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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2125 |
1. L'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite, in conformità all'articolo 95 della Costituzione, la responsabilità politica generale e l'alta direzione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, per la tutela delle istituzioni costituzionali dello Stato e del suo ordinamento democratico, secondo i princìpi e le regole dello Stato costituzionale, democratico, rappresentativo, parlamentare e di diritto, nonché per la protezione della vita e dello sviluppo della comunità nazionale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende e coordina gli uffici e i servizi che espletano i compiti ed esercitano le funzioni utili e necessarie per l'attuazione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, anche emanando a tal fine ogni disposizione necessaria per la loro organizzazione e funzionamento generale, sentito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e la tutela del segreto (CIIS), di cui all'articolo 2, e in conformità agli indirizzi formulati annualmente dal Parlamento. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri provvedere alla tutela del segreto di Stato e, nell'interesse di esso, di ogni altro segreto previsto e disciplinato dalle leggi, sovrintendendo all'attività dei servizi e uffici di informazione e di sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione del segreto in attuazione delle leggi e dei regolamenti, emanando le direttive per il funzionamento degli organi a ciò competenti,
1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:
«Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel primo comma, il Comitato coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'analisi e nell'individuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Il Comitato svolge altresì gli ulteriori compiti previsti dalla presente legge. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'economia e delle finanze».
1. All'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) la verifica ed il controllo dell'attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) l'elaborazione e l'aggiornamento dei quadri generali di situazione e di previsione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, relativi all'informazione ed ai profili di rischio, sulla base dei contributi forniti preventivamente dal Servizio per le informazioni e la sicurezza;
c) l'azione di coordinamento nell'ambito della cooperazione internazionale, anche sulla base delle direttive definite dal Comitato di cui all'articolo 2;
d) la definizione dei criteri per l'archiviazione dei documenti di pertinenza dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, nonché la vigilanza e le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La segreteria generale del Comitato, istituita alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, con la qualifica di segretario generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«L'organizzazione interna e l'articolazione delle funzioni della segreteria generale del Comitato di supporto alla attività del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella sua qualità di autorità nazionale per la sicurezza, e del Comitato medesimo, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2».
1. Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) ed il Servizio
a) raccolta, analisi, coordinamento e disseminazione delle informazioni necessarie ed utili per la tutela della sicurezza esterna ed interna dello Stato, per l'elaborazione delle politiche del Governo della Repubblica e per la tutela all'interno e all'estero delle persone e degli interessi nazionali o dei soggetti di cui lo Stato si è assunta la protezione;
b) controspionaggio ed in generale controinformazione, controterrorismo, antiproliferazione di materiale nucleare e di armi chimiche e batteriologiche;
c) concorso informativo nel contrasto e nella repressione della criminalità organizzata, in particolare di carattere internazionale, e dei crimini contro l'umanità;
d) tutela in generale contro le minacce alle istituzioni democratiche, repubblicane e parlamentari, contro le libertà umane e i diritti fondamentali dei cittadini e contro ogni tentativo di mutare la Costituzione della Repubblica con metodi non legali.
3. Oggetto dell'attività del SIS sono, oltre la commissione ed il pericolo di reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e dei reati di terrorismo o che attengano comunque alla sua sicurezza, altresì le situazioni che possono creare comunque situazioni di minaccia o di pericolo alla effettiva indipendenza nazionale, anche sotto il profilo economico e della pubblica comunicazione, alla pace civile e alla stabilità della situazione politica,
1. Al SIS è preposto un direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS.
2. Il direttore generale di cui al comma 1 è coadiuvato da due o più vice-direttori generali, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua indicazione.
3. Il direttore generale o i vice-direttori generali che ne siano stati incaricati mantengono normali ed ordinarie relazioni con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro o sottosegretario di Stato delegato, nonché, su loro istruzione, con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze. Mantengono altresì normali ed ordinari rapporti con il segretario generale del Ministero degli affari esteri, con il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con il Comandante generale della Guardia di finanza e con il direttore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. Nell'espletamento dei compiti attribuiti al SIS, gli agenti operativi esercitano, anche con mezzi elettronici, funzioni di osservazione, di controllo e di acquisizione
1. Il SIS non è servizio di polizia giudiziaria.
2. Gli agenti del SIS non sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.
3. Anche in deroga a ogni contraria disposizione vigente, gli agenti del SIS non hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, non possono essere chiamati a testimoniare davanti a essa senza l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa.
4. Gli agenti di cui all'articolo 6, comma 2, hanno l'obbligo di riferire su
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare il direttore generale del SIS a disporre, per il migliore espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, l'esercizio da parte di agenti del SIS, anche in nome proprio, di attività economiche e finanziarie, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all'interno sia all'estero. Dell'esercizio di dette attività deve essere data compiuta informazione alla Commissione presidenziale di cui all'articolo 26, che ha il diritto di chiedere e ottenere informazioni e ha facoltà di formulare proposte e rilievi.
2. Per disposizione del direttore generale del SIS gli agenti possono operare in modo occulto o coperto, e anche sotto identità diversa da quella reale, e possono essere muniti della necessaria documentazione. A tal fine essi possono altresì disporre la produzione, l'approvvigionamento e l'uso di qualunque tipo di documento di riconoscimento, di identificazione e di certificazione, contenente nominativi, dati anagrafici e qualunque altro dato diversi da quelli effettivi.
1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del territorio nazionale, necessarie per l'espletamento dei suoi compiti e per l'esercizio delle sue funzioni, che presentino esigenze di supporti o di utilizzazione di tecniche, metodologie o mezzi di carattere militare o paramilitare, è costituito presso il SIS, alle sue dipendenze funzionali e per l'impiego diretto da parte di esso, un «Gruppo unità speciali», costituito da personale tratto dalle Forze armate e dalle Forze di polizia.
2. L'ordinamento del Gruppo di cui al comma 1 è approvato con le procedure previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. L'organizzazione del Gruppo di cui al comma 1 è stabilita dal direttore generale del SIS, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa e con i Capi delle Forze di polizia che forniscono mezzi e personale, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti.
4. Le regole d'impiego del Gruppo di cui al comma 1 sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri.
1. Il segretario generale del CESIS e il direttore del SIS dirigono l'ufficio ed il servizio cui sono rispettivamente preposti e sono responsabili del loro funzionamento e della loro efficienza.
2. I dirigenti di cui al comma 1 riferiscono o danno ai loro dipendenti incarico di riferire sulla loro attività e informano o danno incarico di informare nelle materie di loro competenza esclusivamente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario di Stato delegato, nonché qualunque altro soggetto cui
a) nessuna informazione sia raccolta o nessuna altra attività sia svolta dal Segretariato generale e dal servizio, se non in quanto necessarie esclusivamente per l'espletamento dei compiti ad essi affidati;
b) nessuna informazione raccolta dal Segretariato generale e dal servizio sia divulgata o comunicata, se non secondo le procedure determinate dalla legge o dalle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri ed esclusivamente nell'interesse della difesa e della sicurezza dello Stato o con lo scopo di prevenire o di indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come reati;
c) i dipendenti in servizio non svolgano alcuna attività nell'interesse di qualunque movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.
4. I dirigenti di cui al comma 1 presentano al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto annuale sull'attività dell'ufficio o del servizio cui sono preposti.
1. Il personale del SIS con rapporto di impiego è costituito da personale assunto direttamente anche tra gli appartenenti alle amministrazioni civili, alle Forze armate e alle Forze di polizia, delle quali cessano di far parte con l'assunzione, salvo quanto stabilito al comma 2.
2. I regolamenti di cui all'articolo 14 determinano le qualifiche e le mansioni in cui possono essere impiegati i dipendenti
1. L'assunzione, la disciplina, la cessazione e la dismissione dall'impiego o dal comando, ed in generale il trattamento giuridico ed economico degli agenti operativi e del personale amministrativo e tecnico di supporto del SIS, sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento e sullo stato del personale, di cui al comma 3.
2. Il SIS e la Direzione generale per la sicurezza e le informazioni militari, di cui all'articolo 19, possono altresì avvalersi, anche in forma continuativa, di collaboratori esterni.
3. Lo stato giuridico ed economico e l'ordinamento del personale del SIS e del Segretariato generale del CESIS e il suo trattamento giuridico ed economico sono determinati dai rispettivi regolamenti emanati secondo le modalità di cui all'articolo 14.
1. Le spese per l'organizzazione, il funzionamento ed il personale del SIS nonché le spese per scopi riservati sono allocate in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Esse possono essere allocate altresì nei capitoli di spesa degli stati di previsione della spesa dei Ministeri.
1. Il regolamento generale, il regolamento sull'ordinamento e sullo stato del personale ed il regolamento di amministrazione sono emanati, anche in deroga alle leggi vigenti, con distinti decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1. I comandi, uffici, servizi, unità e reparti delle Forze armate e delle Forze di polizia sono tenuti a prestare piena collaborazione al Segretariato generale del CESIS e al SIS per l'espletamento dei compiti loro affidati. Ai soggetti di cui al primo periodo non può peraltro essere richiesto di raccogliere informazioni o di compiere operazioni non conformi ai compiti e alle funzioni ad essi assegnati dalla legge.
1. Dopo l'articolo 12-quater della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dall'articolo 29 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-quinquies. - 1. Qualunque giudice o pubblico ministero, o ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, ha l'obbligo di trasmettere sollecitamente al Servizio per le informazioni e la sicurezza (SIS), tramite il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e
Art. 12-sexies. - 1. Nessun giudice, pubblico ministero, cancelliere, segretario giudiziario, o ufficiale o agente di pubblica sicurezza salvo che questi siano agenti dei servizi per le informazioni e per la sicurezza, può fornire ad un servizio per le informazioni e per la sicurezza di uno Stato estero informazioni, notizie e documenti acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni o richiederle, salvo che con l'autorizzazione dell'autorità politica competente e tramite il Comitato di cui all'articolo 3».
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al Segretariato generale del CESIS e al SIS le informazioni e, in copia, i documenti loro richiesti dai direttori generali competenti o dagli agenti da loro delegati, anche in deroga al segreto di ufficio e al segreto di Stato. Qualora i responsabili delle pubbliche amministrazioni cui siano rivolte dette richieste ritengano di non dovere o potere corrispondere a esse, devono senza indugio sottoporre la questione al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui definitive determinazioni devono successivamente attenersi.
1. Il Segretariato generale del CESIS e il SIS possono, per l'espletamento dei propri compiti e l'esercizio delle loro funzioni, avvalersi, anche in forma riservata, delle infrastrutture del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.
1. Le spese relative al CIIS e al CESIS, ivi comprese quelle relative al Segretariato generale, e le spese relative al SIS sono iscritte in apposita unità previsionale di base, denominata «Spese per l'informazione e la sicurezza dello Stato», nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentiti il segretario generale del CESIS e il direttore generale del SIS, la quota delle somme stanziate nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare ai fondi ordinari e la quota da destinare ai fondi riservati.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina altresì, con le procedure di cui al comma 2, le categorie di spesa cui far fronte esclusivamente con i fondi ordinari.
4. Con distinto regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l'amministrazione e per la rendicontazione delle spese ordinarie e delle spese riservate, con particolare riguardo anche per le forme, i modi e i tempi di documentazione delle spese riservate.
5. Della ripartizione di cui al comma 2 e delle determinazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare di cui all'articolo 31, che può richiedere informazioni e formulare rilievi e proposte. Al Comitato parlamentare è altresì trasmesso il regolamento di cui al comma 4.
6. Il segretario generale del CESIS e il direttore del SIS riferiscono alla Commissione presidenziale di cui all'articolo 26, nella composizione di cui al comma 2 del medesimo articolo, sulla amministrazione dei fondi ordinari e dei fondi riservati,
1. Nell'ambito del Ministero della difesa è istituita la Direzione per le informazioni e la sicurezza militare (DISMI).
2. La DISMI è posta sotto la diretta autorità del Ministro della difesa e dipende funzionalmente, secondo le sue determinazioni e per quanto di loro rispettiva competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa e dal segretario generale della difesa - direttore generale degli armamenti. Essa è collegata con il CESIS, con il SIS, con gli stati maggiori di Forza armata, con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza.
3. A capo della DISMI è posto un direttore per le informazioni e la sicurezza militare, nominato, tra i generali di divisione o di corpo d'armata, anche in ausiliaria o della riserva, dal Ministro della difesa, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CESIS.
4. Il direttore della DISMI assiste e consiglia il Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa e il segretario generale della difesa - direttore nazionale degli armamenti per quanto attiene all'informazione nelle materie di specifico interesse della difesa militare.
5. La DISMI raccoglie, coordina, analizza, interpreta e valuta le informazioni tecnico-operative, economiche, industriali e scientifiche di specifico interesse per la difesa militare; produce e tiene aggiornate le situazioni generali e particolari, relative alle informazioni militari. Essa collabora
1. Si applicano alla DISMI e al direttore ad essa preposto le disposizioni relative ai doveri, alle facoltà, alle attribuzioni stabilite dalla presente legge per il Segretariato generale del CESIS e il SIS nonché per i direttori generali ad essi preposti.
1. L'Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO) svolge i seguenti
a) monitoraggio delle intercettazioni e interpretazione delle trasmissioni di carattere elettrico, radioelettrico ed elettronico o di altra natura, mediante emissioni elettromagnetiche acustiche o altre, ovvero mediante qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre tali emissioni, al fine di acquisire e fornire informazioni, connesse o derivanti da tali emissioni o dall'uso di tali apparecchiature o da materiale codificato;
b) assistenza e consulenza relative alla materia linguistica, inclusa la terminologia utilizzata per questioni tecniche, i codici, i cifrari e in genere la crittografia e le altre questioni connesse alla protezione delle informazioni e dell'altro materiale, al Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, alle Forze armate e alle Forze di polizia, ed in generale al Governo e a qualsiasi altro ente, con le modalità determinate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.
2. Le competenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere esercitate solo:
a) nell'interesse dello Stato, con particolare riferimento alla difesa militare, alla tutela della sicurezza interna, alla politica estera, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché alle esigenze economiche, industriali, scientifiche e di ricerca della comunità nazionale;
b) nell'interesse del benessere del Paese di fronte ad azioni o minacce di persone fuori del territorio nazionale;
c) in supporto ad attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e in generale per la tutela della legalità repubblicana.
3. Per Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO) si intende il
a) esistano disposizioni secondo cui l'AGOTELCO acquisisca solo le informazioni necessarie nell'esercizio delle proprie funzioni e non divulghi se non quelle utili allo svolgimento dei propri compiti o per una indagine di carattere giudiziario;
b) l'AGOTELCO non assuma iniziative a favore di interessi di un qualsiasi movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.
1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. Le attività concernenti il segreto di Stato e la tutela dei documenti, atti o cose classificati sono svolte da apposita struttura, dotata di autonomia funzionale, organica, logistica e finanziaria, denominata Ufficio centrale per la sicurezza (UCSi), collocata presso la segreteria generale del Comitato di cui all'articolo 3. Il direttore di tale struttura risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Quest'ultimo può delegare al direttore dell'UCSi, in tutto o in parte, l'esercizio dei compiti e delle funzioni di autorità nazionale per la sicurezza. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
1. Dopo l'articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis. - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi di informazione e di sicurezza che ponga in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili per il raggiungimento delle finalità del Servizio per le informazioni e la sicurezza (SIS) e della Direzione per le informazioni e la sicurezza militare (DISMI), nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies.
2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche.
3. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica ai reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili per il raggiungimento delle finalità istituzionali del Servizio e poste in essere nel rispetto delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, tali da cagionare uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti.
Art. 10-ter. - 1. La speciale causa di giustificazione prevista dall'articolo 10-bis si applica solo quando il personale dei Servizi di informazione e di sicurezza, nell'esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, compia attività costituenti reato, predisponendo o eseguendo operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 10-quater, a seguito di una valutazione di proporzionalità alla stregua dei criteri indicati nel comma 2, e comunque adeguatamente documentate secondo le norme organizzative degli stessi Servizi.
2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso ad una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell'articolo 10-bis, è consentito solo quando, a seguito di una completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, concorrono i seguenti requisiti:
a) la condotta è indispensabile per ottenere il risultato che l'attività si prefigge;
b) il risultato non è diversamente perseguibile;
c) la condotta da tenere è adeguata al raggiungimento del fine.
Art. 10-quater. - 1. Il direttore del SIS trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite della segreteria generale del CESIS, la richiesta di autorizzare le operazioni e le condotte necessarie alla predisposizione ed esecuzione delle operazioni medesime.
2. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 10-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in merito alla richiesta di cui al comma 1.
3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al
Art. 10-quinquies. - 1. Il personale addetto ai Servizi di informazione e di sicurezza che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti, al fine di procurare ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati i Servizi, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta ai Servizi di informazione e di sicurezza, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.
Art. 10-sexies. - 1. Quando comunque risulti che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 10-bis ed autorizzati ai sensi degli articoli 10-ter e 10-quater sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone, all'autorità giudiziaria che procede, l'esistenza dell'autorizzazione.
Art. 10-septies. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro, può autorizzare i direttori del SIS e della DISMI affinché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli appartenenti ai Servizi di informazione e di sicurezza usino documenti di identificazione recanti indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell'articolo 10-bis, può essere autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il Servizio che procede all'operazione è tenuto un registro riservato per il rilascio del documento attestante i tempi e le procedure seguite e del certificato di copertura. Al termine
Art. 10-octies. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente e sentito il CESIS, può autorizzare il direttore del SIS, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività economiche nell'ambito del territorio nazionale o all'estero, sia nella forma di imprese individuali sia di società di qualunque natura.
2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare di controllo (COPACO).
Art. 10-novies. - 1. Quando nel corso di un procedimento penale devono essere assunte le dichiarazioni di una persona appartenente al SIS, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, assicurando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale».
1. L'espletamento di attività informative e controinformative e di tutela della sicurezza interna da parte del Corpo della guardia di finanza, per i compiti istituzionalmente
1. All'espletamento di compiti controinformativi, antisovversione, controsabotaggio e antiterrorismo, e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, nell'ambito dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provvedono, in collaborazione con il SIS, appositi servizi o reparti interni, istituiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti.
1. È istituita la Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza, di seguito denominata «Commissione presidenziale», con il compito di investigare sui reclami da chiunque presentati contro l'attività del Segretariato generale del CESIS per non giustificato esercizio, nei confronti di qualunque persona, associazione, ente o società, delle attribuzioni ad esso conferite.
2. La Commissione presidenziale è costituita dal Presidente e da quattro membri scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o tra gli avvocati abilitati da almeno quindici anni al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, che abbiano cessato o cessino dall'esercizio
1. In via transitoria ed in attesa di una nuova disciplina del personale degli organismi per le informazioni e la sicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede
«Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere conforme del Comitato di cui all'articolo 2, sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell'ambito di esse, nonché le modalità più idonee alla formazione e all'aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego».
3. All'articolo 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dopo le parole: «ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6» sono inserite le seguenti: «né possono essere incaricate di svolgere attività a favore dei predetti Servizi,».
4. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore degli organismi per le informazioni e la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
1. All'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
«Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta dei Servizi, può disporre che le pubbliche amministrazioni e gli enti
1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dai seguenti:
«Art. 12. - 1. La tutela del segreto di Stato e la tutela di documenti, atti o cose classificati ai fini della segretezza è assicurata nel rispetto delle forme e delle modalità previste dagli articoli 12-bis e 12-ter.
2. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, la preparazione e la difesa militare, gli interessi pubblici di rilievo strategico per l'economia del Paese.
3. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all'attività o all'incarico, hanno necessità assoluta di accedervi.
4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.
Art. 12-bis. - 1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati,
Art. 12-ter. - 1. L'opposizione del segreto di Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto della natura delle informazioni da proteggere, anche con particolare riferimento alla loro eventuale provenienza da organismi di informazione e sicurezza esteri o da strutture di sicurezza di organizzazioni internazionali, ovvero della loro attinenza ad accordi internazionali e del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce.
Art. 12-quater. - 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa nella disponibilità dei Servizi di informazione e di sicurezza, l'autorità giudiziaria indica specificamente, nell'ordine di esibizione, il documento o la cosa oggetto della richiesta.
2. L'attività di acquisizione non può in nessun caso essere eseguita direttamente presso le dipendenze o le strutture periferiche dei Servizi di informazione e di sicurezza e presso le rispettive sedi centrali.
3. L'autorità giudiziaria, salvo i casi di assoluta impossibilità, procede personalmente e sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell'espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
4. L'autorità giudiziaria, quando ritiene che i documenti, le cose o gli atti esibiti siano diversi da quelli richiesti ovvero siano incompleti, procede a perquisizione e, eventualmente, a sequestro, ai sensi degli articoli da 247 a 262 del codice di procedura penale, informandone tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originati da un organismo di informazione e sicurezza estero, ovvero dalle
1. Salvo che non abbiano già avuto diffusione o che non abbiano acquisito
1. È istituito il Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) costituito da cinque deputati e cinque senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento nel rispetto del criterio di proporzionalità, al fine di esercitare il controllo sull'applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge.
1. Al COPACO è attribuito il compito di collaborare con il Governo e con le amministrazioni dello Stato e di controllarne l'attività relativamente allo studio dei fenomeni e dei fatti di terrorismo interno e internazionale, all'analisi e alla valutazione delle notizie ed informazioni ad essi
1. L'attività e il funzionamento del COPACO sono disciplinati da un regolamento interno approvato subito dopo la costituzione dal medesimo Comitato. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, il COPACO può riunirsi in seduta segreta.
3. Il COPACO può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nonché di tutte le altre collaborazioni che ritenga necessarie. Su richiesta del suo Presidente, il COPACO può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, nonché, ai fini degli opportuni collegamenti, di un dirigente generale o superiore o di un funzionario della Polizia di Stato, di un generale di brigata o di un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, di un generale di brigata o di un ufficiale superiore del Corpo della guardia di finanza, nonché di un agente del SIS avente analoga qualifica, autorizzati con il
1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti al COPACO si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti del COPACO può essere opposto il segreto di ufficio.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, nonché gli agenti del SIS e della DISMI, non sono tenuti a rivelare al COPACO i nomi di chi ha loro fornito informazioni.
1. Il COPACO può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché
1. I componenti del COPACO, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le altre persone che vi collaborano o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui vengano a conoscenza.
1. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano il COPACO per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
1. Gli organismi per le informazioni e la sicurezza CESIS, SIS e DISMI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e possono chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali. A tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, possono avvalersi dell'opera di società di consulenza.
2. L'eventuale accesso ad archivi informatici e l'acquisizione di informazioni di pertinenza di pubbliche amministrazioni o di soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-ter, 617-quater e 617-quinquies del codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi, se commessi in danno degli archivi degli organismi per le informazioni e la sicurezza CESIS, SIS e DISMI e delle apparecchiature da questi utilizzate sia all'interno sia all'esterno delle proprie sedi, o al fine di procurarsi notizie, documenti, informazioni o atti coperti da segreto di Stato.
2. La pena è aumentata quando l'autore del reato sia, per ragioni di ufficio, investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.
1. Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi per le informazioni e la sicurezza CESIS, SIS e DISMI è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Chiunque sottragga, distrugga, trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«3-bis. Se l'autorità giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato l'esercizio del potere di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo fatto».
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«4-bis. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 202, comma 3-bis».
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 327-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nello svolgimento delle investigazioni di cui al comma 1, all'avvocato difensore e ai soggetti da lui incaricati è sempre opponibile la speciale causa di
1. All'articolo 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «dell'articolo 352» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 202 e 256».
1. All'articolo 17 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «ai sensi degli articoli 11 e 15 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità agli articoli 11 e 16».
2. Il segreto di Stato non è opponibile per gli atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti.
3. I componenti del COPACO sono vincolati al segreto di Stato per le informazioni e notizie da esso tutelate nonché riguardo alle proposte e ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato.
4. Gli atti del COPACO, ancorché non riguardino materie di per sé tutelate dal segreto di Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il COPACO stesso non disponga motivatamente altrimenti, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere sempre compreso il voto del Presidente del Comitato stesso.
1. Sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
1. Dopo l'articolo 257 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 257-bis. - (Corresponsione di denaro da servizio di Stato estero). - Chiunque riceve denaro od altra utilità da un servizio di informazione e di sicurezza di uno Stato estero è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, ancorché il fatto con costituisca il reato previsto dagli articoli 257 e 258.
Art. 257-ter. - (Reati relativi ad organizzazioni terroristiche). - Le stesse pene previste dagli articoli 257, 257-bis e 258 si applicano se i fatti siano commessi a favore o in relazione a organizzazioni terroristiche».
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede alla emanazione del regolamento generale per la sua attuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 31.
1. Dopo l'articolo 343 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 343-bis. - (Autorizzazione a procedere per reati contro la personalità dello
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«Art. 343-ter. - (Procedura per la concessione e la revoca dell'autorizzazione a procedere). - 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 343-bis è concessa dal Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri competenti e con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'autorizzazione può essere revocata con la stessa procedura in ogni momento anteriore all'emanazione della sentenza definitiva. La revoca dell'autorizzazione comporta l'estinzione del procedimento».
1. Alla destinazione dei fondi, delle infrastrutture e delle dotazioni del CESIS e del SIS provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.
1. All'attuazione della presente legge provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o tramite il Ministro o il sottosegretario di Stato delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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