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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2081-A |
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2081 Governo, approvato dal Senato, riguardante la Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
La V Commissione,
sul testo del provvedimento:
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui la prima riunione della Conferenza delle Parti di cui all'articolo 22 della Convenzione si svolgerà nell'anno 2007;
esprime
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005;
considerato che la Convenzione è finalizzata a perseguire la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali; l'affermazione del legame tra cultura e sviluppo; il riconoscimento del diritto sovrano degli Stati ad adottare ed attuare politiche appropriate a salvaguardia del proprio patrimonio culturale ed il rafforzamento della cooperazione e solidarietà internazionale in materia;
rilevato che tra i princìpi guida preposti alla realizzazione delle finalità della Convenzione sono contemplati il principio di sovranità, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'uguale dignità di tutte le culture, della cooperazione e della solidarietà internazionali, dell'accesso delle culture ai mezzi di espressione e di diffusione;
considerato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione della Convenzione menzionata, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che la specifica materia dei beni culturali è attribuita, quanto al profilo della «tutela», alla competenza esclusiva dello Stato, quanto invece al profilo della «valorizzazione», alla competenza concorrente tra Stato e regioni;
considerato inoltre che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali tra Stato e regioni»;
evidenziata l'esigenza che in sede di attuazione della Convenzione si tenga conto dei profili di competenza regionale, ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, in ordine alle previsioni della Convenzione medesima;
esprime
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