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PDL 1339

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1339


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUCÀ, BAFILE, BUCCHINO, BURTONE, CANCRINI, CARBONELLA, CIALENTE, D'ANTONA, DATO, FILIPPESCHI, GHIZZONI, GIUDITTA, GIULIETTI, GRASSI, GRILLINI, LARATTA, LO MONTE, LUCCHESE, MIGLIOLI, OTTONE, RAMPI, SAMPERI, SANNA, SCHIRRU, SQUEGLIA, ZANOTTI

Norme per il recupero e la valorizzazione delle testimonianze sonore delle ricerche etnologiche private

Presentata l'11 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il pionieristico lavoro di indagine, raccolta, scrittura e studio di materiali orali della tradizione legata al mondo contadino ha conosciuto nell'Europa dell'Ottocento l'espansione più importante.
      Personaggi come il musicista Bela Bartok in Ungheria e come il diplomatico Costantino Nigra in Italia, hanno contribuito a tracciare le linee fondamentali della ricerca etnologica ed a farne una vera e propria scienza.
      Grazie al loro lavoro, alle loro intuizioni e a quelle di pochi altri ricercatori inglesi e francesi, per tutto l'Ottocento e il Novecento si sono realizzate importanti campagne di ricerca, e quindi di recupero del materiale tradizionale in diversi Paesi europei, garantendo alla cultura di quei Paesi la sopravvivenza e la conseguente tutela degli usi e delle consuetudini di un mondo troppo velocemente soffocato dalla nascente cultura industriale.
      Conoscere oggi i testi e le partiture di canti e danze, i passi coreutici dei balli, le tecniche della liuteria applicate agli strumenti popolari, le fiabe, i proverbi, gli attrezzi ed i costumi di una società precedente, ci permette di rileggere una parte importante della nostra storia, di conoscere e interpretare le evoluzioni che hanno portato alla società attuale.
      La presente proposta di legge riconosce il valore delle attività di ricerca sul campo svolte da privati o da enti e da strutture culturali, per il contributo che esse pos
 

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sono fornire, attraverso il recupero del patrimonio etnologico, etnografico e linguistico di ciascuna regione italiana, alla crescita culturale e sociale della comunità sia regionale che nazionale.
      Il provvedimento nasce con l'obiettivo di raccogliere e «centralizzare» in ciascuna regione le diverse, molteplici e sparse ricerche sul campo che studiosi e amatori della tradizione hanno svolto a decorrere dalla seconda metà del Novecento attraverso registratori e magnetofoni, utilizzando nastri magnetici, al fine di evitare che esse restino sconosciute, frammentate ed inerti, e per scongiurare il gravissimo pericolo che, per il deterioramento dei supporti o per il loro smarrimento ovvero per trascuratezza, vadano definitivamente perdute.
      Il recupero e il raggruppamento delle ricerche in uno o più contenitori, identificati da ciascuna regione tra le associazioni e le strutture già esistenti sul territorio, permetteranno e faciliteranno un prezioso e minuzioso lavoro di catalogazione e informatizzazione di tutti i materiali, con il fine di consentirne la conoscenza, la consultazione e il riutilizzo da parte di studiosi e di soggetti comunque interessati, quindi della collettività.
      Tale considerazione, e la conseguente necessità di intervento, partono dal presupposto che i supporti magnetici sui quali sono state registrate le testimonianze orali di tutte le investigazioni hanno una limitata durata temporale, stimabile in trent'anni, superata la quale aumenta il rischio di autodistruzione attraverso la smagnetizzazione dei supporti.
      Inoltre bisogna considerare che gli ultimi tenutari e testimoni orali di una cultura per lo più contadina o montana hanno oggi un'età media superiore ai settant'anni e che, scomparsi loro, tutto il salvabile si troverà contenuto solo nelle ricerche già realizzate, mentre tutto il resto di tale patrimonio scientifico andrà irrimediabilmente perduto.
      Ne consegue che risultano preziosi sia gli ultimi testimoni ancora in vita che l'intero parco ricerche tuttora in mano a pochi privati in gran parte sconosciuti, e a qualche raro centro studi locale.
      Un intervento di questo tipo rappresenta, perciò, un primo passo verso una maggiore attenzione a quell'ampio settore della cultura tradizionale che di ogni Paese costituisce lo scrigno più prezioso ed essenziale per la conoscenza e lo studio delle proprie radici, rispetto al quale l'Italia è buona ultima in Europa.
      Con l'articolo 1, la presente proposta di legge riconosce l'attività di ricerca etnologica e linguistica sulla cultura tradizionale e popolare quale strumento fondamentale e primario per la valorizzazione e la diffusione del patrimonio culturale regionale e nazionale, e promuove (comma 2) strumenti e iniziative volti a favorire il recupero delle testimonianze documentali in forma sonora delle tradizioni popolari.
      L'articolo 2 interviene per definire l'oggetto delle ricerche etnologiche e linguistiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuandolo nelle tradizioni popolari legate al mondo del lavoro, alle credenze popolari, alle lotte politiche e sindacali, ai rapporti familiari e sociali, alle festività e ricorrenze stagionali, e attribuendo, con il comma 2, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di legiferare per individuare le tipologie di documentazione sonora meritevoli dell'intervento previsto dalla presente proposta di legge.
      L'articolo 3 prevede un meccanismo di cofinanziamento da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome degli interventi di recupero della documentazione sonora delle tradizioni popolari di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 4), con proprio decreto provvede alla ripartizione dei 3 milioni di euro annui previsti dall'articolo 4 per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato riconosce l'attività di ricerca etnologica e linguistica sulla cultura tradizionale e popolare quale strumento primario per lo studio, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio culturale regionale e nazionale.
      2. Al fine di favorire il recupero delle testimonianze documentali, in forma sonora, delle tradizioni popolari, la presente legge è finalizzata a:

          a) promuovere indagini territoriali necessarie all'identificazione e al rinvenimento di depositi pubblici e privati di materiali e di supporti sonori aventi per oggetto testimonianze orali sugli usi, i costumi e le consuetudini locali legati alla cultura e alla tradizione popolari;

          b) sostenere nuove iniziative di ricerca, ove sia ancora possibile un'azione di investigazione sul campo;

          c) favorire la catalogazione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche, secondo procedure definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali in base a protocolli tecnico-scientifici definiti in ambito internazionale e in collaborazione con istituti universitari, per il recupero e la conservazione delle testimonianze raccolte in passato con supporti deperibili nel tempo;

          d) attivare rapporti con istituzioni, strutture scolastiche e universitarie nonché con associazioni culturali per la progettazione e la realizzazione di iniziative a carattere formativo e divulgativo;

          e) favorire la diffusione della consultazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore, anche attraverso la messa in rete, tramite l'utilizzo

 

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di sistemi telematici, dei giacimenti documentali individuati e recuperati a livello regionale.

Art. 2.
(Oggetto delle ricerche).

      1. Le testimonianze sonore delle ricerche etnologiche, per le quali sono previsti gli interventi di recupero disciplinati dalla presente legge, hanno per oggetto in particolare le tradizioni popolari legate al mondo del lavoro, alla fede religiosa, alle credenze popolari, alle lotte politiche e sindacali, ai rapporti familiari e sociali, alle festività e alle ricorrenze stagionali.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con proprie leggi, alla individuazione delle tipologie di documentazioni sonore meritevoli degli interventi previsti dalla presente legge, secondo le rispettive tradizioni e peculiarità territoriali.

Art. 3.
(Interventi di recupero).

      1. Lo Stato contribuisce con le risorse di cui all'articolo 4 al cofinanziamento, in misura equivalente agli importi stanziati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, delle iniziative assunte dalle medesime al fine di recuperare la documentazione sonora delle tradizioni popolari secondo le finalità di cui all'articolo 1, comma 2.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con proprie leggi, alla definizione delle modalità di selezione dei progetti di recupero documentale, e di erogazione dei relativi contributi, elaborati da istituti pubblici e privati operanti, senza fini di lucro, nel campo della ricerca etnologica e dello studio delle tradizioni culturali popolari e che rispondono a requisiti di scientificità e di continuità operativa nei suddetti ambiti di attività.

 

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      3. La documentazione oggetto di recupero e di catalogazione a seguito degli interventi previsti dalla presente legge è messa a disposizione della collettività e degli studiosi, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore, anche avvalendosi delle strutture museali e culturali già esistenti a livello nazionale e regionale, dedicate alle tradizioni culturali popolari secondo protocolli di intesa corrispondenti a un modello definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché attraverso la realizzazione dei sistemi telematici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e).
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, con proprio decreto, alla ripartizione delle somme di cui all'articolo 4 tra le regioni e le province autonome.

Art. 4.
(Norme finanziarie).

      1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.    


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