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PDL 1908

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1908


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRECO

Modifica dell'articolo 95 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti

Presentata l'8 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema del sovraffollamento delle carceri e della detenzione indifferenziata è stato ed è, insieme al sovraccarico degli affari penali, un argomento tra i più dibattuti sul piano politico-istituzionale.
      A fronte di una capienza massima di circa 46.000 unità, il numero dei detenuti al 30 aprile 2006 era di 61.392, distribuiti fra le 37 case di reclusione, le 162 case circondariali e gli 8 istituti per misure di sicurezza.
      Più volte il Parlamento ha cercato di trovare un rimedio al problema attraverso il varo di un provvedimento generale di clemenza che contribuisse a rendere più umane e vivibili le nostre carceri. E anche questa legislatura, fin dai suoi primi mesi, è stata impegnata nel varo di un provvedimento di questa natura. Tuttavia la strada dei provvedimenti di clemenza non può essere la sola da battere per cercare di rendere più dignitosa la detenzione carceraria.
      Esistono altre vie, altri rimedi, alcuni peraltro previsti da disposizioni di legge rimaste inattuate e dettate da una serie di approfondimenti del Ministero della giustizia, concordanti sull'opportunità, se non sulla necessità, di creare un sistema carcerario con circuiti differenziati che tengano conto di situazioni oggettive e soggettive.
      Attenzione particolare è stata data dal legislatore ai tossicodipendenti, che rappresentano più di un terzo dell'intera popolazione carceraria e la maggior parte dei quali risulta condannata per reati di furto, scippo, rapina, piccolo spaccio e che, in assenza di interventi di prevenzione e di reinserimento, una volta liberi, si ritrovano quasi sempre a commettere altri delitti e quindi a ritornare in carcere.
      In tale quadro, accanto alle altre possibilità già esistenti, come l'avvio ai programmi
 

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di recupero in comunità, è posta in capo allo Stato la priorità per i progetti mirati al reinserimento dei soggetti dipendenti dalle sostanze stupefacenti.
      Fare uscire dal circuito ordinario questi soggetti sicuramente significherebbe dare un rilevante contributo allo sfollamento delle nostre carceri e nel contempo garantire forme di vivibilità più civili e migliori standard di trattamento a chi dovrà continuare a restare nei circuiti delle carceri ordinarie.
      La creazione di circuiti differenziati per detenuti tossicodipendenti peraltro è imposta dalla legge. L'articolo 95 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, testualmente al comma 1 prevede che «La pena detentiva nei confronti di una persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi».
      Pochi, pochissimi sono purtroppo gli istituti idonei a questo tipo di riabilitazione. Se si eccettuano i timidi tentativi di individuazione di case circondariali e di acquisizione di case mandamentali, i Governi che si sono succeduti in tutti questi anni non sono riusciti a reperire, attrezzare e destinare strutture sufficienti per accogliere tutti i soggetti tossicodipendenti aventi per legge diritto a un trattamento differenziato e mirato di recupero.
      Questa inadempienza del Governo determina ancora oggi una indiscriminata coabitazione tra spacciatori e tossicodipendenti, tra giovani alla prima «esperienza» e delinquenti incalliti, tra ladri di autoveicoli e pluriomicidi, tra pedofili e mafiosi. Ma non è più ammissibile che possa essere presa a pretesto da quanti, affezionati alla tesi della legalizzazione delle sostanze stupefacenti, si affannano a rilevare l'inutilità, se non la dannosità, dell'espiazione di pena detentiva da parte di soggetti tossicodipendenti negli attuali istituti carcerari.
      L'espiazione di pena detentiva non sarebbe dannosa, ma utile, ancor prima che alla collettività, allo stesso tossicodipendente, se potesse essere effettuata in strutture idonee alla sua riabilitazione e al suo reinserimento, oltre che rispondere all'esigenza di garantire la sicurezza della collettività. Specie se il circuito differenziato verrà articolato secondo uno schema in tre diversi «moduli»: 1) in un carcere «a sicurezza attenuata» per i soggetti in condizione giuridica più pesante e, se necessario, per i soggetti al loro primo ingresso, in attesa di una diagnosi precisa; 2) in comunità terapeutiche, caratterizzate da un forte impegno per quanto concerne il trattamento e dalla sua effettuazione in condizioni «protette»; 3) in un ambiente libero, con collocamento in comunità-alloggio, per i soggetti con forme di dipendenza più lievi o in una fase di remissione.
      Circuiti così differenziati andrebbero ad aggiungersi alle possibilità di decarcerizzazione previste da apposite norme, quali l'articolo 90 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che stabilisce che, per le persone condannate a pena detentiva non superiore a sei anni nel massimo per reati connessi allo stato di tossicodipendenza, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni, ove sia in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo; l'articolo 94 dello stesso testo unico, che prevede l'affidamento in prova in casi particolari; e, infine, il nuovo testo dell'articolo 656 del codice di procedura penale, che ribadisce per tutti i tossicodipendenti condannati fino a sei anni la possibilità di sospendere l'esecuzione della pena in vista della concessione di una delle misure alternative previste dagli stessi articoli 90 e 94 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
      Tanto premesso, l'articolo 1 della presente proposta di legge contiene previsioni sostitutive dell'articolo 95 del citato testo unico, così da indurre il Governo a realizzare
 

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entro il termine massimo di due anni, su basi territoriali, una rete di strutture sufficienti e idonee al recupero e al reinserimento di tutti i tossicodipendenti, possibilmente attraverso un circuito differenziato da articolare secondo le tre tipologie di strutture sopra indicate (commi 1, 2 e 3).
      Si fa rilevare che gli oneri derivanti dall'attuazione della legge (comma 4) dovrebbero essere in buona parte già coperti dalle spese che comunque l'erario è tenuto a sostenere per i detenuti tossicodipendenti presenti negli istituti carcerari italiani. A ogni buon fine, ove mai l'acquisizione e gli accreditamenti di strutture da destinare al recupero dei tossicodipendenti dovessero comportare maggiori oneri, è previsto che si provveda mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello stato di previsione del Ministero della giustizia nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 95 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

      «Art. 95. - (Custodia cautelare e detenzione di persone tossicodipendenti). - 1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o è stato condannato con sentenza anche non definitiva per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza deve essere detenuto in strutture idonee per lo svolgimento dei programmi terapeutici e socio-riabilitativi».

      2. Il Ministro della giustizia, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con uno o più decreti, all'individuazione e all'acquisizione, su basi territoriali, delle strutture previste dall'articolo 95 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n 309, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ovvero all'accreditamento di comunità terapeutiche da destinare alla custodia cautelare e alla detenzione delle persone tossicodipendenti di cui al medesimo articolo 95.
      3. Con i decreti di cui al comma 2, il Ministro della giustizia provvede ad articolare le strutture e le comunità accreditate in tre tipologie, secondo la gravità della pena e l'evoluzione della situazione.
      4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo

 

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speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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