La disciplina dell'accesso agli archivi di carattere riservato, parimenti, sebbene sia stata recentemente riformata con il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede ancora un periodo di cinquanta anni durante il quale può essere inibito ai cittadini l'accesso ai documenti in essi contenuti.
      Questo complesso di norme ha finito per porre una coltre di silenzio attorno a fatti importanti della vita costituzionale del nostro Paese, costruendo una barriera invalicabile che non si giustifica né con la sicurezza nazionale né con il diritto alla privacy.
      Molti avvenimenti importanti della vita della nostra Repubblica sono ancora per alcuni aspetti ignoti sia alla magistratura che alla storiografia. Molte parti importanti dei fatti verificatisi durante gli anni
 

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settanta e ottanta sono ignoti agli storici così come ai magistrati.
      La strage di piazza Fontana a Milano del 12 dicembre 1969; l'eccidio di piazza della Loggia a Brescia e le bombe sull'Italicus del 1974; e poi la strage della stazione di Bologna e l'eccidio del DC9 presso l'isola di Ustica del 1980: tutti avvenimenti su cui non è stata fatta ancora luce a causa della impossibilità di accedere ai documenti contenuti negli archivi e ad un uso improprio della normativa sul segreto di Stato. Si tratta di eventi che ormai il popolo italiano deve poter conoscere e su cui la storiografia deve poter lavorare.
      È necessario, quindi, eliminare le storture presenti nella normativa vigente per evitare che strumenti per tutelare le libertà democratiche si trasformino in mezzi per manipolare la memoria storica di questo Paese.
      Parimenti è necessario porre maggiori vincoli al potere del Presidente del Consiglio dei ministri di apporre od opporre il segreto di Stato per fare in modo che l'opinione pubblica possa liberamente valutare l'azione degli organi costituzionali e dei nostri apparati di sicurezza. È inaccettabile che i cittadini italiani non possano sapere se e in che modo la sovranità del nostro Paese sia stata violata da servizi segreti stranieri, come è avvenuto di recente nel caso Abu Omar, in cui l'apposizione del segreto di Stato sembra essere stata più che altro dovuta alla volontà di proteggere precise responsabilità dell'Esecutivo.
      La presente proposta di legge vuole, infine, equiparare la normativa italiana a quella presente negli altri Paesi occidentali, primo tra tutti gli Stati Uniti d'America, dove esiste un limite temporale di trenta anni per la segretazione dei documenti.
      L'articolo 1 modifica taluni aspetti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801.
      Il comma 1, lettera a), estende i casi in cui il Governo non può apporre il segreto di Stato alle ipotesi di stragi, violazioni della sovranità statale da parte di altri Stati, violazione delle libertà fondamentali tutelate dalla Costituzione da parte degli organi costituzionali.
      Il comma 1, lettera b), pone un limite di venticinque anni alla apposizione o alla opposizione del segreto di Stato stesso.
      L'articolo 2 modifica alcune norme del codice di procedura penale.
      Il comma 1 estende l'impossibilità di opporre il segreto di Stato durante un procedimento penale nel caso di reati commessi per finalità di terrorismo, di delitti di strage e di reati di associazione di stampo mafioso.
      Il comma 2 introduce l'obbligo, per il Presidente del Consiglio dei ministri che conferma l'opposizione di un segreto di Stato a fatti, notizie e documenti che il giudice per le indagini preliminari ha considerato esclusi dalle materie su cui il segreto stesso può essere posto, di motivare con atto la propria decisione.
      L'articolo 3 riduce a venticinque anni il periodo durante il quale non si può aver accesso ai documenti conservati negli archivi dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, dopo le parole: «fatti eversivi dell'ordine costituzionale», sono aggiunte le seguenti: «stragi, violazioni della sovranità statale da parte di altri Stati, violazione delle libertà fondamentali tutelate dalla Costituzione da parte degli organi costituzionali»;

          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Il segreto di Stato cessa decorsi venticinque anni dalla sua apposizione od opposizione ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri può stabilire la cessazione del segreto di Stato con decreto motivato anche prima della scadenza del termine di cui al terzo comma.
      La cessazione del segreto di Stato è comunicata all'autorità giudiziaria presso la quale il segreto è stato opposto o confermato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale».

Art. 2.

      1. All'articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale» sono inserite le seguenti: «, reati commessi per finalità di terrorismo, i delitti di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale e i reati di associazione di stampo mafioso di cui all'articolo 416-bis del medesimo codice».
      2. All'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e

 

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transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «, con atto motivato, ».

Art. 3.

      1. All'articolo 122, comma 1, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data», sono sostituite dalle seguenti: «che diventano consultabili dopo venticinque anni dalla loro data».


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