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PDL 1955-A

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1955-A


 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della solidarietà sociale
(FERRERO)

e dal ministro delle infrastrutture
(DI PIETRO)

di concerto con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

con il ministro delle politiche per la famiglia
(BINDI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali

Presentato il 16 novembre 2006

(Relatore: FASCIANI)


NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 13 dicembre 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il testo del disegno di legge C. 1955 Governo, recante «Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

          ritenuto che le disposizioni da esso recate siano prevalentemente riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;

          ritenuto inoltre che ulteriori disposizioni siano riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;

          ritenuto, infine, che per i profili attinenti alla tutela del diritto alla abitazione per le categorie economicamente più svantaggiate possano venire in rilievo anche le finalità sottese alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;

          rilevato che l'articolo 1, comma 5, secondo periodo, nel prevedere la decadenza del conduttore dal beneficio della sospensione dell'esecuzione nell'ipotesi in cui il comune di residenza non provveda alla redazione del piano straordinario pluriennale, appare contrastare con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza;

      esprime:

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          all'articolo 1, comma 5, sia riformulato il secondo periodo, in modo da escludere che la mancata redazione del piano straordinario pluriennale da parte del comune di residenza comporti l'automatica decadenza dal beneficio della sospensione dell'esecuzione.

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 1955 recante interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali, così come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in materia circa la necessaria comparazione tra la condizione del conduttore e quella del locatore;

            considerata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo circa la violazione non solo del diritto di proprietà, ma anche di quello alla durata ragionevole del processo, alla luce delle raccomandazioni da ultimo formulate dal Presidente della Camera con lettera indirizzata ai Presidenti di Commissione in data 30 giugno 2006;

            valutata la riduzione dei casi di condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione alla proroga degli sfratti, in virtù dei margini più ristretti offerti dai recenti interventi legislativi in materia;

            rilevato l'ampliamento territoriale dell'ambito di applicazione del differimento dei termini degli sfratti, la cui individuazione non risulta dettata da criteri rigorosi ed oggettivi tali da garantire condizioni di coerenza ed equità;

            manifestata perplessità circa la formulazione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, che estende la sospensione anche ai conduttori che abbiano figli fiscalmente a carico, ove l'espressione «alle stesse condizioni» è suscettibile di dubbi interpretativi;

            osservato che le commissioni per l'eventuale graduazione delle azioni di rilascio sarebbero istituite per soli diciotto mesi, facendo salve le competenze dell'autorità giudiziaria;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «persone ultrasessantacinquenni,» inserire le seguenti: «figli fiscalmente a carico,» e conseguentemente al medesimo comma sopprimere l'ultimo periodo;

        e con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire l'ambito di applicazione in termini di coerenza e di equità, limitandolo

 

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sotto il profilo territoriale alle aree metropolitane oppure, in subordine, mantenendo soltanto il criterio relativo alle condizioni soggettive;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità, circa l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, che impone all'ufficiale giudiziario, in caso di accesso, di tenere conto dei termini di sospensione di cui ai commi 1 e 3 (otto e diciotto mesi), di chiarire l'effettiva portata della norma, la cui collocazione non appare peraltro coerente nell'ambito di un comma che disciplina esclusivamente la certificazione dei requisiti soggettivi richiesti per beneficiare della sospensione.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

        sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

        preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

            gli oneri derivanti dal provvedimento sono stati quantificati sulla base di criteri prudenziali per cui non si profila il rischio di un sottodimensionamento degli stessi;

            la previsione del versamento di quota parte delle risorse di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 106 del 2005 non costituisce propriamente una riassegnazione e non richiede una distinta compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto della pubblica amministrazione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        nel presupposto che il provvedimento entri in vigore entro il mese di dicembre 2006, dovendosi altrimenti modificare la clausola di copertura di cui all'articolo 6, comma 2.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di

 

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legge C. 1955, recante interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            sottolineato il notevole rilievo sociale del provvedimento, il quale intende fronteggiare la situazione di grave emergenza che si registra nel mercato della casa, soprattutto nei comuni di maggiori dimensioni a più alta tensione abitativa, venendo in particolare incontro alle esigenze delle famiglie appartenenti alle fasce di reddito più basse, degli anziani e dei soggetti portatori di handicap, la quale risulta ancora più preoccupante a seguito del venir meno degli effetti derivanti dal decreto-legge n. 23 del 2006;

            rilevato come il provvedimento, nel disporre la sospensione dei termini per l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto nei confronti delle predette categorie, bilancia opportunamente la compressione del diritto di proprietà dei proprietari degli immobili insita in tale misura, con previsioni agevolative in favore di tali ultimi soggetti, consistenti nella maggiorazione del canone di locazione, loro corrisposto nel periodo di sospensione, e nell'esclusione, per il medesimo periodo, del reddito da fabbricati derivante dalla locazione dei predetti immobili dal reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge recante «Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali»;

            rilevato che il testo contiene disposizioni che contemplano interventi volti a sospendere, a beneficio di talune categorie sociali poste in condizione di disagio abitativo, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione;

 

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            rilevato altresì che il testo reca specifiche disposizioni tese a fronteggiare il disagio abitativo nei comuni ad alta tensione abitativa, prospettando una serie di previsioni normative che incidono sul quadro delle politiche di edilizia residenziale pubblica delle amministrazioni locali destinatarie delle disposizioni stabilite dal provvedimento medesimo;

            considerato che la disciplina delle locazioni e la normativa processuale sul rilascio degli immobili rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce la lettera l) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione in materia di giurisdizione, norme processuali ed ordinamento civile;

            valutato che il testo reca disposizioni a favore di categorie sociali svantaggiate, per le quali, sotto il profilo del disagio abitativo, si ritiene possa operare l'ambito normativo delineato dalla lettera m) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione afferente alla competenza esclusiva dello Stato in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

            rilevato, con riferimento all'articolo 3 del testo, che la materia dell'edilizia residenziale pubblica, non inclusa tra le materie su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva o concorrente, sembra poter essere ricondotta alla competenza di carattere residuale delle Regioni e che rientra invece nell'ambito della competenza statale concorrente di determinazione dei principi fondamentali la più estesa categoria del governo del territorio di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione;

            considerate, anche in relazione a quanto prescritto dal suddetto articolo 3 del testo, le pronunce della Corte Costituzionale secondo le quali il diritto all'abitazione costituisce «un diritto sociale fondamentale che connota la forma di Stato» (sentenza n. 419 del 1991) e che la competenza esclusiva statale di cui alla menzionata lettera m) non configura una «materia» in senso stretto, bensì «una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» (sentenza n. 282 del 2002);

            rilevato, ex articolo 3 del testo, che i comuni individuati predispongono il piano straordinario pluriennale, da inviare ai ministri competenti, d'intesa con la regione; che nei predetti comuni possono essere istituite apposite commissioni per l'eventuale graduazione delle azioni di rilascio degli immobili ed il cui funzionamento e composizione sono definiti dalle prefetture garantendovi la presenza, tra gli altri soggetti, del sindaco;

            considerato che ai sensi dell'articolo 4 del testo il programma nazionale di edilizia residenziale pubblica, contenente gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di

 

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edilizia residenziale pubblica, viene predisposto dal ministro delle infrastrutture, di concerto con gli altri ministri competenti, sulla base delle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative cui partecipano, tra gli altri, le regioni e l'associazione nazionale dei comuni italiani; che il predetto programma viene inoltre adottato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il ruolo svolto dallo Stato ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 3 e 4 del testo non possa esplicarsi in interventi che incidano direttamente sui profili gestionale e programmatorio, attenendo tali ambiti, rispettivamente, alle competenze degli enti locali interessati e delle regioni, dovendosi invece la competenza statale affermare esclusivamente in ordine ai profili della definizione generale dei parametri volti a promuovere le politiche di edilizia residenziale pubblica, contemplate dalle predette disposizioni, necessarie a superare il disagio abitativo nei comuni prescelti.

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Sospensione delle procedure
esecutive di rilascio).
Art. 1.
(Sospensione delle procedure
esecutive di rilascio).

      1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di sfratto e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

      1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni confinanti con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.

      2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e comunicata al locatore ai sensi del comma 5 del medesimo articolo       2. Identico.

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4. La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 185. In caso di accesso, ai fini della fissazione di una nuova data, l'ufficiale giudiziario deve comunque tenere conto dei termini di cui ai commi 1 e 3.  
      3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dall'articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari, da società possedute dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono l'attività di gestione dei relativi patrimoni immobiliari, il termine di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.       3. Identico.
      4. Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.       4. Identico.
      5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione della esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l'applicazione dell'articolo 55 della medesima legge. La decadenza si verifica anche nell'ipotesi in cui il comune di residenza del conduttore non provveda all'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, nel termine previsto.       5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione della esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l'applicazione dell'articolo 55 della medesima legge.
      6. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessità sopraggiunta dell'abitazione. A tutte le procedure esecutive per finita locazione attivate in       6. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessità sopraggiunta dell'abitazione. A tutte le procedure esecutive per finita locazione attivate in

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relazione a contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge. relazione a contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e con i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge.

Art. 2.
(Benefìci fiscali).

Art. 2.
(Benefici fiscali).
      1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1 della presente legge si applicano, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1o febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86. A favore dei medesimi proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.       1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, commi 1 e 3, della presente legge si applicano, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1o febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86. A favore dei medesimi proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.

Art. 3.
(Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata e agevolata e per la graduazione degli sfratti).

Art. 3.
(Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata e agevolata e per la graduazione degli sfratti).

      1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni individuati nell'articolo 1 predispongono, d'intesa con la regione, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento alle categorie di cui al medesimo articolo 1 già presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, un piano straordinario pluriennale da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della solidarietà sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia.

      1. Identico.

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni individuati nell'articolo 1 possono essere istituite apposite commissioni per l'eventuale graduazione delle azioni di rilascio,       2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni individuati nell'articolo 1 possono essere istituite apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per l'eventuale

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finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. graduazione, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
      3. Le prefetture - uffici territoriali del Governo definiscono il funzionamento e la composizione delle commissioni di cui al comma 2, garantendo la presenza, oltre che del sindaco e del questore, o di loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della proprietà edilizia.       3. Le prefetture - uffici territoriali del Governo convocano e definiscono il funzionamento e la composizione delle commissioni di cui al comma 2, garantendo la presenza, oltre che del sindaco del comune interessato all'esecuzione di rilascio e del questore, o di loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della proprietà edilizia maggiormente rappresentative, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e successive modificazioni, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e della convenzione nazionale, sottoscritta ai sensi della predetta disposizione in data 8 febbraio 1999, e successive modificazioni, nonché di un rappresentante del locale istituto autonomo case popolari, comunque denominato.
Art. 4.
(Programma nazionale di edilizia residenziale pubblica).
Art. 4.
(Programma nazionale di edilizia residenziale pubblica).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture convoca il tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative, che conclude i lavori entro un mese, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri della solidarietà sociale e dell'economia e delle finanze, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), della Federcasa, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, delle associazioni della proprietà edilizia e delle associazioni dei costruttori edili e delle cooperative.

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture convoca il tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative, che conclude i lavori entro un mese, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri della solidarietà sociale e dell'economia e delle finanze, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), della Federcasa, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, delle associazioni della proprietà edilizia e delle associazioni dei costruttori edili e delle cooperative di abitazione.


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      2. In relazione alle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, dell'economia e delle finanze, per le politiche giovanili e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone, entro due mesi dalla conclusione dei lavori del tavolo di concertazione di cui al citato comma 1, il programma nazionale contenente:       2. Identico:

          a) gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica riferita alla realizzazione, anche mediante l'acquisizione e il recupero di edifici esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale e concordato e alla riqualificazione di quartieri degradati;

          a) gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica riferita alla realizzazione, anche mediante l'acquisizione e il recupero di edifici esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi regionali, e a canone concordato, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, nonché alla riqualificazione di quartieri degradati;

          b) proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare.

          b) identica.

 

      3. Il programma nazionale di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data di assegnazione.

Art. 5.
(Clausola di salvaguardia).

Art. 5.
(Clausola di salvaguardia).

      1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

      Identico.


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Art. 6.
(Copertura finanziaria).
Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede ai sensi del comma 2 del presente articolo.

      Identico.

      2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto- legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo di 63 milioni di euro relativo all'anno 2006 è conservato al 31 dicembre 2006 nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità speciale di tesoreria per essere successivamente riversato all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di 10,5 milioni di euro nell'anno 2007 e nella misura di 52,5 milioni di euro nell'anno 2008.  
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.  
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  
Art. 7.
(Entrata in vigore).

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.

    
    


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