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PDL 2112

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2112



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

dal ministro per le politiche europee
(BONINO)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

dal ministro dei trasporti
(BIANCHI)

di concerto con il ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

con il ministro del lavoro e della previdenza sociale
(DAMIANO)

e con il ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
(MELANDRI)

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio

Presentato il 27 dicembre 2006

 

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Onorevoli Deputati! - L'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie il potere di proposta di provvedimenti normativi, anche urgenti, necessari a far fronte ad atti normativi o a sentenze che comportino obblighi statali di adeguamento, allorquando la scadenza di tali obblighi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.
      Al momento attuale, tenuto conto dello stadio cui è giunto l'iter procedimentale di approvazione del disegno di legge comunitaria per l'anno 2006 e della sospensione dei lavori parlamentari in occasione delle festività natalizie, è da escludersi che detta data possa collocarsi in un momento anteriore al 15 gennaio 2007.
      Si è ritenuto, pertanto, di avvalersi della facoltà prevista dalla legge n. 11 del 2005 e di adottare, con lo strumento del decreto-legge, misure urgenti volte ad adeguare la legislazione interna agli obblighi di recepimento discendenti dalle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, e alla decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 dicembre 2004, resa in causa C-460/02, che non avrebbero potuto utilmente essere inserite nella legge comunitaria in corso di approvazione.
      Il termine di recepimento previsto per la trasposizione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, infatti, scadrà il prossimo 31 dicembre.
      Per quanto attiene all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia innanzi citata, è stata già avviata procedura d'infrazione, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, giunta ormai alla sua fase terminale, alla quale occorre porre rimedio al fine di scongiurare il rischio concreto di un prossimo deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia.
      I presupposti costituzionali di necessità ed urgenza sono, in via generale, da rinvenirsi negli obblighi comunitari di adeguamento del diritto interno, ai quali allude il citato articolo 10 della legge n. 11 del 2005, e, in particolare, nelle esigenze che saranno via via illustrate trattando dell'articolato.

Articolo 1.

      L'articolo 1 ed il successivo articolo 2 forniscono attuazione alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, entrambe pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 177 del 30 giugno 2006.
      La prima delle citate direttive disciplina l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il relativo esercizio; l'altra l'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
      Entrambe le direttive costituiscono testi coordinati (cosiddette «rifusioni») di precedenti testi normativi che hanno già disciplinato la materia. In particolare la direttiva 2006/48/CE riformula la direttiva 2000/12/CE, più volte modificata, da ultimo dalla direttiva 2006/29/CE; la direttiva 2006/49/CE riformula la direttiva 93/6/CEE, più volte modificata, da ultimo della direttiva 2005/1/CE.
      Va detto che buona parte delle disposizioni contenute nelle due direttive (2006/48/CE e 2006/49/CE) è stata già trasposta nel nostro ordinamento in occasione del recepimento delle direttive riformulate. Ora, pertanto, l'obbligo di recepimento investe soltanto quelle disposizioni che non costituiscono mera riformulazione di preesistenti norme comunitarie. Entrambe le direttive impongono agli Stati membri di adottare le occorrenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro la data del 31 dicembre 2006.
      La direttiva 2006/48/CE reca disposizioni tendenti a facilitare l'accesso all'attività

 

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degli enti creditizi, eliminando le differenze più rilevanti tra le legislazioni degli Stati membri quanto al regime applicabile agli enti medesimi, salvaguardando beninteso la protezione del risparmio, creando condizioni di uguaglianza nella concorrenza tra le banche, prevenendo distorsioni della concorrenza, rafforzando il sistema bancario nel mercato interno e fissando requisiti patrimoniali minimi.
      La direttiva 2006/49/CE, in considerazione del fatto che le imprese di investimento corrono, per quanto riguarda il loro portafoglio di negoziazione, gli stessi rischi degli enti creditizi, ha indotto l'applicabilità di talune pertinenti disposizioni della direttiva 2006/48/CE anche alle imprese di investimento. Pertanto, si hanno requisiti di adeguatezza patrimoniale che si applicano sia alle imprese di investimento sia agli enti creditizi.
      Il mancato tempestivo recepimento delle due delicate direttive, a parte il rischio di sanzioni e le ricadute in termini di credibilità e di immagine, verrebbe a vulnerare gravemente il «sistema Paese». Verrebbe infatti meno, in danno degli operatori italiani, quella «par condicio» che le direttive intendono perseguire, che costituisce premessa indefettibile per una sana concorrenza nel mercato non solo comunitario.
      Di qui l'urgenza di adottare il presente decreto, strumento necessario a consentire che l'ordinamento italiano possa trovarsi allineato con gli ordinamenti dei Paesi maggiormente competitivi, in coerenza con le direttive comunitarie, quanto ai requisiti patrimoniali delle banche e delle imprese di investimento, entro la data del 31 dicembre 2006.
      Ciò premesso quanto ai motivi di necessità e urgenza, si impone un'ulteriore considerazione preliminare riguardo alle scelte effettuate, sotto il profilo tencico-normativo.
      Ai fini del recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, gli interventi di rango primario sono stati limitati dallo stretto necessario. Coerentemente con il sistema, che demanda alle fonti regolamentari [delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e disposizioni della Banca d'Italia] le prescrizioni di carattere tecnico-prudenziale, gli interventi di rango primario sono stati limitati ai casi in cui si è reso necessario estendere i poteri regolamentari delle autorità creditizie ai nuovi ambiti indotti dalle direttive. Inoltre, sono stati effettuati gli interventi necessari per l'allineamento di disposizioni preesistenti alla nuova disciplina comunitaria.
      Si è adottata la tecnica della novella, per salvaguardare l'integrità dei due fondamentali testi unici, il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui rispettivamente ai decreti legislativi n. 385 del 1993 e n. 58 del 1998.
      Relativamente al contenuto dell'articolo 1, occorre precisare che esso novella il citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), per l'adeguamento alla direttiva 2006/48/CE, di seguito anche indicata con l'acronimo «CRD».
      Le modifiche investono gli ambiti di seguito illustrati.
      Informativa al pubblico. La nuova regolamentazione comunitaria, al fine di rafforzare la disciplina di mercato e incoraggiare banche e imprese di investimento a migliorare strategie, controllo dei rischi e organizzazione interna, prevede che su tali materie gli intermediari siano tenuti a fornire un'adeguata informativa al pubblico (cosiddetta «disclosure»). Considerato che l'ambito di esercizio della vigilanza regolamentare individuale e consolidata attualmente non comprende la «disclosure», vengono integrate le relative previsioni legislative per dotare le autorità creditizie di idonei poteri normativi.
      In particolare, la finalità viene perseguita con l'aggiunta di una nuova lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 53 e della lettera e) del comma 1 dell'articolo 67 del TUB, concernenti la vigilanza regolamentare individuale e consolidata. Analoghi interventi sono effettuati con riferimento all'articolo 107, comma 2, del medesimo testo unico.
 

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      Inoltre, l'articolo 145 della CRD, nel disciplinare le informazioni che devono essere pubblicate dalle banche, ha previsto che queste ultime dovrebbero illustrare le loro decisioni di «rating» ai richiedenti il prestito. La disposizione si ricollega alla rilevante innovazione contenuta nella direttiva, che riconosce alle banche il potere di determinare esse stesse, a fini prudenziali, il merito di credito del cliente, sulla base di modelli approvati dall'autorità di vigilanza. È stato pertanto introdotto, con novella aggiuntiva al citato testo unico, l'articolo 116-bis, il quale prevede un obbligo esplicito a carico degli intermediari di illustrare, se richiesti, le loro decisioni di «rating».
      Sistemi di valutazione del rischio. Per accrescere la sensibilità al rischio dei requisiti patrimoniali delle banche e delle imprese di investimento, la disciplina comunitaria consente l'uso dei «rating» interni, ovvero di sistemi di misurazione dei rischi ad opera della stessa banca creditrice. L'utilizzo di tali sistemi da parte degli intermediari è subordinato ad una preventiva approvazione dell'autorità di vigilanza. In coerenza con le disposizioni comunitarie, sono state inserite apposite disposizioni, con novella aggiuntiva (comma 2-bis), agli articoli 53, 67 e 107 del TUB, in modo da riconoscere alle banche e agli intermediari finanziari la possibilità di avvalersi delle valutazioni del rischio di credito effettuate dalla società di «rating» che possiedano i requisiti richiesti dalle disposizioni di vigilanza, nonché di sistemi interni di misurazione dei rischi, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
      Interventi di vigilanza. La nuova disciplina comunitaria estende i poteri di intervento delle autorità di vigilanza introducendo la possibilità di disporre la restrizione delle attività o della struttura territoriale delle banche (articolo 136, paragrafo 1, lettera d), della CRD); il documento del Comitato di Basilea Supervisory Guidance on Dealing with Weak Banks, paragrafi 77 e 108, raccomanda quale strumento di intervento prudenziale il divieto di distribuire utili o elementi del patrimonio netto. In relazione a tale nuova disciplina, si sono rese necessarie le novelle apportate agli articoli 53 [mediante modifica del comma 3, lettera d)], 67 (mediante introduzione del comma 2-ter) e 107 (mediante modifica del comma 4-bis) del TUB.
      Composizione dei gruppi e perimetro della vigilanza consolidata. Il ruolo della vigilanza consolidata viene ampliato e rafforzato dalle nuove disposizioni comunitarie, anche in un'ottica sopranazionale. Le conseguenti modifiche normative riguardano l'articolo 59, comma 1, lettera b), del TUB, dove la definizione di «società finanziaria» viene ampliata per includervi le società di gestione del risparmio. Nello stesso articolo, viene introdotto un nuovo comma 1-bis per riferire anche agli istituti di moneta elettronica (IMEL) le disposizioni di vigilanza consolidata dettate per le banche. Inoltre, per rendere coerente il TUB con le norme comunitarie [articolo 4, numero 19), della CRD], viene modificata la disposizione dell'articolo 60, comma 1, lettera b), del TUB, per attribuire la qualifica di «bancari» ai gruppi la cui capogruppo sia una società finanziaria in tutti i casi in cui sia presente almeno una banca (attualmente è necessario verificare, secondo criteri stabiliti dal CICR, la rilevanza della componente bancaria). Per quanto riguarda i soggetti inclusi nella vigilanza consolidata, le norme relative alle società ubicate all'estero ma vigilate dalla Banca d'Italia vengono stralciate dall'articolo 65 e trasferite nell'articolo 69 del TUB, con l'introduzione del comma 1-bis. In questo articolo viene anche previsto il coordinamento con le competenti autorità di altri Stati membri.
      Vigilanza ispettiva. Mediante novella aggiuntiva all'articolo 68 del TUB, che viene integrato con un nuovo comma 3-bis, si consente alla Banca d'Italia di permettere la partecipazione di autorità di vigilanza di altri Stati comunitari alle ispezioni svolte presso le capogruppo italiane che possiedano filiazioni in quegli Stati.
      Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità. La direttiva 2006/48/CE, agli articoli da 130 a 132, impone alle autorità di vigilanza di coordinare i rispettivi ruoli
 

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nello svolgimento della vigilanza consolidata sui grandi gruppi internazionali e di informare tempestivamente le banche centrali ed altre autorità pubbliche dell'insorgere di situazioni di emergenza negli stessi gruppi. Questi precetti della normativa comunitaria vengono recepiti, trasformando in obblighi quelle che oggi sono facoltà attribuite alla Banca d'Italia, mediante novella agli articoli 7, comma 10, e 69, comma 1, del TUB, e con l'aggiunta, all'articolo 69, di un nuovo comma, il comma 1-ter, relativo allo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze in caso di crisi bancarie aventi rilevanza sistemica.

Articolo 2.

      L'articolo 2 reca novelle al citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUIF), per l'adeguamento alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.
      I motivi di necessità ed urgenza che giustificano, in parte qua, l'intervento urgente del Governo sono stati esposti nell'esplicazione dell'articolo 1 e ad essi rinvia.
      Le modifiche recate al TUIF dal presente articolo riguardano gli ambiti di seguito illustrati.
      Vigilanza regolamentare e informativa. Con novella all'articolo 6, comma 1, lettera a), del TUIF, vengono introdotti a carico degli intermediari del mercato mobiliare gli obblighi informativi al pubblico (cosiddetto «terzo pilastro») previsti dalla direttiva. Inoltre, mediante l'introduzione di un nuovo comma 1-bis nel medesimo articolo 6, con disposizione analoga a quella prevista per le banche agli articoli 53 e 67 del TUB, come modificati dal presente decreto, si introduce la possibilità per gli intermediari del mercato mobiliare di avvalersi di sistemi interni di misurazione dei rischi e di utlizzare i «rating» rilasciati da soggetti esterni, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
      Interventi sui soggetti abilitati. La modifica all'articolo 7 del TUIF costituisce l'omlogo delle modifiche agli articoli 53, 67 e 107 del TUB, dando anch'essa attuazione all'articolo 136, paragrafo 1, lettera d), della CRD. I provvedimenti interdittivi previsti dall'articolo 7, comma 2, come modificato dal presente decreto, lasciano salvi quelli già previsti dall'articolo 51 del medesimo testo unico in materia di intermediazione finanziaria.
      Composizione del gruppo. Come già osservato con riferimento alle modifiche del TUB, il ruolo della vigilanza consolidata viene ampliato e rafforzato dalle nuove disposizioni comunitarie, anche in un'ottica sopranazionale. Al fine di attuare tale rafforzamento, è necessario coordinare la nozione di gruppo bancario e di gruppo di imprese di investimento con le corrispondenti nozioni delle direttive comunitarie e attribuire all'autorità di vigilanza il potere di dettare disposizioni vincolanti nei confronti di tutte le componenti del gruppo così individuato. Pertanto, con riferimento al TUIF viene introdotta una vigilanza consolidata sul gruppo di imprese di investimento, fino ad oggi prevista solo come facoltà dell'autorità di vigilanza, del tutto analoga a quella bancaria. A tale fine sono state apportate le seguenti modifiche agli articoli 11 e 12 del TUIF:

          a) viene sancita l'obbligatorietà della vigilanza consolidata dei gruppi di società di intermediazione mobiliare (SIM) [articoli 11, comma 1, lettera b), e 12, comma 1, novellati];

          b) è contemplata l'ipotesi di presenza, all'interno del perimetro del gruppo di SIM, di banche non soggette a vigilanza consolidata ai sensi del TUB [articolo 11, comma 1, lettera b), novellato];

          c) è introdotto l'albo dei gruppi di SIM (articolo 11, comma 1-bis, introdotto con novella);

          d) viene stabilita la possibilità per la Banca d'Italia di esentare, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, i gruppi di SIM dall'obbligo di calcolare i requisiti patrimoniali a livello consolidato (articolo 12, comma 1-bis, introdotto con novella);

          e) in analogia alla proposta relativa ai gruppi bancari (articolo 67 del TUB), è

 

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prevista la possibilità per la Banca d'Italia di adottare disposizioni non solo nei confronti della capogruppo, ma anche nei confronti di altri soggetti (articolo 12, comma 3-bis);

          f) viene individuato il novero dei soggetti, diversi da quelli compresi nel gruppo soggetto a vigilanza consolidata, nei cui confronti, in presenza di legami partecipativi o di controllo, gli organi di vigilanza possono richiedere dati e informazioni ed effettuare ispezioni (articolo 12, commi 3 e 5).

Articolo 3.

      L'articolo 3 sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo 13 agosto 1999, n. 18, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione ex articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea n. 1999/4472 e dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 dicembre 2004, nella causa C-460/02, avviata per inesatto recepimento della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.
      La medesima disposizione è già prevista all'articolo 23 del disegno di legge comunitaria 2006, approvato dal Senato della Repubblica lo scorso 19 dicembre e in attesa di essere nuovamente esaminato dalla Camera dei deputati, in seconda lettura (atto Camera n. 1042-B). Occorre, tuttavia, riproporla nel presente decreto, in modo da consentirne l'immediata entrata in vigore e scongiurare il deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
      La Commissione europea ha, infatti, diffidato il Governo italiano a predisporre le misure di adeguamento alla sentenza di condanna sopra citata entro il termine del 15 gennaio 2007, scaduto il quale provvederà inderogabilmente ad adire la Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, con richiesta di pesanti sanzioni pecuniarie.
      Occorre precisare che tale decisione era infatti già stata deliberata lo scorso 12 dicembre e successivamente sospesa solo a seguito dell'annuncio dell'esistenza di un'iniziativa legislativa tesa a soddisfare le richieste della Commissione.
      Quanto ai contenuti del presente decreto, giova ricostruire brevemente le modifiche che hanno interessato la disposizione in conseguenza della pendenza della procedura d'infrazione.
      L'originaria formulazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 1999 (attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità), censurata dalla Corte di giustizia, prevedeva, in caso di trasferimento delle attività concernenti i servizi di assistenza a terra negli aeroporti, «l'obbligo» del nuovo gestore di assumere il personale operante alle dipendenze del precedente.
      Al fine di dare esecuzione alla sentenza, l'articolo 14 è stato riformulato, eliminando l'obbligo del nuovo gestore di riassumere il personale e prevedendo che l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in caso di trasferimento delle attività concernenti servizi di assistenza a terra, assicuri l'applicazione delle misure di protezione sociale, «privilegiando» il reimpiego del personale in possesso di determinati requisiti. Tuttavia, in data 4 aprile 2006, la Commissione europea ha emesso parere motivato ritenendo che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 1999, anche nella formulazione attuale, non garantisce il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra, in quanto, di fatto, «privilegiare» il reimpiego vuol dire obbligare il nuovo gestore a riassumere il personale del precedente gestore.
      La formulazione oggetto della proposta emendativa non contiene più gli aspetti confliggenti con la disciplina comunitaria concernente la liberalizzazione dei servizi aeroportuali, in quanto prevede che, in caso di trasferimento delle attività di assistenza a terra, il Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di «opportune forme di concertazione».

 

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Articolo 4.

      Con ordinanza del 19 dicembre 2006, in causa C-503/06, il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha ingiunto alla Repubblica italiana di sospendere l'applicazione della legge della regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, recante «Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), terza alinea», fino alla pronuncia dell'ordinanza di chiusura del relativo procedimento sommario. Ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 131 del 2003, data l'assoluta urgenza di provvedere, sentita la regione Liguria, la norma provvede a sospendere l'applicazione della suddetta legge regionale per dare corretto e immediato adempimento all'obbligo comunitario.

Articolo 5.

      A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013, i Paesi partecipanti costituiscono le agenzie nazionali per l'attuazione delle azioni del programma comunitario a livello nazionale. L'organismo costituito come Agenzia nazionale deve avere personalità giuridica autonoma e, quindi, un Ministero non può essere designato come Agenzia nazionale.
      Ne consegue che l'attuale struttura incardinata presso il Ministero della solidarietà sociale, che opera in assenza di un formale atto istitutivo come semplice articolazione funzionale all'interno di una direzione generale, non risponde ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria.
      Infatti, l'attuale struttura non ha personalità giuridica ed è organicamente e funzionalmente inserita nel Ministero della solidarietà sociale. In tal senso, la medesima risulta del tutto priva della necessaria autonomia prevista dalla citata decisione n. 1719/2006/CE.
      L'articolo in esame prevede quindi l'istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani con sede in Roma, che sostituirà l'attuale struttura esistente presso il Ministero della solidarietà sociale, che verrà conseguentemente soppressa. Peraltro, la Commissione europea prevede espressamente, nei documenti preparatori del nuovo programma «Gioventù in azione», che la nuova Agenzia nazionale subentri nella titolarità di tutti i rapporti eventualmente pendenti in capo alle precedenti strutture nazionali.
      In base al citato articolo 8, l'Agenzia deve offrire garanzie finanziarie sufficienti, preferibilmente provenienti da un'autorità pubblica, e possedere una capacità di gestione commisurata al volume di fondi comunitari che sarà destinata a gestire.
      La costituzione di un'Agenzia di diritto pubblico assicura quindi una garanzia di maggiore solidità e stabilità.
      In relazione alla necessità ed urgenza che giustifica il ricorso al decreto-legge si evidenzia l'imminenza dell'entrata in vigore, a gennaio 2007, del programma «Gioventù in azione». Pertanto, al fine di consentire all'Italia di partecipare sin dall'inizio al programma comunitario, che prevede l'assegnazione di risorse per circa 800 milioni di euro, e di non perdere i contributi comunitari previsti dall'articolo 13 della predetta decisione per le spese di funzionamento delle strutture nazionali (pari a circa euro 650.000 annui), l'Italia deve adeguarsi entro la fine del 2006 agli obblighi comunitari, istituendo un'Agenzia nazionale con personalità giuridica e dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.
      Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia saranno esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato per le politiche giovanili, e dal Ministro della solidarietà sociale, che provvederanno in via transitoria anche alla gestione fino all'assunzione delle funzioni da parte degli organi statutari.

 

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      La norma prevede il trasferimento alla nuova Agenzia delle dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della struttura esistente presso il Ministero della solidarietà sociale.

Articolo 6.

      L'articolo 6, esclusi oneri finanziari per la finanza pubblica con riferimento agli articoli 1, 2, 3 e 4, prevede un'autorizzazione di spesa per gli oneri derivanti dall'articolo 5, con individuazione della copertura finanziaria; al riguardo è stata predisposta la prescritta relazione tecnica.

Articolo 7.

      L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore del decreto nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successice modificazioni).

Articolo 5.

      Ai fini della quantificazione dell'onere finanziario di cui all'articolo 5, va rilevato che oggi l'attività di gestione viene svolta essenzialmente da personale impiegato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (in numero di 13).
      Accanto a questi agiscono 6 dipendenti del Ministero della solidarietà sociale funzionalmente assegnati ad una direzione generale, che svolgono in parte anche compiti istituzionali estranei al programma «Gioventù in azione» e inoltre compiti di indirizzo, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento dell'Agenzia attuale, compiti che dovranno proseguire ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 19, lettera d), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
      Ciò considerato, gli attuali posti di organico stabile interamente riferibili a tempo pieno alle funzioni da trasferire possono essere individuati nel numero di due. Ne consegue che due posti dell'attuale organico saranno trasferiti alla nuova Agenzia.
      Alle due unità e al personale con contratto di collaborazione coordinata, che verrà confermato dalla nuova struttura per garantire la necessaria continuità dell'azione, potranno essere affiancate ulteriori unità nei limiti delle disponibilità finanziarie, che come si vedrà hanno un margine di capienza, con gli strumenti consentiti [ulteriori collaborazioni, comandi, convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 300 del 1999).
      Il trasferimento delle risorse finanziarie alla nuova Agenzia è da intendersi riferito alle risorse comunitarie assegnate alla struttura attualmente operante presso il Ministero della solidarietà sociale da parte della Commissione europea per l'attuazione dei programmi comunitari rivolti ai giovani.
      I costi di funzionamento dell'Agenzia sono calcolati, da un lato, sulla base dell'onere finanziario relativo alla struttura attualmente esistente presso il Ministero della solidarietà sociale e, dall'altro, delle esigenze conseguenti alla creazione di una struttura autonoma.
      I costi previsti sono i seguenti:

      euro:

          300.000 (pari alla spesa del 2006 per i 13 collaboratori esterni);

          72.000 (pari alla spesa del 2006 per due dipendenti);

 

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          100.000 (pari alle spese del 2006 per missioni e diarie);

          170.000 (in aumento rispetto al 2006, per attività di informazione e produzione materiali per fiere, convegni, guide eccetera, perché in parte oggi coperte dalle spese generali del Ministero);

          150.000 (per affitto della sede, con una stima in eccesso, potendo essere reperita una sede del demanio o comunque in periferia e di dimensioni limitate);

          100.000 (per assistenza tecnica, per computer e altro, che non può essere più garantita dalle strutture del Ministero);

          140.000 (per beni di consumo);

          209.000 (compensi degli organi di vertice e di controllo, in base ad analoghi organismi collegiali: Direttore generale 90.000, 4 componenti del Consiglio direttivo 80.000, Presidente del Collegio dei revisori 15.000, 2 componenti del Collegio dei revisori 24.000):

          Totale: euro 1.241.000.

      Tale onere sarà finanziato in parte con fondi comunitari, che sono quantificabili in circa 650.000 euro annui e, per la restante parte, con fondi nazionali, pari a 600.000 euro annui, da ripartire in quote eguali, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero della solidarietà sociale, che svolgeranno le funzioni di Ministeri vigilanti. Conseguentemente si prevede, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, una riduzione di euro 300.000 in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e una riduzione di euro 300.000, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli anni successivi all'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

        A) Necessità dell'intervento normativo.

        L'intervento normativo appare necessario ed urgente, come esplicitato nel dettaglio nella relazione illustrativa, al fine di adempiere obblighi comunitari di prossima scadenza o già scaduti, ai quali non è possibile ottemperare in tempo utile con l'ordinario strumento della legge comunitaria annuale.

        B) Analisi del quadro normativo.

        L'intervento si inserisce in un quadro normativo di rango primario, costituito dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti.

        C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

        Le disposizioni del presente decreto incidono mediante novelle esclusivamente su norme di rango primario.

        D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Trattasi di interventi normativi diretti a fornire attuazione o ad assicurare la corretta trasposizione di direttive comunitarie.

        E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Il provvedimento è compatibile e rispetta i princìpi costituzionali in materia di ripartizione delle potestà legislative dello Stato e delle regioni.

        F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        Il provvedimento è coerente.

        G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Non vi sono stati interventi di rilegificazione e sono stati altresì individuati nuovi ambiti demandati alla disciplina regolamentare.

 

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2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

        A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Vi è stata la necessità di utilizzare termini tecnici in lingua inglese che rinviano a definizioni ormai di uso generalizzato nel contesto economico-finanziario nazionale e internazionale. Con particolare riguardo ai sistemi interni di misurazione dei rischi (rating), all'articolo 1, comma 1, lettera n), si è adottata anche la definizione in lingua italiana, senza vulnerare la coerenza del sistema.

        B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel decreto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi risultano corretti.

        C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Si è fatto ricorso alla tecnica della novella, di tipo sia soppressivo sia aggiuntivo sia modificativo, per salvaguardare l'integrità dei testi normativi vigenti oggetto di modifica.

        D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Gli effetti abrogativi sono stati disciplinati espressamente.

3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione.

        A) Individuazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        L'intervento normativo non è in contrasto con decisioni della Corte costituzionale, né interferisce con questioni al vaglio della Corte.

        B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Nello specifico non risultano progetti di legge all'esame del Parlamento.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006.

Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77, 87 e 120 della Costituzione;

        Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

        Viste le direttive 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) e 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione);

        Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 9 dicembre 2004, nella causa C-460/02, avente ad oggetto ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo delle Comunità europee, nei confronti della Repubblica italiana, in tema di accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti;

        Vista la conseguente procedura d'infrazione n. 1999/4472, avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al recepimento entro il 31 dicembre 2006 delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, di dare esecuzione alla predetta sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee e all'ordinanza del Presidente della Corte medesima resa in data 19 dicembre 2006 in tema di prelievo venatorio, nonché di adeguarsi a indirizzi comunitari in tema di Agenzia nazionale per i giovani;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

 

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        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche europee, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Modiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE).

        1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 7, il comma 10 è sostituito dal seguente:

        «10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia informazioni con altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.»;

            b) l'articolo 53 è così modificato:

                1) al comma 1 dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente:

        «d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).»;

                2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:

            a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;

            b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.»;

                3) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

        «d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.»;

 

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            c) l'articolo 59 è così modificato:

                1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

        «b) per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;

                2) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

        «c) per "società strumentali" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.»;

                3) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

        «1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.»;

            d) all'articolo 60, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

        «b) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie.»;

            e) l'articolo 61 è così modificato:

                1) al comma 1, le parole: «ai sensi del comma 2» sono soppresse;

                2) il comma 2 è abrogato;

            f) l'articolo 65 è così modificato;

                1) al comma 1, le lettere d), e), f) e g) sono soppresse;

                2) al comma 1, le lettere h) ed i) sono sostituite dalle seguenti:

            «h) società che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una banca;

            i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.»;

 

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            g) l'articolo 66 è così modificato:

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.»;

                2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

                3) al comma 4, le parole: «, aventi sede legale in Italia,» sono soppresse;

            h) l'articolo 67 è così modificato:

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

            a) l'adeguatezza patrimoniale;

            b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

            c) le partecipazioni detenibili;

            d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

            e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.»;

                2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        «2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di utilizzare:

            a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;

            b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.

 

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        2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.»;

                3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 65.»;

                4) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

        «3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti dei componenti il gruppo bancario.»;

            i) all'articolo 68, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

        «3-bis. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità.»;

            l) l'articolo 69 è così modificato:

                1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Collaborazione tra autorità e obblighi informativi»;

                2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento, nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi.»;

                3) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

        «1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata anche:

            a) sulle società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;

            b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);

            c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

 

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        1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorità monetarie.»;

            m) l'articolo 107 è così modificato:

                1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.»;

                2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:

            a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);

            b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.»;

                3) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

        «4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.»;

            n) dopo l'articolo 116, è inserito il seguente:

        «Art. 116-bis (Decisioni di rating). - 1. La Banca d'Italia può disporre che le banche e gli intermediari finanziari autorizzati a utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating interni che le riguardano. Gli oneri connessi alla comunicazione sono proporzionati all'entità del finanziamento.».

 

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Articolo 2.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, in attuazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE).

        1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 6 è così modificato:

                1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «controlli interni» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie»;

                2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonché di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni.»;

            b) l'articolo 7 è così modificato:

                1) al comma 2, dopo le parole: «lettera a)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio»;

            c) l'articolo 11 è così modificato:

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:

            a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);

            b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attività bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:

                1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una società di gestione del risparmio;

                2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una società di gestione del risparmio.»;

 

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                2) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

        «1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione è trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob.»;

            d) l'articolo 12 è così modificato:

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. La Banca d'Italia impartisce alla società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell'articolo 6, commi 1, lettera a), e 1-bis. Ove lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare.»;

                2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.»;

                3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. La società capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli organi amministrativi delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.»;

                4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la società capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, la SIM o la società di gestione del risparmio, nonché a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni.»;

                5) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        «3-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei

 

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confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).»;

                6) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «5. La Banca d'Italia e la Consob possono, per le materie di rispettiva competenza:

            a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);

            b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).»;

                7) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

            «5-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).».

Articolo 3.
(Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti).

        1. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, è sostituito dal seguente:

      «Art. 14 (Protezione sociale). - 1. Fatte salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione.».

Articolo 4.
(Misure conseguenti a pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee).

      1. In esecuzione dell'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee 19 dicembre 2006, in causa C-503/06, è sospesa l'applicazione della legge della regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36.

 

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Articolo 5.
(Agenzia nazionale per i giovani).

      1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, è costituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarietà sociale.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, costituita presso il Ministero della solidarietà sociale, che viene conseguentemente soppressa.

Articolo 6.
(Disposizione finanziaria).

      1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica o minori entrate.
      2. Per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, quanto ad euro 300.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto ad euro 300.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli anni successivi all'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 27 dicembre 2006.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Bonino, Ministro per le politiche europee.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
Bianchi, Ministro dei trasporti.
D'Alema, Ministro degli affari esteri.
Mastella, Ministro della giustizia.
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Melandri, Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.


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