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PDL 2023

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2023



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PAGLIARINI, CRAPOLICCHIO

Modifica all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in materia di requisiti per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro

Presentata il 5 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro», attualmente prevede, all'articolo 3, secondo comma, lettera d), che possono essere ammesse all'esame di Stato abilitante le persone che abbiano conseguito il diploma di maturità di scuola secondaria superiore secondo indirizzi riconducibili all'area delle scienze sociali o il diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.
      La categoria dei consulenti del lavoro è da anni impegnata per l'individuazione, a mezzo di idoneo strumento legislativo, di un unico percorso di accesso alla professione che preveda il possesso da parte dei candidati della laurea triennale o della laurea specialistica.
      I tentativi legislativi sin qui proposti non hanno sortito l'effetto desiderato. Da ultimo, nella passata legislatura, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva predisposto una bozza di regolamento per il riordino del tirocinio e dei titoli di accesso a venti professioni, tra cui quella in esame. I noti pronunciamenti del Consiglio di Stato ed i rilievi effettuati sull'impianto utilizzato dal Ministero hanno evidenziato, per i consulenti del lavoro, un difetto della tipologia di strumento adottato, assolutamente non adatto ad innovare la normativa esistente.
      I titoli di studio per l'accesso alla professione sono, come detto innanzi, contenuti nella legge 11 gennaio 1979, n. 12. Pertanto, solo con un provvedimento di pari rango si può intervenire per innovare la materia.
 

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      La presente proposta di legge, alla luce delle considerazioni precedenti, è volta a modificare il titolo di studio richiesto dalla legge n. 12 del 1979 per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di consulente del lavoro.
      Va fatto rilevare che, attualmente, l'80 per cento dei giovani che si presentano a sostenere l'esame di Stato è già in possesso almeno di una laurea triennale.
      L'intervento riformatore che si propone, di conseguenza, avrebbe come effetto quello di venire incontro ad una situazione già consolidata, consentendo solo a chi è in possesso almeno di una laurea triennale nelle discipline riconducibili all'area giuridico-economica, e non già di un diploma riconducibile all'area delle scienze sociali, di poter accedere al tirocinio per l'esercizio della professione di consulente del lavoro.
      In particolare, con l'articolo 1 della presente proposta di legge si inserisce al citato articolo 3, secondo comma, lettera d), della legge n. 12 del 1979, per l'ammissione all'esame di Stato, la previsione del requisito del conseguimento di una laurea triennale riconducibile all'area giuridico-economica, con i relativi percorsi di laurea specialistica. Si è conservato il riferimento alle lauree «vecchio ordinamento» in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche, che sono presenti anche nell'attuale formulazione dell'articolo 3, secondo comma, lettera d). In aggiunta, è stato previsto, quale ulteriore titolo abilitante, il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro.
      L'articolo 2 prevede una specifica disciplina transitoria, volta a salvaguardare coloro che hanno già avviato il percorso per lo svolgimento della professione sulla base della vigente normativa. A tal fine si individua un periodo entro il quale coloro che hanno già ultimato il periodo di tirocinio o che lo stanno svolgendo alla data di entrata in vigore della modifica proposta possono sostenere l'esame di Stato abilitante anche se non in possesso del titolo di laurea. In questo caso, il termine ultimo per sostenere l'esame di abilitazione è stato stabilito al 31 dicembre 2013. Tale limite temporale tiene conto, soprattutto, dei termini di durata del praticantato (due anni) e della necessità di garantire a chi avrà appena iniziato il tirocinio secondo l'ordinamento previgente alla modifica di poter sostenere l'esame entro un congruo intervallo di tempo.
      Nel caso, invece, di soggetti che alla data di entrata in vigore della modifica legislativa proposta hanno già conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro sulla base del diploma di scuola secondaria superiore e che non risultano iscritti all'albo, si prevede che essi possano iscriversi al medesimo albo entro i tre anni successivi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.


      1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) abbiano conseguito una laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o una laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche».

Art. 2.

      1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione con il titolo del diploma di scuola secondaria superiore secondo indirizzi riconducibili all'area delle scienze sociali possono iscriversi nell'albo di cui all'articolo 8 delle legge 11 gennaio 1979, n. 12, entro tre anni dalla medesima data di entrata in vigore.
      2. I soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera d), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, come sostituita dall'articolo 1 della presente legge, che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, hanno ottenuto il certificato di compiuta pratica o sono iscritti nel registro dei praticanti o hanno presentato domanda d'iscrizione nel predetto registro dei praticanti possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013.


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