Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2015

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2015



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PELLEGRINO

Istituzione del Fondo di sostegno per i ricercatori scientifici portatori di handicap grave

Presentata il 30 novembre 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Come è noto, l'attuale normativa in materia di handicap si fonda sulla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ispirata ad una filosofia che privilegia, piuttosto che interventi di natura meramente assistenziale, azioni positive per favorire l'integrazione sociale e lavorativa dei disabili (si veda anche la legge 12 marzo 1999, n. 68) attribuendo alle regioni la competenza primaria per tali interventi.
      Nella bozza per una «Convenzione internazionale integrale e completa sulla promozione e sulla tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità», presentata a New York nel gennaio 2004 dalla Commissione ad hoc delle Nazioni Unite, costituita e presieduta da Luis Gallegos Chiriboga (Ecuador), nell'articolo 5 - promozione di atteggiamenti positivi nei confronti dei disabili - si evidenzia la necessità di adottare misure immediate ed efficaci per accrescere la consapevolezza nella società riguardo la disabilità; combattere gli stereotipi e i pregiudizi sulle persone con disabilità; promuovere un'immagine delle persone con disabilità di membri capaci e in grado di dare contributi alla società che condividono gli stessi diritti e le stesse libertà di tutti gli altri.
      Le normative nazionali sono state integrate dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, che ha disciplinato la problematica degli handicap gravi, prevedendo ad esempio la possibilità di programmi di intervento personalizzati sulla base di necessità di sostegno particolari, determinate dalla gravità e dalla complessità del quadro clinico.
 

Pag. 2


      Va peraltro considerato che accanto a queste peculiarità, per così dire, oggettive, i cittadini con handicap grave possono presentare necessità particolari di carattere soggettivo, qualora il loro impegno lavorativo non abbia come obiettivo la mera integrazione sociale e il solo conseguimento di un soddisfacente grado di autonomia, ma si concretizzi in un'attività di alto valore culturale e scientifico, per la quale l'apporto individuale non è fungibile e che, va ricordato, è oggetto di una specifica tutela da parte dell'articolo 9 della Costituzione italiana.
      In particolare è noto come in diversi campi della ricerca scientifica e tecnica soggetti con gravi handicap fisici e sensoriali abbiano conseguito risultati di grandissimo rilievo. L'esempio più noto è certamente quello del grande fisico e matematico inglese Stephen Hawking, ma non mancano altri casi notevoli, anche in Italia, come quello del fisico siciliano Fulvio Frisone.
      Un'attività di ricerca scientifica altamente qualificata richiede però - data la necessità di mantenere una notevole interazione con la comunità scientifica anche internazionale e di utilizzare laboratori e apparecchiature complesse spesso in località lontane tra loro - una mobilità e un impegno fisico molto gravosi per un soggetto disabile, e tali da richiedere un'assistenza complessa e costosa.
      Con la presente proposta di legge si intende quindi assicurare un sostegno economico diretto da parte dello Stato, finalizzato a favorire lo svolgimento di attività di ricerca di alto valore scientifico da parte dei portatori di handicap grave e permanente. Al fine di evitare qualsiasi rischio di abusi, l'articolato detta una procedura puntuale per il conferimento e il mantenimento del sostegno, prevedendone la revocabilità quando il beneficiario non prosegua la sua attività di ricerca, e stabilisce, al fine di garantire la trasparenza della concessione, che essa possa essere disposta solo previa comunicazione al Parlamento.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Fondo di sostegno per i ricercatori scientifici portatori di handicap grave).

      1. È istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo di sostegno per i ricercatori scientifici portatori di handicap grave, con una dotazione di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.

Art. 2.
(Assegno straordinario).

      1. A carico del Fondo di cui all'articolo 1 può essere erogato un assegno straordinario di sostegno a favore dei ricercatori, come definiti nella sezione 3 della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione n. 2005/251/CE, dell'11 marzo 2005, la cui attività sia riconosciuta di rilevante interesse scientifico e che siano affetti da disabilità permanente e grave, con conseguente diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, tale da limitare in misura rilevante l'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita.
      2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso con decreto motivato emanato dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche e previa comunicazione al Parlamento. La concessione dell'assegno straordinario ha validità esannuale, con due periodi di tre anni ciascuno, ed è rinnovabile.
      3. L'assegno di cui al comma 1 è concesso su domanda dell'interessato, indirizzata

 

Pag. 4

al Ministero della solidarietà sociale. L'interessato deve fornire adeguata documentazione della propria attività scientifica, nonché del grave e permanente stato di disabilità mediante presentazione del certificato di invalidità. L'interessato deve altresì allegare un programma di massima della propria attività scientifica nel triennio successivo.
      4. La concessione dell'assegno può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici. La concessione può essere altresì revocata quando vengono meno i presupposti di cui al comma 1. Il beneficiario dell'assegno deve trasmettere triennalmente al Ministero della solidarietà sociale una documentata relazione sull'attività svolta durante il periodo precedente.
      5. L'importo dell'assegno straordinario è commisurato alle obiettive esigenze dell'interessato, con riferimento in particolare alla partecipazione ad attività scientifiche a carattere internazionale, e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 60.000 annui. Tale importo copre spese di acquisto di attrezzature ed apparecchiature che rimangono di proprietà del soggetto, spese di soggiorno di studio e di ricerca, spese di iscrizione a congressi e convegni, spese di soggiorno per l'accompagnatore, spese di indennità annuale.
      6. L'assegno straordinario non è in alcun modo computabile, ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, nel reddito di coloro che ne usufruiscono ed è compatibile con ogni altro intervento a favore dei soggetti portatori di handicap.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 12 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale

 

Pag. 5

di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su