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PDL 1954

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1954



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELI

Norme per favorire il reinserimento dei detenuti e agevolazioni per le imprese che li assumono

Presentata il 15 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 1992 prevede che al detenuto condannato vengano sempre prelevate dalla remunerazione le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento e di mantenimento in carcere e che in ogni caso gli sia riservata una quota pari ai tre quinti della remunerazione.
      La presente proposta di legge intende agevolare il ruolo delle imprese che assumono personale detenuto, garantendo alle stesse l'assunzione a carico dello Stato di tutti gli oneri contributivi e assistenziali.
      Ciò favorirebbe l'assunzione dei lavoratori detenuti e permetterebbe un migliore inserimento degli stessi nella società, in attuazione del principio costituzionale del fine rieducativo della pena.
      Si tratta di un intervento che presenta un duplice aspetto. Da una parte, si vogliono incentivare la produzione nazionale e l'occupazione anche nei contesti delle piccole e medie imprese e, dall'altra, vi è l'aspetto umanitario basato sulla consapevolezza della necessità di offrire al detenuto, durante il periodo della detenzione, un'occasione di concreto impegno che di per sé contribuisce ad elevare il livello di civiltà delle carceri, pur nella consapevolezza che la proposta di legge, se esaminata attentamente nella sua finalità sociale, potrebbe in qualche modo apparire alquanto penalizzante per i tanti «cittadini liberi» in condizione di totale disoccupazione.
      Questa proposta di legge, infatti, vuole assicurare un trattamento di favore per i datori di lavoro, che sarebbero così incentivati ad assumere personale che versa in una situazione difficile. Fatto questo certamente apprezzabile proprio per il supporto che le stesse aziende fornirebbero allo Stato nel gestire il recupero dei detenuti cui potrebbero, d'altra parte, essere
 

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garantite una maggiore partecipazione alla vita sociale del Paese e una migliore prospettiva di inserimento nella società.
      In un periodo come il nostro, caratterizzato dalla recente concessione dell'indulto e da una possibile concessione di amnistia, provvedere al reinserimento nella società di questi soggetti, soprattutto se non si sono macchiati di reati violenti contro donne e minori, può rappresentare una motivazione e uno stimolo per tutti coloro, e sono tanti, che si sono pentiti e fortemente cercano di reinserirsi nella società.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I datori di lavoro che assumono detenuti condannati o internati, nel rispetto della normativa vigente in materia di regime carcerario, non sono tenuti per tali lavoratori a versare i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, il cui onere è posto interamente a carico dello Stato.

Art. 2.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche nei confronti dei datori di lavoro che svolgono effettivamente attività formative nei confronti di detenuti e, in particolare, di giovani detenuti, di sesso maschile e femminile.

Art. 3.

      1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 si applicano anche nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, al fine di favorire il reinserimento nell'ambito sociale degli ex detenuti.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente

 

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utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli italiani residenti all'estero, detenuti nei Paesi che hanno stipulato con l'Italia accordi bilaterali in materia di reinserimento dei detenuti.


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