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PDL 1593

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1593



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEDRIZZI

Modifica all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di assegno vitalizio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Presentata il 4 agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», all'articolo 2, comma 1, stabilisce che a chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche, è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500.000 mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
      Al successivo comma 4, lo stesso articolo stabilisce che: «l'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».
      Ebbene, se il concetto giuridico e letterale di indennizzo implica il tenere indenne la persona da una perdita o danno che possa esserle derivato per qualche particolare ragione, e conseguentemente impone un puntuale rapporto tra l'importo della dazione e l'entità del danno subìto, non appare conforme al sistema giuridico vigente, né socialmente apprezzabile che l'indennizzo, come nel nostro caso, non sia proporzionale al danno patito, bensì fisso ed eguale per chi ha riportato, a seguito di azione violenta, per lo più nell'espletamento di un pubblico ufficio, una riduzione minima della capacità lavorativa e chi ha riportato, invece, una invalidità ben maggiore, gravante pesantemente sul bilancio familiare per cure ed assistenza.
 

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      Va, inoltre, adeguato l'assegno, assolutamente esiguo, per i superstiti delle vittime (vedi la recente uccisione del vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria Francesco Fortugno).
      Per i motivi suesposti, l'articolo 1 del progetto di legge propone una parziale modifica dell'articolo 2 della citata legge n. 407 del 1998, volta a porre rimedio alla grave ingiustizia perpetrata in danno di quanti, specialmente appartenenti a organismi di polizia e all'amministrazione della giustizia, sono stati più duramente colpiti dal terrorismo e dalla criminalità organizzata, con un onere finanziario sostanzialmente esiguo, atteso il limitatissimo numero di percettori del beneficio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa, è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio mensile, non reversibile, pari a 25 euro per ogni punto percentuale di invalidità, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata tale assegno è determinato in euro 1.000. I suddetti assegni vitalizi sono cumulabili con le eventuali provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, previste a favore degli invalidi civili di guerra, ai quali la suddetta categoria è equiparata».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del

 

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Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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