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PDL 2070

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2070


 

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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati

SCAJOLA, BRESSA, D'ALIA, FIANO

Sistema di informazione e sicurezza nazionale
e nuova disciplina del segreto

Presentata il 15 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente in materia di servizi di informazione e sicurezza risale, come è noto, all'ottobre 1977 (legge 24 ottobre 1977, n. 801). Per l'epoca essa conteneva elementi di grande novità e rappresentava una disciplina molto avanzata non solo con riferimento alla normativa previgente, ma anche in relazione a molti ordinamenti stranieri: basti pensare a come le soluzioni introdotte dal legislatore italiano nel 1977 presentino molte analogie con quelle adottate, in quello stesso periodo, in altri ordinamenti e, in special modo, negli Stati Uniti e nella Repubblica federale tedesca.

      I cardini della disciplina del 1977 possono essenzialmente essere ricondotti a tre:

          l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri della responsabilità e dell'alta direzione della politica di informazione e sicurezza nazionale;

          l'introduzione del controllo parlamentare sull'operato degli organismi di intelligence, mediante l'istituzione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (il cosiddetto «COPACO»);

          la riforma della disciplina del segreto di Stato (che era stata oggetto di severe censure da parte della Corte costituzionale) attraverso la previsione di una specifica procedura di verifica della sua fondatezza, affidata al COPACO.

1. I limiti della normativa vigente.

      Benché potesse considerarsi all'avanguardia al momento della sua approvazione,

 

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la disciplina del 1977 ha mostrato, con il tempo e l'applicazione concreta, taluni limiti evidenti. Alcuni di essi sono, in qualche modo, «intrinseci» alla sua stessa struttura: al riguardo, si segnala preliminarmente come la ripartizione di competenze tra SISMI e SISDE non sia ben delineata dalla legge. Conseguentemente, in sede operativa non sono mancati conflitti (positivi e negativi) di competenza tra i due servizi e si sono spesso registrate sovrapposizioni e duplicazioni di interventi, con inevitabili ripercussioni sulla efficacia e sull'efficienza degli organismi di intelligence, nonché sui relativi costi di gestione.
      Inoltre, nell'impianto della legge del 1977 il coordinamento centrale dell'azione degli organismi di intelligence è rimesso - in linea di principio - ad un organo (il CESIS) che, in concreto, non ha attualmente la struttura nè i poteri necessari per assicurare che una simile fondamentale funzione sia esercitata in modo coerente e continuativo: di fatto, allo stato, SISMI e SISDE tendono assai spesso a «bypassare» il CESIS, che si vede pertanto relegato in un ruolo di assoluto secondo piano.
      In tale contesto, la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri si trova nella imbarazzante condizione di essere l'unico soggetto responsabile di una attività che - in misura non trascurabile - può sfuggire al suo controllo e alla sua direzione.
      A ciò si aggiunga - ed è questo uno dei dati obiettivamente più preoccupanti - che la capacità di reale controllo da parte del COPACO è rimessa, in ultima analisi, alla buona volontà e alla leale collaborazione degli stessi soggetti controllati: a parte la relazione semestrale presentata al Parlamento, non esistono altre comunicazioni periodiche che debbano essere obbligatoriamente fornite al COPACO da parte del Governo, dei servizi o delle forze armate e di polizia.
      Le richieste che il COPACO può indirizzare al Governo (e che quest'ultimo è politicamente tenuto a soddisfare) possono riguardare solo aspetti limitati e generali della politica di informazione e sicurezza. Quanto ai direttori dei servizi, questi ultimi, quando sono ascoltati in audizione, non sono giuridicamente obbligati a dire tutta la verità.
      Nell'attuale contesto normativo, l'operato degli organismi di intelligence può, dunque, sfuggire tanto alla reale guida dell'Esecutivo, quanto all'effettivo controllo democratico del Parlamento.
      Ma la stessa posizione degli appartenenti ai servizi presenta taluni profili estremamente penalizzanti. La legge del 1977 non prevede, infatti, la possibilità che agenti dei servizi possano essere autorizzati a compiere legittimamente, a difesa della sicurezza nazionale, condotte astrattamente configurabili come reati; ne consegue che l'agente che, in situazioni estreme, si trovasse nella necessità di dover commettere un reato per poter salvaguardare un fondamentale interesse nazionale, lo farebbe a proprio rischio e pericolo, senza alcuna preventiva garanzia di tutela.
      Un esempio concreto può aiutare a comprendere un simile paradosso normativo. L'agente che, in ipotesi, si introduca in un covo terroristico per prendere visione dei piani di un possibile attentato rischia concretamente di essere condannato per violazione di domicilio. Attualmente, l'unico modo di evitare una simile conseguenza consiste nell'apposizione del segreto di Stato e nella sua opposizione all'autorità giudiziaria che indaghi sul fatto. Si tratta di uno strumento evidentemente sproporzionato, che per giunta incide sulla stessa credibilità delle istituzioni, potendo alimentare sospetti circa la correttezza del loro operato.
      A ciò si aggiunga che la disciplina del segreto - per i profili diversi dalla apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato - non è stata puntualmente definita dal legislatore del 1977, ma è stata rinviata ad una legge organica della materia che, in realtà, non è stata mai approvata.
      In aggiunta ai limiti «intrinseci» della normativa del 1977 - che si sono sin qui sinteticamente riepilogati - con il tempo se ne sono evidenziati altri, che si potrebbero
 

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definire «estrinseci», in quanto sopravvenuti per il mutato quadro strategico internazionale.
      È appena il caso di ricordare, in proposito, che il sistema dei servizi del 1977 era stato modellato sulle esigenze della «guerra fredda», strutturato per resistere ad un nemico ben definito, militarmente organizzato e riconducibile a precise entità statuali. Con la fine della guerra fredda gli organismi di intelligence devono fronteggiare nemici più insidiosi e sfuggenti, che operano al di fuori di eserciti regolari, di conflitti dichiarati, di organizzazioni stabili e definite: è la logica della guerra asimmetrica nei confronti di terrorismo, criminalità organizzata e minacce alla sicurezza economico-finanziaria del Paese.
      Inoltre, il fenomeno della globalizzazione e la conseguente interconnessione tra le diverse tipologie di minacce rende non più tollerabile una gestione dei servizi che non sia caratterizzata da un forte ed efficace coordinamento centrale, in grado di decifrare in modo corretto il quantitativo crescente di informazioni disponibili e di orientare le singole operazioni di intelligence al perseguimento di finalità coerenti con la complessità della realtà in cui viviamo.

2. La riforma proposta.

      Al fine di porre rimedio ai suddetti limiti della normativa vigente, sin dall'inizio della XV legislatura i componenti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato hanno dedicato particolare attenzione alle questioni inerenti alla riforma dell'assetto dei servizi, avviando al riguardo un'attenta riflessione e un'accurata attività di approfondimento.
      Nell'affrontare tale tema, tutte le forze politiche rappresentate in seno al Comitato hanno responsabilmente fornito un costruttivo contributo di riflessione: nella consapevolezza che la materia della sicurezza riguarda il Paese nella sua interezza e deve, pertanto, essere affrontata prescindendo da pregiudizi ideologici e da interessi di parte, ciascuno dei componenti del Comitato si è reso disponibile ad un confronto sulle questioni di merito e ha fattivamente collaborato nella ricerca di soluzioni normative il più possibile condivise.
      Il frutto dell'intenso lavoro svolto è costituito dalla presente proposta di legge, che viene presentata dai componenti del Comitato parallelamente ai due rami del Parlamento.
      La riforma messa a punto in seno al Comitato presenta i seguenti principali contenuti.

Generalità ed organicità della disciplina.

      La proposta di riforma interviene su tutti gli aspetti della politica di informazione e sicurezza, senza tralasciarne alcuno: dalla direzione politica alla struttura dei servizi; dal controllo parlamentare ai controlli interni; dal segreto di Stato alle classifiche di segretezza; dalle garanzie funzionali ai rapporti con la magistratura; dalle modalità di reclutamento e formazione allo stato giuridico ed economico del personale.

Rafforzamento della direzione politica.

      L'intero Sistema di informazione e sicurezza nazionale è posto sotto l'alta direzione e la responsabilità generale del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale esercita le proprie funzioni nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento (articolo 1). Viene, altresì, definito un ambito di competenze esclusive del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 2, comma 1) e si prevede un organo politico con compiti di consulenza e proposta: il Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale (CISN) (articolo 4).

 

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Rafforzamento del coordinamento politico dell'azione dei servizi.

      Il Presidente del Consiglio dei ministri e, su sua delega, il Ministro dell'informazione per la sicurezza (articolo 3) assicurano, per il tramite del Dipartimento dell'informazione per la sicurezza (DIS), l'efficace coordinamento dell'operato dei diversi organismi di intelligence. Tali funzioni non possono più essere delegate ad un sottosegretario di Stato (come avviene con la normativa vigente): l'innalzamento del rango istituzionale è diretto a favorire ed intensificare il dialogo del responsabile dell'intelligence con gli altri ministri titolari di competenze in materia.
      L'intero Sistema di informazione e sicurezza nazionale - che comprende anche il II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa - è posto sotto l'alta direzione e la responsabilità generale del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale esercita le proprie funzioni nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento (articolo 1).

Potenziamento delle funzioni di coordinamento tecnico.

      In luogo del CESIS, è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento dell'informazione per la sicurezza (DIS) (articolo 5, comma 1). Al DIS sono affidati incisivi poteri di coordinamento, vigilanza, analisi strategica e proposta. Il direttore generale del DIS è espressione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri (che lo nomina) e stretto collaboratore suo e del Ministro dell'informazione per la sicurezza. L'istituzione di una struttura tecnico amministrativa permanente e dotata di adeguate risorse è diretta a consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'informazione per la sicurezza di essere costantemente informati sull'attività del Sistema di informazione e sicurezza nazionale e di poter tempestivamente intraprendere tutte le misure necessarie.
      È, inoltre, istituito nell'ambito del DIS l'Ufficio centrale degli archivi (UCA), al quale sono demandate rilevanti competenze in materia di gestione degli archivi e vigilanza sul rispetto della normativa di settore (articolo 10).

Struttura binaria dei servizi.

      Si conferma l'assetto binario della struttura dei servizi, che fornisce maggiori garanzie rispetto alla concentrazione in un unico soggetto di tutte le competenze in materia di intelligence. A SISMI e SISDE si sostituiscono ISE (articolo 6) e ISI (articolo 7): il primo competente per le operazioni all'estero ed il secondo per le operazioni sul territorio nazionale. Tale ripartizione geografica è univoca ed è destinata a superare i conflitti e le sovrapposizioni attualmente riscontrabili; in ogni caso sono previste opportune forme di coordinamento per operazioni che presentino carattere misto. ISE ed ISI rispondono direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla nomina dei relativi direttori ed alla loro eventuale revoca.

Potenziamento dei controlli interni.

      Viene istituito presso il DIS un Ispettorato (articolo 8) - diretto da un dirigente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri - con il compito di esercitare il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli uffici del Sistema di informazione e sicurezza nazionale, verificando il rispetto di leggi, regolamenti, direttive e disposizioni dell'autorità, con riferimento, tra l'altro, alla tutela del segreto, all'impiego di risorse e personale e alla gestione dei fondi riservati.

 

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Regolamentazione legislativa dei NOS.

      Viene regolamentato per legge il rilascio dei NOS (nulla osta di sicurezza) e viene creato l'UCSe, Ufficio centrale per la segretezza (articolo 9). Tale materia, suscettibile di incidere notevolmente sulla sfera privata di cittadini e imprese e sui relativi diritti soggettivi, è attualmente disciplinata da atti di natura regolamentare, con profili di dubbia legittimità.

Introduzione delle garanzie funzionali.

      Viene espressamente disciplinata la possibilità per gli appartenenti agli organismi di intelligence di porre in essere determinate tipologie di condotte illecite, necessarie per esigenze di sicurezza nazionale (articolo 15). A tal fine si prevede una specifica autorizzazione (articolo 16), di esclusiva competenza del Presidente del Consiglio dei ministri. In nessun caso possono essere autorizzati reati specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la salute o l'incolumità delle persone. In casi di assoluta necessità e urgenza, l'autorizzazione può essere preventivamente rilasciata dal direttore del servizio, ma deve essere ratificata dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'autorizzazione costituisce una speciale causa di giustificazione, che può essere fatta valere dinanzi all'autorità giudiziaria (articolo 17). Le eventuali violazioni sono sanzionate penalmente (articolo 18).

Puntuale disciplina dello stato del personale.

      Particolare attenzione è stata dedicata alle questioni inerenti alla selezione e alla formazione del personale - si prevede, tra l'altro, la creazione dell'Istituto superiore della sicurezza nazionale (articolo 11) - al suo inquadramento giuridico e al trattamento economico (articoli 19 e 20), alla possibilità di utilizzare identità di copertura (articolo 21) o di svolgere attività simulate (articolo 22).

Misure volte a prevenire operazioni di dossieraggio.

      Si introduce una disciplina speciale volta ad impedire attività di dossieraggio da parte dei servizi: a tal fine, viene espressamente stabilito che la raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni siano finalizzati esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali dei servizi e si punisce con sanzioni penali la violazione di tale norma (articolo 23).

Rafforzamento dei controlli di contabilità.

      Viene disciplinata puntualmente la presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi, distinguendo la contabilità ordinaria da quella riservata e prevedendo per ciascuna di esse un idoneo sistema di controlli che coinvolgono un apposito ufficio distaccato della Corte dei conti, l'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio, l'Ispettorato del DIS e l'Organo parlamentare di controllo (articolo 25).

Rafforzamento del controllo parlamentare.

      Viene istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale, composto da quattro deputati e quattro senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari (articolo 26). Il Comitato dispone sostanzialmente di poteri assimilabili a quelli delle Commissioni parlamentari d'inchiesta: procede ad audizioni, effettua ispezioni o sopralluoghi, acquisisce tutta la documentazione e gli elementi informativi ritenuti di interesse (articolo 27). Non può essere opposto al Comitato il segreto istruttorio, nè quello d'ufficio, nè quello bancario o professionale; in caso di opposizione del

 

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segreto di Stato, il Comitato ne verifica la fondatezza e può riferire alle Camere. Analoga procedura si osserva nel caso in cui al Comitato si segnali che la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un atto o di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti agli organismi di informazione per la sicurezza (articolo 27, comma 4).
      Il Comitato è destinatario di molteplici comunicazioni obbligatorie e relazioni periodiche da parte del Governo e degli organismi di intelligence (articolo 29) e viene posto nella condizione di esercitare le funzioni di controllo anche sulla gestione contabile e del personale.
      Al Comitato sono affidate anche funzioni consultive sui progetti di legge riguardanti le materie di competenza; il Comitato esprime, inoltre, parere obbligatorio ma non vincolante su tutti gli schemi di decreto e regolamento in materia di intelligence, nonchè sulla nomina del direttore generale del DIS, dei direttori di ISE e ISI, del capo dell'Ispettorato e dei dirigenti preposti all'UCSe ed all'Ufficio centrale degli archivi (articolo 28).
      L'esito degli accertamenti condotti e l'attività svolta sono riferiti alle Camere (articoli 30 e 31).
      Merita di essere sottolineato che viene reso ancor più rigoroso il regime di segretezza degli atti del Comitato (articolo 32) e che - nel quadro di un più ampio rafforzamento della struttura organizzativa - si disciplina con grande attenzione e con la doverosa cautela l'impiego di collaboratori esterni (articolo 33).
      Una novità senza precedenti è, infine, costituita dalla ultra-attività del Comitato dopo lo scioglimento delle Camere: si assicura, in tal modo, che una funzione essenziale quale il controllo democratico sull'attività dell'intelligence non venga meno proprio in una fase delicata quale quella della campagna elettorale (articolo 26, comma 1, ultimo periodo).

Disciplina dei rapporti con magistratura ed altri apparati dello Stato.

      Al fine di tenere conto della specificità della natura dei servizi e dei loro atti, la proposta reca una disciplina di dettaglio dei rapporti intercorrenti tra organismi di intelligence e magistratura, con riferimento sia all'acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria sia all'acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 14). Di rilievo anche le misure previste per tutelare la riservatezza dell'identità degli appartenenti agli organismi di intelligence che siano ascoltati dalla magistratura nell'ambito di un procedimento penale (articolo 24).
      Nell'ottica di un potenziamento della capacità info-operativa degli organismi di intelligence è, inoltre, regolamentata in modo puntuale la collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia (articolo 12), nonchè con pubbliche amministrazioni e soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità (articolo 13).

Ridefinizione della disciplina del segreto di Stato.

      La disciplina del segreto di Stato è ridefinita con l'obiettivo di limitarne il ricorso ai soli casi in cui esso sia effettivamente indispensabile per la tutela dell'integrità e dell'indipendenza della Repubblica, la difesa delle istituzioni democratiche, la tutela degli interessi economici della collettività, il corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, la difesa della Patria e la sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali (articolo 34).
      La responsabilità e la competenza per l'apposizione, l'opposizione e la tutela del segreto di Stato compete al Presidente del Consiglio dei ministri. Ordinariamente il vincolo cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione, o, in mancanza di questa, dall'opposizione; tuttavia, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che

 

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tale durata sia protratta, fino a raddoppiarsi (articolo 34, comma 6). Analogamente, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre la cessazione anticipata del vincolo quando ritenga siano venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione (articolo 34, comma 7).
      In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale, fatti costituenti reato di devastazione, saccheggio o strage diretta ad attentare alla sicurezza dello Stato, strage semplice o associazione di tipo mafioso (articolo 34, comma 9).
      Coerentemente con tali princìpi, sono modificate alcune disposizioni del codice di procedura penale in materia di opposizione e conferma del segreto di Stato (articolo 35).
      Viene, infine, confermato il coinvolgimento attivo del Comitato parlamentare in ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato: di tali casi il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato, il quale - se ritiene infondata l'opposizione del segreto - ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche (articolo 35, comma 5).

Regolamentazione legislativa della disciplina delle classifiche di segretezza.

      Nella proposta si è ritenuto di dover disciplinare legislativamente il sistema delle classifiche di segretezza, finora affidato a un sistema di norme secondarie. Tra le novità di maggior rilievo si segnalano la riduzione del numero delle classifiche da quattro (riservato, riservatissimo, segreto e segretissimo) a tre (riservato, segreto e segretissimo) e la previsione di un sistema di declassifica automatica (articolo 36). In assenza di provvedimenti limitativi, la classifica di «segretissimo» è automaticamente declassificata a «segreto», quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione, e a «riservato» dopo altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica.

      Tenuto conto della rilevanza e dell'urgenza di addivenire ad un nuovo assetto della materia, si auspica una sollecita approvazione della presente proposta.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I
STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE E SICUREZZA NAZIONALE

Art. 1.
(Sistema di informazione e
sicurezza nazionale).

      1. Il Sistema di informazione e sicurezza nazionale è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale (CISN), dal Dipartimento dell'informazione per la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE), dal Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI) e dal II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa.
      2. Ai fini della presente legge per «servizi di informazione e sicurezza» si intendono l'ISE e l'ISI.

Art. 2.
(Competenze del Presidente del Consiglio
dei ministri).

      1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:

          a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;

          b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato e la conferma dell'opposizione di esso;

 

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          c) l'esercizio dei poteri relativi all'autorizzazione delle condotte che comportano l'applicazione della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15;

          d) la nomina e la revoca del direttore generale del DIS.

      2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alla lettera b) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri opera come Autorità nazionale per la sicurezza (ANS), determinando i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS).
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche di informazione per la sicurezza, impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività del Sistema di informazione e sicurezza nazionale, sentito il CISN ed in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento nel rapporto annuale.

Art. 3.
(Ministro dell'informazione
per la sicurezza).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri delega a un Ministro senza portafoglio, denominato Ministro dell'informazione per la sicurezza, lo svolgimento di compiti e l'esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge, ad eccezione di quelle a lui attribuite in via esclusiva dall'articolo 2.
      2. Fermo restando il potere di direttiva di cui all'articolo 2, comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate.

 

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Art. 4.
(Comitato interministeriale
per la sicurezza nazionale).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale (CISN) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità della politica di informazione per la sicurezza.
      2. Il CISN elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza e provvede all'approvazione del piano dell'attività informativa verificandone l'attuazione nei modi e tempi indicati, formula proposte sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi organismi facenti parte del Sistema di informazione e sicurezza nazionale e delibera sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.
      3. Il CISN è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'informazione per la sicurezza.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del CISN, anche a seguito di loro richiesta e senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, il direttore generale del DIS, i direttori dell'ISE e dell'ISI, nonché gli ulteriori soggetti di cui di volta di volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

Art. 5.
(Dipartimento dell'informazione
per la sicurezza).

      1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento

 

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dell'informazione per la sicurezza (DIS).
      2. Il DIS coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'informazione per la sicurezza nell'esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell'analisi e nelle attività operative dell'ISE e dell'ISI. Il DIS svolge in particolare i seguenti compiti:

          a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, nonché la politica dei rapporti tra il Sistema di informazione e sicurezza nazionale ed i servizi di informazione e sicurezza degli Stati esteri;

          b) è costantemente informato delle operazioni di rispettiva competenza dell'ISE e dell'ISI ed acquisisce le informative e le analisi da essi trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri;

          c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti da ISE, ISI, Forze armate e di polizia, amministrazioni dello Stato ed enti di ricerca anche privati; ricerca e raccoglie direttamente tutte le informazioni sensibili che derivano da fonti aperte; assicura, anche attraverso strumenti informatici, la selezione degli elementi di informazione utili rispetto agli obiettivi da perseguire; elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'ISI e dell'ISE;

          d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISN, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISN;

          e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra ISE, ISI, Forze di polizia e II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa, fermo restando che quest'ultimo assolve compiti di

 

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carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25; comunica le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche al Presidente del Consiglio dei ministri;

          f) trasmette, su disposizione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISN, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;

          g) cura e adegua il sistema informatico dei servizi di informazione e sicurezza, assicurando altresì gli eventuali collegamenti con i sistemi della stessa natura, facenti capo a Stati esteri o ad organizzazioni internazionali;

          h) elabora, d'intesa con l'ISE e l'ISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di informazione e sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

          i) elabora, sentiti l'ISE e l'ISI, e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 19, comma 1;

          l) esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli uffici del Sistema di informazione e sicurezza nazionale, verificando la rispondenza delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'informazione per la sicurezza, con particolare riferimento all'impiego di risorse e personale e alla gestione dei fondi riservati;

          m) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;

          n) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i

 

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rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale;

          o) provvede alla gestione unitaria del personale di cui all'articolo 19, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISN, definisce, con proprio decreto da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione interna del DIS, dell'Ispettorato, degli Uffici centrali, nonché dell'Istituto superiore della sicurezza nazionale.
      4. La direzione del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISN.

Art. 6.
(Servizio di informazione e
sicurezza esterna).

      1. È istituito il Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE), al quale è affidato il compito, in stretta collaborazione con il II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa e con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali. Spettano all'ISE le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali dell'Italia. È, altresì, compito dell'ISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. L'ISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'ISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso ISE svolge all'estero.
      2. L'ISE risponde direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

 

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      3. L'organizzazione e il funzionamento dell'ISE sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISN entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. All'ISE è preposto un direttore, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su designazione del CISN. Il direttore può essere revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISN.
      5. Il direttore dell'ISE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'informazione per la sicurezza, nonché al Ministro della difesa; presenta, altresì, al CISN un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'ISE.
      6. Il direttore dell'ISE propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di uno o più vicedirettori e dei capi reparto; affida gli altri incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'ISE.

Art. 7.
(Servizio di informazione e
sicurezza interna).

      1. È istituito il Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. Spettano all'ISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali dell'Italia. È, altresì, compito dell'ISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. L'ISI può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con

 

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l'ISE quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso ISI svolge all'interno del territorio nazionale.
      2. L'ISI risponde direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
      3. L'organizzazione e il funzionamento dell'ISI sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISN entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. All'ISI è preposto un direttore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su designazione del CISN. Il direttore può essere revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISN.
      5. Il direttore dell'ISI riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'informazione per la sicurezza, nonché al Ministro dell'interno; presenta, altresì, al CISN un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'ISI.
      6. Il direttore dell'ISI propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di uno o più vicedirettori e dei capi reparto; affida gli altri incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'ISI.

CAPO II
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 8.
(Controllo interno sul Sistema di informazione e sicurezza nazionale).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISN, emana disposizioni per l'esercizio dei poteri di controllo.
      2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati da un apposito Ispettorato, istituito nell'ambito del DIS ai sensi dell'articolo 5, comma 3, ed organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed obiettività di giudizio.
      3. I controlli esercitati sull'attività dei servizi di informazione e sicurezza non interferiscono nelle operazioni in corso. Il

 

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Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare lo svolgimento di ispezioni anche in relazione ad operazioni in corso, qualora ravvisi motivi di urgenza o su specifica richiesta del Ministro dell'interno o del Ministro della difesa.
      4. Il capo dell'Ispettorato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS, risponde dell'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione dei servizi di informazione e sicurezza ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è trasmessa al direttore generale del DIS ed è portata a conoscenza del CISN.
      5. Gli ispettori sono scelti sulla base di prove che assicurino una accurata selezione e sono destinati all'attività ispettiva dopo un adeguato addestramento.
      6. Con il regolamento istitutivo dell'Ispettorato sono definiti le modalità di funzionamento dell'ufficio, la dotazione numerica degli addetti, le norme sul reclutamento e sull'addestramento, le caratteristiche di specializzazione richieste, il tipo di prove da sostenere e il periodo massimo di permanenza nell'ufficio. Non è consentito il passaggio dall'Ispettorato ai servizi di informazione e sicurezza. Per un periodo iniziale di un anno gli ispettori possono provenire dai servizi di informazione e sicurezza, ferma restando l'impossibilità di una loro riassegnazione a questi ultimi.
      7. Nella esecuzione dei propri compiti gli ispettori hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso i servizi di informazione e sicurezza e presso altri uffici del DIS; hanno facoltà di acquisire informazioni da altre amministrazioni, da enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altri uffici del DIS e delle strutture dei servizi di informazione e sicurezza.
 

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Art. 9.
(Ufficio centrale per la segretezza
e nulla osta di sicurezza).

      1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato ed alle classifiche di segretezza.
      2. Competono all'UCSe:

          a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

          b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale, alle infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati;

          c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS);

          d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.

      3. Il NOS ha la durata di sei anni. A ciascuna delle tre classifiche di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS.
      4. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificati ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione e ai suoi valori e di rigoroso rispetto del segreto.
      5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le

 

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Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSe per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.
      6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto.
      7. Il regolamento istitutivo dell'UCSe disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti dei cittadini interessati, tra i quali il diritto ad essere informati della necessità dell'accertamento e il diritto di rifiutarlo, rinunciando così al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.
      8. Gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, possono essere affidati esclusivamente a soggetti muniti di NOS.
      9. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 8, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSe, al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione alla secretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.
      10. Il dirigente preposto all'UCSe, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS, risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione e delle procedure adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è trasmessa al direttore generale del DIS ed è portata a conoscenza del CISN.
 

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Art. 10.
(Ufficio centrale degli archivi).

      1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'Ufficio centrale degli archivi (UCA), al quale sono demandate:

          a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di informazione e sicurezza;

          b) la gestione dell'archivio centrale del DIS, al quale sono trasmessi senza ritardo i dati custoditi negli archivi dei servizi di informazione e sicurezza;

          c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi;

          d) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci dei servizi di informazione e sicurezza, nonché la documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 15 e le relative procedure di autorizzazione.

      2. Il regolamento istitutivo dell'UCA definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'archivio di Stato.

Art. 11.
(Istituto superiore della
sicurezza nazionale).

      1. È istituito presso il DIS, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'Istituto superiore della sicurezza nazionale, con il compito di assicurare l'addestramento e la formazione di base e continuativa del personale del DIS, dell'ISE e dell'ISI, con particolare riferimento al settore dell'analisi.
      2. L'Istituto è guidato da un Comitato direttivo del quale fanno parte il direttore

 

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generale del DIS e i direttori dell'ISE e dell'ISI. I programmi sono definiti annualmente dal Comitato direttivo in relazione alle esigenze operative dell'ISE e dell'ISI e all'evoluzione dello scenario nazionale e del quadro strategico internazionale.

Art. 12.
(Collaborazione con le Forze armate
e con le Forze di polizia).

      1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di informazione e sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.
      2. I servizi di informazione e sicurezza curano la trasmissione al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno delle informazioni e dei dati in loro possesso, suscettibili di possibili sviluppi per l'accertamento e la prevenzione di reati ovvero inerenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 13.
(Collaborazione richiesta a pubbliche
amministrazioni e a soggetti erogatori
di servizi di pubblica utilità).

      1. Il DIS, l'ISE e l'ISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e gli enti di ricerca.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa consultazione con le amministrazioni ed i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso del DIS,

 

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dell'ISE e dell'ISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori, in regime di concessione o di autorizzazione amministrativa, di servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.

Art. 14.
(Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria e acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri).

      1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi dei servizi di informazione e sicurezza, presso gli uffici del DIS o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.
      2. L'autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
      3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Presidente del Consiglio dei ministri con congruo anticipo, in modo da consentire ad un suo delegato di assistere alle operazioni.
      4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originati da un organismo informativo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa sono trasmessi immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano

 

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assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni.
      5. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa, il documento, l'atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
      6. Nelle ipotesi previste nel comma 4, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.
      7. Il Presidente del Consiglio dei ministri acquisisce dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in particolare, per le esigenze anche ispettive dei servizi di informazione e sicurezza. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

CAPO III
GARANZIE FUNZIONALI,
STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
E NORME DI CONTABILITÀ

Art. 15.
(Ambito di applicazione
delle garanzie funzionali).

      1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di

 

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giustificazione si applica al personale dei servizi di informazione e sicurezza che pone in essere condotte astrattamente costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 16.
      2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma l non si applica se la condotta astrattamente costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la salute o l'incolumità delle persone.
      3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di informazione e sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 16, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento degli accertamenti da queste disposti.
      4. La speciale causa di giustificazione si applica quando la condotta astrattamente costituente reato:

          a) è posta in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione e sicurezza, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata ai sensi dell'articolo 16 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione e sicurezza;

          b) è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione

 

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degli interessi pubblici e privati coinvolti.

      5. Quando, in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nei commi 1 e 2 sono state svolte da persone non addette ai servizi di informazione e sicurezza e risulta che il ricorso a esse da parte dei servizi era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini della applicazione della causa di giustificazione, agli addetti a tali servizi.

Art. 16.
(Procedure di autorizzazione delle condotte astrattamente costituenti reato).

      1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza le condotte astrattamente costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del servizio interessato, tempestivamente trasmessa tramite il DIS. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1.
      3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentano di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del predetto termine di comunicazione, ratifica il provvedimento.
      4. Nei casi in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni

 

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previste dai commi 1, 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure ed informa l'autorità giudiziaria.
      5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 15 è conservata in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme organizzative dei servizi di informazione e sicurezza. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'Ispettorato del DIS.

Art. 17.
(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria).

      1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 15 ed autorizzati ai sensi dell'articolo 16 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
      2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.
      3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste la speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento

 

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è sospeso. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.
      5. Sempre che l'autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità, determinate dallo stesso procuratore, che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto di attribuzione.
      6. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.
      7. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di informazione e sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 5, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 18.
(Sanzioni penali).

      1. Gli appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 15, comma 5, che preordinino illegittimamente le condizioni per il rilascio

 

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dell'autorizzazione di cui all'articolo 16 sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 19.
(Contingente speciale del personale).

      1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISN, è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS ed ai servizi di informazione e sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.
      2. Il contingente di cui al comma 1 è composto da:

          a) dipendenti del ruolo unico dei servizi di informazione e sicurezza, per una percentuale massima pari al 70 per cento del contingente medesimo;

          b) dipendenti civili e militari dello Stato, collocati, con il loro consenso e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, fuori ruolo o in soprannumero dall'amministrazione di appartenenza alle dipendenze dei servizi di informazione e sicurezza;

          c) personale assunto a contratto.

      3. Per il personale di cui alla lettera b) del comma 2 il regolamento di cui al comma 1, di seguito denominato «regolamento», determina la durata massima del rapporto alle dipendenze del DIS e dei servizi di informazione e sicurezza. Il personale di immediato supporto ai vertici dei servizi di informazione e sicurezza, chiamato nominativamente ai sensi del comma 5, resta alle dipendenze del servizio di informazione e sicurezza ordinariamente

 

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per il tempo della durata in carica dei vertici.
      4. Al reclutamento del personale di cui al comma 2, lettere a) e c), si provvede mediante procedure selettive, aperte anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento; al reclutamento del personale di cui al comma 2, lettera b), si provvede mediante procedure selettive riservate ai dipendenti civili e militari dello Stato in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento.
      5. La chiamata diretta nominativa è consentita, per i rapporti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, nei limiti stabiliti dal regolamento, solo per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione; essa è comunque vietata per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari.
      6. Il reclutamento è subordinato agli accertamenti sanitari, al superamento degli appositi test psico-attitudinali e alla verifica dei requisiti culturali e professionali, secondo quanto previsto dal regolamento.
      7. È consentito il conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione ai profili professionali determinati dal regolamento. È vietato affidare tali incarichi a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dai servizi di informazione e sicurezza.
      8. Il regolamento determina le procedure di selezione del personale, nonché, con riferimento alle procedure concorsuali di cui al comma 4, i titoli che possono essere valutati e la composizione delle commissioni di concorso, in modo da garantire, anche con l'apporto di autorevoli componenti esterni ai servizi di informazione e sicurezza, obiettività e indipendenza di giudizio.
      9. Per il reclutamento del personale addetto al DIS ed ai servizi di informazione e sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
 

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      10. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
      11. Alla scadenza dei rapporti di cui al comma 3, il personale addetto ai servizi di informazione e sicurezza è ammesso ad esercitare l'opzione per il passaggio nel ruolo dei servizi stessi. Le condizioni, i limiti numerici, i requisiti di carriera e attitudinali, i criteri di priorità per tali opzioni sono fissati dal regolamento.
      12. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale di ruolo del CESIS, del SISMI e del SISDE nel contingente di cui al comma 2, lettera a).
      13. Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte, fissata in misura non superiore al doppio dello stipendio tabellare.
      14. Il regolamento determina il compenso per gli incarichi di collaborazione di cui al comma 7, sulla base delle tariffe professionali o, in mancanza, con riferimento ai valori correnti per il particolare settore di attività.
      15. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di informazione e sicurezza.
      16. Il regolamento prevede forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti del DIS e dei servizi di informazione e sicurezza.
 

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      17. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
      18. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di informazione e sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni. Tra i casi di incompatibilità sono compresi i rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti del DIS o dei servizi di informazione e sicurezza, salvo che l'assunzione avvenga per concorso.
      19. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze o in favore del DIS o dei servizi di informazione e sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.
      20. In nessun caso il DIS o i servizi di informazione e sicurezza possono avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti.
      21. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di informazione e sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
      22. All'organizzazione e al funzionamento del DIS e dei servizi di informazione e sicurezza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, fatti salvi i princìpi concernenti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i principi concernenti
 

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le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza ed economicità della gestione delle risorse e le relative responsabilità.

Art. 20.
(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).

      1. Il personale di cui all'articolo 19 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
      2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi di informazione e sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione e sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 19, per non oltre sei mesi rinnovabili, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS. L'attribuzione di tale qualifica è comunicata al Ministro dell'interno. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalle comunicazioni scritte.
      3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 19 ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai rispettivi direttori, per il tramite dei propri superiori. Se la denuncia è presentata da un appartenente all'ISE o all'ISI, i direttori dei Servizi riferiscono direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente ai sensi, rispettivamente, dell'articolo

 

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6, comma 5, e dell'articolo 7, comma 5, nonché al direttore generale del DIS.
      4. I direttori dei servizi di informazione e sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.
      5. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dei servizi di informazione e sicurezza.

Art. 21.
(Identità di copertura).

      1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può disporre o autorizzare l'uso, da parte degli addetti ai servizi di informazione e sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.
      2. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità di rilascio e conservazione, nonché la durata della validità del documento o del certificato di copertura. La procedura seguita per il rilascio è annotata in apposito registro riservato, secondo le modalità previste dal predetto regolamento.

Art. 22.
(Attività simulate).

      1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può autorizzare i dirigenti dei servizi di informazione e sicurezza ad

 

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esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura.
      2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati.
      3. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità di attuazione delle attività di cui al comma 1.

Art. 23.
(Trattamento delle notizie personali)

      1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni è finalizzata esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali dei servizi.
      2. L'Ispettorato e i responsabili dei servizi garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.
      3. Il personale addetto ai servizi che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 24.
(Tutela del personale nel corso del
procedimento penale)

      1. Quando nel corso di un procedimento si rende necessario assumere le dichiarazioni di addetti ai servizi, l'autorità giudiziaria adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata o che deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia ritenuta indispensabile, procede all'esame a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.

 

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Art. 25.
(Norme di contabilità).

      1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione e sicurezza nazionale.
      2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISN, sentiti i responsabili del DIS, dell'ISE e dell'ISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISN, è adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di informazione e sicurezza, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti nonché delle seguenti disposizioni:

          a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie sono unici per il DIS, l'ISE e l'ISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;

          b) il bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISN; il rendiconto è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso il DIS; gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un

 

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ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          c) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria, di cui alla lettera b), sono tenuti al rispetto del segreto;

          d) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di informazione e sicurezza, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri;

          e) il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale, al quale è presentata altresì una relazione annuale sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate, quantificate in relazione ai settori di intervento determinati dagli indirizzi politici; la documentazione delle spese riservate è conservata nell'archivio storico di cui all'articolo 10.

      4. Un apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto dei princìpi della normativa comunitaria vigente. Sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.

CAPO IV
CONTROLLO PARLAMENTARE

Art. 26.
(Comitato parlamentare
per la sicurezza nazionale).

      1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale, composto da

 

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quattro deputati e quattro senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. In caso di scioglimento delle Camere, i componenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato.
      2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione e sicurezza nazionale si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi e nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche.
      3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      4. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

Art. 27.
(Poteri istruttori del Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale).

      1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri facenti parte del CISN, del direttore generale del DIS e dei direttori dell'ISE e dell'ISI. Il Comitato può, altresì, ascoltare in audizione i soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 19, nonché ogni altro soggetto in grado di fornire elementi

 

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di informazione o valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare, ivi inclusi magistrati, rappresentanti delle autorità indipendenti, appartenenti alla pubblica amministrazione o alle Forze armate e di polizia e soggetti privati. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato.
      2. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
      3. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 2, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni del differimento vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
      4 Il Comitato può ottenere, da parte del CISN, del DIS, dei servizi di informazione e sicurezza e degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un atto o di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza del segreto al Comitato. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide
 

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nel termine di trenta giorni se l'esigenza del segreto opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza del segreto può essere opposta o confermata in relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i reati di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
      5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.
      6. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del DIS e dei servizi di informazione e sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale può differirli qualora l'accesso agli uffici interferisca con operazioni in corso.
      7. Il Comitato può acquisire, in originale o in copia, atti, documenti o materiale che rivestano interesse per l'esercizio delle funzioni di controllo ad esso affidate e per i quali sussista un pericolo attuale e concreto di sottrazione, alterazione o distruzione. Le modalità di acquisizione sono definite dal Comitato in modo tale da non interferire con operazioni in corso da parte dei servizi di informazione e sicurezza.

Art. 28.
(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale).

      1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale esprime il proprio parere:

      a) sui disegni e sulle proposte di legge concernenti le materie di competenza del Comitato;

 

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          b) sugli schemi dei decreti e dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 19;

          c) sulla proposta di nomina del direttore generale del DIS, dei direttori dell'ISE e dell'ISI, nonché del capo dell'Ispettorato di cui all'articolo 8, del capo dell'Ufficio centrale degli archivi e del dirigente preposto all'UCSe.

      2. I pareri di cui al comma 1, lettere b) e c), hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante. Il parere sugli schemi di cui alla lettera b) del comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni. Il parere sulle proposte di cui alla lettera c) del comma 1 è espresso dal Comitato nella prima seduta successiva alla ricezione della proposta di nomina.

Art. 29.
(Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale una relazione sull'attività dei servizi di informazione e sicurezza, contenente una analisi della situazione e dei rischi per la sicurezza, nonché le valutazioni dei responsabili dei servizi di informazione e sicurezza.
      2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'informazione per la sicurezza che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 19.
      3. Il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa ed il Ministro degli affari

 

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esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività di informazione per la sicurezza.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di informazione e sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte astrattamente costituenti reato, autorizzate ai sensi dell'articolo 16. Le informazioni sono inviate al Comitato entro sei mesi dalla data di conclusione dell'operazione.
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento della gestione finanziaria del Sistema di informazione e sicurezza nazionale relativa al primo semestre, nella quale sono riepilogate, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio del DIS, dell'ISE e dell'ISI ed i relativi stati di utilizzo. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale.
      6. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Comitato una specifica informazione sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 21, comma 1.
      7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il direttore generale del DIS, i direttori dell'ISE e dell'ISI e il responsabile del II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa informano il Comitato circa il reclutamento del personale effettuato nell'anno precedente e circa la consistenza dell'organico. Per i casi di chiamata diretta nominativa, è trasmessa una circostanziata relazione circa i criteri adottati e le prove selettive sostenute.

Art. 30.
(Accertamento di condotte illegittime
o irregolari).

      1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale, qualora nell'esercizio

 

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delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività di informazione per la sicurezza, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 31.
(Relazioni del Comitato parlamentare
per la sicurezza nazionale).

      1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale può presentare relazioni alle Camere per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.
      2. Entro il 31 marzo di ciascun anno ciascuna Camera approva, su proposta del Comitato, un rapporto sugli indirizzi della politica di informazione per la sicurezza, sullo svolgimento delle relative attività, sulla organizzazione degli uffici e sui controlli esercitati.

Art. 32.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico.
      2. Quando risulti evidente che la violazione del segreto possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari della maggioranza e dell'opposizione. La violazione del segreto, accertata dalla commissione di indagine, costituisce per il responsabile causa di revoca dal Comitato e di ineleggibilità per la legislatura successiva.

 

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Art. 33.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
      2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti. Il Comitato può decidere, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di svolgere in seduta pubblica una o più audizioni di soggetti non appartenenti al Sistema di informazione e sicurezza nazionale, qualora la materia dell'audizione sia del tutto estranea ad attività operative dei servizi di informazione e sicurezza o ad indagini in corso da parte della magistratura.
      3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale.
      4. Il Comitato può avvalersi, con il consenso degli interessati, della collaborazione a tempo pieno di appartenenti alla magistratura, alla pubblica amministrazione, alle Forze di polizia ed alle Forze armate, debitamente autorizzati. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione e sicurezza nazionale, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato, in modo organico o saltuario, con organismi informativi di Stati esteri. È incompatibile con l'incarico di collaboratore del Comitato qualunque altra attività professionale pubblica o privata.
      5. Con il regolamento di cui al comma 1, il Comitato definisce le procedure per l'impugnazione dei provvedimenti istruttori

 

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adottati ai sensi dell'articolo 27, comma 7.
      6. Le spese per il funzionamento del Comitato sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro annui a decorrere dal 2007 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente del Comitato per motivate esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di controllo parlamentare.

CAPO V
      DISCIPLINA DEL SEGRETO

Art. 34.
(Segreto di Stato).

      1. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali. Esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.
      2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose ed i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.

 

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      3. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività o le cose la cui conoscenza al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate sia tale da pregiudicare l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, e le finalità di cui al comma 1.
      4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge e sentito il CISN, disciplina con regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
      6. Decorsi quindici anni dalla apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose ed ai luoghi coperti dal segreto di Stato. Entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, dispone la proroga del vincolo per una durata non superiore a quindici anni.
      7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui al comma 6, può disporre la cessazione del vincolo quando ritenga siano venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.
      8. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo,
 

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salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.
      9. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale o fatti costituenti i reati di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale.

Art. 35.
(Tutela del segreto di Stato).

      1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.
      2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso.
      3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
      4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
      5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, nonché di altri eventuali elementi idonei a rendere conoscibile quanto è oggetto del segreto.
      6. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del

 

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Consiglio dei ministri e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto».

      2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale».
      3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti, cose o luoghi relativi a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione e sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
      1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica.
      1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

      4. I commi 2 e 3 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono sostituiti dai seguenti:

      «2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto,

 

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se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato.
      3. Se l'autorità giudiziaria ritiene in questo caso ingiustificato o immotivato l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 202, comma 6, del codice».

      5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

Art. 36.
(Classifiche di segretezza).

      1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
      2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.
      3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. Le classifiche di riservatissimo, riservato e di vietata

 

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divulgazione, apposte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparate a quella di riservato.
      4. La classifica di segretissimo è apposta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative ad atti, documenti o cose siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto agli altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.
      5. La classifica di segreto è apposta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 sia idonea a recare un danno grave agli interessi ivi indicati.
      6. La classifica di riservato è apposta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 sia idonea a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonea in sé a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 4 e 5, riguardi informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto.
      7. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.
      8. La classifica di segretissimo è automaticamente declassificata a segreto quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione e a riservato dopo altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di segreto è automaticamente declassificata a riservato dopo cinque anni dalla data di apposizione; trascorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di riservato cessa dopo cinque anni.
 

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      9. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
      10. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
      11. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

Art. 37.
(Abrogazioni).

      1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata.

Art. 38.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    


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