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PDL 2087

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2087



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'ALIA

Organizzazione e ordinamento dei servizi informativi per la sicurezza
e disciplina del segreto di Stato

Presentata il 19 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il mutamento dello scenario internazionale, caratterizzato da una caduta della contrapposizione ideologica, politica e militare tra due blocchi di Paesi contrapposti e dalla globalizzazione delle economie, ha imposto a tutti gli Stati il riesame della propria politica estera e la conseguente revisione delle strutture e degli strumenti preposti alla tutela della sicurezza nazionale. Alla luce della nuova situazione, la tutela degli interessi statali non va quindi considerata soltanto da un punto di vista militare, ma anche, e forse in maniera preponderante, da una prospettiva che tenga conto delle minacce derivanti dalla criminalità organizzata interna ed internazionale, dal terrorismo interno ed esterno, dai fenomeni di eversione istituzionale e dagli estremismi ideologico-religiosi, dagli attentati agli equilibri economici e al segreto industriale, dalle nuove tecnologie e dai flussi e movimenti migratori.
      In Italia la disciplina dei servizi di informazione e sicurezza è piuttosto risalente nel tempo, essendo prevista dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato). La normativa risente quindi del periodo storico in cui fu concepita e la sua applicazione ha messo in evidenza problemi di funzionalità degli organismi.
      Con la presente proposta di legge si intende intervenire in maniera organica sulla materia aggiornando la legislazione e cercando di modificare gli assetti organizzativi dei servizi attualmente caratterizzati da una forse troppo rigida applicazione del cosiddetto «modello binario» che ispirò la legge del 1977. La proposta di legge non riporta alla situazione precedente con un unico servizio, ma attenua e razionalizza il sistema binario con strumenti di direzione unitaria e controllo politico ai massimi livelli istituzionali. Oggi
 

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infatti il coordinamento tra due servizi autonomi effettuato dal CESIS risulta essere debole e, anche per una attribuzione di competenze non sufficientemente precisa, non si riescono ad evitare sovrapposizioni e interferenze tra le attività dei servizi.
      Per questo la proposta di legge intende ridefinire ruoli e competenze di alta direzione, direzione politica, tecnico-operative, di coordinamento e controllo.
      In continuità con l'impostazione della legge vigente, al Presidente del Consiglio dei ministri restano l'alta direzione, la responsabilità politica e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza in difesa dello Stato democratico e delle sue istituzioni. Tale ruolo è ulteriormente rafforzato con l'attribuzione della competenza a nominare i direttori dei servizi e con una serie di nuove funzioni di indirizzo politico-amministrativo che il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare ad un Ministro senza portafoglio.
      Tale soluzione consente di affiancare il Presidente del Consiglio dei ministri nelle sue funzioni con una figura politica preposta in maniera stabile alla direzione strategica delle attività dei servizi.
      In coerenza con tali funzioni è istituito un apposito Dipartimento per i servizi informativi per la sicurezza, affidato alla responsabilità del Ministro senza portafoglio per i servizi di informazione per la sicurezza che opera in base alle deleghe ad esso conferite (articolo 10, commi 1 e 2), è diretto da un dirigente di livello generale nominato anch'esso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento dirige e coordina le attività di SISMI e SISDE, assicurando l'indirizzo unitario e la reciproca collaborazione; provvede inoltre alle attività di reclutamento e formazione del personale, all'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, al coordinamento dei rapporti con i servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati (articolo 10, comma 3). Il Dipartimento è anche la sede di coordinamento di comitati e di gruppi di lavoro permanenti che hanno la funzione di stabilire relazioni costanti tra i servizi e le attività delle Forze di polizia, dell'amministrazione penitenziaria eccetera. Il direttore del Dipartimento e i direttori dei servizi durano in carica cinque anni.
      Notevole la differenza con l'attuale CESIS, la cui debolezza istituzionale deriva dal modello organizzativo in quanto i suoi compiti fondamentali consistono solo nel procurare al Presidente del Consiglio tutti gli elementi necessari per coordinare l'attività dei servizi, analizzare le informazioni da loro rese ed elaborare le relative situazioni.
      Viene modificata la composizione del Comitato interministeriale sui servizi di informazione (CISI), che assume un ruolo più incisivo in quanto, oltre ad essere la principale sede per determinare le linee strategiche consente ai Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri di realizzare un coordinamento sistematico con i servizi e di interagire con il Ministro senza portafoglio e con il Presidente del Consiglio dei ministri in maniera diretta e sistematica. È prevista la possibilità di integrare il CISI mediante la convocazione dei responsabili di altri dicasteri per la trattazione di questioni di loro interesse (articolo 2, comma 3). Possono, inoltre, essere chiamati a partecipare alle sedute altri Ministri, il direttore generale del Dipartimento, autorità civili, militari ed esperti (articolo 2, comma 4).
      Incisive nel nuovo assetto organizzativo sono le disposizioni che riguardano SISMI e SISDE, che mantengono la loro denominazione. Entrambi restano incardinati, rispettivamente, nell'ambito del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno ma operano sotto la direzione o il coordinamento funzionale del Dipartimento.
      L'esigenza di evitare sovrapposizioni e interferenze tra le attività dei due Servizi e di fornire adeguate risposte alle nuove forme di terrorismo e, conseguentemente, di una nuova tipologia di pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza delle istituzioni, ha suggerito di prevedere una diversa e più incisiva definizione delle competenze dei rispettivi servizi lasciando inalterato l'attuale criterio per materia
 

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basato sulla natura degli interessi da tutelare.
      Non si ritiene infatti utile applicare criteri differenti quali sicurezza per minacce interne o esterne o comunque su base territoriale.
      Per quanto riguarda il SISMI, esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare da ogni pericolo, minaccia o aggressione, ed espleta le funzioni di carattere tecnico militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate attribuite al Ministro della difesa dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni. Il Ministro della difesa ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, e ne assicura il coordinamento funzionale con il Dipartimento. I reparti e gli uffici esistenti presso ciascuna Forza armata o corpo armato dello Stato agiscono in stretto collegamento con il SISMI (articolo 11).
      Il SISDE assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro qualunque forma di attentato e di eversione, comprese in particolare le attività di antiterrorismo e di controspionaggio (articolo 12, commi 1 e 2).
      Con la proposta di legge si interviene anche sugli aspetti legati alle procedure di reclutamento che rappresentano un elemento molto qualificante per il sistema della sicurezza.
      La normativa vigente stabilisce due canali per l'accesso all'impiego presso i servizi di sicurezza (SISMI, SISDE e segreteria del CESIS): il trasferimento, con il loro consenso, di dipendenti civili e militari dello Stato da altra amministrazione e l'assunzione diretta. Con la proposta di legge si intende in tutti i casi introdurre procedure di selezione basate su criteri trasparenti che possano sempre assicurare le necessarie competenze professionali sia nel caso di reclutamento di personale in servizio presso altra amministrazione sia quando si procede ad assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato di particolari professionalità.
      Per quanto riguarda l'accesso ai servizi da altra amministrazione sono previste selezioni sulla base di criteri predefiniti, attuate periodicamente sulla base del piano di fabbisogno di personale predisposto dal Dipartimento per i servizi informativi per la sicurezza (articolo 13, comma 1). Nei limiti massimi pari al 10 per cento del personale si può procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato o indeterminato di personale esterno, mediante selezioni pubbliche volte all'acquisizione di specifiche professionalità non altrimenti reperibili nell'ambito delle amministrazioni (articolo 13, comma 3).
      La consistenza dell'organico del Dipartimento e di ciascun servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, dal Presidente del Consiglio dei ministri su parere conforme del CISI di cui all'articolo 2 e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      Viene inoltre prevista l'istituzione di una scuola di alta formazione per gli addetti agli organismi informativi (articolo 10, comma 6), al fine di garantirne la specifica professionalità.
      L'intervento normativo si pone anche l'obiettivo di disciplinare in maniera puntuale, colmando una lacuna dell'attuale ordinamento, la materia delle garanzie funzionali, ossia delle eventuali condotte costituenti reato ma autorizzate in quanto indispensabili per il raggiungimento dei fini istituzionali. Tali disposizioni bilanciano le garanzie necessarie agli operatori dei servizi di informazione con le indispensabili garanzie della collettività circa la legittimità di tali autorizzazioni (il procedimento è previsto dall'articolo 16).
      Anche recenti esperienze hanno convinto della necessità di prevedere una
 

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specifica disciplina (che contempli autorizzazioni, ma anche regole e limiti) delle attività non convenzionali che rappresentano una sostanziale necessità di azione per i servizi di informazione ma che possono realizzare in astratto vere e proprie ipotesi di reato: si pensi ad intercettazioni, invasione dei domicili, utilizzo di armi, solo a voler fare alcuni esempi. La materia è di particolare rilevanza e delicatezza perché, se da un lato è avvertita dagli operatori del settore l'assoluta necessità di tutela della propria attività che, se compiuta entro un preciso quadro di regole e nell'interesse delle istituzioni democratiche, non deve avere conseguenze personali dannose e deve evitare interferenze con le iniziative proprie dell'autorità giudiziaria e delle Forze di polizia, dall'altro lato risulta assolutamente prioritario che tali attività siano compiute nel rispetto dei dettami costituzionali, e in particolare del principio di legalità.
      Si è ritenuto allora di fissare in maniera netta i limiti delle attività autorizzabili, attraverso un'elencazione precisa e sufficiente degli interessi e beni giuridici comunque prevalenti e la cui aggressione non può mai essere scriminata (articolo 15, comma 2). Si tratta in verità di beni primari (quali la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, il libero esercizio delle attività degli organismi costituzionali eccetera) ritenuti di grado pari o superiore rispetto alle finalità istituzionali delle attività informative.
      Negli altri casi, si è prevista l'introduzione di una speciale causa di giustificazione, o esimente, che faccia venir meno l'antigiuridicità dell'azione a condizione che l'azione stessa sia stata in via preventiva oggetto di valutazione ed approvazione governativa (articolo 15, comma 1).
      Si è ritenuto di individuare l'autorità autorizzante nel Presidente del Consiglio dei ministri, organo che mantiene il potere di direzione della politica informativa di sicurezza generale: egli potrà comunque autorizzare l'azione, facendo venir meno il suo carattere antigiuridico, solo all'esito di una stringente valutazione di proporzionalità tra bene giuridico da comprimere e necessità dell'azione rispetto ai fini istituzionali dei servizi (articolo 15, comma 3).
      Tale valutazione ha una sua particolare difficoltà di carattere tecnico-giuridico: per tale motivo si prevede la creazione di un apposito organo consultivo costituito dalla Commissione consultiva di garanzia, composta da tre membri (tra cui anche magistrati) e avente funzioni collaborative dell'Esecutivo (articolo 17); si è ritenuto di prevedere espressamente la facoltà di revoca dei membri della Commissione, per la natura strettamente fiduciaria dell'incarico, pur con la necessità di motivazione dell'atto per esigenze di trasparenza e di legalità.
      È poi disciplinata minutamente la procedura di opposizione dell'esistenza della speciale causa di giustificazione nelle varie fasi del procedimento penale, con la scansione delle fasi: eccezione dell'agente (eventuale) - opposizione del direttore del Servizio - conferma del Presidente del Consiglio dei ministri; con la previsione, infine, della facoltà per l'autorità giudiziaria procedente di sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale per dirimere eventuali controversie (articolo 19).
      Medesima disciplina non è parsa applicabile alla materia delle intercettazioni, di fronte al dettato dell'articolo 15 della Costituzione, che prevede possibili limitazioni alla libertà delle comunicazioni soltanto con decreto motivato dell'autorità giudiziaria: per tale motivo si è mutuato lo strumento delle intercettazioni preventive, già previsto ad altri fini e con modalità parzialmente diverse dall'articolo 226 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (articolo 20). Le principali differenze rispetto a quella norma risiedono: nella necessità di prevedere un'unica autorità giudiziaria procedente - individuata nella suprema magistratura requirente, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione - con competenza su tutto il territorio nazionale, per tenere conto della peculiarità dell'azione dei Servizi,
 

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che hanno necessità di un continuo coordinamento strategico unitario e centrale; nella durata delle operazioni, inusualmente fissata in sessanta giorni, prorogabili per periodi di trenta giorni, non potendosi in questa materia adottare i più ristretti termini previsti dalle altre norme ordinamentali sulle intercettazioni per intuibili esigenze di maggiore incisività dell'azione dei Servizi; nella previsione di particolari forme di archiviazione dei dati acquisiti (presso l'autorità politica di direzione e coordinamento e non presso l'autorità giudiziaria), tanto per garantire la migliore impermeabilità all'esterno degli stessi, quanto per permetterne una continua valutazione da parte degli organi governativi ed informativi.
      Accanto a queste forme di garanzia, per così dire diretta, si è ritenuto di prevedere una serie di tutele di carattere più vario e generale. Così, è prevista la generale esclusione per gli addetti ai Servizi della qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria (articolo 21, comma 1); la possibilità di ottenere per brevi lassi temporali, connessi a specifiche esigenze di servizio, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza (articolo 21, comma 2); la previsione della possibilità di utilizzare documenti di copertura e di esercitare attività economiche simulate per azioni cosiddette «under cover», disciplinando espressamente i criteri ed i limiti di tali attività (articolo 22); si sono previste regole di riservatezza nei rapporti con le autorità giudiziarie e i servizi di informazione (articolo 23).
      A corollario di tale sistema, sono state introdotte nelle diverse norme della sezione IV del capo II relativa alle garanzie funzionali, specifiche previsioni penali a tutela degli interessi regolati dalle norme.
      Il progetto di legge prevede una nuova articolazione dei controlli parlamentari sull'attività dei servizi di informazione.
      L'impostazione rimane quella già prevista dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ossia un controllo esercitato dal Parlamento attraverso un Comitato parlamentare (articolo 3).
      Nel nuovo sistema delineato dalla presente proposta di legge, il Comitato rimane formato da otto membri (quattro senatori e quattro deputati), ma opera con un'ampia struttura di collaborazione tecnico-pratica e secondo un proprio regolamento interno, che dispone anche del regime di segretezza degli atti e dei lavori, con il duplice obiettivo di realizzare una migliore efficienza operativa dell'organo parlamentare e di permettere - nei limiti del possibile - un controllo pubblico della materia (articolo 5).
      È espressamente previsto che la scelta dei componenti intervenga tra parlamentari dotati di specifiche competenze, per permettere una piena ed effettiva operatività pratica al Comitato (articolo 3, comma 2).
      L'attività e i poteri di controllo sono ampliati in maniera rilevante, essendo estesi anche agli aspetti finanziari della gestione dei servizi ed avendo il Comitato il potere incondizionato di audizione dei vertici dei servizi stessi, fatta salva la previa comunicazione al rappresentante del Governo (articolo 3, commi 1 e 4).
      È prevista, infine, una sostanziale e radicale novità nella possibilità di attribuire al Comitato, con deliberazione delle Camere e in applicazione del dettato dell'articolo 82 della Costituzione, poteri di inchiesta con equiparabilità all'autorità giudiziaria inquirente (articolo 7): apposite previsioni riguardano, per questo, la possibilità di disporre audizioni ed acquisire atti e documenti, secondo schemi operativi già adottati per altre Commissioni parlamentari di inchiesta (articoli 8 e 9).
      Specularmente alla previsione di nuovi compiti e poteri del Comitato, è introdotta una regolamentazione precisa degli obblighi informativi del Governo (articolo 4): in primo luogo, quello di riferire semestralmente sulla generale politica delle informazioni e della sicurezza e sulla gestione delle fonti economiche utilizzate. In secondo luogo, quello di adempiere agli specifici obblighi informativi fissati nella presente proposta di legge (comunicazione dell'apposizione del segreto di Stato; comunicazione della conferma dell'esistenza
 

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della speciale causa di giustificazione; comunicazione del diniego di autorizzazione alle operazioni garantite o dello svolgimento di operazioni non autorizzate; parere obbligatorio sulla nomina dei vertici dei Servizi di informazione; comunicazione dei candidati alla nomina di componenti della Commissione consultiva di garanzia, per l'espressione di un parere; informativa annuale sulle linee essenziali delle attività sotto copertura).
      Da rimarcare, infine, che per i preminenti compiti istituzionali del Comitato, il segreto funzionale apposto su atti o attività da altre Commissioni parlamentari o da Commissioni delle singole Camere non potrà mai essere opposto al Comitato, e ciò per evitare spiacevoli contrasti istituzionali verificatisi anche nella recente esperienza parlamentare; inoltre, si prevede una competenza consultiva generale del Comitato in tutti i casi di discussione parlamentare di progetti di legge nella materia, al fine di mettere a frutto le specifiche competenze e conoscenze dell'organo bicamerale (articolo 3, comma 10).
      In materia di segreto di Stato, si sono voluti precisare l'oggetto e le finalità dello stesso, da individuare nella tutela degli interessi fondamentali della Repubblica in relazione a notizie, documenti, atti, attività o altre cose, a prescindere dalla loro eventuale classifica di segretezza (articolo 24).
      Viene precisato, peraltro, che tutta la materia della classificazione di segretezza è rimessa alla competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, che opera con lo strumento della normazione regolamentare (decreto), al fine di escludere la delegabilità della funzione normativa in un campo tanto delicato ed attinente all'alta gestione politica ed amministrativa, tipica del Capo del Governo (articolo 24, comma 3).
      Il sistema delineato appare innovativo in materia di termini di vigenza del segreto di Stato, fissati in via generale in venti anni dalla apposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, e non anche dall'eventuale opposizione nel corso di un procedimento, essendo evidente che il termine debba valere soltanto a partire dalla data in cui l'organo governativo titolare del potere di vincolare al segreto abbia compiuto una valutazione pratica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione del detto vincolo (articolo 25, comma 3).
      A temperamento ed integrazione della regola generale, che prevede un termine unico ventennale, la proposta di legge contempla la possibilità di prorogare per un ulteriore decennio il termine in casi particolari ed attinenti alle materie più sensibili per l'attività informativa (articolo 25, comma 4). Prevede, altresì e specularmente, la possibilità di sciogliere il vincolo del segreto già apposto in caso di mutamento delle condizioni che ne hanno determinato l'apposizione (articolo 25, comma 5).
      Infine, si prevede una modifica della normativa processuale penale in materia allo scopo di estendere la tutela del segreto da possibili, ed astrattamente legittime, interferenze della magistratura e della polizia giudiziaria (articolo 26).
      La soluzione prescelta è quella di modificare non soltanto l'articolo 202 del codice di procedura penale (prevedendo un divieto di riferire su quanto coperto da segreto di Stato e disciplinando compiutamente la procedura di opposizione e conferma dello stesso, fino all'eventuale conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato), che riguarda soltanto la testimonianza davanti ad un giudice nel corso del giudizio, ma anche e a cascata tutte le norme che prevedono durante tutto il corso del procedimento dichiarazioni soggettive. E così si introduce la possibilità di opporre il segreto di Stato non solo da parte del testimone, ma anche da parte dell'indagato e dell'imputato; non solo davanti al giudice, ma anche davanti al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria e in ogni occasione.
      Inoltre, elementi di particolare novità risiedono nell'estensione delle garanzie previste dall'articolo 202 del codice di procedura penale anche alla materia reale in caso di perquisizione o sequestro, potendosi
 

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opporre il segreto di Stato anche in relazione ai beni (e non soltanto, perciò, alle dichiarazioni).
      In questi casi, ed analogamente a quanto previsto dall'articolo 256 del codice di procedura penale per gli ordini di esibizione di documentazione rivolti a soggetti pubblici, si prevede l'applicazione della procedura di verifica dell'esistenza del segreto di Stato, con temporanea sospensione degli effetti della cautela reale ed affidamento del bene controverso ad un pubblico depositario nelle more.
      Con le disposizioni transitorie e, in generale con la scelta di attribuire la definizione di alcuni aspetti a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con una specifica procedura che coinvolge il CISI e il Comitato parlamentare, si intende rendere graduale la transizione verso il nuovo modello organizzativo per evitare discontinuità.
      Si rende infatti opportuno evitare discontinuità nell'azione dei servizi di informazione dato il contesto geopolitico internazionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza).

      1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri è responsabile dell'alta direzione sui servizi di informazione per la sicurezza; controlla l'applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita altresì in via ordinaria le funzioni di indirizzo politico-amministrativo sui servizi di informazione per la sicurezza dello Stato, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, le forme di cooperazione interna per lo scambio informativo con le autorità di pubblica sicurezza, le Forze armate e l'amministrazione penitenziaria, adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni mediante delega a un Ministro senza portafoglio per i servizi di informazione per la sicurezza nominato ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Comitato interministeriale

 

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sui servizi di informazione di cui all'articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 3, nomina il direttore del Dipartimento e i direttori dei Servizi previsti dagli articoli 10, 11 e 12, scelti tra persone che offrono ampie garanzie di professionalità e indipendenza. Qualora il parere non sia reso nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri può prescinderne.
      5. Gli incarichi di direzione di cui al comma 4 hanno la durata di cinque anni, sono soggetti a revoca in caso di inosservanza delle direttive generali o per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione e non possono essere rinnovati.

Art. 2.
(Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CISI) con funzioni di consulenza e proposta al Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi generali, sulle forme di coordinamento e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.
      2. Il CISI è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri per i servizi di informazione per la sicurezza, degli affari esteri, dell'interno e della difesa.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può integrare la composizione del CISI prevedendo la convocazione dei responsabili di altri dicasteri per la trattazione di questioni di loro interesse.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può altresì chiamare a partecipare alle sedute del CISI altri Ministri, il direttore del Dipartimento di cui all'articolo 10, autorità civili e militari ed esperti.

 

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Art. 3.
(Compiti e funzioni del Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione).

      1. Il Parlamento esercita il controllo a garanzia della legittimità e correttezza costituzionale dell'attività degli organismi di informazione per la sicurezza e sull'applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge attraverso il Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione, di seguito denominato «Comitato parlamentare». Il Comitato parlamentare esercita altresì un controllo sui bilanci consuntivi e sulle modalità di esercizio della spesa da parte del Dipartimento di cui all'articolo 10 e dei Servizi di cui agli articoli 11 e 12.
      2. Il Comitato parlamentare è costituito da quattro deputati e da quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento d'intesa tra loro e sulla base del criterio di proporzionalità, tenendo conto della peculiarità dei compiti ad esso assegnati e delle specifiche competenze dei membri nominati.
      3. Il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, al CISI e al Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza di riferire sulle strutture dei Servizi e sulle attività svolte, comprese quelle compiute in forma simulata, accertando l'esistenza delle prescritte autorizzazioni, nonché sulle modalità di gestione delle risorse finanziarie assegnate o utilizzate. Può altresì formulare proposte e rilievi.
      4. Il Comitato parlamentare può altresì disporre l'audizione dei vertici degli organismi informativi su specifici argomenti, dandone previa comunicazione al Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza.
      5. Il contenuto delle informazioni di cui ai commi 3 e 4 non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle articolazioni operative, le operazioni in corso o quelle concluse, la cui rivelazione sia ritenuta pericolosa per la sicurezza della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei ministri.

 

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      6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esistenza del segreto di Stato in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti di cui al comma 5. In nessun caso può essere opposto il segreto di Stato in relazione a fatti eversivi dell'ordinamento costituzionale.
      7. Qualora il Comitato parlamentare ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
      8. Il Comitato parlamentare adotta la medesima procedura di cui al comma 7 allorché alla richiesta di informazioni non segua risposta, ovvero non sia stata opposta l'esigenza di tutela del segreto, entro il termine di sei mesi.
      9. Il Comitato parlamentare esprime il proprio parere sulla nomina del direttore del Dipartimento e dei direttori dei Servizi. Esprime altresì il proprio parere sul contenuto dei decreti del Presidente del consiglio dei ministri previsti dalla presente legge per l'organizzazione ed il funzionamento dei medesimi Servizi, nonché su ogni altra questione eventualmente sottoposta al proprio esame dal Governo.
      10. Il Comitato parlamentare opera in sede consultiva in tutti i casi di esame parlamentare di progetti di legge relativi, anche indirettamente, alla materia disciplinata dalla presente legge. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica promuovono l'adozione delle modifiche ai rispettivi Regolamenti idonee ad assicurare l'effettività della funzione consultiva del Comitato.

Art. 4.
(Obblighi di informazione del Governo).

      1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta trasmessa al Comitato parlamentare sulla politica informativa e di sicurezza e sui

 

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risultati ottenuti. Fornisce, altresì, con la medesima periodicità, dati ed informazioni sulle modalità di gestione delle risorse finanziarie assegnate o utilizzate per i servizi di informazione.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato parlamentare le nomine dei vertici dei servizi di informazione; fornisce, inoltre, ogni informazione richiesta o prevista dalla presente legge e nei limiti stabiliti.

Art. 5.
(Organizzazione e funzionamento del Comitato parlamentare).

      1. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato parlamentare sono disciplinati da un regolamento interno, approvato subito dopo la sua costituzione dal Comitato stesso a maggioranza dei componenti.
      2. La prima seduta del Comitato parlamentare è convocata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro dieci giorni dalla nomina dei componenti.
      3. Entro il medesimo termine previsto al comma 2, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nominano, d'intesa tra loro, il presidente del Comitato parlamentare, scelto tra i rappresentanti dell'opposizione. Fino al momento dell'approvazione del regolamento interno si applica il Regolamento della Camera di appartenenza del Presidente del Comitato.
      4. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme di regolamento.
      5. Il Comitato parlamentare può avvalersi, per lo svolgimento delle sue funzioni, di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
      6. Il Comitato parlamentare può avvalersi, anche in deroga a divieti di legge o di regolamento, dell'apporto di magistrati, che per l'espletamento dell'incarico sono posti fuori dal ruolo organico della magistratura secondo le ordinarie procedure e con il loro consenso. In tale caso non si

 

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applicano i limiti di cui all'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
      7. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.
(Disciplina del segreto sugli atti del Comitato parlamentare).

      1. Le sedute e gli atti del Comitato parlamentare sono, di regola, segreti, salve le limitazioni e le deroghe espressamente previste dal regolamento interno. In ogni caso, il regolamento interno non può mai derogare al segreto di Stato. Nell'ipotesi di dati o informazioni rilevanti per l'esistenza o il funzionamento dei Servizi di cui agli articoli 11 e 12, ogni deroga al segreto è adottata d'intesa con il Governo.
      2. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente a tutte le informazioni acquisite in occasione ed a causa della partecipazione alle attività del Comitato, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare. Al medesimo vincolo di segretezza sono sottoposti i funzionari e il personale addetti e tutte le altre persone che collaborano a qualsiasi titolo con il Comitato, anche successivamente alla cessazione del rapporto con lo stesso.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto previsto dal presente articolo è punita con la reclusione da uno a sei anni.
      4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene previste al comma 3 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del Comitato dei quali è stata vietata la divulgazione.
      5. La condanna per taluno dei fatti previsti dai commi 3 e 4 comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

 

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      6. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, promuovono l'adozione di misure idonee ad assicurare la tenuta della riservatezza delle informazioni classificate trasmesse al Comitato parlamentare.

Art. 7.
(Poteri di inchiesta).

      1. Quando risulti necessario per accertare singoli fatti o attività o comportamenti rilevanti ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato parlamentare, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica possono nominare una Commissione di inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, composta dai membri del Comitato parlamentare, che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Non possono essere adottati provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 8.
(Audizioni a testimonianza).

      1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 7:

          a) ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

          b) per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti del Comitato parlamentare può essere opposto il segreto di ufficio;

          c) è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato;

 

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          d) si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 9.
(Richiesta di atti e documenti).

      1. La Commissione d'inchiesta nominata ai sensi dell'articolo 7 può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
      2. La Commissione d'inchiesta nominata ai sensi dell'articolo 7 garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
      3. La Commissione d'inchiesta nominata ai sensi dell'articolo 7 può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
      4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari; non può essere rinnovato o avere efficacia, altresì, quando sono decorsi i termini previsti dagli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale senza che il pubblico ministero abbia assunto proprie determinazioni ai sensi dell'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

 

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      5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta ovvero da Commissioni permanenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, tale segreto non può essere opposto alla Commissione d'inchiesta nominata ai sensi dell'articolo 7.

CAPO II
DISCIPLINA DEI SERVIZI INFORMATIVI PER LA SICUREZZA

Sezione I
ASSETTO ISTITUZIONALE

Art. 10.
(Dipartimento per i servizi informativi per la sicurezza).

      1. Per l'esercizio dei compiti di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di un apposito Dipartimento per i servizi informativi per la sicurezza, di seguito denominato «Dipartimento».
      2. Il Dipartimento è affidato alla responsabilità del Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza che opera in base alle deleghe ad esso conferite dal Presidente del Consiglio dei ministri. Non sono delegabili le funzioni relative alle autorizzazioni previste dalla disciplina delle garanzie funzionali di cui alla sezione IV del capo II e le attribuzioni previste dal capo III in materia di segreto di Stato per le quali non sia espressamente prevista la facoltà di delega.
      3. Il Dipartimento dirige e coordina, attraverso direttive impartite ai rispettivi direttori, le attività dei Servizi previsti dagli articoli 11 e 12, assicurando il coordinamento e la reciproca collaborazione; provvede alle attività di reclutamento e di formazione del personale; provvede all'attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali

 

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e di personale ai citati Servizi. È altresì compito del Dipartimento assicurare il coordinamento dei rapporti con i servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.
      4. Il Dipartimento coordina le attività dei comitati e dei tavoli di lavoro per la cooperazione interna finalizzata allo scambio di informazioni con le autorità di pubblica sicurezza, le Forze armate e l'amministrazione penitenziaria.
      5. Il Dipartimento è diretto da un funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del CISI e del Comitato parlamentare.
      6. Presso il Dipartimento, per le funzioni di formazione, è istituita una scuola di alta formazione per il personale che opera nei servizi per la sicurezza il cui ordinamento è fissato nei decreti di cui al comma 7.
      7. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Dipartimento previste dalla presente legge e per i compiti di organizzazione e di gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente del Consiglio dei ministri individua con propri decreti le strutture in cui si articola il Dipartimento, acquisito il parere del CISI e del Comitato parlamentare, che deve essere reso entro trenta giorni; decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei ministri ne può prescindere.

Sezione II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

Art. 11.
(Servizio per le informazioni e la sicurezza militare).

      1. Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) assolve i compiti relativi alla sicurezza militare e all'espletamento delle funzioni di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito

 

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delle Forze armate attribuite al Ministro della difesa dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro della difesa stabilisce l'ordinamento del SISMI e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e ne assicura il coordinamento funzionale con il Dipartimento.
      3. Il direttore del SISMI è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e previo parere del CISI e del Comitato parlamentare.
      4. Gli altri funzionari previsti dalle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro della difesa su parere conforme del CISI.
      5. I reparti e gli uffici addetti alla informazione, sicurezza e situazione esistenti presso ciascuna Forza armata o corpo armato dello Stato agiscono in stretto collegamento con il SISMI.
      6. Il SISMI è tenuto a comunicare al Ministro della difesa, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.

Art. 12.
(Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica).

      1. È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione, comprese le attività antiterrorismo e di controspionaggio.
      2. Il SISDE è incardinato nell'ambito del Ministero dell'interno e opera sotto la direzione funzionale del Dipartimento.

 

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      3. Il Ministro dell'interno assicura il supporto strumentale e logistico al SISDE sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.
      4. Il direttore del SISDE è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e previo parere del CISI e del Comitato parlamentare. Gli altri funzionari previsti dalle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro dell'interno su parere conforme del CISI.
      5. Il SISDE coopera stabilmente con il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per assicurare le comunicazioni e i raccordi informativi di interesse sul piano della prevenzione e delle misure di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, sulla base di linee guida definite d'intesa tra il Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza e il Ministro dell'interno.

Sezione III
PERSONALE

Art. 13.
(Reclutamento).

      1. Il personale del Dipartimento e dei Servizi di cui agli articoli 11 e 12 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che sono giudicati idonei a seguito di procedure di selezione effettuate sulla base di criteri predefiniti in relazione alle funzioni che sono destinati a svolgere. Le procedure di selezione sono effettuate periodicamente sulla base del piano di fabbisogno di personale predisposto dal Dipartimento e sono dirette ad individuare un numero di idonei non inferiore al triplo del fabbisogno effettivo di personale.
      2. Il personale idoneo è scelto e trasferito alle esclusive dipendenze del Dipartimento e dei Servizi su domanda del direttore del Dipartimento o del Servizio interessato.

 

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      3. Nei limiti massimi pari al 10 per cento della dotazione organica si può procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato o indeterminato di personale esterno mediante selezioni pubbliche volte all'acquisizione di specifiche professionalità non reperibili nell'ambito delle amministrazioni.
      4. In nessun caso il Dipartimento e i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti.
      5. La consistenza dell'organico del Dipartimento e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, dal Presidente del Consiglio dei ministri su parere conforme del CISI e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Dipartimento e dei Servizi non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego.
      6. Il Dipartimento e i Servizi possono utilizzare, con determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta rispettivamente dei Ministri della difesa e dell'interno, e di concerto con gli altri Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato.
      7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del CISI, acquisito il parere del Comitato parlamentare da rendere entro trenta giorni dalla richiesta oltre i quali se ne può prescindere, è adottato un regolamento per il reclutamento, la formazione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale addetto al Dipartimento e ai Servizi. Il regolamento precisa le modalità di composizione delle commissioni incaricate di procedere alle selezioni di cui al
 

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presente articolo, assicurando un'adeguata presenza di componenti esperti estranei all'amministrazione dei servizi, criteri e procedure di deroga al limite di personale esterno da assumere ai sensi del comma 3, il limiti massimi di tempo in cui il personale può essere impiegato nei servizi.

Art. 14.
(Determinazione dei limiti).

      1. Non possono appartenere in modo organico o saltuario al Dipartimento e ai Servizi di cui agli articoli 11 e 12, persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed antifascista.
      2. Gli appartenenti al Dipartimento e ai Servizi non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza al Dipartimento e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
      3. In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei rispettivi Servizi, che ne riferiscono al Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Dipartimento.
      4. I direttori dei Servizi hanno l'obbligo, altresì, di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.
      5. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su disposizione del Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza e con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi.
      6. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi.

 

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Sezione IV
GARANZIE FUNZIONALI

Art. 15.
(Determinazione dei limiti).

      1. Fatte salve le cause di esclusione del reato previste dal codice penale e da altre norme speciali, non è punibile il personale addetto ai servizi di informazione che, nel rispetto dei presupposti e delle procedure previsti dal presente articolo e dall'articolo 16, pone in essere una condotta costituente reato durante la predisposizione o l'esecuzione di operazioni deliberate ed autorizzate nell'esercizio delle funzioni proprie dei servizi e per il raggiungimento delle finalità istituzionali degli stessi.
      2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura le seguenti fattispecie: delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche; reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale; delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che essi configurino condotte di favoreggiamento personale o reale, connesse o strumentali ad operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 16, sempre che tale favoreggiamento non si realizzi attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagioni uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti.
      3. La speciale causa di giustificazione prevista dal presente articolo si applica solo a seguito di una valutazione di proporzionalità della condotta tenuta rispetto alla realizzazione dei fini istituzionali dei servizi di informazione. Ai fini della detta valutazione di proporzionalità, il ricorso ad una condotta costituente reato è consentito solo quando, a seguito di una

 

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completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti:

          a) la condotta è tenuta nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione, nell'ambito di operazioni autorizzate;

          b) la condotta è indispensabile ed adeguata al raggiungimento del risultato che l'attività si prefigge;

          c) il risultato non è diversamente perseguibile.

      4. Se, in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, le attività di cui al comma 1 sono svolte da persone non addette ai servizi di informazione e risulta che il ricorso ad esse era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione, agli addetti ai servizi.
      5. La documentazione relativa alle condotte di cui al presente articolo è conservata in apposito archivio segreto, unitamente alla documentazione relativa alle spese correlate, istituito presso il Dipartimento.

Art. 16.
(Procedura di autorizzazione).

      1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 15, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza le operazioni e le condotte necessarie per la predisposizione e per l'esecuzione delle operazioni stesse.

      2. L'autorizzazione è concessa per iscritto direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del direttore del Servizio interessato, avente analoga forma e trasmessa tramite la direzione generale del Dipartimento.
      3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, ove non sia possibile rispettare le forme previste dal comma 2, la richiesta e l'autorizzazione possono essere formulate e concesse verbalmente. In tale caso, entro ventiquattro ore dalla formulazione della richiesta e dalla concessione dell'autorizzazione, le stesse devono essere

 

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confermate per iscritto, ai fini della loro documentazione e conservazione.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può, con provvedimento scritto e motivato e nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, modificare o revocare il provvedimento autorizzativo; in tale caso, il provvedimento modificativo o revocatorio è tempestivamente comunicato al direttore del Servizio interessato e le attività in corso sono immediatamente sospese o adeguate al diverso contenuto dell'autorizzazione, salvo che non siano già interamente concluse.
      5. Tutte le richieste e le relative autorizzazioni o i dinieghi di autorizzazione devono essere conservati in originale in un apposito archivio segreto istituito presso il Dipartimento. Le modalità di gestione e di accesso a tale archivio sono stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      6. Nei casi in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure e informa l'autorità giudiziaria.
      7. Nei casi di diniego di autorizzazione e in tutti i casi previsti dal comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri ne dà comunicazione al Comitato parlamentare, con informativa succintamente motivata.

Art. 17.
(Commissione consultiva di garanzia).

      1. Presso il Dipartimento è istituita una Commissione consultiva di garanzia, di seguito denominataCommissione», che coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere di autorizzazione di cui all'articolo 16.
      2. La Commissione è composta da tre membri, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e scelti sulla base di specifiche competenze giuridiche e professionali e di indiscusse doti di indipendenza ed imparzialità. La nomina è sottoposta al parere del Comitato parlamentare.

 

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      3. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e non possono essere rinnovati. L'incarico ha natura esclusiva; pertanto, non può essere esercitata alcuna diversa e concorrente attività professionale o lavorativa nel periodo di espletamento dell'incarico. L'incarico può essere revocato anche prima della scadenza con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. Possono essere nominati membri della Commissione, anche in deroga a divieti di legge e di regolamento, magistrati aventi qualifica non inferiore a quella di appello, che sono posti fuori del ruolo organico della magistratura nel periodo di carica, secondo le regole ordinarie. In tale caso non si applicano i limiti di cui all'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
      5. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
      6. La Commissione esprime pareri sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 15; compie ogni attività istruttoria necessaria al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 16; formula parere, se richiesta, sulla conferma della esistenza della speciale causa di non punibilità prevista dall'articolo 15; fornisce ogni altro ausilio consultivo richiestole dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di autorizzazioni di cui alla presente sezione.
      7. I pareri formulati dalla Commissione non sono in nessun caso vincolanti.
      8. I membri della Commissione sono tenuti al rispetto del segreto su tutte le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, anche dopo la scadenza del termine del mandato. La violazione dell'obbligo di mantenere il segreto è punita con la reclusione da uno a quattro anni. Se la violazione del segreto d'ufficio è compiuta per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, la pena è della reclusione da due a sei anni.
 

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Art. 18.
(Abuso nelle procedure di autorizzazione).

      1. Il personale addetto ai servizi di informazione, ovvero il privato non addetto ai medesimi servizi cui si è fatto ricorso per l'esecuzione di attività autorizzate ai sensi della presente sezione, che preordina illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 16 è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 19.
(Opposizione dell'esistenza della causa di giustificazione).

      1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati dall'articolo 15 e autorizzati ai sensi dell'articolo 16 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui al citato articolo 15.
      2. Nel caso indicato al comma 1, il pubblico ministero richiede al Presidente del Consiglio dei ministri di dare conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in un apposito registro riservato e custoditi secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza.
      3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.
      4. In tutti i casi di opposizione dell'esistenza della causa di giustificazione prevista dall'articolo 15, il procedimento rimane sospeso di diritto dalla data di notificazione della comunicazione del direttore del Servizio interessato e fino alla data della relativa comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri; durante la sospensione non può essere compiuto

 

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alcun atto di indagine o atto istruttorio, ad eccezione dell'incidente probatorio nei casi di cui all'articolo 392, comma 1, lettere a), f) e g), del codice di procedura penale.
      5. L'esistenza della causa di giustificazione può anche essere eccepita direttamente dall'addetto ai servizi di informazione, o dalla persona legalmente richiesta da questi, che riveste la qualità di indagato o di imputato. In tale caso, l'autorità giudiziaria procedente interpella il direttore del Servizio interessato perché possa opporre, se sussistente, la speciale causa di giustificazione.
      6. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'addetto ai servizi di informazione, o dalla persona legalmente richiesta da questi, al momento dell'arresto in flagranza o del fermo o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è immediatamente sospesa e l'interessato è accompagnato dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e, comunque, non oltre le ventiquattro ore. Il pubblico ministero, immediatamente informato, dispone con urgenza la verifica di cui al comma 5. In tale caso, il direttore del Servizio interessato può opporre la speciale causa di giustificazione entro tre giorni dalla notifica della richiesta del pubblico ministero; se viene altresì attivata la procedura di conferma prevista dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma la sussistenza dell'autorizzazione entro dieci giorni dalla notifica della richiesta.
      7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione motivata all'autorità giudiziaria che procede entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, salvo che ravvisi la necessità di opporre il segreto di Stato secondo le disposizioni della presente legge. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità
 

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giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.
      8. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, l'autorità giudiziaria può sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato se ritiene che l'autorizzazione sia stata data in violazione delle norme della presente legge. L'autorità giudiziaria dispone, in ogni caso, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non sia risolto il conflitto di attribuzione. È fatto salvo in ogni caso il diritto all'integrale indennizzo dei terzi danneggiati.
      9. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le garanzie di segretezza stabilite dalla Corte stessa.

Art. 20.
(Intercettazioni preventive).

      1. I direttori dei servizi di informazione richiedono al Procuratore generale presso la Corte di cassazione l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando ciò è necessario per l'acquisizione di notizie ed informazioni relative al raggiungimento delle finalità istituzionali dei servizi, e in particolare alla difesa della Repubblica e delle sue istituzioni da ogni pericolo, minaccia o aggressione.
      2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, qualora vi siano elementi che giustifichino l'attività di prevenzione, autorizza con decreto motivato l'intercettazione per la durata massima di sessanta giorni, prorogabile per periodi successivi di trenta giorni ove permangano

 

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i presupposti di legge. In ogni caso le intercettazioni possono essere compiute con impianti in dotazione ai servizi di informazione.
      3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatta sintetica documentazione che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositata in un apposito archivio istituito, garantendo le necessarie esigenze di segretezza, presso il Dipartimento.
      4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere autorizzati il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse.
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l'archivio di cui al comma 3, specificandone le modalità di gestione e di accesso. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha la facoltà di accedere all'archivio in ogni momento e senza limitazioni.
      6. Gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale né essere menzionati in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgati in alcuna forma.

Art. 21.
(Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria).

      1. Gli addetti ai servizi di informazione non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria. Tale qualifica è sospesa durante il periodo di servizio presso i servizi di informazione per coloro che già la rivestono in base all'ordinamento della amministrazione di provenienza.
      2. Ove sia necessario per lo svolgimento di determinati e specifici compiti, il Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza può, sentito il Ministro dell'interno,

 

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attribuire la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza a singoli addetti ai servizi di informazione per periodi determinati e non superiori a tre mesi, rinnovabili solo in caso di assoluta necessità. Tali provvedimenti sono comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri.
      3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale dei servizi di informazione ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato tramite i propri superiori diretti ai direttori dei medesimi servizi, i quali informano tempestivamente il Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza.
      4. I direttori dei servizi di informazione hanno l'obbligo di fornire agli organi di polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.
      5. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato con provvedimento del Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza, previo espresso consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei servizi di informazione.

Art. 22.
(Identità di copertura e attività simulata).

      1. Il Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza può autorizzare i direttori dei servizi di informazione affinché, ai fini del miglior espletamento dei compiti istituzionali loro affidati o a copertura di essi, gli addetti ai servizi usino documenti di identificazione contenenti indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e agli stessi fini può essere disposta o autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.
      2. Presso i servizi di informazione che procedono all'operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento

 

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o del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato in un apposito archivio istituito presso il Dipartimento. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.
      3. Il Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza può altresì autorizzare i direttori dei servizi di informazione, per il miglior espletamento dei compiti istituzionali loro affidati o a copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività economiche nell'ambito del territorio nazionale o all'estero, in qualunque forma.
      4. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al presente articolo è trasmessa ogni anno dal Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza al Comitato parlamentare.

Art. 23.
(Garanzie di riservatezza).

      1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di informazione, l'autorità giudiziaria procedente dispone la partecipazione a distanza dello stesso con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni previste all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
      2. La partecipazione a distanza di cui al comma 1 è disposta a condizione che siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona non sia necessaria.
      3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale.
      4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine.

 

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      5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai servizi di informazione fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga ai princìpi di cui all'articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità alla pubblicità degli atti.
      6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui al presente articolo con modalità idonee a tutelarne la segretezza.
      7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti di un procedimento penale di cui è vietata la pubblicazione e che sono relativi ad addetti ai servizi di informazione ovvero ad attività od operazioni dei medesimi servizi, in modo tale da porre in pericolo l'organizzazione ovvero la realizzazione delle finalità istituzionali dei servizi di informazione, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

CAPO III
DISCIPLINA DEL SEGRETO DI STATO

Art. 24.
(Oggetto e finalità del segreto di Stato).

      1. La tutela del segreto di Stato e la tutela di documenti, atti o cose classificati ai fini della segretezza è assicurata nel rispetto delle forme e delle modalità previste dal presente capo.
      2. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, l'indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e

 

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alle relazioni con essi, la preparazione e la difesa militare, gli interessi economici del Paese.
      3. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all'attività o all'incarico, hanno necessità assoluta di accedervi. La materia è regolata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISI.
      4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

Art. 25.
(Procedure e termini di durata).

      1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, mette in pericolo o arreca un danno immediato e diretto ai beni di cui all'articolo 24.
      2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
      3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto dal Presidente del Consiglio dei ministri secondo modalità di annotazione fissate con proprio decreto, e cessa decorsi venti anni dalla sua apposizione.
      4. In relazione a notizie, documenti, atti, attività o cose concernenti sistemi di sicurezza militare, o relativi alle fonti e all'identità degli operatori dei servizi di informazione o la cui divulgazione può

 

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comunque porre in pericolo l'incolumità di questi ultimi o di persone che hanno legalmente operato per essi, nonché con riguardo alle informazioni che sono pervenute con vincolo di segretezza o riservatezza da altri Stati e alle informazioni che riguardano la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso, la struttura organizzativa e le modalità operative dei servizi di informazione, e, comunque, relative ad ogni altro elemento indispensabile a mantenere la segretezza di tali informazioni, il vincolo di segretezza può essere prorogato per un periodo di ulteriori dieci anni con specifico provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, quando eccezionali ragioni rendono ancora attuali i motivi che hanno determinato l'apposizione.
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 3 e 4, dispone la cessazione del vincolo quando ritiene che sono venute meno le esigenze che ne hanno determinato l'apposizione. Quando la sussistenza del vincolo del segreto incide anche su interessi di Stati esteri in base ad accordi internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo è di regola adottato previa intesa con l'autorità estera competente, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità.
      6. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli dei servizi di informazione, dopo la declassifica sono versati all'archivio di Stato.

Art. 26.
(Tutela del segreto di Stato).

      1. L'articolo 202 del codice di procedura penale sostituito dal seguente:

      «Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di un pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.

 

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      2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma; nelle more della risposta è sospesa ogni attività volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso.
      3. Qualora il segreto sia confermato e risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
      4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.
      5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indirette, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto.
      6. Qualora il giudice ritenga ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento, con riferimento al medesimo oggetto».

      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «2-bis. La persona sottoposta alle indagini può sempre opporre l'esistenza del segreto di Stato. In questo caso si applica l'articolo 202».

      3. Dopo il comma 1 dell'articolo 209 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «2-bis. All'esame si applicano le disposizioni previste dall'articolo 202».

 

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      4. All'articolo 234 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. È comunque vietata l'acquisizione di documenti sui quali è stato apposto, ovvero opposto e confermato con la procedura prevista dall'articolo 202, il segreto di Stato».

      5. All'articolo 248 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose, in originale o in copia, per i quali il detentore oppone l'esistenza di un segreto di Stato, l'acquisizione immediata è sospesa e i documenti, atti o cose sono sigillati in appositi contenitori e affidati in custodia a un pubblico depositario per il tempo necessario a verificare l'esistenza del vincolo del segreto. Per la conferma dell'esistenza del segreto si applica la procedura prevista dall'articolo 202».

      6. Dopo il comma 2 dell'articolo 253 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «4-bis. In tutti i casi in cui oggetto del sequestro sono cose in relazione alle quali il detentore oppone l'esistenza di un segreto di Stato, l'acquisizione immediata è sospesa e le cose sono affidate in custodia a un pubblico depositario per il tempo necessario a verificare l'esistenza del vincolo del segreto. Per la conferma dell'esistenza del segreto si applica la procedura prevista dall'articolo 202».

      7. Dopo l'articolo 351 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 351-bis. - (Opposizione del segreto di Stato). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 350 e 351, quando le persone indicate nei medesimi articoli oppongono l'esistenza di un segreto di Stato, la polizia giudiziaria interrompe l'atto e riferisce immediatamente al pubblico ministero che, se del caso, applica la procedura prevista dall'articolo 202».

 

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CAPO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.
(Disposizioni finali).

      1. Nessuna attività comunque idonea per l'informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.

Art. 28.
(Norme transitorie e abrogazioni).

      1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'emanazione dei decreti previsti dalla medesima legge, stabilendo altresì le procedure e le modalità per la ripartizione del personale operante presso i servizi di informazione e provvedendo al riordino di Comitati e tavoli permanenti esistenti alla medesima data di entrata in vigore.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire le deleghe previste dalla medesima legge a un sottosegretario di Stato.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
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