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PDL 2039

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2039



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOATO

Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti

Presentata il 6 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Sono ormai trascorsi ventidue anni da quando l'Associazione familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna (avvenuta il 2 agosto 1980) redasse un progetto di legge d'iniziativa popolare in materia di abolizione del segreto di Stato per i fatti di terrorismo e di stragi e, su quel progetto di legge, raccolse le cinquantamila firme indispensabili per portarlo all'attenzione del Parlamento (atto Senato n. 873, IX legislatura, presentato nel 1984). E, per fare qualche altro tragico esempio, sono trascorsi oltre trent'anni dalla strage di piazza della Loggia a Brescia (28 maggio 1974) e ventisei dall'esplosione dell'aereo a Ustica (27 giugno 1980). Non è qui il caso di ripercorrere nei dettagli il tormentato iter nella X legislatura del disegno di legge (atto Senato n. 1) che, comunque, discusso congiuntamente con i disegni di legge atti Senato nn. 135 e 1663, culminò nell'approvazione da parte del solo Senato della Repubblica, nella seduta del 26 luglio 1990, di un testo unificato (vedi atto Camera n. 5004, X legislatura).
      Non sappiamo quanti siano i fatti di terrorismo e i delitti di strage che risulta impossibile svelare e punire anche a causa dell'apposizione del segreto di Stato.
      Finalmente sono venute meno le motivazioni di carattere internazionale che impedivano al Governo italiano di sollevare il segreto di Stato sui fatti che hanno insanguinato la storia della «prima Repubblica». Al contrario, è nell'interesse anche delle vecchie e delle nuove democrazie europee (e, persino, del processo di pace fra palestinesi e israeliani) che tutto quanto attiene al terrorismo e alle stragi
 

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italiane sia pienamente svelato. Così come è giusto che il ceto politico italiano e i responsabili dei servizi segreti possano essere assolti oppure condannati per le loro eventuali responsabilità dirette e indirette nelle varie ramificazioni della cosiddetta «strategia della tensione».
      Sentiamo tutti la necessità di «voltare pagina». Per scrivere una pagina nuova e trasparente della Repubblica italiana è, però, assolutamente indispensabile che le vecchie pagine siano tutte riscritte senza segreti, siano tutte leggibili senza omissis, contengano chiare attribuzioni di responsabilità. Soltanto allora si potrà e si dovrà «voltare pagina». È con questo spirito e con questo obiettivo che sottopongo alla vostra attenzione e alla vostra rapida approvazione la proposta di legge che, per i soli fatti di terrorismo e strage, esclude l'apposizione del segreto di Stato. Sono convinto che quanto è stato fatto opportunamente, con riferimento ai delitti di mafia - per i quali le leggi istitutive della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare (si vedano la legge 19 ottobre 2001, n. 386, nella XIV legislatura, e la legge 27 ottobre 2006, n. 277, nella legislatura in corso), escludono l'apposizione del segreto - possa e debba essere fatto, con la massima celerità, anche per i reati terroristici e per i delitti di strage.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 204. - (Esclusione dal segreto). - 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
      2. Dell'ordinanza che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 2.

      1. Il comma 2 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

      «2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma al giudice il segreto con atto motivato se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato».

 

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Art. 3.

      1. Al comma 2 dell'articolo 245 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

              «c-bis) articolo 202;

              c-ter) articolo 204»;

          b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

              «d-bis) articolo 256».


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