Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1975

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1975



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LICASTRO SCARDINO

Istituzione del Museo della pasta alimentare e
dell'olio di oliva nella regione Puglia

Presentata il 23 novembre 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente iniziativa legislativa nasce dalla considerazione che la bontà della pasta alimentare e dell'olio di oliva prodotti nella regione Puglia è riconosciuta in tutto il mondo, tanto che la loro esportazione è in costante aumento con importanti fatturati annuali.
      Nell'economia della regione il comparto agro-alimentare è tra le prime voci del prodotto interno lordo, con centinaia di piccole e medie aziende la cui qualità è ormai da tempo molto elevata.
      Si ritiene, pertanto, opportuno istituire il Museo della pasta alimentare e dell'olio di oliva nella regione Puglia, con sede nella zona del Salento, così da dare il giusto risalto ai due prodotti più conosciuti di questo territorio.
      Il Museo ha come obiettivo quello di mostrare le diverse tecniche di lavorazione e di qualità della pasta alimentare e dell'olio di oliva meridionali, coinvolgendo nell'allestimento tutte le principali aziende produttrici di pasta e di olio nonché le istituzioni locali, così da dare vita a un luogo attivo che sia punto di incontro tra genuinità, bontà e tradizione, e nel quale con costante periodicità si possano promuovere eventi, mostre e incontri; quasi un luogo «di culto», anche con riferimenti internazionali.
      Tale iniziativa è giustificata dall'importanza che questi due prodotti hanno nell'alimentazione di tutti noi. Per quanto riguarda l'olio di oliva, infatti, la produzione in Italia è di circa 45.000 tonnellate all'anno, realizzate prevalentemente nel sud Italia, con tecniche che spesso variano da regione a regione e che sarebbe opportuno non andassero perse.
      Il Museo serve per fare conoscere anche le varie fasi di produzione, dalla
 

Pag. 2

frangitura, all'estrazione, per poi passare alla chiarificazione e, infine, alla conservazione.
      Lo stesso spazio è concesso, all'interno della struttura, alla pasta alimentare, piatto per eccellenza della cucina italiana, di cui è giusto tramandare la storia della sua produzione nel meridione d'Italia, dei macchinari di produzione e della didattica delle tecnologie produttive, con particolare riguardo alle ricette gastronomiche tipiche così come alle informazioni nutrizionali.
      L'auspicio è che in tempi brevi il Museo della pasta alimentare e dell'olio di oliva nella regione Puglia diventi un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono promuovere la produzione e la conoscenza di questi prodotti nel mondo.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Museo della pasta alimentare e dell'olio di oliva nella regione Puglia).

      1. È istituito il Museo della pasta alimentare e dell'olio di oliva nella regione Puglia, di seguito denominato «Museo», con sede nella zona del Salento.
      2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2006 e di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
      3. Al termine del triennio previsto dal comma 2, la regione Puglia interessata e il comune in cui ha sede il Museo provvedono a stanziare in bilancio un importo pari al 10 per cento dell'importo occorrente per il funzionamento annuale del Museo che è stabilito dall'amministrazione dello stesso Museo su base annuale.
      4. Le aziende che concorrono all'allestimento del Museo sono tenute al versamento di un contributo annuale stabilito dall'amministrazione del Museo stesso per la durata di cinque anni, rinnovabile.

Art. 2.
(Compiti).

      1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) raccogliere, conservare, catalogare ed esporre materiale che si riferisce alla storia della pasta alimentare e dell'olio di oliva nella regione Puglia;

          b) promuovere iniziative, attività culturali e corsi idonei a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, delle tecniche di produzione e di conservazione dei prodotti di cui alla lettera a);

 

Pag. 4

          c) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le produzioni di giovani esponenti del settore alimentare della regione Puglia.

Art. 3.
(Organizzazione).

      1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con gli enti locali della regione Puglia è individuata la struttura da adibire a sede del Museo, nell'ambito della zona del Salento.
      2. Le modalità di gestione del Museo e ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
      3. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da dieci membri:

          a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

          b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

          c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

          d) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          e) due rappresentanti della regione Puglia;

          f) due rappresentanti del comune in cui ha sede il Museo;

          g) due rappresentanti delle aziende che partecipano all'allestimento del Museo, nominati dalle medesime aziende ogni cinque anni. I rappresentanti di cui alla presente lettera non possono essere nuovamente nominati.

      4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza nel

 

Pag. 5

settore della produzione della pasta alimentare o dell'olio di oliva della regione Puglia.
      5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati, con proprio decreto, dal Ministro per i beni e le attività culturali. Con successivo decreto dello stesso Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, incluso il presidente, nonché al direttore del Museo.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4.500.000 euro per l'anno 2006 e a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su