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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2114 |
Articolo 1.
Comma 1. La norma si propone di ridimensionare gli effetti dell'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a norma del quale le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo dell'università non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. A tale fine si prevede l'abbattimento di un terzo dei costi del personale docente e non docente che svolge funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, sempre ai fini della valutazione del limite del 90 per cento di cui sopra. Tale disposizione, originariamente prevista per l'anno 2004 dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è stata già prorogata al
Comma 2. La disposizione proposta è volta a prorogare di cinque mesi, ovvero dal 31 dicembre 2006 al 31 maggio 2007, gli interventi a suo tempo previsti dal decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 (finalizzati a fronteggiare la nota carenza di infermieri e di tecnici sanitari di radiologia medica), come la riammissione in servizio di pensionati, contratti a tempo determinato, prestazioni aggiuntive presso le aziende sanitarie, le residenze assistenziali, le case di riposo e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Le suddette misure indubbiamente hanno consentito nell'arco di tempo considerato di fare fronte alle reali esigenze, ma non hanno permesso di superare una situazione che, allo stato, può ancora definirsi di emergenza se si tiene conto delle ultime stime connesse al fabbisogno del personale in questione, a causa della concomitanza di fattori strutturali, organizzativi, turn-over eccetera.
Da ciò, quindi, scaturisce la necessità di poter ancora usufruire di tali interventi per ulteriori cinque mesi, in attesa che le prestazioni siano definite nell'ambito della contrattazione collettiva di comparto. Si rappresenta, peraltro, che dalla proroga non derivano ulteriori oneri di spesa, sia perché gli interventi vengono attivati, previa autorizzazione della regione, nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico, sulla base della programmazione triennale, sia perché gli interventi medesimi vengono attivati nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale previste dai provvedimenti di finanza pubblica. A ciò aggiungasi, infine, che le aziende sanitarie in tal modo eviterebbero il verificarsi di oneri riflessi connessi alle assunzioni di nuovi dipendenti.
Comma 3. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, hanno differito al 31 dicembre 2006 l'autorizzazione - già concessa al Ministero degli affari esteri dal decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005 - per le assunzioni di personale.
Nell'ambito della predetta autorizzazione il Ministero ha avviato le procedure concorsuali per il reclutamento di sei dirigenti di seconda fascia, sulle quali, tuttavia, è intervenuto - nella fase immediatamente precedente alla approvazione finale della graduatoria - un ricorso giurisdizionale amministrativo, per il cui giudizio di merito è fissata, presso il Consiglio di Stato, l'udienza del 23 gennaio 2007.
Pertanto si rende necessario prevedere una breve proroga del termine per definire le predette assunzioni, nell'ipotesi in cui la decisione fosse favorevole all'Amministrazione.
La disposizione proposta mira ad assicurare al Ministero degli affari esteri la possibilità di portare a conclusione le procedure concorsuali - già avviate sulla base di una precedente autorizzazione - tramite l'utilizzo delle somme stanziate per l'anno 2006.
Comma 4. Al fine di consentire le assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste dalla legge finanziaria per l'anno 2007, si rende necessaria una proroga delle graduatorie di concorsi, in scadenza al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1, comma 546, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Comma 5. La norma è necessaria al fine di consentire la prosecuzione della funzionalità del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), impedendo un periodo di vacatio determinato dalla scadenza degli incarichi di direzione degli istituti del predetto ente senza che siano state definite le procedure concorsuali. Allo stesso tempo, l'eventuale rinnovo degli incarichi di direzione potrebbe risultare incoerente
Comma 6. La proroga si rende necessaria al fine di consentire a coloro che abbiano conseguito la laurea secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti di attuazione, di svolgere le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di attuazione dello stesso.
Articolo 2.
Commi 1 e 2. L'obiettivo del comma 1, concernente le denunce dei pozzi, è di sostituire il termine del 30 giugno 2006 previsto dall'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, con quello del 31 dicembre 2007, allo scopo di ottenere un differimento a tale data del perfezionamento delle pratiche per la richiesta della concessione.
Per quanto concerne il comma 2, si fa presente che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, prevede che gli Stati membri creino una banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli in cui figurano gli operatori che prendono parte alla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione stabilite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96.
Le modalità di costituzione della banca dati e gli obblighi per gli operatori ai fini dell'iscrizione ad essa sono stati oggetto di ripetuti decreti ministeriali.
Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2002, sono state definite le prime modalità per l'iscrizione alla banca dati.
Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono stati definiti gli allegati che gli operatori dovevano redigere ai fini dell'iscrizione alla predetta banca dati, fissando un primo termine per l'iscrizione in 120 giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2005, sono stati ulteriormente modificati gli allegati, spostando il termine all'11 febbraio 2005.
Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 1o agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005, gli allegati sono stati nuovamente cambiati, senza definire però un nuovo termine di iscrizione in base alle nuove procedure.
Tenuto conto che la fattispecie in esame, cioè la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli da parte di operatori non iscritti alla banca dati nazionale, è sanzionata dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, il quale così dispone: «Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) 12 giugno 2001, n. 1148/2001 della Commissione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro», appare necessario definire con apposita norma il termine definitivo - fissato al 30 giugno 2007 - per consentire l'iscrizione agli operatori nella banca dati, sospendendo sino a tale data l'applicazione della sanzione predetta. Si è quindi ritenuto opportuno novellare il disposto di cui al citato decreto legislativo n. 306 del 2002.
Si fa presente che la proroga in questione non incontra difficoltà a livello di normativa comunitaria, dal momento che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 demanda allo Stato membro la definizione
Comma 3. Il decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006 si applicava a tutta la filiera dell'avicolo ed a tutti i debiti contributivi in atto alla data del 1o gennaio 2006, differendoli per dieci mesi sino al 31 ottobre successivo.
Il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, ha previsto il pagamento di questi sospesi in quattro mensilità anticipate, nel periodo dal 16 novembre scorso al 16 febbraio 2007.
Con la disposizione in esame si prevede la possibilità di versare la prima e seconda rata entro il 29 dicembre 2006, sempre con il pagamento degli interessi legali, nonché il semplice differimento al 30 giugno 2007 delle rate in scadenza a gennaio e a febbraio 2007. Trattandosi di differimento infrannuale, con interessi legali, questo non comporta oneri per l'INPS.
Il tempo dell'ulteriore differimento è indispensabile per analizzare in dettaglio la filiera e spacchettare i vari comparti, dal settore dati allevamento a quello della trasformazione alimentare ed infine a quello commerciale, così da prevedere il rientro differenziato dai sospesi contributivi, in funzione delle diverse normative che si applicano.
L'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, ha disposto, in favore delle imprese in crisi a causa dell'«emergenza aviaria», dal 1o gennaio al 31 ottobre 2006 la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, nonché dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali. Pertanto, gli adempimenti e versamenti tributari andavano effettuati in unica soluzione entro il 16 novembre 2006.
Con il comma 3 del decreto-legge in esame si differisce la ripresa della riscossione dei tributi, che viene fissata al 16 gennaio 2007, prevedendo la possibilità di pagamento rateale in quattro rate trimestrali; si stabilisce, altresì, il termine (31 gennaio 2007) entro cui vanno effettuati gli adempimenti tributari sospesi diversi dai versamenti.
Comma 4. La disposizione prevede la proroga e l'estensione dei compiti del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, considerato che il mandato dell'attuale Commissario straordinario scade il 31 dicembre 2006. Il Commissario è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il suo ruolo è particolarmente importante per il superamento delle emergenze in zootecnica (BSE, blue tongue, influenza aviaria eccetera). La relativa copertura finanziaria è posta a carico delle risorse non utilizzate dell'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. L'autorizzazione di spesa definanziata, che presenta idonea capienza, è di natura corrente e pluriennale, considerato che la spesa annua del Commissario non supera i 150.000 euro.
Comma 5. Il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante revisione della disciplina in materia di fertilizzanti in attuazione delle nuove normative comunitarie [regolamento (CE) n. 2003/2003], ha introdotto nuove prescrizioni in materia di composizione, immissione sul mercato, controlli e tracciabilità dei fertilizzanti. A tale fine ha anche previsto che il fabbricante di fertilizzanti già immessi sul mercato debba iscriversi negli appositi registri «entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» (articolo 15 comma 2).
Peraltro, l'introduzione dei nuovi registri dei fertilizzanti e dei fabbricanti di fertilizzanti sta creando agli operatori del settore notevoli problemi per adempiere a quanto previsto dalla normativa nel termine stabilito, che scade il 5 gennaio 2007. La percentuale di aziende che si stima non
Articolo 3.
Comma 1. La data del 1o gennaio 2007, prevista dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è il termine previsto per l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici. Attualmente, lo schema di regolamento, predisposto dal competente Ministero dello sviluppo economico, ha già ottenuto il formale concerto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è stato inoltrato al Consiglio di Stato.
Il regolamento è stato redatto non senza difficoltà; mentre, da un lato, la fonte normativa di cui al citato decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, non consentiva ipotesi di abrogazioni espresse né di norme primarie, né regolamentari, dall'altro, la vastità e la complessità della materia, anche per effetto di una stratificazione normativa derivante da successivi interventi di rango differente, ha reso poco agevole lo stesso riordino, che ha quindi richiesto tempi lunghi.
Pertanto, per le suesposte ragioni risulta necessaria una norma di proroga per attendere al perfezionamento delle formalità relative al provvedimento regolamentare, che senza dubbio non potrebbero completarsi entro la fine dell'anno.
Comma 2. La proposta proroga è volta a consentire la prosecuzione dei lavori relativi ad una importante opera infrastrutturale, necessaria a facilitare la viabilità tra l'Italia e la Francia.
Comma 3. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, ha disposto la protrazione per due anni dei termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per gli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981. Lo scopo della norma era di supplire al vuoto di azione amministrativa verificatosi a seguito delle norme che avevano soppresso le strutture operative del relativo Commissario, impedendo quindi la continuazione e il perfezionamento delle procedure espropriative.
La norma fu interpretata anche dalla Cassazione (sentenza n. 17708 del 12 febbraio 2002) come estensiva ab origine dei termini d'occupazione e quindi sanatoria generalizzata delle occupazioni ai fini dell'esproprio.
Prorogata l'efficacia fino al 31 dicembre 2005 per effetto di nuove disposizioni legislative (articolo 6-quater del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26) v'è stato un diverso orientamento da parte della Suprema Corte (3966/04 e 7544/05) nel senso di ritenere inefficace la subentrata norma di proroga quando, per effetto della scadenza del termine originario, si fosse già verificata la cosiddetta accessione invertita. Da questo derivano due conseguenze suscettibili di determinare un maggiore onere per la pubblica amministrazione quantificato in oltre dieci milioni di euro:
1) tutto il periodo di occupazione, scaduto il termine originario, va qualificato come «occupazione illegittima» con conseguente pagamento del risarcimento del danno, mentre l'indennità, a seguito dell'accessione invertita, va calcolata sul valore venale del bene;
2) perdono quindi efficacia gli atti di concordamento bonario dell'indennità in quanto finalizzati ad un decreto di espropriazione non adottato e non già adottabile.
Per evitare tale situazione, suscettibile di determinare pesantissimi oneri per le
Comma 4. La norma fissa al 30 aprile 2007 il termine per il completamento degli investimenti per adempiere alla messa a norma delle strutture ricettive esistenti (di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 411 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 463 del 2001) nei confronti delle imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili di fuoco entro il 30 giugno 2005. Ciò, in considerazione delle attività particolarmente complesse che gli investimenti in questione comportano per le imprese interessate.
Articolo 4.
Comma 1. La norma è volta a prorogare al 15 maggio 2007 il termine (già prorogato dall'articolo 2, comma 177, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) previsto dal comma 4 dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine del riordino di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali.
La modifica proposta si rende indispensabile a causa della rilevante complessità tecnica delle operazioni di rilevazione e riordino di cui al richiamato articolo 29, comma 4, e delle rilevanti conseguenze che la norma in parola connette al mancato, tempestivo completamento delle operazioni ivi previste (soppressione automatica ex lege di commissioni, comitati ed altri organismi interessati).
Comma 2. Viene disposto che, nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, non venga richiesto il parere obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243.
Al riguardo, si precisa che il Ministero delle comunicazioni, in attuazione del citato articolo 29, ha tempestivamente provveduto a predisporre il provvedimento di riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni conformemente alla circolare contenente linee guida predisposte in materia dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nonostante ciò, sul provvedimento il Consiglio di Stato ha reso parere negativo perché lo stesso prevederebbe, a suo giudizio, una riduzione di spesa non del 30 per cento, come previsto dall'articolo 29 citato, ma soltanto del 15 per cento.
Il Ministero intende, pertanto, presentare nuovamente il regolamento di riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni unitamente al decreto ricognitivo di tutte le altre commissioni o comitati a costi diretti o indiretti previsti dal citato articolo 29. In attesa che si concluda il suo iter e considerato che attualmente il Consiglio non è operativo per la decadenza di alcuni componenti, rilevata l'esigenza di approvare il contratto di servizio con la RAI Spa 2006-2008, già scaduto, nonché il contratto di programma con Poste italiane Spa per il prossimo triennio, anch'esso scaduto, si introduce una norma transitoria volta a consentire la sollecita approvazione dei due atti programmatori citati, che altrimenti non potrebbero essere adottati entro l'anno. In relazione a tali atti la RAI ha l'esigenza di contabilizzare l'eventuale maggiore canone e la società Poste italiane, a sua volta, deve contabilizzare l'eventuale maggiore OSU (onere servizio universale).
La riorganizzazione dell'organo e la sua temporanea difficoltà pratica ad operare non può costituire motivo di impedimento per l'adozione dei due atti; d'altro canto la norma ha, nella sostanza, portata temporanea nel senso che al completo avvenuto riordino dell'organo si ripristinerebbero le funzioni fondamentali dello stesso.
Comma 3. Il comma 5 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, stabilisce che la distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 dello stesso articolo e non recanti l'indicazione in caratteri Braille del nome commerciale del prodotto, perché confezionati prima del 31 dicembre 2005, «è consentita fino al 31 dicembre 2006».
L'applicazione letterale di questa norma comporterebbe l'obbligo di ritiro dal commercio, alla data del 1o gennaio 2007, di tutte le confezioni di medicinali e degli altri prodotti previsti dal citato articolo, fabbricate anteriormente al 31 dicembre 2005.
Il comma 3 pertanto propone una soluzione volta ad evitare l'ingiustificata distruzione di beni di interesse sociale e a salvaguardare, allo stesso tempo, i diritti dei pazienti non vedenti. La formulazione proposta ha quindi lo scopo di consentire che, fino alla loro scadenza, le confezioni di cui trattasi siano vendute a persone che non hanno necessità di utilizzare i caratteri Braille e, al tempo stesso, fa obbligo alle aziende produttrici di rifornire sollecitamente, su richiesta, confezioni con la denominazione in Braille a farmacie e punti vendita che ne risultino completamente sforniti.
Comma 4. L'attuale situazione economica del Paese, i cui effetti ancora non del tutto positivi permangono, rende opportuna una ulteriore proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, così come previsto dall'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine di non gravare con ulteriori oneri quelle imprese che, per dimensione e tipologia produttiva, caratterizzano gran parte del tessuto economico nazionale.
Articolo 5.
Comma 1. In attesa che sia ultimato l'iter di approvazione dei decreti previsti dagli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005, il cui schema è già stato predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è necessario prorogare ulteriormente il termine previsto dall'articolo 20, comma 5, dello stesso decreto legislativo, relativo all'avvio del sistema, poiché in mancanza di tali decreti non è possibile dare attuazione al sistema medesimo.
Comma 2. La proroga si basa sulla considerazione che la riforma della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, per la sua complessità e per le rilevanti implicazioni con il diritto comunitario di cui occorre operare una corretta trasposizione, richiede una attenta ponderazione ed adeguati lavori tecnici da parte del Comitato di studio per la revisione del predetto decreto, appositamente istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 21 luglio 2006. Pertanto risulta insufficiente il termine già posto dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 152 e prorogato al 31 gennaio 2007 dall'articolo 1-septies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228; è quindi urgente una proroga semestrale, anche considerata la lunghezza dell'iter di approvazione dei decreti legislativi correttivi, che richiede il passaggio per ben tre volte in Consiglio dei ministri per l'approvazione e l'inoltro del relativo schema, in due successive riprese, al parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché al parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.
Articolo 6.
Comma 1. Il comma è volto a prorogare il termine per l'adozione degli atti di natura regolamentare relativi al trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, previsti dagli articoli 20 e 21 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Appare infatti indispensabile prevedere tale proroga, considerato che in caso di mancata adozione dei predetti regolamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
Comma 2. L'articolo 3, comma 22, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), ha autorizzato il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici al fine di accelerare le procedure di liquidazione delle 11.600 domande di indennizzo, presentate dai profughi dalmati e istriani (ai sensi della legge n. 137 del 2001) per la perdita dei propri beni.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è stato ritenuto l'ente più idoneo a fornire la collaborazione prevista dalla legge finanziaria 2004, in quanto il personale dell'Istituto possiede la professionalità adeguata per completare l'istruttoria e procedere alla liquidazione delle domande di indennizzo in questione. Pertanto, in attuazione del citato articolo 3 della legge finanziaria 2004, è stata stipulata in data 30 marzo 2004 una convenzione con l'INPS, in base alla quale l'Istituto si è impegnato a mettere a disposizione un contingente di risorse umane fino a un massimo di 30 persone qualificate. Le procedure per il distacco del personale dell'INPS hanno richiesto la stipula di un accordo con i sindacati e che il distacco stesso avvenisse solo su base volontaria, per cui soltanto nel luglio 2004 è stato messo a disposizione del Dipartimento del tesoro un primo contingente di 8 unità lavorative, portato a 20 nell'arco dei successivi dieci mesi.
La complessità delle procedure di distacco del personale dell'INPS (come sopra detto, la collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS è iniziata nel luglio 2004 e non ad avvio d'anno e fino al mese di maggio 2005 sono stati soltanto dieci i funzionari messi a disposizione del Dipartimento del tesoro), nonché la necessità di svolgere una attenta attività di formazione del personale distaccato, hanno consentito solo in parte di raggiungere il risultato che ci si prefiggeva con la citata norma della legge finanziaria 2004. Pertanto, tenuto conto che permaneva cospicuo il numero delle istanze di indennizzo ancora da liquidare e che le risorse finanziarie allo scopo messe a disposizione erano state solo parzialmente spese, la legge finanziaria 2006 ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro a rinnovare la convenzione con l'INPS per l'anno 2006. Grazie alla collaborazione del personale INPS, alla fine del 2006 saranno oltre 9.000 le pratiche di indennizzo liquidate e ne residueranno circa 2.300 ancora da liquidare, per cui, tenuto conto che non tutte le risorse finanziarie a suo tempo stanziate saranno spese al 31 dicembre 2006, con la norma in questione si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro venga autorizzato a rinnovare la convenzione stipulata con l'INPS per altri cinque mesi, sino al 31 maggio 2007. L'ulteriore apporto del personale INPS consentirà di completare la liquidazione delle domande di indennizzo andando così incontro alle legittime aspettative degli interessati, che attendono da cinque anni di vedere soddisfatto il proprio diritto.
Comma 3. Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (recante attuazione della
entro pochi mesi, non potendo più smaltirsi il fluff, si blocca la filiera del trattamento dei veicoli a fine vita con ripercussioni sul mercato dell'auto in quanto chi è in possesso di una vettura da rottamare non troverà più un centro autorizzato disposto a ritirarla; ciò comprometterà anche il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio posti dalla direttiva europea, esponendo l'Italia all'apertura di uno procedura di infrazione da parte dell'Unione europea;
per evitare il blocco dell'attività, il fluff potrebbe essere trasferito in altri Paesi europei per lo smaltimento in discarica o per la termovalorizzazione; tale soluzione comporterebbe tuttavia un drammatico incremento dei costi di smaltimento che si ripercuoterebbe su tutta la filiera, rischiando di compromettere la sostenibilità economica delle reti di ritiro dei veicoli fuori uso, che i costruttori stanno organizzando e che saranno operative dal 1o gennaio in attuazione della direttiva comunitaria.
L'incremento di costi determinerebbe inoltre un ulteriore gap competitivo per l'industria nazionale nei confronti dei produttori concorrenti degli altri Paesi europei, ove continuerà ad essere possibile smaltire il fluff in discarica o utilizzarlo per il recupero energetico.
In conclusione, ad evitare che si producano gli effetti negativi sopra rilevati, è urgente disporre un congruo rinvio della scadenza del 1o gennaio prevista dal decreto legislativo n. 36 del 2003, accompagnato dalla definizione di un piano che consenta all'Italia di:
sviluppare impianti di frantumazione tecnologicamente avanzati per la separazione ed il recupero dei materiali con riduzione del fluff residuo;
rendere effettiva la possibilità di recupero energetico del fluff, in attuazione sia della direttiva comunitaria relativa ai veicoli a fine vita, sia di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo n. 36 e dal successivo decreto del Ministro delle attività produttive.
Comma 4. Come segnalato anche dalla Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull'immigrazione), la necessità
Comma 5. La norma è volta a razionalizzare alcune risorse allocate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per effetto dei mutati scenari, soprattutto politici.
Infatti, le iniziative stabilite dalla legge n. 56 del 2005 non sono state perfezionate con i previsti provvedimenti attuativi, finalizzati alla costituzione degli sportelli all'estero, per la prossimità della fine della precedente legislatura, nonché per la mancata
Comma 6. L'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha autorizzato l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005 disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con le risorse messe a disposizione dall'ENAC si è provveduto ad ottemperare in parte agli obblighi derivanti da impegni assunti dall'Ente medesimo nelle convenzioni stipulate con le società di gestione aeroportuale.
La disposizione in esame ha le medesime finalità del citato comma 582 e, pertanto, è volta ad utilizzare nel 2007, per spese di conto capitale, le disponibilità (riportate nell'avanzo di amministrazione) derivanti da trasferimenti relativi all'anno 2006 ed originariamente destinate a spese correnti. La norma consente di rispettare integralmente gli impegni assunti dall'ENAC.
Comma 7. Viene fissato al 1o febbraio 2007 l'inizio della produzione degli effetti conseguenti alla pubblicazione del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private). Ciò a causa della particolare complessità delle conseguenze operative connesse all'immediata entrata in vigore del regolamento in parola e delle disposizioni ad esso connesse, le quali ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore.
Comma 8. La norma è volta a porre un termine perentorio per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che disciplina le modalità di utilizzo del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica. In caso di mancata emanazione del regolamento entro il 30 marzo 2007, è previsto che il predetto Fondo sia interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 7.
La norma prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto-legge dispone la proroga in via di urgenza di numerosi termini in scadenza, previsti da disposizioni legislative concernenti l'attuazione di adempimenti da parte delle amministrazioni pubbliche, al fine di corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo.
Le disposizioni contenute nel provvedimento non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato, né in generale per la finanza pubblica, ad eccezione delle disposizioni qui di seguito richiamate.
L' articolo 2, comma 3, concerne la proroga dei termini in materia di versamenti relativi agli obblighi previdenziali e tributari delle imprese in crisi colpite dall'«emergenza aviaria».
Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si applicava a tutta la filiera dell'avicolo ed a tutti i debiti contributivi in atto alla data del 1o gennaio 2006, differendoli per dieci mesi fino al 31 ottobre. Lo stesso decreto ha previsto il pagamento di questi sospesi in quattro mensilità anticipate nel periodo dal 16 novembre al 16 febbraio 2007.
Con il comma 3 in esame si prevede la possibilità di versare la prima e seconda rata entro il 29 dicembre 2006, sempre con il pagamento degli interessi legali, nonché il semplice differimento al 30 giugno 2007 delle rate in scadenza a gennaio e a febbraio 2007. Per quest'ultimo differimento di circa quattro mesi è stato quantificato prudenzialmente un importo relativo al maggiore onere per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie corrispondenti al ritardato versamento pari a circa 50.000 euro per l'anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
Per quanto riguarda, invece, gli aspetti di natura fiscale, con la norma si dispone, anche con riferimento ai versamenti tributari oggetto di sospensione, la possibilità di effettuarli in un'unica soluzione o in quattro rate trimestrali, di cui la prima entro il 16 gennaio 2007.
Si ipotizza che una buona parte dei contribuenti interessati non abbia versato quanto dovuto allo scadere del periodo di sospensione, alla luce anche del comunicato dell'Agenzia delle entrate del 15 novembre scorso, per cui non si ritiene di ascrivere effetti finanziari alla norma in esame in quanto essi avrebbero comunque versato nell'anno 2007 ricorrendo all'istituto del «ravvedimento operoso».
L'articolo 2, comma 4, prevede la proroga e l'estensione dei compiti del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE),
1. È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
1. Per l'anno 2007 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, sono ricomprese per i due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, è prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica.
1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il termine per l'iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, è fissato al 30 giugno 2007.».
3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, il termine per il versamento della prima e della seconda rata è effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi; il temine per il versamento della terza e quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è posticipato al 30 giugno 2007; al relativo onere, pari a 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in
1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007.
2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostitute dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2005».
3. I verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione.
4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.
1. All'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.».
2. Nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sospesa la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, limitatamente alle ipotesi di cui alla lettera b).
3. Fermo restando il divieto, per le aziende produttrici, di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, che non siano conformi a quanto previsto dai commi 1 e 3 del predetto articolo 1-quater, la vendita delle confezioni prodotte prima del 31 dicembre 2005 e ancora presenti sul circuito distributivo è consentita fino a scadenza delle confezioni. Qualora un soggetto non vedente o ipovedente non trovi disponibile in una farmacia o in altro punto vendita una confezione conforme alle prescrizioni dei commi 1 e 3 del citato articolo 1-quater del decreto-legge n. 87 del 2005, le aziende produttrici e distributrici sono tenute a fornire con la massima sollecitudine alla farmacia o al punto vendita che ne faccia conseguente richiesta una confezione rispondente alle predette prescrizioni.
4. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, relativo alla proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le parole: «2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «2005, 2006 e 2007».
1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.
«1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.».
1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007».
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.
3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «1/1/2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
4. Al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può partecipare alle condizioni ivi indicate, in quanto compatibili, anche il cittadino di Stato membro dell'Unione europea che si trovi in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.
5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC comunicherà l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse.
7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 1o febbraio 2007.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 2006.
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Chiti, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Mastella.
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