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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2016 |
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. Il Presidente del Consiglio dei ministri è altresì titolare delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza.
2. Ai fini indicati nel comma 1, e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende agli organismi informativi disciplinati dalla presente legge, che svolgono le funzioni per l'attuazione delle politiche dell'informazione per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana altresì ogni disposizione necessaria o utile per l'organizzazione e il funzionamento di essi.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina ogni anno il bilancio degli organismi informativi, lo comunica al Comitato parlamentare per la sicurezza e ne acquisisce il parere.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica,
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via ordinaria le funzioni di cui all'articolo 1 mediante delega ad un Ministro senza portafoglio, denominato Ministro delle informazioni per la sicurezza.
2. Non sono delegabili al Ministro delle informazioni per la sicurezza le funzioni che la presente legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri e, in particolare, quelle in tema di alta vigilanza sui criteri di classificazione e quelli in tema di segreto di Stato.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza sulle modalità di esercizio delle funzioni a lui delegate e, fermo il potere di direttiva, può in qualsiasi momento assumere l'esercizio diretto di tutte o di alcune di esse nonché, sentito il Consiglio dei ministri, revocare la delega al Ministro predetto.
4. La Direzione generale del SIS risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente all'autorità delegata. Il dirigente preposto all'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica quale organo di indirizzo, consultazione e deliberazione circa l'attività degli organismi informativi per la sicurezza.
2. Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel comma 1, il Consiglio nazionale:
a) definisce, sulla base degli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei ministri, gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza e provvede all'approvazione del piano dell'attività informativa, verificandone l'attuazione nei modi e tempi indicati;
b) delibera i regolamenti previsti dalla presente legge;
c) designa, secondo le disposizioni della presente legge, il Direttore generale del SIS e i direttori dell'AE e dell'AI.
3. Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza o impedimento, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza. Del Consiglio nazionale fanno parte il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri, nonché il Ministro delle informazioni per la sicurezza. Le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale sono svolte dal Direttore generale del SIS, ovvero, in sua assenza o impedimento, da uno dei Ministri che partecipano alla riunione.
4. Alle riunioni del Consiglio nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza o impedimento, il Ministro delle informazioni per la sicurezza può invitare a partecipare, anche a seguito di loro richiesta e senza diritto di voto, i
1. Il controllo parlamentare a garanzia della legittimità e della lealtà costituzionali dell'attività della Direzione generale del SIS, dell'AE e dell'AI spetta ad un Comitato parlamentare per la sicurezza, costituito da quattro deputati e quattro senatori nominati, con criterio proporzionale, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di ogni comunicazione pubblica, informa immediatamente il Comitato parlamentare della proposta di nomina del Direttore generale del SIS e dei direttori dell'AE e dell'AI.
3. Il Comitato parlamentare, per lo svolgimento delle sue funzioni, può convocare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle informazioni per la sicurezza ed i membri del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. Al medesimo fine, il Comitato parlamentare può altresì disporre, previa comunicazione al Ministro delle informazioni per la sicurezza, l'audizione del Direttore generale del SIS e dei direttori dell'AE e dell'AI. Il Comitato parlamentare esprime parere sul bilancio degli organismi informativi.
4. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulle linee essenziali della politica informativa per la sicurezza e i risultati ottenuti. Il Governo trasmette altresì ogni sei
1. Per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni, il Ministro delle informazioni per la sicurezza si avvale della Direzione generale del SIS istituita anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. La Direzione generale svolge le funzioni indicate nella presente sezione ed è articolata nelle seguenti strutture:
a) coordinamento operativo dell'AE e dell'AI;
b) Centro di analisi integrata strategica;
c) Ufficio centrale per la segretezza;
d) Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi;
e) Ispettorato.
2. L'ordinamento delle strutture di cui al comma 1 e la loro articolazione in uffici e servizi sono stabiliti con apposito regolamento.
3. Presso la Direzione generale del SIS opera il Comitato di garanzia di cui all'articolo 32.
1. Alla Direzione generale del SIS è preposto, alle dirette dipendenze del Ministro delle informazioni per la sicurezza,
a) fornisce al Ministro delle informazioni per la sicurezza ogni elemento a sostegno dei processi decisionali governativi e ritenuto utile per l'attuazione delle politiche delle informazioni per la sicurezza di cui all'articolo 1 e lo tiene aggiornato su ogni questione di rilievo;
b) informa il Ministro delle informazioni per la sicurezza dell'attività svolta dall'AE e dall'AI;
c) esercita le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica;
d) è responsabile dell'architettura del sistema statistico e informatico attivato presso il Centro di analisi integrata strategica di cui all'articolo 7;
e) garantisce lo scambio informativo tra le due Aree e le Forze di Polizia, nonché tra le due Aree e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS-Difesa);
f) cura il coordinamento dei rapporti con gli organismi informativi degli altri Stati ed è preventivamente informato di ogni collegamento operativo tenuto con essi dall'AE e dall'AI;
g) propone al Ministro delle informazioni per la sicurezza, per la successiva nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il vice direttore esecutivo, i responsabili dell'AE e dell'AI e il capo del Centro di analisi integrata strategica e il capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi;
h) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali del SIS non compresi tra quelli di cui alla lettera g) e nomina i funzionari di collegamento con i Ministeri interessati alla ricerca informativa.
4. Il Direttore generale del SIS non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.
1. Alle dirette dipendenze del Direttore generale del SIS è costituito un Centro di analisi integrata strategica che:
a) raccoglie le informazioni, le relazioni e i rapporti ricevuti dall'AE e dall'AI dalle Forze di polizia, dalle altre Amministrazioni dello Stato e dagli enti di ricerca anche privati;
b) redige relazioni su situazioni sia generali che particolari e formula valutazioni e previsioni;
c) elabora il progetto di piano di ricerca informativa, anche sulla base delle indicazioni ricevute dall'AE e dall'AI;
d) provvede alla realizzazione di un sistema statistico e informatico nonché al suo adeguamento all'evoluzione tecnologica, stabilendo regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi degli organismi informativi e la loro compatibilità ai fini della presente legge per il collegamento permanente con le strutture analoghe delle Forze di polizia o altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica, secondo modalità stabilite con regolamento.
1. L'Ispettorato è organo della Direzione generale del SIS. Ha il compito di verificare la corretta gestione delle strutture
1. L'Ufficio centrale per la segretezza svolge funzioni direttive, di coordinamento, consultive, di studio e di controllo in ordine alla tutela amministrativa di quanto coperto da classifica di segretezza, sotto il profilo della sicurezza dei documenti, dei materiali, del personale, degli aspetti di carattere industriale, delle infrastrutture e delle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, delle comunicazioni e dei sistemi di elaborazione automatizzata dei dati.
2. Il capo dell'Ufficio è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa designazione del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.
3. L'Ufficio è competente al rilascio e al ritiro del nulla osta di segretezza (NOS) nei confronti dei soggetti che hanno necessità di accedere o trattare notizie, atti, documenti e ogni altra cosa cui è
1. All'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, posto alle dirette dipendenze del Direttore generale del SIS, sono demandate:
a) l'attuazione delle disposizioni che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi degli organismi informativi;
b) la vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli archivi;
c) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se riservate, effettuate dagli organismi informativi;
d) la tenuta e la gestione dell'archivio centrale di cui al comma 2.
2. Presso l'Ufficio è collocato l'archivio centrale dei dati del sistema informativo per la sicurezza della Repubblica. All'archivio sono trasmessi senza ritardo per l'immediata immissione tutti i dati di cui dispongono gli archivi dell'AE e dell'AI ivi compresi i dati originati dai centri operativi. La trasmissione può essere differita solo quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive.
3. Gli archivi dell'AE e dell'AI cessano di avere memoria dei dati trasmessi all'archivio centrale quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre un anno dalla loro iniziale trattazione.
1. Per gli archivi cartacei pregressi una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri predispone un piano di informatizzazione degli atti, ove possibile, e dei registri e fissa le modalità di conservazione e consultazione della documentazione.
2. La Commissione di cui al comma 1 provvede ad individuare la documentazione destinata alla conservazione e a fissare i criteri per l'invio della stessa all'archivio di Stato.
3. Con i regolamenti di cui all'articolo 10, comma 5, sono stabiliti la composizione della Commissione, nonché i tempi e le modalità di funzionamento.
1. È istituita l'Area delle informazioni per la sicurezza estera (AE) per difendere,
a) le esigenze connesse con impegni derivanti dalle alleanze internazionali;
b) l'attività di cooperazione in campo militare nell'ambito degli organismi internazionali;
c) la pianificazione e l'attività operativa militare;
d) la valutazione delle minacce all'equilibrio economico-finanziario regionale, locale, settoriale derivanti dall'instabilità valutaria e monetaria sui mercati dei beni e dei servizi nonché delle minacce all'ordine economico internazionale derivanti dagli sviluppi destabilizzanti nei settori strategici;
e) la valutazione delle minacce derivanti dai flussi migratori;
f) la valutazione delle minacce derivanti dai traffici di materiali utilizzabili per armi nucleari, batteriologiche e chimiche.
1. Il direttore dell'AE, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato parlamentare per la sicurezza, è responsabile della gestione dell'AE sotto il profilo tecnico-operativo. A tal fine per l'esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità:
a) stabilisce l'organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi
b) dispone l'impiego operativo delle risorse dell'AE;
c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per le spese riservate;
d) mantiene i rapporti operativi con i corrispondenti organismi informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite preventivamente con il Direttore generale del SIS;
e) invia tempestivamente al Direttore generale del SIS informazioni, relazioni e rapporti sull'esito delle attività svolte dall'AE, al fine di renderne edotto il Ministro delle informazioni per la sicurezza;
f) garantisce la corretta esecuzione del piano di ricerca informativa;
g) propone al Direttore generale del SIS la nomina del vice direttore e dei capi reparto;
h) affida incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'AE, non compresi tra quelli di cui alla lettera g);
i) riferisce costantemente al Direttore generale del SIS e presenta al Ministro delle informazioni per la sicurezza, nonché ai Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, tramite il Direttore generale del SIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'AE.
2. Il direttore dell'AE non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.
1. È istituita l'Area delle informazioni per la sicurezza interna (AI) per difendere, in cooperazione con l'AE secondo le disposizioni della presente legge, la Repubblica
a) eversione di qualunque natura;
b) terrorismo;
c) criminalità organizzata, anche di tipo economico;
d) traffici di armi nonché ogni altro traffico illecito;
e) movimenti migratori;
f) minacce biologiche ed ecologiche;
g) spionaggio industriale e scientifico.
3. L'AI svolge, in ambito nazionale, per le esigenze istituzionali di cui al presente articolo, attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione.
4. L'AI coopera sul territorio nazionale, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, su disposizione del Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa richiesta dell'autorità competente, alla tutela dei cittadini e dei loro beni di cui lo Stato assuma la protezione.
5. L'AI ha alle proprie dipendenze i centri operativi sul territorio nazionale e utilizza all'estero i centri operativi dell'AE. Le modalità sono stabilite con regolamento, su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza.
1. Il direttore dell'AI, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
a) stabilisce l'organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi sul territorio nazionale, dandone preventiva comunicazione al Direttore generale del SIS;
b) dispone l'impiego operativo delle risorse dell'AI;
c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per le esigenze riservate;
d) mantiene i rapporti operativi con i corrispondenti organismi informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite preventivamente con il Direttore generale del SIS;
e) invia tempestivamente al Direttore generale del SIS informazioni, relazioni e rapporti sull'esito delle attività svolte dall'AI, al fine di renderne edotto il Ministro delle informazioni per la sicurezza;
f) garantisce la corretta esecuzione del piano di ricerca informativa;
g) propone al Direttore generale del SIS la nomina del vice direttore e dei capi reparto;
h) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'AI, non compresi tra quelli di cui alla lettera g);
i) riferisce costantemente al Direttore generale del SIS e presenta al Ministro delle informazioni per la sicurezza, nonché ai Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, tramite il Direttore generale del SIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'AI.
2. Il direttore dell'AI non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.
1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione generale del SIS - il contingente speciale del personale addetto agli organismi informativi, determinato con apposito regolamento. Il regolamento contiene altresì l'ordinamento del personale e la disciplina del relativo trattamento economico e previdenziale in conformità ai princìpi posti dalle disposizioni del presente titolo.
2. Il personale iscritto nel contingente speciale di cui al comma 1 è composto da dipendenti civili e militari dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche che sono assegnati, con il loro consenso e previo collocamento fuori ruolo o in soprannumero presso l'amministrazione di appartenenza secondo le forme previste dai rispettivi ordinamenti, alle dipendenze degli organismi informativi per il periodo stabilito a norma dell'articolo 17, comma 6, nonché da personale assunto direttamente con contratto a tempo determinato. I posti del personale collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di appartenenza non sono disponibili ai fini della progressione di carriera del personale in servizio presso le amministrazioni stesse.
3. Il personale del contingente speciale è destinato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, alle strutture della Direzione generale del SIS, all'AE e all'AI, sulla base delle richieste avanzate dai rispettivi direttori, in relazione alle esigenze e all'organizzazione interna degli organismi stessi.
4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è comunicato prima della sua adozione al Comitato parlamentare per la sicurezza che può formulare osservazioni
1. Il reclutamento del personale mediante assegnazione da altra amministrazione avviene a seguito di apposita procedura selettiva, previa diffusione presso le amministrazioni interessate di avviso che specifichi le competenze e i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, nell'ambito del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle università, dagli enti pubblici di ricerca ed eventualmente anche dalle altre amministrazioni pubbliche.
2. Il reclutamento del personale mediante assunzione diretta con contratto a tempo determinato avviene secondo speciali procedure concorsuali fissate in relazione alle particolari funzioni da espletare, sulla base dei requisiti e nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 16, comma 1.
3. Il ricorso alla procedura di cui al comma 2 è consentito per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione ed è comunque vietato per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari. In ogni caso il personale reclutato con tale procedura non può complessivamente superare il limite stabilito dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, e comunque un quinto del contingente speciale.
4. È fatta salva la possibilità di procedere al reclutamento di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche o anche esterno alle stesse, mediante chiamata diretta e per il periodo determinato a norma del comma 6, per funzioni da espletare presso gli uffici di immediato supporto al Direttore generale del SIS e ai direttori dell'AE e dell'AI in misura complessivamente non superiore a nove unità.
1. Il trattamento economico del personale addetto agli organismi informativi è composto dai seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare, in misura pari allo stipendio goduto dal personale di identica qualifica, livello o grado dell'amministrazione di appartenenza e comprensivo della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita in tale amministrazione, oltre alla indennità integrativa speciale e all'assegno per il nucleo familiare in quanto spettante ai sensi delle disposizioni vigenti. Per il personale assunto direttamente, lo stipendio è stabilito mediante tabella di equiparazione predisposta nel regolamento previsto dall'articolo 16, comma 1, sulla base di criteri di corrispondenza con le qualifiche, i livelli e i gradi esistenti presso le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di ricerca;
b) indennità di funzione onnicomprensiva di qualsiasi altro trattamento accessorio, graduata per qualifiche o livelli e a seconda della capacità professionale richiesta
2. Lo stipendio di cui alla lettera a) del comma 1 segue le variazioni della stessa voce retributiva per il personale delle amministrazioni di provenienza o per il personale individuato come corrispondente nelle tabelle di equiparazione. L'indennità di cui al comma 1, lettera b), è stabilita nel regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, secondo criteri di correlazione, individuati sulla base dei parametri indicati nel periodo precedente, in misura compresa tra uno e sei volte l'indennità pensionabile spettante al dirigente generale di pubblica sicurezza, o grado equiparato.
3. L'indennità di funzione dei direttori e dei vicedirettori degli organismi informativi nonché dei capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi è fissata con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1.
4. È fatto divieto di corrispondere al personale addetto agli organismi informativi qualsiasi trattamento economico accessorio sotto forma di assegno o indennità diverso da quello previsto dal comma 1, ivi compresa ogni esenzione, riduzione o agevolazione fiscale ulteriore rispetto a quelle ordinariamente previste per i redditi da lavoro dipendente. È fatta salva l'assimilazione del suddetto personale al personale appartenente alle amministrazioni civili e militari dello Stato ai fini dell'accesso ai contributi comunque concessi dallo Stato a cooperative di dipendenti pubblici in adempimento di disposizioni di legge, nonché l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, con imputazione della relativa spesa sullo stanziamento di bilancio per gli organismi informativi. È altresì escluso al momento del rientro alla amministrazione di appartenenza o in caso di passaggio, sotto qualsiasi forma, ad altra amministrazione pubblica, il mantenimento
1. Con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, sono stabilite condizioni e modalità per l'eventuale passaggio del personale addetto agli organismi informativi alle qualifiche o livelli immediatamente superiori dell'ordinamento degli organismi stessi. A tale compito provvedono, su proposta del direttore dell'organismo interessato, commissioni formate secondo i criteri di cui all'articolo 17, comma 8.
1. Il servizio prestato presso gli organismi informativi è equiparato a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Tuttavia, ove il servizio prestato negli organismi informativi debba essere assoggettato, secondo il rispettivo ordinamento delle amministrazioni, a specifica valutazione da una commissione di promozione o avanzamento, tale valutazione viene formulata, anche sulla base di note di merito predisposte dall'organismo interessato, dalla commissione competente, integrata dalla partecipazione del direttore dell'organismo stesso. La progressione in carriera nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza non produce effetti sulla qualifica o livello assegnato presso gli organismi informativi.
1. Il personale assunto direttamente mediante contratto a tempo determinato, alla scadenza stabilita a norma dell'articolo 17, comma 6, a domanda, è inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altra amministrazione statale, anche in soprannumero, ovvero di altra amministrazione pubblica, secondo speciali modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, per l'adeguamento alla suddetta categoria di personale delle procedure per l'attuazione della mobilità, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. Per il personale assunto direttamente e che non abbia presentato domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21, il servizio prestato presso gli organismi informativi costituisce comunque titolo preferenziale nella partecipazione a pubblici concorsi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 5, comma 4, numero 16), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e coloro che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno un quinquennio presso gli organismi informativi».
1. La Direzione generale del SIS predispone piani annuali per il rientro nell'amministrazione
1. All'organizzazione e al funzionamento degli organismi informativi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fatti salvi, per quanto riguarda i procedimenti relativi alle materie di cui al capo III e al presente capo e in conformità alle specifiche disposizioni di attuazione stabilite con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 1, o con apposito regolamento, i princìpi concernenti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i princìpi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza, economicità ed efficacia della gestione delle risorse e le relative responsabilità.
1. Alle procedure poste in essere dalla Direzione generale del SIS per la stipulazione di contratti per appalti di lavori e per forniture di beni e servizi si applicano le disposizioni dettate da un apposito regolamento, nel rispetto dei princìpi della normativa comunitaria vigente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 57. Con il medesimo regolamento sono individuati altresì i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia e
1. Ai ricorsi al giudice amministrativo aventi oggetto controversie nelle materie di cui al capo III e al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
1. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, una apposita unità previsionale di base per le spese degli organismi informativi.
2. All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica e su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentiti i responsabili degli organismi informativi, ripartisce tra gli organismi stessi lo stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato, stabilendo altresì le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza, che esprime parere.
3. Sono adottate con regolamento le norme concernenti la tenuta del bilancio e del rendiconto e la gestione delle spese degli organismi informativi, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi princìpi nonché delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo, nel quale sono iscritti, in appositi capitoli, i fondi per le spese riservate, e il rendiconto della
b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza, e sono inviati, per la verifica della legittimità e della regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'Ispettorato, al controllo di un ufficio della Corte dei Conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso la Direzione generale del SIS;
c) gli atti di gestione del fondo di cui alla lettera b) sono assunti dal Direttore generale e dagli altri dirigenti della Direzione generale del SIS, salvo quanto previsto dall'articolo 25 e sono assoggettati al controllo preventivo di un apposito ufficio della Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri, distaccato presso la stessa Direzione generale;
d) ai componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e della Ragioneria centrale di cui alle lettere b) e c) si applica il disposto dell'articolo 17, comma 13, e nei loro confronti è vietata l'erogazione di qualsiasi indennità speciale connessa a tale incarico;
e) gli atti di gestione del fondo per le spese riservate sono assunti esclusivamente dal Direttore generale del SIS, dal direttore dell'AE e dal direttore dell'AI, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Ministro delle informazioni per la sicurezza. I rendiconti e la relazione presentati dal direttore dell'AE e dal direttore dell'AI sono trasmessi al Ministro delle informazioni per la sicurezza tramite il Direttore generale del SIS;
f) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono trasmessi,
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale addetto agli organismi informativi che tiene condotte costituenti reato durante la predisposizione o l'attuazione delle operazioni e nell'ambito delle attività previste e deliberate a norma degli articoli 29 e 30.
2. La causa di non punibilità indicata nel comma 1 non si applica quando la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubblica, i diritti politici e la libertà di stampa. Non si applica altresì per i delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale connesse o strumentali a operazioni autorizzate a norma dell'articolo 30, e sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino
1. La speciale causa di non punibilità prevista dall'articolo 28 si applica solo quando il personale addetto agli organismi informativi, nell'esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, procede a operazioni deliberate e documentate ai sensi della presente legge e delle norme organizzative degli organismi informativi e, nella predisposizione o attuazione di tali operazioni, compie attività costituenti reato a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta alla stregua dei criteri indicati nel comma 2 del presente articolo e autorizzate nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 30.
2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso a una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell'articolo 28, è consentito solo quando la condotta stessa è indispensabile per ottenere il risultato che l'attività si prefigge, tale risultato non è diversamente perseguibile e la condotta tenuta è adeguata al raggiungimento del fine a seguito di una valutazione complessiva di comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
1. Le condotte indicate nell'articolo 28 sono autorizzate, nei casi previsti nell'articolo citato e ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 29, dal Direttore generale
1. Il personale addetto agli organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di cui agli articoli 28, 29 e 30 è punito per ciò solo con la reclusione da due a cinque anni.
2. Nell'ipotesi di eccesso colposo si applica l'articolo 55 del codice penale.
1. Prima di ratificare l'autorizzazione delle condotte di cui all'articolo 28, il Ministro delle informazioni per la sicurezza è tenuto ad acquisire il motivato parere del Comitato di garanzia. L'autorizzazione non può essere ratificata in caso di parere negativo.
1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 28 sono iniziate indagini preliminari, il Direttore generale del SIS, su richiesta del direttore dell'AE e dell'AI, può opporre all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della causa di non punibilità.
2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che sia data conferma. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.
3. Quando l'esistenza della causa di non punibilità di cui all'articolo 28 è
1. Nessuna attività comunque idonea per la sicurezza della Repubblica può
1. L'attività di raccolta e trattamento delle notizie e delle informazioni deve essere direttamente ed esclusivamente finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali degli organismi informativi. Fermo quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla tutela dei dati personali, in nessun caso può procedersi alla raccolta sistematica di dati personali in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali o delle convinzioni politiche o religiose, o in ragione della appartenenza razziale, etnica, nazionale o religiosa o delle condizioni di salute o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura è indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali degli organismi informativi, l'uso deve essere rigorosamente limitato al raggiungimento del fine.
2. Il personale addetto agli organismi informativi che sotto qualunque forma
1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-quater (Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico), 617 (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-bis (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-ter (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) del codice penale, sono aumentate dalla metà a due terzi se commesse in danno degli archivi degli organismi informativi, delle apparecchiature da questi utilizzati sia all'interno che all'esterno delle sedi degli uffici o al fine di procurarsi notizie, documenti, informazioni o atti coperti da segreto di Stato.
2. La pena è aumentata quando l'autore è per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, tutela e sicurezza degli archivi degli organismi informativi.
1. Chiunque accede illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi informativi è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Chiunque sottrae, distrugge, trasferisce altrove, occulta, contraffa, sostituisce, forma in tutto o in parte un atto falso, altera un atto vero, riproduce arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi informativi è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aggravata quando l'autore è addetto agli organismi informativi o è incaricato legalmente di svolgere attività per questi ed è aumentata dalla metà a due terzi quando è per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, tutela e sicurezza degli archivi degli organismi medesimi.
1. Gli addetti agli organismi informativi non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualifiche sono sospese durante il periodo di servizio negli organismi medesimi per coloro che le rivestono in base
1. Il Direttore generale del SIS, previa comunicazione al Ministro delle informazioni per la sicurezza, può disporre o autorizzare i direttori dell'AE e dell'AI, perché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli addetti agli organismi informativi usino, anche in ogni sede, documenti di identificazione che contengano indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell'articolo 28, può essere disposta o autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il Dipartimento e l'Area che procede all'operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente organismo informativo. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.
1. Il Direttore generale del SIS, previa comunicazione al Ministro delle informazioni per la sicurezza, può autorizzare i direttori dell'AE e dell'AI, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività economiche sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura, sia all'interno che all'estero.
2. L'Ispettorato esamina i consuntivi economici dell'attività, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici al Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il consuntivo è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati
1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi informativi, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia e gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza devono fornire ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli organismi informativi, per l'espletamento dei compiti a questi affidati.
1. Gli organismi informativi possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali. A tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, gli organismi possono altresì avvalersi dell'opera di società di consulenza. Con regolamento viene disciplinato l'accesso degli organismi informativi agli archivi informatici, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica anche successiva dell'accesso a dati personali.
2. Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità richiesti di collaborazione ritengano di non poter o dovere corrispondere alle richieste stesse, sono tenuti a sottoporre senza indugio la questione, tramite, rispettivamente, il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza ovvero l'autorità concedente, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.
1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi sia degli organismi informativi sia dell'Autorità nazionale per la sicurezza,
1. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali; esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.
2. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all'attività o all'incarico, hanno assoluta necessità di accedervi.
1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dal soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto di eccezionale gravità ai beni di cui all'articolo 45.
2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività, o le cose oggetto di segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti dall'estero.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti nel comma 3, o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atto, documento o cosa non sottoposti a declassifica automatica per decorso del tempo a norma dell'articolo 52, comma 5. In tal caso, il vincolo cessa comunque decorsi trenta anni. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa altresì a seguito di apposito provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli atti e i documenti, previa declassifica, sono versati all'archivio di Stato dopo quaranta anni dalla formazione o dalla acquisizione e, limitatamente
1. Nel confermare l'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri, quando sulla notizia, documento, atto, attività o cosa è apposta l'annotazione relativa al vincolo derivante dal segreto di Stato, ne valuta l'attualità, ovvero, in assenza di tale annotazione, valuta la sussistenza delle condizioni che rendono necessaria la conferma della opposizione. La opposizione è valutata ai fini della tutela degli interessi fondamentali che giustificano il segreto ai sensi dell'articolo 46, tenendo conto dei beni costituzionalmente protetti e coinvolti nonché del tempo trascorso dai fatti ai quali la notizia, il documento, l'atto, l'attività o la cosa fanno riferimento.
2. Il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:
«1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere in violazione della disciplina concernente la causa speciale di non punibilità da parte degli addetti agli organismi informativi. In ogni caso non possono essere oggetto di segreto fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale,
1. Quando devono essere acquisiti agli atti di un procedimento penale atti, documenti
1. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a darne comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per la sicurezza.
2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza, qualora ritenga infondata la conferma del segreto, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«3-bis. Se l'autorità giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma dell'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo oggetto».
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«4-bis. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 202».
1. La classifica di segretezza è apposta dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia ovvero è responsabile della cosa, sia essa un oggetto, una infrastruttura o una installazione. La stessa autorità può procedere alla classifica o può elevare la classifica delle notizie, documenti, atti o cose acquisiti dall'estero.
2. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. La classifica di vietata divulgazione apposta prima della data di entrata in vigore della presente legge è equiparata a quella di riservato.
3. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative agli atti, ai documenti o alle cose che attengono alla integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni dello Stato, alla indipendenza della Repubblica rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare, agli interessi economici del Paese sono idonee a recare un danno di eccezionale gravità ai suddetti interessi.
4. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 sono idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati.
5. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 sono idonee a recare danno lieve agli interessi ivi indicati.
6. Chi appone una delle classifiche di segretezza procede alla individuazione, all'interno di ogni atto o documento, delle
1. All'atto della classifica, il soggetto che procede indica, ove possibile, le condizioni che possono determinare la declassifica ovvero il termine, se inferiore a quello di cui al comma 2, allo scadere del quale i documenti, gli atti o le cose possono ritenersi non sottoposti ad alcun vincolo.
2. In assenza di talune delle indicazioni di cui al comma 1, ovvero quando non ricorrono le situazioni di cui al comma 3, la classifica di segretissimo è declassificata a quella di segreto decorsi cinque anni dalla data di apposizione e a quella di riservato decorsi altri cinque anni; ogni vincolo di classifica cessa decorsi quindici anni. La classifica di segreto è declassificata a quella di riservato decorsi cinque anni dalla data di apposizione; ogni vincolo di classifica cessa decorsi dieci anni. Il vincolo della classifica di riservato cessa decorsi cinque anni dalla data di apposizione.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'apposizione irregolare o arbitraria di classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 51, a documenti, atti o cose costituisce illecito disciplinare. Per gli addetti agli organismi informativi, l'illecito è valutabile ai fini dell'allontanamento dagli organismi o del rinnovo del periodo di permanenza presso quest'ultimi.
1. Chiunque proceda alla apposizione di una classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 51 al fine di ostacolare l'accertamento di un delitto è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni. Se la classifica di segretezza è apposta al fine di ostacolare la conoscenza di condotte che sono in contrasto con gli interessi indicati nell'articolo 51, comma 3, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.
2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque stipuli, in forma segreta, un accordo internazionale idoneo a vincolare l'Italia sul piano delle relazioni internazionali.
1. Al comma 1 dell'articolo 256 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di
«5-bis. Quando la dichiarazione concerne la classifica di segretezza apposta al documento, all'atto o alle cose, l'autorità giudiziaria provvede agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze per gli interessi tutelati derivanti dall'acquisizione, disponendo il sequestro solo quando ciò è indispensabile ai fini del procedimento.
5-ter. Nei casi in cui è proposto riesame a norma dell'articolo 257, o il ricorso in cassazione a norma dell'articolo 325, la abolizione del vincolo derivante dalla classifica di segretezza di quanto è stato sequestrato consegue all'emanazione della pronuncia definitiva che conferma il provvedimento di sequestro. Fino a tale momento, fermi restando gli obblighi di segretezza che il vincolo della classifica impone alla circolazione e alla conoscenza del contenuto del documento, atto o cosa, le informazioni relative possono essere utilizzate per la immediata prosecuzione delle indagini. Il documento, l'atto o la cosa sono conservati secondo le norme regolamentari relative alla classifica di segretezza corrispondente. Con il dissequestro è ordinata la restituzione del documento, dell'atto o della cosa».
1. L'Ufficio centrale per la segretezza previsto dall'articolo 9 istituisce, aggiorna e conserva l'elenco delle persone fisiche e giuridiche e di tutti gli altri organismi muniti di NOS.
1. Gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi per i quali disposizioni di legge o di regolamento ovvero esigenze di protezione degli interessi essenziali della sicurezza della Repubblica richiedono speciali misure di segretezza, possono essere affidati solo ai soggetti forniti di NOS. Le forme e le modalità di tali appalti di lavori e forniture di beni e servizi sono disciplinate da apposito regolamento recante anche i criteri per la emanazione dei bandi.
2. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 1 chiede all'Autorità nazionale per la sicurezza l'autorizzazione alla segretazione e l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.
3. Spetta alle associazioni di categoria fornire ai propri iscritti ogni utile indicazione sia sulle procedure previste per il conseguimento del NOS sia su quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Prima di dare esecuzione al contratto, i soggetti indicati nell'articolo 56, comma 1, attestano la permanenza delle
1. Gli articoli da 255 a 259 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 255 - (Falsificazione, soppressione, sottrazione di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque, in tutto o in parte, sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffa atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena della reclusione da tre a dieci anni.
Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di riservato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Chiunque pone in essere le condotte previste nel primo comma a fini di spionaggio politico o militare è punito con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni.
Nella ipotesi prevista al terzo comma, si applica la pena della reclusione non inferiore a otto anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato.
La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa.
Art. 256. - (Procacciamento di notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque si procura notizie relative al contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle
Art. 257 - (Spionaggio politico o militare). - Chiunque pone in essere le condotte previste dall'articolo 256 a scopo di spionaggio politico o militare è punito con la pena della reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato.
Art. 258 - (Rivelazione del contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque rivela il contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni o consegna a persona non legittimata ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate nell'articolo 255 è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro a dodici anni.
Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di riservato si applica la pena della reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa.
Art. 259. - (Agevolazione colposa). - Quando la commissione dei delitti previsti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, o a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a tre anni.
La stessa pena si applica quando la commissione dei delitti di cui al primo comma è stata resa possibile o solo agevolata
2. L'articolo 261 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 261. - (Violazione del segreto di Stato). - È punito con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque:
1) sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, in tutto o in parte, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffa atti, documenti o cose oggetto di segreto di Stato;
2) rivela ad altri le notizie relative al contenuto di atti, documenti, cose od attività sottoposti al vincolo del segreto di Stato o consegna a persone non legittimate ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate al numero 1);
3) ottiene le notizie, gli atti, i documenti o le cose indicati ai numeri 1) e 2).
È punito con la reclusione fino a dieci anni chiunque si procura notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose sottoposti al vincolo del segreto di Stato.
Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni quando le condotte previste dai commi primo e secondo sono tenute ai fini di spionaggio politico o militare.
Nella ipotesi di cui al terzo comma, si applica la pena della reclusione non inferiore a quindici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato.
Nei casi previsti nei commi primo, secondo, terzo e quarto, la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando chi commette il fatto è, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa.
Chiunque commette per colpa uno dei fatti previsti ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma è punito con la reclusione da uno a cinque anni».
3. L'articolo 262 del codice penale è abrogato.
4. Dopo l'articolo 262 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 262-bis - (Agevolazione colposa per violazione del segreto di Stato). - Quando la commissione del delitto previsto dall'articolo 261 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, ovvero a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a cinque anni.
La stessa pena si applica quando la commissione del delitto di cui al primo comma è stata resa possibile o solo agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare, al fine specifico di tutela del segreto di Stato».
1. Al fine di consentire l'emersione dei fatti illeciti commessi a causa del servizio o in occasione del servizio da personale addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri corpi od organismi dello Stato, l'autorità giudiziaria dichiara non punibili coloro che, fino alla data del 31 dicembre 1993, risultino implicati in reati che non possono essere oggetto di segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 204 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 47, comma 2, della presente legge, qualora abbiano fornito piena e soddisfacente collaborazione con la Commissione di cui all'articolo 60, nell'ambito della procedura di cui alla presente sezione.
1. Presso la Direzione generale del SIS è istituita una Commissione per l'emersione dei fatti illeciti, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è presieduta dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, o da un suo delegato permanente, ed è composta dai componenti del Comitato di garanzia di cui all'articolo 32.
3. Il personale, anche in quiescenza, addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri corpi od organismi dello Stato, ha l'obbligo di riferire alla Commissione, entro sei mesi dall'insediamento, tutti i fatti a sua conoscenza, relativi ai reati di cui all'articolo 59 e, a tal fine, deve intendersi sciolto da ogni vincolo di segreto di Stato, comunque generato.
4. Coloro che risultino implicati nei reati di cui all'articolo 59, qualora rendano una confessione completa ed attendibile e forniscano piena collaborazione alla Commissione per l'accertamento della verità storica, sono dichiarati non punibili dall'autorità giudiziaria competente, alla quale la Commissione trasmette un parere motivato, corredato della documentazione raccolta.
5. Il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione, fatta salva la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione, qualora non ritenga fondato il parere trasmesso dalla Commissione ai sensi del comma 4.
6. La Commissione può effettuare accertamenti sulle questioni portate a sua conoscenza, avvalendosi dell'Ispettorato, può convocare testimoni, acquisire documentazione presso la pubblica amministrazione ed avvalersi altresì della polizia giudiziaria.
7. La Commissione trasmette una relazione semestrale al Comitato parlamentare per la sicurezza.
8. I lavori della Commissione non sono pubblici, salvo la relazione finale conclusiva
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza il testo degli accordi internazionali, vincolanti per l'Italia, stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione.
2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza, deliberando a maggioranza dei suoi componenti, impartisce al Governo le opportune istruzioni per la rinegoziazione o la denunzia degli accordi medesimi, a norma della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969, resa esecutiva dalla legge 12 febbraio 1974, n. 112.
3. Nel caso non sia possibile procedere alla stipulazione di nuovi accordi internazionali in sostituzione o a modifica di quelli stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, il Governo riferisce al Comitato parlamentare per la sicurezza, che può disporre, deliberando a maggioranza dei suoi componenti, la pubblicazione del testo degli accordi medesimi nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
4. In ogni caso, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati nella Gazzetta
1. Salvo che la presente legge disponga diversamente, i regolamenti ivi previsti sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza nonché, per la parte di rispettiva competenza, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri. I suddetti regolamenti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata.
2. Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e successive modificazioni, è abrogato.
3. In tutte le disposizioni che recano riferimenti agli organismi informativi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, tali riferimenti si intendono operati ai corrispondenti organismi previsti dalla
1. Le risorse di personale, quelle finanziarie ed ogni altra risorsa materiale assegnata agli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferite agli organismi istituiti dalla presente legge all'atto della loro costituzione, tenendo conto delle risorse finanziarie da attribuire al RIS-Difesa.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge non possono eccedere il complesso delle spese per gli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, derivanti dalla vigente legislazione, nel limite autorizzato dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 della presente legge.
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore decorsi due mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, che entrano in vigore decorsi sei mesi dalla medesima data di pubblicazione.
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