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PDL 1961-1399-1614-A

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1961-1399-1614-A


 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 15 novembre 2006 (v. stampato Senato n. 960)

presentato dal ministro della pubblica istruzione
(FIORONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
(NICOLAIS)

Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 novembre 2006


NOTA:  Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali) sul disegno di legge n. 1961.
La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 13 dicembre 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge, nonché dalle proposte di legge n. 1399 e 1614, si vedano i relativi stampati.
 

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e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1399, d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Presentata il 18 luglio 2006

n. 1614, d'iniziativa dei deputati

APREA, LA LOGGIA, GARAGNANI, BALDELLI

Modifiche alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Presentata il 5 settembre 2006

(Relatore: RUSCONI)
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

         Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n 1961 e rilevato che:

              esso reca una delega legislativa al Governo in materia di percorsi di orientamento, di accesso ai corsi di istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza;

              interviene a novellare alcune disposizioni della legge n. 425 del 1997 che l'articolo 1 della medesima legge individuava come norme generali per la disciplina - con lo strumento del regolamento di delegificazione - degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delle materie ad essi connesse; tale circostanza, da cui deriva l'esigenza di intervenire successivamente sul medesimo regolamento di delegificazione, non appare pienamente conforme alle esigenze di semplificazione dell'ordinamento in quanto potenzialmente idoneo a determinare parziali rilegificazioni nonché sovrapposizioni, nella disciplina in oggetto, di fonti normative di diverso rango;

              affida compiti all'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione), che è anche oggetto di apposite disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, attualmente all'esame del Senato, che definiscono ulteriori competenze dell'istituto;

              è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

              è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                  all'articolo 1 - ove si novella, in particolare, l'articolo 2, comma 5 della legge n. 425 del 1997, prevedendo le modalità di determinazione del credito scolastico dei candidati esterni da parte dei consigli di classe - si coordini la disposizione, con la previsione contenuta nel comma 4 dell'articolo 5 della citata legge n. 425, non modificata dal provvedimento in esame, che affida lo stesso compito alla commissione d'esame, eventualmente disponendone l'abrogazione espressa.

      Il Comitato osserva altresì quanto segue:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 1 - ove si novella, in particolare, l'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 425 al fine di prevedere che la Commissione

 

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di esame sia composta da non più di sei commissari, dei quali il 50 per cento interni ed il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno, e che essa è «nominata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la forma e le modalità di adozione dei suddetti criteri, anche atteso che il disegno di legge in esame dispone l'abrogazione dell'articolo 22, comma 7, della legge finanziaria per il 2002 (n. 448 del 2001), nella parte in cui prevede che «con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame»;

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          all'articolo 3, comma 3 - ove si dispone l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con le innovazioni introdotte dal provvedimento, tra le quali l'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ad eccezione dell'ultimo periodo, contenente 1'autorizzazione di spesa - dovrebbe valutarsi l'opportunità di abrogare l'intero comma 7, trasferendo altresì nella citata legge n. 425 l'autorizzazione di spesa, così da tener conto degli aggiornamenti apportati, da ultimo, con modifica non testuale, dall'articolo 1 del decreto-legge 12 giugno 2006, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 235.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il testo del disegno di legge n. 1961 Governo, approvato dal Senato, e abbinate, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università»;

          ritenuto che le disposizioni da esso recate siano riconducibili alla materia «norme generali sull'istruzione» di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

 

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          ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

          esaminato, per le parti competenza, il testo del disegno di legge n. 1961, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università»;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 7 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge C. 1961, nel modo seguente: «7. Gli esami degli alunni con handicap si svolgono nel rispetto della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di ogni altra disposizione vigente in materia di integrazione scolastica e diritto allo studio degli alunni con disabilità.


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