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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2124 |
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite, in conformità all'articolo 95 della Costituzione, la responsabilità politica generale e l'alta direzione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, per la tutela delle istituzioni costituzionali dello Stato, del suo ordinamento democratico nonché per la protezione della vita e dello sviluppo della comunità nazionale, secondo il principio e le regole dello Stato costituzionale, democratico, rappresentativo, parlamentare e di diritto.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende e coordina gli uffici e i servizi che espletano i compiti ed esercitano le funzioni utili e necessarie per l'attuazione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, anche emanando a tal fine ogni disposizione necessaria e utile per la loro organizzazione e funzionamento generale, sentito il Comitato per le informazioni e la sicurezza e in conformità agli indirizzi formulati annualmente dal Parlamento.
3. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri provvedere alla tutela del segreto di Stato e, nell'interesse di esso, di ogni altro segreto, previsto e disciplinato dalle leggi, sovrintendendo all'attività degli uffici di cui all'articolo 25, determinando i criteri per l'apposizione del segreto in attuazione delle leggi e dei regolamenti, emanando le direttive per il funzionamento degli organi a ciò competenti, sovrintendendo ad essi e controllandone l'attività.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza (COMIS).
2. Il COMIS è costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri che lo presiede, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro della giustizia, dal Ministro delle comunicazioni nonché dagli altri Ministri che il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga eventualmente di chiamare in via permanente a farvi parte, o ad esso associare, di volta in volta, per la trattazione di determinati materie ed oggetti.
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sotto la sovrintendenza del Presidente del Consiglio dei ministri e, se nominato, del Ministro o del Sottosegretario di Stato delegato, è istituito il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza (SIGIS).
2. Al Segretariato generale è preposto un Direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.
3. Il Segretariato generale comprende il Comitato esecutivo per le informazioni
1. Del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e, se nominato, il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato, per l'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri possono avvalersi altresì del Segretariato generale il Ministro degli affari esteri, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze.
a) raccoglie, coordina, analizza, interpreta, valuta globalmente e diffonde alle autorità e agli altri soggetti autorizzati le informazioni raccolte, anche in forma aperta, i rapporti elaborati e le situazioni prodotte in materia di informazione e di sicurezza e le valutazioni generali collegate tra di loro prodotte dai Servizi, nonché dagli uffici competenti del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e di altri Ministeri, enti ed istituti di interesse, nonché da soggetti privati;
b) produce e fornisce alle autorità interessate ed autorizzate relazioni e situazioni globali, di carattere generale o specifico;
c) formula al Presidente del Consiglio dei ministri e al COMIS valutazioni e proposte in ordine al fabbisogno nazionale di informazioni e di sicurezza e alla elaborazione ed esecuzione dei piani operativi conseguenti.
3. Il Segretariato generale è assistito e consigliato nell'espletamento dei suoi compiti dai Comitati esecutivi di cui all'articolo 3, comma 3, per quanto attiene rispettivamente all'attività informativa e a quella controinformativa e di tutela della sicurezza.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana le direttive e le istruzioni e impartisce gli eventuali ordini necessari per l'attività del Segretariato generale e per assicurarne il migliore e più corretto espletamento dei compiti e l'esercizio delle funzioni assegnategli.
5. L'ordinamento del Segretariato generale è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sentito
1. È istituito il Servizio per le informazioni generali (SIGEN), posto sotto l'autorità di un Direttore generale che dipende direttamente dal Ministro della difesa ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata d'intesa con il Ministro della difesa.
2. Il SIGEN ha il compito, in stretta collaborazione con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare le informazioni riguardanti la sicurezza dell'Italia e di individuare ed ostacolare, fuori dal territorio nazionale, le attività di spionaggio dirette contro gli interessi italiani allo scopo di prevenirne le conseguenze. A tale riguardo esercita le proprie funzioni esclusivamente:
a) per salvaguardare gli interessi della difesa esterna e della sicurezza interna nazionali, con particolare riferimento agli indirizzi di politica estera, di difesa nazionale e di sicurezza interna adottati dal Governo in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento;
b) per salvaguardare gli interessi economici della comunità nazionale;
c) per fornire supporto agli uffici ed organi di polizia, in attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e per la difesa della legalità repubblicana.
3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, il Servizio provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di
b) individuazione, contrasto e neutralizzazione delle minacce che, sul territorio estero, sono rivolte alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, nonché agli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali ed alla sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assume la protezione e dei loro beni;
c) svolgimento all'estero di qualunque altra missione venga ad esso affidata dal Governo, nell'ambito dei fini e dei princìpi della presente legge, per la protezione della difesa esterna e della sicurezza interna della Repubblica, per la tutela e la promozione degli altri interessi nazionali e per la sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assuma la protezione e dei loro beni.
4. A tal fine il Servizio espleta all'estero tutti i conseguenti compiti di informazione ed anche di controinformazione, controsabotaggio, antiterrorismo ed in generale di tutela della sicurezza interna.
1. Salve le competenze stabilite dall'articolo l, il SIGEN dipende dal Ministro della difesa, o dal Ministro degli affari esteri.
2. L'ordinamento del Servizio è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, ovvero degli affari esteri, e con il Ministro
1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del territorio nazionale, necessarie per l'espletamento dei suoi compiti e per l'esercizio delle sue funzioni, e che presentino esigenze di supporti o l'utilizzazione di tecniche, metodologie o mezzi di carattere militare o paramilitare, è costituito presso il SIGEN, alle sue dipendenze funzionali e per l'impiego diretto da parte di esso, un «Gruppo unità speciali», costituito di personale e mezzi delle Forze armate e delle Forze di polizia.
2. L'ordinamento del Gruppo di cui al comma 1 è approvato con le procedure previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. L'organizzazione del Gruppo di cui al comma 1 è stabilita dal Direttore generale del SIGEN, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa e con i capi delle Forze di polizia che forniscono mezzi e personale, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti.
4. Le regole d'impiego del Gruppo unità speciali sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sentito il COMIS.
1. È istituito il Servizio per la sicurezza nazionale (SERSIN) che ha il compito di ricercare e prevenire, sul territorio nazionale, le attività ispirate, promosse e sostenute da potenze straniere e che costituiscano minaccia alla sicurezza del Paese. A tale riguardo il SERSIN svolge compiti che si ricollegano alla difesa nazionale.
2. Per assolvere ai compiti di cui al comma 1, nell'ambito delle direttive impartite dal Governo, il SERSIN è incaricato di:
a) centralizzare e gestire tutte le informazioni che si riferiscono alle attività di cui al comma 1 e che ad esso sono tenuti a trasmettere, in tempi rapidi, tutti i Servizi che concorrono alla sicurezza del Paese;
b) partecipare alla sicurezza dei punti sensibili e dei settori vitali dell'attività nazionale, nonché alla protezione dei segreti della difesa;
c) assicurare i collegamenti necessari con gli altri Servizi od organi cooperanti.
3. Il SERSIN provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione relativa alla tutela, entro il territorio nazionale, della sicurezza interna della Repubblica e alla protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali, ed in generale del benessere della comunità nazionale contro le minacce e le azioni offensive di soggetti esteri, di organizzazioni eversive nazionali, ed in particolare alla difesa dell'ordinamento costituzionale democratico contro ogni azione volta a mutarlo in forme illegali o a sovvertirlo con metodi violenti o con attività politiche e finanziarie illegittime o altrimenti pericolose;
b) individuazione, controllo, contrasto e neutralizzazione, entro il territorio nazionale, delle azioni offensive e delle minacce alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, all'ordinamento costituzionale democratico e agli altri interessi nazionali, di cui alla lettera a);
c) svolgimento di qualunque altra missione che, entro il territorio nazionale e nell'ambito dei fini e dei princìpi della presente legge, venga ad esso affidata dal Governo per la tutela degli interessi nazionali.
4. Per i fini di cui al presente articolo il SERSIN espleta entro il territorio nazionale tutti i compiti di informazione, controinformazione, anti-sovversione, controsabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna.
1. Salve le competenze stabilite dall'articolo 1, il SERSIN dipende dal Ministro dell'interno.
2. L'ordinamento del Servizio è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa, sentito il parere del COMIS e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.
3. L'organizzazione del Servizio è stabilita dal Ministro dell'interno con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il Direttore generale del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, formulata d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa.
1. Il SIGEN espleta i suoi compiti informativi fuori ed entro il territorio nazionale; espleta ogni altro suo compito esclusivamente fuori del territorio nazionale.
2. Quando ve ne sia la necessità o la utilità, il SIGEN può svolgere, di volta in volta, anche attività all'interno del territorio nazionale, ma sempre in concorso con il SERSIN, previo concerto tra il Ministro della difesa, ovvero il Ministro degli affari esteri, e il Ministro dell'interno e con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il SERSIN espleta i suoi compiti entro il territorio nazionale e negli altri luoghi in cui lo Stato esercita la sua giurisdizione.
4. Quando ve ne sia la necessità o l'utilità, il SERSIN può svolgere, di volta in volta, anche attività fuori del territorio nazionale, o dei luoghi in cui lo Stato esercita la sua giurisdizione, ma sempre in concorso con il SIGEN, previo concerto tra il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ovvero il Ministro degli affari esteri, e con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. In applicazione delle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri, e secondo le istruzioni del Ministro competente, o per loro mandato particolare, i Servizi collaborano con i Servizi esteri, in forma sistematica o per singole operazioni.
6. Al SIGEN e al SERSIN può essere affidata altresì dal Governo la tutela di interessi esteri, di Stati, di enti, società o persone, quando vi sia un interesse dello Stato.
1. Il SIGEN e il SERSIN non sono servizi di polizia giudiziaria. Gli agenti dei
1. Gli agenti del SERSIN possono procedere alle ispezioni, perquisizioni e sequestri previsti dagli articoli da 244 a 256 del codice di procedura penale, al solo scopo di trarre da detti atti altra documentazione o altre forme di conoscenza di fatti di interesse del Servizio, soltanto con l'autorizzazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione o del magistrato o dei magistrati del suo ufficio da questi delegati, su richiesta del Direttore generale del Servizio ovvero del funzionario o dei funzionari del Servizio da questi delegati, approvata dal
1. I Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi dirigono l'ufficio ed i Servizi cui sono rispettivamente preposti e sono responsabili del loro funzionamento e della loro efficienza.
2. I Direttori generali riferiscono, o danno ai loro dipendenti incarico di riferire, sulla loro attività e informano o danno incarico di informare nelle materie di loro competenza esclusivamente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente, nonché, quando vi sia un interesse dello Stato, qualunque altro soggetto cui siano tenuti o autorizzati a riferire o a trasmettere informazioni, per disposizioni generali o mandato particolare del Presidente
a) perché nessuna informazione sia raccolta e nessuna altra attività sia svolta dal Segretariato generale e dai Servizi, se non in quanto necessarie esclusivamente per l'espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi degli articoli 4, 5, 8, 10, 11, 12 e 14;
b) perché nessuna informazione raccolta dal Segretariato generale e dai Servizi sia divulgata o comunicata, se non secondo le procedure determinate dalla legge o dalle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri ed esclusivamente nell'interesse della difesa e della sicurezza dello Stato o con lo scopo di prevenire o di indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come reati;
c) perché il Segretariato generale e i Servizi non svolgano alcuna attività nell'interesse di qualunque movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.
4. I Direttori generali presentano al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri competenti un rapporto annuale sull'attività dell'ufficio o del Servizio cui sono preposti.
1. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ovvero il Ministro degli affari esteri, possono autorizzare rispettivamente il Direttore generale del SERSIN e il Direttore generale del SIGEN a disporre, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, l'esercizio da parte di agenti dei Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche e finanziarie, sia nella forma
1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito un servizio speciale di polizia, di sicurezza e giudiziaria, con il compito di collaborare con il SERSIN e con la Direzione generale delle informazioni militari, nonché con gli organi della polizia militare, esercitando in via esclusiva, e comunque con funzioni di sovrintendenza e direzione nei confronti di altro organismo preposto, le attribuzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, in materia di difesa esterna e di tutela della sicurezza interna dello Stato, collegate all'attività informativa, controinformativa, contro-sovversione, anti-sabotaggio e antiterrorismo dei Servizi.
2. Nell'espletamento del suo compito e per l'esercizio delle sue attribuzioni il servizio speciale di polizia può avvalersi anche di altri uffici di polizia od organi,
1. I comandi, uffici, servizi, unità e reparti delle Forze armate e delle Forze di polizia sono tenuti a prestare piena collaborazione al Segretariato generale e ai Servizi per l'espletamento dei compiti loro affidati. Ad essi non può peraltro essere mai richiesto di raccogliere informazioni o di compiere operazioni non conformi ai compiti e alle funzioni loro assegnati dalla legge.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al Segretariato generale e ai Servizi le informazioni loro richieste dai Direttori generali competenti, o dagli agenti da questi delegati, anche in deroga al segreto di ufficio e al segreto di Stato. Qualora i responsabili delle pubbliche amministrazioni cui siano rivolte dette richieste ritengano di non dovere o potere corrispondere a esse, devono senza indugio sottoporre la questione al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui definitive determinazioni devono successivamente attenersi strettamente.
1. Il Segretariato generale e i Servizi possono, per l'espletamento dei propri compiti e l'esercizio delle loro funzioni, avvalersi, anche in forma riservata, delle infrastrutture del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.
1. Il personale dei Servizi con rapporto di impiego è costituito da personale assunto direttamente, anche tra gli appartenenti alle amministrazioni civili, alle Forze armate e alle Forze di polizia, di cui con l'assunzione cessano di far parte, salvo quanto stabilito al comma 2.
2. I regolamenti dei Servizi, di cui agli articoli 6 e 9, determinano le qualifiche e le mansioni in cui possono essere impiegati i dipendenti delle amministrazioni civili, delle Forze armate e delle Forze di polizia, collocati fuori ruolo a tempo determinato.
3. Il personale dei Servizi con rapporto di impiego può essere collocato a riposo in qualunque momento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente, su proposta o sentito il Direttore generale del Servizio.
4. I Servizi possono altresì avvalersi, anche in forma continuativa, di collaboratori esterni.
5. L'ordinamento del personale del Segretariato generale e dei Servizi, il suo stato giuridico e il suo trattamento economico sono determinati, anche in deroga alle leggi e ai regolamenti generali vigenti, dai rispettivi regolamenti, emanati con
l. Le spese relative al COMIS, al Segretariato generale, ivi comprese quelle relative ai Comitati esecutivi di cui all'articolo 3, e le spese relative ai Servizi di cui agli articoli 5 e 8 sono iscritte in apposita unità previsionale di base, denominata «Spese per l'informazione e la sicurezza dello Stato», nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Direttore generale del Segretariato generale e i Direttori generali dei Servizi, quanto delle somme stanziate nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri deve essere destinato ai fondi ordinari e quanto ai fondi riservati.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina altresì con le stesse procedure le categorie di spesa cui si deve far fronte esclusivamente con i fondi ordinari.
4. Con distinto regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l'amministrazione e per la rendicontazione delle spese ordinarie e delle spese riservate, nonché in particolare per le forme, i modi e i tempi di documentazione di queste ultime.
5. Della ripartizione di cui al comma 2 e delle determinazioni di cui al comma 3 il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare di cui all'articolo 27, che può richiedere informazioni
1. Nell'ambito del Ministero della difesa è istituita la Direzione generale per le informazioni militari.
2. La Direzione generale è posta sotto la diretta autorità del Ministro della difesa e dipende funzionalmente, secondo le sue determinazioni e per quanto di loro rispettiva competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa e dal Segretario generale della difesa-Direttore generale degli armamenti. È collegata con gli Stati maggiori di Forza armata, con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e con il COMIS.
3. A capo della Direzione generale è posto un Direttore generale delle informazioni militari, nominato, tra i generali di divisione o di corpo d'armata, anche in ausiliaria o della riserva, dal Ministro della difesa, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il COMIS.
4. Il Direttore generale delle informazioni militari assiste e consiglia il Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa-Direttore generale degli armamenti, per quanto attiene all'informazione nelle materie di specifico interesse della difesa militare.
1. La Direzione generale per le informazioni militari, quale Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO),
a) monitoraggio delle intercettazioni e interpretazione delle trasmissioni di carattere elettrico, radioelettrico ed elettronico o di altra natura, mediante emissioni elettromagnetiche, acustiche o altre o grazie a qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre tali emissioni, al fine di acquisire e fornire informazioni, connesse o derivanti da tali emissioni o dall'uso di tali apparecchiature o da materiale codificato;
b) fornire assistenza e consulenza relative alla materia linguistica, inclusa la terminologia utilizzata per questioni tecniche, i codici, i cifrari e in genere la crittografia e le altre questioni connesse alla protezione delle informazioni e dell'altro materiale, al Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, alle Forze armate e alle Forze di polizia ed in generale al Governo e a qualsiasi altro ente, con le modalità determinate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.
2. Le competenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere esercitate solo:
a) nell'interesse dello Stato, con particolare riferimento alla difesa militare, alla tutela della sicurezza interna, alla politica estera, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché alle esigenze economiche, industriali, scientifiche e di ricerca della comunità nazionale;
b) nell'interesse del benessere del Paese, di fronte ad azioni o minacce di persone fuori del territorio nazionale;
c) in supporto ad attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e in generale per la tutela della legalità repubblicana.
3. Per Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO) si intende il
a) esistano disposizioni tali secondo cui l'AGOTELCO acquisisca solo le informazioni necessarie nell'esercizio delle proprie funzioni e che non ne divulghi alcuna, se non quelle utili allo svolgimento dei propri compiti o per una indagine di carattere giudiziario;
b) l'AGOTELCO non assuma iniziative a favore di interessi di un qualsiasi movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.
1. Si applicano alla Direzione generale per le informazioni militari e al Direttore generale a essa preposto le disposizioni relative ai doveri e alle facoltà, nonché alle attribuzioni stabilite dalla presente legge per il Segretariato generale, i Servizi, nonché per i Direttori generali ad essi preposti.
2. Sono conferite agli agenti della Direzione generale per le informazioni militari nelle forme e con le procedure ivi stabilite, le attribuzioni contenute agli articoli 11 e 12, ma esclusivamente nei confronti del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa e in particolare delle Forze armate, escluso il personale delle Forze di polizia, anche se ad esse appartenente.
1. L'espletamento di attività informative e controinformative e di tutela della sicurezza interna da parte del Corpo della guardia di finanza, per i compiti di istituto ad essa assegnati, è disciplinato con apposito regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno.
1. All'espletamento di compiti controinformativi, antisovversione, contro-sabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato nell'ambito dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provvedono, in collaborazione con il SERSIN, appositi servizi o reparti interni istituiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell'interno.
1. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza (ORGANSIC) ha per scopo, anche in applicazione degli accordi internazionali, la tutela del segreto, sia sotto il profilo della protezione dei documenti, dei materiali o dei processi scientifici e industriali e di ogni altra informazione che, secondo i vari gradi di classificazione,
a) l'Autorità nazionale per la sicurezza (ANASIC) che è il Direttore generale del Segretariato generale di cui all'articolo 3;
b) l'Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI) che è costituito dal Segretariato generale di cui all'articolo 3 e dagli altri uffici istituiti sotto la sua sovrintendenza funzionale presso le amministrazioni pubbliche e, quando necessari, anche presso enti privati, che esercitino attività di rilevante interesse dello Stato sotto il profilo delle esigenze di tutela del segreto.
4. L'ordinamento dell'ORGANSIC e la disciplina delle sue attività sono stabiliti con uno o più regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca.
1. È istituita la Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza, con il compito di investigare sui reclami da chiunque presentati contro l'attività del Segretariato generale e dei Servizi per non giustificato esercizio, nei confronti di qualunque persona, associazione,
1. È istituito un Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per la tutela del segreto di Stato.
2. Il Comitato parlamentare è costituito dal Presidente scelto tra i deputati e i senatori e da cinque deputati e cinque senatori, nominati, d'intesa tra di loro, dai Presidenti delle due Camere.
3. Il Comitato parlamentare:
a) esercita il controllo sull'applicazione della presente legge;
b) è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle politiche di informazione e sicurezza e sulla loro attuazione;
c) esprime parere preventivo sulla emanazione dei regolamenti per l'ordinamento del Segretariato generale e dei Servizi e degli enti collegati;
d) esprime parere preventivo sull'assegnazione dei fondi e sui risultati generali della loro rendicontazione;
e) è informato sui risultati delle inchieste disposte dalla Commissione presidenziale di cui all'articolo 26 e sulle misure eventualmente adottate dal Governo;
f) è informato sulle misure adottate dai Servizi a norma dell'articolo 12 e nelle forme da esso prescritte.
4. Il Comitato parlamentare può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte.
5. Il Comitato parlamentare può chiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e, se nominato, il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato, nonché, attraverso di essi e sempre con la loro autorizzazione, i Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi.
1. Le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. In detti decreti è stabilito, anche in deroga alle norme vigenti, il regime della loro pubblicità.
1. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa è soppresso.
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede alla emanazione del regolamento generale per la sua attuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.
1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
2. Il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS) è soppresso.
3. Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sono disciolti.
4. Il personale in servizio presso il CESIS e presso i disciolti Servizi di cui al comma 3, che provenga da altre amministrazioni dello Stato, è restituito alle amministrazioni di appartenenza.
5. Il personale assunto direttamente è posto in aspettativa e, salvo licenziamento, può essere reimpiegato.
6. Alla destinazione dei fondi, delle infrastrutture e delle dotazioni del CESIS e dei Servizi di cui al comma 3 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:
a) alla effettiva soppressione del CESIS;
b) all'effettivo scioglimento del SISDE, del SISMI e dei SIOS;
c) alla costituzione del Segretariato generale e degli altri organismi previsti dalla presente legge.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla eventuale nomina del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, alla nomina del Direttore generale del Segretariato generale e alla costituzione di
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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