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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2070 |
l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri della responsabilità e dell'alta direzione della politica di informazione e sicurezza nazionale;
l'introduzione del controllo parlamentare sull'operato degli organismi di intelligence, mediante l'istituzione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (il cosiddetto «COPACO»);
la riforma della disciplina del segreto di Stato (che era stata oggetto di severe censure da parte della Corte costituzionale) attraverso la previsione di una specifica procedura di verifica della sua fondatezza, affidata al COPACO.
1. I limiti della normativa vigente.
Benché potesse considerarsi all'avanguardia al momento della sua approvazione,
2. La riforma proposta.
Al fine di porre rimedio ai suddetti limiti della normativa vigente, sin dall'inizio della XV legislatura i componenti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato hanno dedicato particolare attenzione alle questioni inerenti alla riforma dell'assetto dei servizi, avviando al riguardo un'attenta riflessione e un'accurata attività di approfondimento.
Nell'affrontare tale tema, tutte le forze politiche rappresentate in seno al Comitato hanno responsabilmente fornito un costruttivo contributo di riflessione: nella consapevolezza che la materia della sicurezza riguarda il Paese nella sua interezza e deve, pertanto, essere affrontata prescindendo da pregiudizi ideologici e da interessi di parte, ciascuno dei componenti del Comitato si è reso disponibile ad un confronto sulle questioni di merito e ha fattivamente collaborato nella ricerca di soluzioni normative il più possibile condivise.
Il frutto dell'intenso lavoro svolto è costituito dalla presente proposta di legge, che viene presentata dai componenti del Comitato parallelamente ai due rami del Parlamento.
La riforma messa a punto in seno al Comitato presenta i seguenti principali contenuti.
Generalità ed organicità della disciplina.
La proposta di riforma interviene su tutti gli aspetti della politica di informazione e sicurezza, senza tralasciarne alcuno: dalla direzione politica alla struttura dei servizi; dal controllo parlamentare ai controlli interni; dal segreto di Stato alle classifiche di segretezza; dalle garanzie funzionali ai rapporti con la magistratura; dalle modalità di reclutamento e formazione allo stato giuridico ed economico del personale.
Rafforzamento della direzione politica.
L'intero Sistema di informazione e sicurezza nazionale è posto sotto l'alta direzione e la responsabilità generale del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale esercita le proprie funzioni nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento (articolo 1). Viene, altresì, definito un ambito di competenze esclusive del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 2, comma 1) e si prevede un organo politico con compiti di consulenza e proposta: il Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale (CISN) (articolo 4).
Rafforzamento del coordinamento politico dell'azione dei servizi.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e, su sua delega, il Ministro dell'informazione per la sicurezza (articolo 3) assicurano, per il tramite del Dipartimento dell'informazione per la sicurezza (DIS), l'efficace coordinamento dell'operato dei diversi organismi di intelligence. Tali funzioni non possono più essere delegate ad un sottosegretario di Stato (come avviene con la normativa vigente): l'innalzamento del rango istituzionale è diretto a favorire ed intensificare il dialogo del responsabile dell'intelligence con gli altri ministri titolari di competenze in materia.
L'intero Sistema di informazione e sicurezza nazionale - che comprende anche il II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa - è posto sotto l'alta direzione e la responsabilità generale del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale esercita le proprie funzioni nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento (articolo 1).
Potenziamento delle funzioni di coordinamento tecnico.
In luogo del CESIS, è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento dell'informazione per la sicurezza (DIS) (articolo 5, comma 1). Al DIS sono affidati incisivi poteri di coordinamento, vigilanza, analisi strategica e proposta. Il direttore generale del DIS è espressione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri (che lo nomina) e stretto collaboratore suo e del Ministro dell'informazione per la sicurezza. L'istituzione di una struttura tecnico amministrativa permanente e dotata di adeguate risorse è diretta a consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'informazione per la sicurezza di essere costantemente informati sull'attività del Sistema di informazione e sicurezza nazionale e di poter tempestivamente intraprendere tutte le misure necessarie.
È, inoltre, istituito nell'ambito del DIS l'Ufficio centrale degli archivi (UCA), al quale sono demandate rilevanti competenze in materia di gestione degli archivi e vigilanza sul rispetto della normativa di settore (articolo 10).
Struttura binaria dei servizi.
Si conferma l'assetto binario della struttura dei servizi, che fornisce maggiori garanzie rispetto alla concentrazione in un unico soggetto di tutte le competenze in materia di intelligence. A SISMI e SISDE si sostituiscono ISE (articolo 6) e ISI (articolo 7): il primo competente per le operazioni all'estero ed il secondo per le operazioni sul territorio nazionale. Tale ripartizione geografica è univoca ed è destinata a superare i conflitti e le sovrapposizioni attualmente riscontrabili; in ogni caso sono previste opportune forme di coordinamento per operazioni che presentino carattere misto. ISE ed ISI rispondono direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla nomina dei relativi direttori ed alla loro eventuale revoca.
Potenziamento dei controlli interni.
Viene istituito presso il DIS un Ispettorato (articolo 8) - diretto da un dirigente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri - con il compito di esercitare il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli uffici del Sistema di informazione e sicurezza nazionale, verificando il rispetto di leggi, regolamenti, direttive e disposizioni dell'autorità, con riferimento, tra l'altro, alla tutela del segreto, all'impiego di risorse e personale e alla gestione dei fondi riservati.
Regolamentazione legislativa dei NOS.
Viene regolamentato per legge il rilascio dei NOS (nulla osta di sicurezza) e viene creato l'UCSe, Ufficio centrale per la segretezza (articolo 9). Tale materia, suscettibile di incidere notevolmente sulla sfera privata di cittadini e imprese e sui relativi diritti soggettivi, è attualmente disciplinata da atti di natura regolamentare, con profili di dubbia legittimità.
Introduzione delle garanzie funzionali.
Viene espressamente disciplinata la possibilità per gli appartenenti agli organismi di intelligence di porre in essere determinate tipologie di condotte illecite, necessarie per esigenze di sicurezza nazionale (articolo 15). A tal fine si prevede una specifica autorizzazione (articolo 16), di esclusiva competenza del Presidente del Consiglio dei ministri. In nessun caso possono essere autorizzati reati specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la salute o l'incolumità delle persone. In casi di assoluta necessità e urgenza, l'autorizzazione può essere preventivamente rilasciata dal direttore del servizio, ma deve essere ratificata dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'autorizzazione costituisce una speciale causa di giustificazione, che può essere fatta valere dinanzi all'autorità giudiziaria (articolo 17). Le eventuali violazioni sono sanzionate penalmente (articolo 18).
Puntuale disciplina dello stato del personale.
Particolare attenzione è stata dedicata alle questioni inerenti alla selezione e alla formazione del personale - si prevede, tra l'altro, la creazione dell'Istituto superiore della sicurezza nazionale (articolo 11) - al suo inquadramento giuridico e al trattamento economico (articoli 19 e 20), alla possibilità di utilizzare identità di copertura (articolo 21) o di svolgere attività simulate (articolo 22).
Misure volte a prevenire operazioni di dossieraggio.
Si introduce una disciplina speciale volta ad impedire attività di dossieraggio da parte dei servizi: a tal fine, viene espressamente stabilito che la raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni siano finalizzati esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali dei servizi e si punisce con sanzioni penali la violazione di tale norma (articolo 23).
Rafforzamento dei controlli di contabilità.
Viene disciplinata puntualmente la presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi, distinguendo la contabilità ordinaria da quella riservata e prevedendo per ciascuna di esse un idoneo sistema di controlli che coinvolgono un apposito ufficio distaccato della Corte dei conti, l'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio, l'Ispettorato del DIS e l'Organo parlamentare di controllo (articolo 25).
Rafforzamento del controllo parlamentare.
Viene istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale, composto da quattro deputati e quattro senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari (articolo 26). Il Comitato dispone sostanzialmente di poteri assimilabili a quelli delle Commissioni parlamentari d'inchiesta: procede ad audizioni, effettua ispezioni o sopralluoghi, acquisisce tutta la documentazione e gli elementi informativi ritenuti di interesse (articolo 27). Non può essere opposto al Comitato il segreto istruttorio, nè quello d'ufficio, nè quello bancario o professionale; in caso di opposizione del
Disciplina dei rapporti con magistratura ed altri apparati dello Stato.
Al fine di tenere conto della specificità della natura dei servizi e dei loro atti, la proposta reca una disciplina di dettaglio dei rapporti intercorrenti tra organismi di intelligence e magistratura, con riferimento sia all'acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria sia all'acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 14). Di rilievo anche le misure previste per tutelare la riservatezza dell'identità degli appartenenti agli organismi di intelligence che siano ascoltati dalla magistratura nell'ambito di un procedimento penale (articolo 24).
Nell'ottica di un potenziamento della capacità info-operativa degli organismi di intelligence è, inoltre, regolamentata in modo puntuale la collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia (articolo 12), nonchè con pubbliche amministrazioni e soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità (articolo 13).
Ridefinizione della disciplina del segreto di Stato.
La disciplina del segreto di Stato è ridefinita con l'obiettivo di limitarne il ricorso ai soli casi in cui esso sia effettivamente indispensabile per la tutela dell'integrità e dell'indipendenza della Repubblica, la difesa delle istituzioni democratiche, la tutela degli interessi economici della collettività, il corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, la difesa della Patria e la sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali (articolo 34).
La responsabilità e la competenza per l'apposizione, l'opposizione e la tutela del segreto di Stato compete al Presidente del Consiglio dei ministri. Ordinariamente il vincolo cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione, o, in mancanza di questa, dall'opposizione; tuttavia, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che
Regolamentazione legislativa della disciplina delle classifiche di segretezza.
Nella proposta si è ritenuto di dover disciplinare legislativamente il sistema delle classifiche di segretezza, finora affidato a un sistema di norme secondarie. Tra le novità di maggior rilievo si segnalano la riduzione del numero delle classifiche da quattro (riservato, riservatissimo, segreto e segretissimo) a tre (riservato, segreto e segretissimo) e la previsione di un sistema di declassifica automatica (articolo 36). In assenza di provvedimenti limitativi, la classifica di «segretissimo» è automaticamente declassificata a «segreto», quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione, e a «riservato» dopo altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica.
Tenuto conto della rilevanza e dell'urgenza di addivenire ad un nuovo assetto della materia, si auspica una sollecita approvazione della presente proposta.
1. Il Sistema di informazione e sicurezza nazionale è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale (CISN), dal Dipartimento dell'informazione per la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE), dal Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI) e dal II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa.
2. Ai fini della presente legge per «servizi di informazione e sicurezza» si intendono l'ISE e l'ISI.
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:
a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;
b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato e la conferma dell'opposizione di esso;
c) l'esercizio dei poteri relativi all'autorizzazione delle condotte che comportano l'applicazione della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15;
d) la nomina e la revoca del direttore generale del DIS.
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alla lettera b) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri opera come Autorità nazionale per la sicurezza (ANS), determinando i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS).
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche di informazione per la sicurezza, impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività del Sistema di informazione e sicurezza nazionale, sentito il CISN ed in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento nel rapporto annuale.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri delega a un Ministro senza portafoglio, denominato Ministro dell'informazione per la sicurezza, lo svolgimento di compiti e l'esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge, ad eccezione di quelle a lui attribuite in via esclusiva dall'articolo 2.
2. Fermo restando il potere di direttiva di cui all'articolo 2, comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale (CISN) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità della politica di informazione per la sicurezza.
2. Il CISN elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza e provvede all'approvazione del piano dell'attività informativa verificandone l'attuazione nei modi e tempi indicati, formula proposte sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi organismi facenti parte del Sistema di informazione e sicurezza nazionale e delibera sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.
3. Il CISN è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'informazione per la sicurezza.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del CISN, anche a seguito di loro richiesta e senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, il direttore generale del DIS, i direttori dell'ISE e dell'ISI, nonché gli ulteriori soggetti di cui di volta di volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento
a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, nonché la politica dei rapporti tra il Sistema di informazione e sicurezza nazionale ed i servizi di informazione e sicurezza degli Stati esteri;
b) è costantemente informato delle operazioni di rispettiva competenza dell'ISE e dell'ISI ed acquisisce le informative e le analisi da essi trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti da ISE, ISI, Forze armate e di polizia, amministrazioni dello Stato ed enti di ricerca anche privati; ricerca e raccoglie direttamente tutte le informazioni sensibili che derivano da fonti aperte; assicura, anche attraverso strumenti informatici, la selezione degli elementi di informazione utili rispetto agli obiettivi da perseguire; elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'ISI e dell'ISE;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISN, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISN;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra ISE, ISI, Forze di polizia e II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa, fermo restando che quest'ultimo assolve compiti di
f) trasmette, su disposizione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISN, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;
g) cura e adegua il sistema informatico dei servizi di informazione e sicurezza, assicurando altresì gli eventuali collegamenti con i sistemi della stessa natura, facenti capo a Stati esteri o ad organizzazioni internazionali;
h) elabora, d'intesa con l'ISE e l'ISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di informazione e sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
i) elabora, sentiti l'ISE e l'ISI, e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 19, comma 1;
l) esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli uffici del Sistema di informazione e sicurezza nazionale, verificando la rispondenza delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'informazione per la sicurezza, con particolare riferimento all'impiego di risorse e personale e alla gestione dei fondi riservati;
m) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;
n) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i
o) provvede alla gestione unitaria del personale di cui all'articolo 19, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISN, definisce, con proprio decreto da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione interna del DIS, dell'Ispettorato, degli Uffici centrali, nonché dell'Istituto superiore della sicurezza nazionale.
4. La direzione del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISN.
1. È istituito il Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE), al quale è affidato il compito, in stretta collaborazione con il II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa e con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali. Spettano all'ISE le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali dell'Italia. È, altresì, compito dell'ISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. L'ISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'ISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso ISE svolge all'estero.
2. L'ISE risponde direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
1. È istituito il Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. Spettano all'ISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali dell'Italia. È, altresì, compito dell'ISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. L'ISI può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISN, emana disposizioni per l'esercizio dei poteri di controllo.
2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati da un apposito Ispettorato, istituito nell'ambito del DIS ai sensi dell'articolo 5, comma 3, ed organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed obiettività di giudizio.
3. I controlli esercitati sull'attività dei servizi di informazione e sicurezza non interferiscono nelle operazioni in corso. Il
1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato ed alle classifiche di segretezza.
2. Competono all'UCSe:
a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;
b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale, alle infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati;
c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS);
d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.
3. Il NOS ha la durata di sei anni. A ciascuna delle tre classifiche di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS.
4. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificati ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione e ai suoi valori e di rigoroso rispetto del segreto.
5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le
1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'Ufficio centrale degli archivi (UCA), al quale sono demandate:
a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di informazione e sicurezza;
b) la gestione dell'archivio centrale del DIS, al quale sono trasmessi senza ritardo i dati custoditi negli archivi dei servizi di informazione e sicurezza;
c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi;
d) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci dei servizi di informazione e sicurezza, nonché la documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 15 e le relative procedure di autorizzazione.
2. Il regolamento istitutivo dell'UCA definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'archivio di Stato.
1. È istituito presso il DIS, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'Istituto superiore della sicurezza nazionale, con il compito di assicurare l'addestramento e la formazione di base e continuativa del personale del DIS, dell'ISE e dell'ISI, con particolare riferimento al settore dell'analisi.
2. L'Istituto è guidato da un Comitato direttivo del quale fanno parte il direttore
1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di informazione e sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.
2. I servizi di informazione e sicurezza curano la trasmissione al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno delle informazioni e dei dati in loro possesso, suscettibili di possibili sviluppi per l'accertamento e la prevenzione di reati ovvero inerenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
1. Il DIS, l'ISE e l'ISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e gli enti di ricerca.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa consultazione con le amministrazioni ed i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso del DIS,
1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi dei servizi di informazione e sicurezza, presso gli uffici del DIS o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.
2. L'autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Presidente del Consiglio dei ministri con congruo anticipo, in modo da consentire ad un suo delegato di assistere alle operazioni.
4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originati da un organismo informativo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa sono trasmessi immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di
a) è posta in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione e sicurezza, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata ai sensi dell'articolo 16 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione e sicurezza;
b) è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione
5. Quando, in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nei commi 1 e 2 sono state svolte da persone non addette ai servizi di informazione e sicurezza e risulta che il ricorso a esse da parte dei servizi era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini della applicazione della causa di giustificazione, agli addetti a tali servizi.
1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza le condotte astrattamente costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del servizio interessato, tempestivamente trasmessa tramite il DIS. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1.
3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentano di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del predetto termine di comunicazione, ratifica il provvedimento.
4. Nei casi in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni
1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 15 ed autorizzati ai sensi dell'articolo 16 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.
3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste la speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento
1. Gli appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 15, comma 5, che preordinino illegittimamente le condizioni per il rilascio
1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISN, è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS ed ai servizi di informazione e sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.
2. Il contingente di cui al comma 1 è composto da:
a) dipendenti del ruolo unico dei servizi di informazione e sicurezza, per una percentuale massima pari al 70 per cento del contingente medesimo;
b) dipendenti civili e militari dello Stato, collocati, con il loro consenso e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, fuori ruolo o in soprannumero dall'amministrazione di appartenenza alle dipendenze dei servizi di informazione e sicurezza;
c) personale assunto a contratto.
3. Per il personale di cui alla lettera b) del comma 2 il regolamento di cui al comma 1, di seguito denominato «regolamento», determina la durata massima del rapporto alle dipendenze del DIS e dei servizi di informazione e sicurezza. Il personale di immediato supporto ai vertici dei servizi di informazione e sicurezza, chiamato nominativamente ai sensi del comma 5, resta alle dipendenze del servizio di informazione e sicurezza ordinariamente
1. Il personale di cui all'articolo 19 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi di informazione e sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione e sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 19, per non oltre sei mesi rinnovabili, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS. L'attribuzione di tale qualifica è comunicata al Ministro dell'interno. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalle comunicazioni scritte.
3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 19 ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai rispettivi direttori, per il tramite dei propri superiori. Se la denuncia è presentata da un appartenente all'ISE o all'ISI, i direttori dei Servizi riferiscono direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente ai sensi, rispettivamente, dell'articolo
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può disporre o autorizzare l'uso, da parte degli addetti ai servizi di informazione e sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.
2. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità di rilascio e conservazione, nonché la durata della validità del documento o del certificato di copertura. La procedura seguita per il rilascio è annotata in apposito registro riservato, secondo le modalità previste dal predetto regolamento.
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può autorizzare i dirigenti dei servizi di informazione e sicurezza ad
1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni è finalizzata esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali dei servizi.
2. L'Ispettorato e i responsabili dei servizi garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. Il personale addetto ai servizi che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.
1. Quando nel corso di un procedimento si rende necessario assumere le dichiarazioni di addetti ai servizi, l'autorità giudiziaria adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata o che deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia ritenuta indispensabile, procede all'esame a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione e sicurezza nazionale.
2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISN, sentiti i responsabili del DIS, dell'ISE e dell'ISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISN, è adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di informazione e sicurezza, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti nonché delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie sono unici per il DIS, l'ISE e l'ISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;
b) il bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISN; il rendiconto è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso il DIS; gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un
c) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria, di cui alla lettera b), sono tenuti al rispetto del segreto;
d) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di informazione e sicurezza, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri;
e) il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale, al quale è presentata altresì una relazione annuale sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate, quantificate in relazione ai settori di intervento determinati dagli indirizzi politici; la documentazione delle spese riservate è conservata nell'archivio storico di cui all'articolo 10.
4. Un apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto dei princìpi della normativa comunitaria vigente. Sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.
1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale, composto da
1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri facenti parte del CISN, del direttore generale del DIS e dei direttori dell'ISE e dell'ISI. Il Comitato può, altresì, ascoltare in audizione i soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 19, nonché ogni altro soggetto in grado di fornire elementi
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale esprime il proprio parere:
a) sui disegni e sulle proposte di legge concernenti le materie di competenza del Comitato;
b) sugli schemi dei decreti e dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 19;
c) sulla proposta di nomina del direttore generale del DIS, dei direttori dell'ISE e dell'ISI, nonché del capo dell'Ispettorato di cui all'articolo 8, del capo dell'Ufficio centrale degli archivi e del dirigente preposto all'UCSe.
2. I pareri di cui al comma 1, lettere b) e c), hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante. Il parere sugli schemi di cui alla lettera b) del comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni. Il parere sulle proposte di cui alla lettera c) del comma 1 è espresso dal Comitato nella prima seduta successiva alla ricezione della proposta di nomina.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale una relazione sull'attività dei servizi di informazione e sicurezza, contenente una analisi della situazione e dei rischi per la sicurezza, nonché le valutazioni dei responsabili dei servizi di informazione e sicurezza.
2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'informazione per la sicurezza che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 19.
3. Il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa ed il Ministro degli affari
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale, qualora nell'esercizio
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale può presentare relazioni alle Camere per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno ciascuna Camera approva, su proposta del Comitato, un rapporto sugli indirizzi della politica di informazione per la sicurezza, sullo svolgimento delle relative attività, sulla organizzazione degli uffici e sui controlli esercitati.
1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico.
2. Quando risulti evidente che la violazione del segreto possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari della maggioranza e dell'opposizione. La violazione del segreto, accertata dalla commissione di indagine, costituisce per il responsabile causa di revoca dal Comitato e di ineleggibilità per la legislatura successiva.
1. L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti. Il Comitato può decidere, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di svolgere in seduta pubblica una o più audizioni di soggetti non appartenenti al Sistema di informazione e sicurezza nazionale, qualora la materia dell'audizione sia del tutto estranea ad attività operative dei servizi di informazione e sicurezza o ad indagini in corso da parte della magistratura.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale.
4. Il Comitato può avvalersi, con il consenso degli interessati, della collaborazione a tempo pieno di appartenenti alla magistratura, alla pubblica amministrazione, alle Forze di polizia ed alle Forze armate, debitamente autorizzati. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione e sicurezza nazionale, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato, in modo organico o saltuario, con organismi informativi di Stati esteri. È incompatibile con l'incarico di collaboratore del Comitato qualunque altra attività professionale pubblica o privata.
5. Con il regolamento di cui al comma 1, il Comitato definisce le procedure per l'impugnazione dei provvedimenti istruttori
1. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali. Esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.
2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose ed i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, nonché di altri eventuali elementi idonei a rendere conoscibile quanto è oggetto del segreto.
6. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del
2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale».
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti, cose o luoghi relativi a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione e sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica.
1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».
4. I commi 2 e 3 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono sostituiti dai seguenti:
«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto,
5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. Le classifiche di riservatissimo, riservato e di vietata
1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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