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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 626-1090-1441-218-A/R |
La II Commissione,
esaminato il testo unificato n. 626 ed abbinate, recante l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, così come risultante dagli emendamenti approvati;
preso atto che l'istituzione della predetta Commissione è prevista dalla risoluzione n. 48/134 delle Nazioni Unite del dicembre 1993, votata dall'Italia, ma che finora è rimasta inattuata nel nostro ordinamento proprio nella parte in cui raccomanda l'istituzione di organismi nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani;
richiamato il parere espresso il 6 dicembre 2006 dalla Commissione Giustizia sul precedente testo unificato n. 626 ed abbinate, nella parte in cui si sottolinea l'esigenza che la scelta di assegnare al Garante dei diritti competenze che la legge già attribuisce al magistrato di sorveglianza rischia di tradursi sostanzialmente in una riduzione della tutela dei diritti dei detenuti e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare, quando ciò determini una sottrazione di competenze a danno dell'organo giudiziario (organo terzo appartenente ad un ordine autonomo ed indipendente);
rilevato come le disposizioni del nuovo testo unificato non comportino il rischio sopra paventato, anche se potrebbe essere opportuno escludere l'alternatività tra il reclamo al Garante e quello al magistrato di sorveglianza;
in relazione all'articolo 12, comma 5, rilevato che:
nel caso in cui l'amministrazione penitenziaria non ritenga di accogliere le richieste del Garante, questi potrà rivolgersi al magistrato di sorveglianza, trasmettendogli il reclamo, che decide ai sensi dell'articolo 69, sesto comma, della legge n. 354 del 1975, per cui la via giurisdizionale può essere intrapresa dal Garante solo qualora il soggetto interessato abbia presentato un reclamo al Garante e non anche quando la situazione di non conformità alle norme ed ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti sia stata rilevata d'ufficio;
sarebbe opportuno consentire al Garante di chiedere al magistrato di sorveglianza di decidere ai sensi dell'articolo 69, sesto comma, della legge n. 354 del 1975 anche quando il procedimento sia stato avviato d'ufficio dal Garante;
in relazione all'articolo 3, comma 1:
rilevata l'opportunità di fissare un termine entro il quale i soggetti pubblici e privati, ai quali la Commissione chiede di fornire informazioni e di esibire documenti, debbono adempiere;
espresse perplessità sulla opportunità di sanzionare i soggetti pubblici o privati che non forniscono alla Commissione informazioni ovvero li forniscono non veritieri, considerato che queste si riferiscono a fatti che sono comunque oggetto di un procedimento che eventualmente potrà concludersi anche con una decisione di natura giudiziaria di condanna del soggetto che non sia stato in grado di «provare» che il proprio comportamento non abbia leso diritti umani, per cui la sanzione amministrativa finirebbe per sanzionare l'inadempimento non tanto di un obbligo quanto di un onere;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere un termine entro il quale i soggetti pubblici e privati ai quali la Commissione chiede di fornire informazioni e di esibire documenti debbono adempiere a tale richiesta;
b) all'articolo 3, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere il secondo periodo;
c) all'articolo 13, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante chiede al magistrato di sorveglianza di decidere ai sensi dell'articolo 69, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354».
La III Commissione,
esaminato il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti delle proposte di legge n. 626 ed abbinate, trasmesso dalla I Commissione Affari costituzionali;
condiviso l'obiettivo di istituire anche in Italia una commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, in ottemperanza alla risoluzione n. 48/134 approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 20 dicembre 1993;
osservato che, rispetto al testo precedentemente adottato, gli emendamenti approvati hanno precisato la definizione delle competenze dell'istituenda Commissione;
considerata l'esigenza che l'istituenda commissione contribuisca anche a livello internazionale all'impegno dell'Italia nel campo dei diritti umani, nel rispetto delle competenze del Parlamento e del Governo;
valutato che i requisiti previsti per l'elezione a componente dell'istituenda commissione non risultano adeguatamente specificati in relazione ai compiti assegnati;
rilevato che la copertura finanziaria di cui all'articolo 17 viene imputata, diversamente rispetto al testo precedentemente adottato, all'accantonamento del Ministero degli affari esteri, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
segnalato che tale nuova copertura, nel ridurre di circa un terzo la disponibilità del predetto accantonamento che è destinato all'adempimento di obblighi internazionali sanciti da accordi firmati e da ratificare tra cui non rientra la summenzionata risoluzione ONU che è un atto di indirizzo, rischia di pregiudicare le possibilità di attuazione di molti accordi stessi;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, comma 1, sostituire il secondo ed il terzo periodo della lettera c) con il seguente: «Nelle materie di propria competenza, la Commissione può in particolare presentare al Governo osservazioni e valutazioni circa l'adozione di iniziative legislative, regolamenti ed atti amministrativi nonché circa la stipula, la firma e la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali che possano incidere sul livello di tutela dei diritti umani»; conseguentemente, sopprimere la lettera d);
2) la copertura finanziaria di cui all'articolo 17 non sia a carico dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri di cui alla tabella A della legge finanziaria;
e con la seguente osservazione:
all'articolo 4, la Commissione di merito voglia precisare i requisiti per l'elezione a componente della Commissione nazionale in oggetto nel senso di definirne più specificamente il profilo culturale e professionale.
La IV Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 626 Mazzoni ed abbinate, recante «Istituzione della Commissione nazionale
premesso che il Garante di cui all'articolo 9, comma 1, è un organo collegiale e pertanto i poteri ad esso attribuiti non sono riferibili ai singoli componenti dell'organo stesso;
preso atto dei chiarimenti del Governo per cui le modifiche introdotte dalla I Commissione all'articolo 13, comma 7, hanno lo scopo di ricondurre alla responsabilità dei superiori gerarchici l'esame dei casi di mancato accoglimento delle richieste del Garante;
esprime
La V Commissione,
sul nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione di merito,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui il nuovo testo unificato utilizza risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri destinate all'adempimento di obblighi internazionali;
considerato che il citato utilizzo risulta in contrasto con la vigente disciplina contabile di cui all'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978 e potrebbe, per la sua entità, pregiudicare l'effettiva possibilità di adempiere ai suddetti obblighi,
esprime
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo unificato delle abbinate proposte di legge n. 626 Mazzoni, n. 1090 Mascia, n. 1441 Boato e n. 2018 De Zulueta, in corso di esame presso la I Commissione Affari costituzionali della Camera;
rilevato che il testo in esame, che reca la disciplina della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e, quale sezione specializzata della medesima, il garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituisce e regola un organismo di garanzia di rilievo nazionale ascrivibile all'ambito della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;
considerate le previsioni di cui all'articolo 10, per le quali il garante dei diritti delle persone detenute coopera con analoghe figure istituite in ambito regionale, provinciale o comunale, senza poter delegare peraltro l'esercizio delle sue funzioni; rilevato inoltre, in merito alla disciplina dell'organizzazione territoriale del garante prevista dalla medesima norma, che questi può avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni degli uffici e del personale dei garanti regionali, provinciali e comunali, a seguito di apposita convenzione con gli stessi;
ribadito che non attiene alla competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali esprimere parere sul merito e sul ruolo della figura istituzionale del garante né pronunciarsi sulla prevedibile proliferazione, in seno alla Commissione, di sezioni specializzate oltre quella relativa alle persone detenute o private della libertà personale;
esprime
1. È istituita la Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, di seguito denominata Commissione, con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
2. La Commissione opera in autonomia e indipendenza.
3. La Commissione è organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata di intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri otto componenti eletti, con voto limitato a due, in numero di quattro dal Senato della Repubblica e in numero di quattro dalla Camera dei deputati.
4. Il presidente e gli altri componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi componenti.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e gli altri componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
1. La Commissione ha il compito di:
a) promuovere la cultura dei diritti umani e la diffusione della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, in particolare attraverso specifici percorsi informativi realizzati nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
b) svolgere il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia;
c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera b), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani. La Commissione può in particolare proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti e di atti amministrativi e sollecitare la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, sottopone alla Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari che possono avere una incidenza su tali diritti;
d) formulare raccomandazioni e suggerimenti al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali o bilaterali che possono
e) contribuire a verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;
f) collaborare con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani;
g) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e provvedere sulle stesse ai sensi dell'articolo 3;
h) promuovere, nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nonché verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati a contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani;
l) collaborare alla realizzazione, nelle istituzioni scolastiche e nelle università, di progetti didattici e di ricerca concernenti le tematiche della tutela dei diritti umani.
2. Oltre a quanto previsto dal capo II con specifico riguardo alla tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, la Commissione può svolgere le proprie attività attraverso apposite sezioni dedicate a particolari materie o a specifici ambiti di competenza.
3. Con apposito regolamento, adottato dalla Commissione entro due mesi dalla sua costituzione, sono disciplinate l'organizzazione interna della Commissione e le sue modalità di funzionamento.
1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), la Commissione può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti. I soggetti a cui viene chiesto di fornire informazioni e di esibire documenti ai sensi del presente comma sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti. Tale sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.
2. In caso di inottemperanza da parte di soggetti pubblici, la Commissione può rivolgersi agli uffici sovraordinati ai quali è rimessa la valutazione in ordine alla responsabilità disciplinare del dipendente inadempiente.
3. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di una segnalazione da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti riconosciuti dalle leggi in vigore come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), la stessa è tenuta a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento.
4. Nel procedimento dinanzi alla Commissione, le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie e documenti.
5. La Commissione, quando verifica l'esistenza di comportamenti non conformi alle norme interne e internazionali in materia di diritti umani, richiede al soggetto interessato di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
6. Il soggetto interessato, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta
1. I componenti della Commissione sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano una esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani ovvero che siano di riconosciuta competenza nelle discipline afferenti alla salvaguardia dei diritti umani.
1. I componenti della Commissione, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura né
1. I componenti della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono di intesa e senza ritardo.
2. Alla nomina del sostituto provvedono, di intesa, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
3. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del relativo mandato di componente della Commissione.
1. Alle dipendenze della Commissione è istituito un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
2. L'organico dell'ufficio di cui al comma 1, in misura non superiore a cento unità, è determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
1. La Commissione, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, nel limite massimo di spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, dell'opera di esperti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
1. È istituita, nell'ambito della Commissione, una sezione specializzata per la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, denominata Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito chiamata Garante.
2. Il Garante è composto dal presidente della Commissione e da altri quattro componenti della Commissione medesima, scelti dal presidente, tenuto conto delle specifiche competenze, in numero di due fra i componenti eletti dalla Camera dei deputati e in numero di due fra i componenti eletti dal Senato della Repubblica.
3. I componenti del Garante eleggono nel loro ambito un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo.
1. Il Garante coopera con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, o figure analoghe, ove istituiti
1. Nell'esercizio della funzione di garanzia dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante:
a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che sono ad esso rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 12, comma 2, della presente legge;
c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;
d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza;
e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previsti agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
2. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere a) e b), il Garante:
a) visita, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali, le comunità per minori e gli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l'esecuzione di misure privative della libertà personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, accedendo, senza restrizione alcuna, a qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà, garantendo comunque la riservatezza del colloquio;
b) nel rispetto della normativa applicabile ai soggetti pubblici in materia di protezione dei dati personali ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, prende visione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;
c) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera a) le informazioni e i documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lettera b);
d) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni alla richiesta di cui alla lettera c), informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiedergli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti;
e) nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente,
3. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere c), d) ed e), il Garante, senza necessità di autorizzazione o di preavviso, visita, in condizioni di sicurezza, i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna a qualunque locale, nonché visita, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza.
4. Al Garante non si applica la disciplina prevista dall'articolo 3 della presente legge.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1. Tutti i detenuti e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante senza vincoli di forma.
2. All'articolo 35, numero 2), della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «al magistrato di sorveglianza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in alternativa, al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».
1. Il Garante, quando verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all'articolo 11, comma 2, lettera a), tengono comportamenti non
1. Il Garante presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate e le proposte utili a tutelare e promuovere i diritti delle persone private della libertà. Nel caso di mancata trasmissione della relazione entro il termine previsto dal presente comma, fermo restando l'obbligo della relativa presentazione, il Garante riferisce oralmente alle competenti Commissioni parlamentari entro i trenta giorni successivi.
2. Ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e l'urgenza, il Garante presenta al Parlamento apposite relazioni su specifiche questioni emerse nello svolgimento delle sue funzioni.
1. La Commissione ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.
1. I componenti della Commissione e i soggetti di cui la Commissione si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
1. La Commissione presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, una relazione sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate e le proposte utili a migliorare la protezione dei diritti
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7.990.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede
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