Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1910

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1910



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANZA

Istituzione dell'Osservatorio nazionale sui musei scientifici

Presentata l'8 novembre 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di creare le condizioni affinché l'immenso valore culturale costituito dall'insieme dei musei scientifici italiani possa essere meglio conosciuto, organizzato e promosso al fine di una sua migliore divulgazione, con l'obiettivo di un migliore coinvolgimento del pubblico, in particolare modo delle giovani generazioni che potranno così ritrovare interesse per la cultura scientifica. Quando parliamo di musei scientifici il nostro pensiero corre ad ambienti ordinati, dove reperti, suppellettili, libri e animazioni trovano la loro migliore espressione, anche nel grande caos reale della biodiversità o dell'evoluzione.
      Oggi parlare di museologia scientifica vuole dire rifarsi a due macro aggregazioni: da una parte la scienza e la tecnologia, dall'altra la natura. Potremmo domandarci perché il trattamento museologico debba essere per forza indirizzato alla sola conservazione del patrimonio storico della scienza, con annesso studio e valorizzazione. Perché un museo scientifico non può trattare dei cambiamenti degli ecosistemi, delle modificazioni globali del clima, di genomica e biotecnologie, informatica o gestione energetica? Oppure anche di politiche energetica, biotecnologica, medicale, ambientale e paesaggistica che potrebbero trovare in un museo contemporaneo un luogo di pubblico dibattito.
      Intanto è evidente che la capacità di comunicare alla gente il patrimonio culturale specifico costituito dalle testimonianze materiali e immateriali che un museo siffatto detiene (nuovo criterio introdotto nella definizione di museo dall'Assemblea internazionale dell'International Council of Museums (ICOM) di Seul nell'ottobre 2004) diventa l'elemento cardine su cui poggia la natura stessa di museo scientifico, il suo vero motivo di essere. Ad esempio, la conoscenza che si
 

Pag. 2

acquisisce mediante giochi e simulazioni scientifiche come nel caso dei «science centers», dove anziché collezioni abbiamo installazioni interattive, ci mettono di fronte a musei costruiti attorno a un oggetto simbolo o una ricostruzione, dove un solo oggetto genera una serie di rimandi e di intrecci che vengono interpretati mediante apparati iconografici e illustrativi. Oppure pensiamo ai «children's museums» o ai musei che interpretano un contesto quali i centri informativi, i centri visitatori di aree naturalistiche, i luoghi della memoria. E ancora le mostre temporanee realizzate nelle «settimane della cultura scientifica» promosse dal Ministero dell'università e della ricerca, mediante l'organizzazione di cicli di incontri con la scienza, ad esempio nell'ambito di manifestazioni sul tipo del «museo a porte aperte», oppure tutti quei laboratori educativi svolti nelle istituzioni scolastiche e universitarie, in alcuni casi addirittura itineranti presso le scuole.
      Notiamo, allora, che il binomio «ricerca e divulgazione» diventa uno degli assi portanti della ragione di essere dei musei scientifici in base a due finalità precise:

          1) stabilire, mantenere e sviluppare le collezioni scientifiche di reperti di natura animata e inanimata, utilizzarle e renderle disponibili per la ricerca sulla biodiversità e sull'evoluzione;

          2) rendere la scienza e i differenti aspetti della natura comprensibili e accessibili al grande pubblico.

      Di qui possiamo convenire che nei musei scientifici, soprattutto naturalistici, si è affermata una dichiarata attenzione al tema della biodiversità e dell'ambiente, come indicato dalla Convenzione sulla biodirsità, fatta a Rio de Janeiro nel 1992 e ratificata in Italia ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124. Tale Convenzione ebbe il suo battesimo, per quanto attiene specificatamente alla dimensione museale, nel noto convegno «La tutela e la conservazione delle collezioni di storia naturale» di Madrid del 1993, anche se indicazioni in questo senso sono note nel mondo della museologia naturalistica già dai primi anni sessanta.
      Lo dimostra la dichiarazione di missione del Natural History Museum di Londra: «È ora ampiamente riconosciuto che i musei sono depositari di professionalità e di informazioni che sono essenziali per sostenere politiche e azioni relative alla diversità biologica, la gestione delle risorse naturali, e l'impatto antropico. (...) Il ruolo tradizionale del museo rimane ma nuove funzioni continueranno ad essere aggiunte. Già oggi esse spaziano dal supporto alla formazione dei docenti delle scuole ad accordi di partenariato con governi, industria e commercio su temi di interesse reciproco nel mondo sviluppato e in via di sviluppo».
      Possiamo dire, allora, che oggi nei compiti del museo entrano prepotentemente discipline di tipo «applicativo», ritenute invece fino a poco tempo fa scarsamente adatte a caratterizzare la missione scientifica di un museo.
      Prendiamo il caso di un museo universitario. Esso può diventare il terminal conservativo di reperti e di informazioni di database e, allo stesso tempo, essere il luogo di interscambio tra domanda di conoscenza e di expertise naturalistici-ecologici-ambientali e l'offerta costituita dalle professionalità che operano nei singoli dipartimenti. Non solo. Il risultato delle ricerche, trovandosi già nel luogo giusto per essere organizzato in strumento di comunicazione, di mediazione e di rapporto con i diversi pubblici, diventa subito disponibile per quanti richiedono expertise di questo tipo, solitamente le amministrazioni pubbliche. Ecco allora che la filiera ente pubblico-museo-dipartimento, dal punto di vista della committenza, diviene documentazione: tecnica, archiviazione e storicizzazione del dato ambientale, quindi progetto di mediazione e di informazione culturale dal punto di vista della restituzione del prodotto culturale alla pubblica fruizione.
      Non è affatto banale fare ogni sforzo affinché questo modo di intendere la scienza divenga patrimonio comune; difatti gli scienziati dovrebbero essere capaci

 

Pag. 3

di comunicare che la scienza è il modo migliore per interpretare la realtà sensibile ma, allo stesso tempo, la scienza stessa procede per approssimazioni successive, rielaborazioni, intuizioni geniali, anche attraverso il riconoscimento degli errori del passato e revisioni critiche. E con gli scienziati anche i musei, se intendono perseguire la loro missione originaria di luoghi di studio e di interpretazione, non possono esimersi dall'adottare questo modo di intendere il sapere scientifico: riconoscere gli errori del passato e accettare la transitorietà del sapere contemporaneo nella certezza epistemologica che il sapere del domani sarà più completo di quello di ieri.
      Per questo diventa opportuno che il modo di comunicare la conoscenza scientifica da parte dei musei sia sempre più attento a mettere in relazione i diversi saperi, nella consapevolezza che le suddivisioni disciplinari, zoologia piuttosto che geologia o botanica, sono solo uno dei modi di leggere l'unitarietà dei sistemi naturali.
      A questo punto la domanda diventa: «Come divulgare le scienze applicate e le tecnologie nella maniera migliore?». Oggi alla ricerca si chiede di essere «politicamente corretta» rispetto all'etica, all'ecologia, alla società in genere, e si chiede anche la piena partecipazione della gente alle scelte connesse con l'applicazione dei prodotti derivanti dall'avanzamento della scienza, perché avranno profondi impatti sulla vita delle persone che vivono nelle nazioni sviluppate e in via di sviluppo. L'università, nel ragionare sul ruolo del proprio museo, si assume il compito-ruolo di facilitatore della pubblica comprensione della ricerca, di soggetto «illuminista» nei confronti della comunità che la ospita.
      In Italia la situazione della museologia scientifica è estremamente varia, tanto a livello di collezioni di appartenenza che di amministrazioni di riferimento. Disponiamo di un patrimonio che documenta la storia della ricerca svolta nel passato o in corso di svolgimento nei vari ambiti disciplinari, siano essi scientifico-sperimentali, naturalistici, artistico-architettonici, antropologico-etnografici o archeologico-paleontologici. Un patrimonio imponente di raccolte spesso di straordinario valore scientifico e storico, organizzate in modi diversi e conosciute in modo sommario, distribuite su circa 600 istituzioni presenti sul territorio nazionale e di cui appare indispensabile avviare un censimento organico e aggiornato.
      I tentativi di censimento che sono stati compiuti dopo il 1980 - dall'ISTAT, «Indagine statistica sui musei e le istituzioni similari», Roma 1995; D. Primicerio, «L'Italia dei musei. Indagine su un patrimonio sommerso», Milano 1991), dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) (2000) e dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (2004) - hanno evidenziato le dimensioni di questo enorme patrimonio, ma non hanno prodotto informazioni omogenee né attendibili sui nuclei censiti, in quanto presentano limiti fondamentali: sono state considerate solo strutture museali in senso lato, trascurando nella maggior parte dei casi le raccolte non museificate, sia quelle nelle nostre università sia quelle nel privato, che rappresentano una parte rilevante del patrimonio, in termini quantitativi e qualitativi. In secondo luogo, questi censimenti non hanno fornito informazioni sufficienti, omogenee e controllate sulla consistenza dell'attuale stato di conservazione e sulla situazione della catalogazione delle singole raccolte, limitandosi quasi completamente a notizie essenziali di carattere esclusivamente tipologico-funzionale-amministrativo. In terzo luogo, e salvo alcune eccezioni, le informazioni non sono state raccolte da ricercatori formati a questo scopo e recatisi in loco, ma desunte da repertori, da interviste o da questionari.
      È evidente che ancora oggi, nonostante la massiccia e pervasiva utilizzazione delle tecnologie informatiche e telematiche anche in questo settore, manca una informazione esaustiva e omogenea strutturata sul complesso delle raccolte e dei beni culturali scientifici delle nostre istituzioni, con conseguente rischio di dispersione e l'impossibilità di avviare una politica di
 

Pag. 4

valorizzazione e di tutela da parte dello Stato, fino a oggi mancata.
      Facendo una fotografia dello stato attuale, risulta che: circa il 50 per cento delle università italiane svolge attività ascrivibili alla museologia, per un totale di circa 180 musei e circa 400 collezioni di interesse storico-scientifico appartenenti a quasi tutte le aree disciplinari, da agraria, a medicina, scienze, geologia, ingegneria, fisica, chimica. In questo contesto universitario ricadono anche gli orti botanici, considerati la prima istituzione scientifica nata in Italia nel XV secolo e presenti in 25 università. Un ruolo rilevante poi, soprattutto per il grande settore delle scienze naturalistiche, va ai musei degli enti locali, come per esempio i musei civici, gli acquari, i giardini zoologici, le riserve naturalistiche.
      Come fare, quindi, per valorizzare tutto ciò e consentire una migliore fruizione dell'ingente patrimonio di reperti e di testimonianze propri della tradizione scientifica nazionale? Istituendo un Osservatorio nazionale sui musei scientifici.
      Il punto di partenza del progetto deve essere la consapevolezza che nelle istituzioni nazionali è conservato un patrimonio culturale rilevante, fatto di reperti e di testimonianze che evidenziano nei secoli la vita culturale e la tradizione tecnico-scientifica e tecnologica del nostro Paese.
      Per questo va riaffermata l'esigenza di disporre di strutture capaci di svolgere la funzione di punti di riferimento su scala nazionale e internazionale in quanto «gestori» di collezioni, biblioteche continuamente aggiornate, archivi, sedi adeguate, attrezzature aggiornate e personale di ruolo qualificato a svolgere significative attività di ricerca sia disciplinari che pertinenti alle finalità divulgative e ad esse collegate, nonché di servizio (soprattutto nel settore della formazione).
      Di qui il passo successivo, oggi sollecitato nei vari Paesi dalle autorità preposte alla valorizzazione dei beni culturali, è l'associazione tra i musei, specialmente quelli piccoli, su basi territoriali o tematiche. Per i musei universitari questo significa creare in ciascun ateneo creare un sistema museale di ateneo.
      Per fare ciò diventa necessario e opportuno pensare a una programmazione nazionale che, esaltando specificità e autonomia delle singole istituzioni, consenta di individuare centri di servizio comuni per le attività di ricerca e di sperimentazione relative alle funzioni fondamentali, e di garantire la costruzione di un sistema-rete omogeneamente distribuito sul territorio nazionale, che colleghi i vari sistemi museali esistenti in un sistema museale nazionale.
      Una rete integrata di comunicazione e di collaborazione in collegamento con gli altri possibili soggetti impegnati nello studio, tutela, conservazione e diffusione della cultura scientifica, non solo per favorire la continuità e la proficuità delle collaborazioni e degli scambi tra i diversi soggetti interni del sistema e tra questi e le agenzie e i centri internazionali, ma anche per garantire il trasferimento della informazione sui contenuti dei singoli musei e la comunicazione delle iniziative culturali a un'utenza esterna, potenzialmente illimitata.
      La proposta dell'istituzione di un Osservatorio nazionale sui sistemi museali tecnico-scientifici e storico-scientifici, così come articolata nella proposta di legge, diventa rispondente alle esigenze di una moderna funzione della museologia scientifica.
      L'Osservatorio avrà tra le sue principali finalità quella di rinnovare e di incrementare l'attenzione dei giovani verso la ricerca e la scienza, anche per orientarne l'interesse verso gli studi scientifici che viceversa rischiano di affievolirsi. Tra i compiti dell'Osservatorio, oltre alla ricognizione e alla successiva catalogazione dei musei scientifici esistenti, acquista fondamentale importanza la raccolta dei profili dei musei; la pubblicazione di un catalogo da trasmettere a entrambi i rami del Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e alle scuole di ogni ordine e grado; la raccolta di programmi e di relazioni sulle attività dei musei stessi; l'annotazione di tutti i dati concernenti i musei scientifici. Fondamentale poi diventa la pianificazione
 

Pag. 5

della formazione delle risorse umane da destinare alla informazione e alla divulgazione connesse con la gestione dei musei (articolo 3) e l'individuazione di personale scientifico (articolo 4) cui sono demandate una serie di funzioni. L'Osservatorio si impegna a elaborare progetti scientifici speciali, come prevede l'articolo 5, la cui prima attuazione è disciplinata dall'articolo 6. La ricognizione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio è prevista dall'articolo 9, mentre l'articolo 10 coinvolge in una conferenza annuale di servizi le amministrazioni dei musei. L'articolo 11 reca la copertura finanziaria e l'articolo 12 prevede l'adozione del regolamento di attuazione della legge.
 

Pag. 6


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sui musei scientifici).

      1. È istituito l'Osservatorio nazionale sui musei scientifici, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio si occupa dei musei scientifici esistenti nel territorio nazionale in quanto istituzioni permanenti che raccolgono le testimonianze e i materiali relativi alle scienze e alla loro storia, li conservano e li rendono disponibili alla ricerca e alla fruizione pubblica, che svolgono un'importante funzione nella comunicazione scientifica e nella ricerca e che conservano ricche collezioni rappresentanti la testimonianza materiale di tradizioni scientifiche prestigiose e un patrimonio in beni culturali di rilevanza internazionale.
      2. L'Osservatorio è costituito sotto la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri con lo scopo di contribuire alla conoscenza, alla tutela e al coordinamento delle attività e delle funzioni relative alle risorse museali disponibili, al fine di consentirne la piena valorizzazione, a beneficio del pubblico nazionale ed estero, e di estenderne il numero e la consistenza culturale.

Art. 2.
(Presidenza dell'Osservatorio).

      1. La presidenza dell'Osservatorio è attribuita a un vice Ministro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca.
      2. L'Osservatorio ha un presidente onorario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica nella persona di una eminente personalità del mondo scientifico.

 

Pag. 7


      3. La carica di vice presidente dell'Osservatorio è attribuita al presidente del consiglio scientifico di cui all'articolo 4, eletto dai membri dello stesso consiglio nel proprio ambito.

Art. 3.
(Compiti dell'Osservatorio).

      1. L'Osservatorio è dotato di personalità giuridica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ad esso attribuita la qualifica di fondazione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
      2. I compiti dell'Osservatorio riguardano:

          a) l'intervento nella didattica e nelle iniziative culturali nonché nella formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado;

          b) il censimento delle competenze e l'individuazione delle esigenze di aggiornamento e di formazione delle risorse umane da destinare all'informazione e alla comunicazione relative all'attività dei musei scientifici;

          c) la ricognizione e la successiva catalogazione dei musei scientifici esistenti, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le amministrazioni di appartenenza, i settori culturali di competenza e il numero di visitatori in un anno, distinguendo, in tale ambito, i dati relativi alle scolaresche di ogni ordine e grado;

          d) la raccolta dei profili dei musei scientifici di cui alla lettera c), avendo cura di acquisire le presentazioni degli stessi in formato sia elettronico sia cartaceo;

          e) l'attuazione di interventi nei confronti dei musei scientifici inseriti nel catalogo di cui alla lettera c);

          f) la trasmissione del catalogo compilato ai sensi della lettera c) ad entrambi

 

Pag. 8

i rami del Parlamento e al Parlamento europeo, alle università, alle scuole di ogni ordine e grado e alle amministrazioni regionali e provinciali responsabili della gestione logistica degli edifici sedi dei musei scientifici nonché della formazione delle risorse umane dedicate;

          g) la raccolta, con periodicità annuale, dei programmi e delle relazioni di attività, elaborati e svolti dai musei scientifici;

          h) l'integrazione delle relazioni di cui alla lettera g), corredandole dei dati concernenti la frequentazione dei musei scientifici stessi, il bilancio delle iniziative culturali adottate, la quantità di copie delle pubblicazioni distribuite al pubblico, l'elenco dei collaboratori che hanno cooperato, a titolo gratuito e volontariamente, alla gestione dei musei;

          i) il monitoraggio delle attività di ricerca scientifica museologica.

Art. 4.
(Consiglio scientifico).

      1. L'Osservatorio è dotato di un consiglio scientifico che ne indirizza e controlla l'attività, in particolare sotto il profilo culturale e scientifico.
      2. Al consiglio scientifico sono demandati compiti di promozione della divulgazione culturale, dell'informazione e della comunicazione, anche attraverso la messa in opera di strumenti multimediali, nonché di cura delle relazioni istituzionali con gli enti similari e con il sistema museale scientifico.
      3. Il consiglio scientifico è composto da sei membri nominati dagli organi direttivi delle seguenti associazioni:

          a) due dall'Associazione nazionale musei scientifici (ANMS);

          b) due dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

          c) due dal Comitato nazionale italiano dell'International Council of Museums (INCOM).

 

Pag. 9

      4. I componenti del consiglio scientifico sono nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Il consiglio scientifico è assistito da un segretario generale, nominato dal consiglio su proposta del presidente, e da una segreteria esecutiva nominata dal consiglio, su proposta dei suoi componenti.
      6. Al consiglio scientifico sono anche demandate le funzioni riguardanti:

          a) le inclusioni e le cancellazioni dei musei scientifici dal catalogo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c);

          b) l'ideazione e la gestione di eventuali collane editoriali di valorizzazione dei musei scientifici nazionali ed europei.

Art. 5.
(Progetti scientifici speciali).

      1. Allo scopo di incrementare il valore dei musei scientifici e l'interesse dei giovani per la ricerca e gli studi scientifici, l'Osservatorio provvede all'elaborazione periodica di progetti scientifici speciali, avvalendosi della collaborazione del sistema museale scientifico.
      2. I progetti di cui al comma 1 sono inseriti in una apposita graduatoria in ordine di priorità con riferimento alle ricadute scientifiche, tecnologiche, culturali e di formazione che lo stesso Osservatorio valuta entro il primo trimestre di ciascun anno.
      3. Per ciascun progetto scientifico speciale è redatta, a cura dei soggetti proponenti, una relazione che ne illustra gli scopi e ne descrive le caratteristiche.

Art. 6.
(Prima attuazione dei progetti scientifici speciali).

      1. In sede di prima attuazione dei progetti scientifici speciali di cui all'articolo 5, l'Osservatorio provvede al censimento e alla catalogazione sistematica delle raccolte di reperti scientifici e tecnologici

 

Pag. 10

nonché delle risorse bibliografiche e documentali di interesse storico e scientifico.

Art. 7.
(Fondo di sostegno).

      1. Ai fini dell'attuazione dei progetti scientifici speciali è istituito, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo di sostegno, al cui contributo accedono i progetti selezionati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
      2. Al finanziamento del fondo di sostegno si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11.

Art. 8.
(Formazione).

      1. Al fine di garantire un adeguato livello di professionalità del personale operante presso i musei scientifici inseriti nel catalogo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), e in attuazione dei compiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettere a) e b), il consiglio scientifico dell'Osservatorio promuove opportuni programmi di formazione e di aggiornamento professionali.
      2. La copertura degli oneri relativi alla realizzazione dei programmi di cui al comma 1 è posta a carico del fondo di sostegno di cui all'articolo 7.

Art. 9.
(Ricognizione delle risorse finanziarie).

      1. Con periodicità annuale, in relazione alla presentazione del disegno di legge finanziaria, l'Osservatorio cura la ricognizione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei compiti ad esso attribuiti e trasmette il relativo rendiconto al Ministero dell'università e della ricerca.

 

Pag. 11

Art. 10.
(Conferenza di servizi).

      1. La programmazione delle attività e delle relative risorse finanziarie è presentata e discussa in una conferenza annuale di servizi convocata dall'Osservatorio e aperta alla partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni titolari dei musei scientifici nonché delle istituzioni pubbliche interessate.

Art. 11.
(Copertura finanziaria).

      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con un contributo dello Stato pari a 10 milioni di euro per l'anno 2006 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su