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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1609-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1609 e rilevato che:
esso reca un contenuto estremamente limitato, volto esclusivamente a differire di dodici mesi il termine, originariamente fissato al 4 settembre 2006, di esercizio della delega legislativa prevista dalla legge n. 43 del 2006 (articolo 4), relativa all'istituzione degli Ordini e Albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione;
la tecnica della novellazione - pur non conforme a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), che invita ad evitare la modifica di singole parole - appare tuttavia nel caso di specie coerente con la finalità puntuale dell'intervento legislativo e funzionale ad una sua più agevole comprensione;
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 1609 recante differimento termini per l'esercizio della delega in materia di Ordini delle professioni sanitarie non mediche;
rilevato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di professioni sanitarie (sentenze n. 353 del 2003 e nn. 319, 355 e 405 del 2005), l'individuazione delle figure professionali è riservata alla legislazione statale di principio di competenza dello Stato nella materia «professioni» di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
rilevato, inoltre, con specifico riferimento all'istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie, cui si riferisce il provvedimento in esame, secondo la richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale, rileva la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui alla lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1609, volto a differire il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 4 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione;
rilevato che il differimento in questione riguarda un termine già scaduto lo scorso 4 settembre 2006, per cui sarebbe stato preferibile ricorrere al conferimento di una nuova delega legislativa, anche alla luce del messaggio di rinvio alle Camere del Presidente della Repubblica del 29 marzo 2002;
per quanto di competenza,
esprime
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