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PDL 2114-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2114-A


 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro per i rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali
(CHITI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Presentato il 28 dicembre 2006

(Relatore: AMICI)


NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 17 gennaio 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2114 e rilevato che:

                esso reca un contenuto eterogeneo, in quanto le disposizioni in esso presenti incidono su distinti settori dell'ordinamento, risultando unificate dalla sola finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti; a tale finalità non sono comunque riconducibili le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 3 e nel comma 4 dell'articolo 6, rispettivamente concernenti le procedure espropriative e l'ambito di applicazione del programma di protezione sociale per gli stranieri;

                interviene, agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 8, su materie già oggetto di disciplina nell'ambito della legge finanziaria per il 2007 (n. 296 del 2006), rispettivamente, al comma 423, ed ai commi 916 e 918-920; circostanza cui deriva, in un caso, una mera riproduzione di norma già esistente e, nell'altro caso, modifiche indirette a norme entrate in vigore in tempi recentissimi;

                reca inoltre disposizioni che, in via diretta o indiretta, incidono su fonti normative di rango non legislativo (articolo 2, comma 2, articolo 4, comma 2, articolo 6, comma 7);

                interviene, all'articolo 6, comma 4, con modifica non testuale, su una disposizione contenuta nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, contraddicendo così la natura unitaria e tendenzialmente completa dello strumento normativo rappresentato dal «testo unico»;

                reca, all'articolo 6, una rubricazione dell'articolo non pienamente rispondente al suo contenuto, che non si limita alla proroga di termini;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

                ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                si sopprima l'articolo 4, comma 2 - volto a sospendere l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di

 

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cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2005 «nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni» - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato; peraltro, il comma 423 della legge finanziaria per il 2007 reca già una disposizione sostanzialmente identica;

                si riformuli la disposizione dell'articolo 6, comma 4 - che estende l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - al fine di intervenire con modifica testuale sulla norma contenuta nel citato testo unico.

      Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 2, comma 4 - che appare ampliare, in maniera non testuale, i compiti del commissario straordinario del Governo per l'emergenza BSE di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 1 del 2001, convertito dalla legge n. 49 del 2001 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere a riformulare la disposizione come novella al medesimo decreto legge n. 1;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 6, comma 7 - ove si dispone il differimento degli «effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione, al fine di esplicitare l'obiettivo di differire l'entrata in vigore dell'articolo 4 del regolamento citato e delle connesse disposizioni, che andrebbero peraltro specificamente menzionate.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2114, così come modificato dagli emendamenti presentati;

 

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            rilevato che il comma 1-ter dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione interviene su termini relativi all'esercizio di delega già scaduti, per cui si sostanzia nel conferimento di una nuova delega;

            sottolineata l'opportunità di non procedere al conferimento di deleghe legislative per mezzo di una legge di conversione di decreto-legge;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sia soppresso il comma 1-ter.    


PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

      La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 2114, di conversione del decreto-legge n. 300 del 2006, recante proroga di termini legislativi,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2008, subordinatamente alla preventiva approvazione di tale misura da parte della Commissione europea, il termine entro il quale è possibile completare gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai fini della fruizione del credito d'imposta previsto in favore dei predetti investimenti dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di utilizzare le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge, che ha differito al 16 gennaio 2007 il termine per effettuare i versamenti tributari sospesi da parte delle imprese in crisi a causa dell'emergenza provocata dall'influenza aviaria, per incrementare il Fondo per l'erogazione di contributi per l'acquisto di personal computer da parte di collaboratori coordinati e

 

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continuativi, di cui al comma 298 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 - legge finanziaria per il 2007, nonché il Fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali, di cui al comma 66 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, finalizzate in particolare a realizzare il trasferimento ai comuni del personale attualmente in forza presso le competenti amministrazioni statali;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere il contributo sulla rottamazione, di cui al comma 224 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, anche alle autovetture, subordinando al contempo la spettanza dell'agevolazione al vincolo di non procedere alla sostituzione del veicolo.

(parere espresso il 16 gennaio 2007)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge n. 2114, di conversione del decreto-legge n. 300 del 2006, recante proroga di termini legislativi, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 17 gennaio 2007)


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2114, di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

            considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni;

 

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            premesso che appare indispensabile procedere nella regolamentazione delle materie di pertinenza della Commissione (in particolare formazione scolastica e universitaria e ricerca) seguendo criteri di sistematicità e organicità;

            premessa altresì l'opportunità di affrontare in apposito specifico provvedimento la deroga di istituzione di nuovi corsi di cui al comma 8-ter dell'articolo 6,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2114, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione;

            rilevato che le disposizioni contenute negli articoli 3, 5, e 6, comma 3, intervengono su materie di rilievo per la competenza della VIII Commissione;

            valutate anche le ulteriori disposizioni inserite dalla Commissione di merito in relazione a materie di interesse della VIII Commissione e, in particolare, l'articolo 3-bis e il comma 3-bis dell'articolo 6;

            preso atto delle ragioni che si pongono alla base delle proroghe disposte dalle disposizioni richiamate e rilevata l'opportunità di attivare, per talune delle disposizioni prorogate, ogni possibile iniziativa diretta al superamento delle cause che ostano alla loro completa attuazione;

            valutate positivamente le finalità del comma 2 dell'articolo 3, nel senso di estendere, attraverso il differimento del termine di riferimento, gli interventi considerati prioritari, ai fini dell'attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia;

            espresso apprezzamento anche per la finalità di evitare pesanti oneri finanziari a carico dello Stato e delle amministrazioni locali cui è ispirato il comma 3 del medesimo articolo 3, relativo alla conservazione di efficacia dei verbali di concordamento dell'indennità di

 

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espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, a prescindere dall'emanazione del decreto di esproprio;

            condiviso, infine, quanto affermato nella relazione illustrativa in ordine alla necessità di accompagnare la proroga contenuta nell'articolo 6, comma 3, in materia di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kj/kg, con la definizione di un piano che consenta all'Italia di «sviluppare impianti di frantumazione tecnologicamente avanzati per la separazione ed il recupero dei materiali con riduzione del fluff residuo», nonché di «rendere effettiva la possibilità di recupero energetico del fluff, in attuazione sia della direttiva comunitaria relativa ai veicoli a fine vita, sia di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo n. 36 e dal successivo decreto del Ministro delle attività produttive»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'ulteriore proroga dell'entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti recata dal capo V della parte seconda del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (articolo 3, comma 1), sia posta in essere ogni necessaria iniziativa affinché, nei tempi più rapidi possibili, sia adottato il decreto di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici, previsto dall'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203;

            b) in relazione all'ulteriore proroga del termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 411 del 2001 (articolo 3, comma 4), si consideri l'assoluta esigenza di non differire ulteriormente - rispetto alla richiamata proroga - tale adeguamento, in considerazione sia delle evidenti ragioni di sicurezza che rendono necessario l'adeguamento sia dell'ampiezza della portata applicativa del richiamato articolo 3-bis, in particolare sotto il profilo dei soggetti destinatari;

            c) con riferimento all'ulteriore proroga del termine relativo ad una serie di adempimenti previsti dall'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2005 (articolo 5, comma 1), in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), si proceda in tempi rapidi all'adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

 

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            d) in relazione alla proroga dell'entrata in vigore della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «codice ambientale»), in materia di VIA, VAS e IPPC (articolo 5, comma 2), pur tenendo conto della complessità, evidenziata anche nella relazione illustrativa, della riforma della medesima parte seconda, si proceda in tempi rapidi all'adozione del preannunciato schema di decreto correttivo al «codice ambientale» e alla sua sollecita trasmissione alle Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (atto Camera n. 2114),

            considerato che l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge in esame disponeva che, nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, previsto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, è sospesa la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, e che, conseguentemente, il Ministero delle comunicazioni non sarebbe stato tenuto a richiedere al Consiglio stesso il parere obbligatorio sui contratti di servizio e sui contratti di programma nelle materie di sua competenza;

            rilevato in proposito che una medesima disposizione, seppure con lievi differenze lessicali, è altresì recata dall'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

            presso atto comunque che la Commissione di merito ha già provveduto, nell'ambito del nuovo testo predisposto, a sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 4,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti della I Commissione;

            valutate in particolare le disposizioni del decreto che prevedono interventi di proroga di norme sulla disciplina di sicurezza degli impianti negli edifici, del tetto del 20 per cento dell'incremento dei diritti dovuti dalle imprese alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con alto potere calorifero, nonché del mantenimento in bilancio delle somme stanziate per la costituzione degli sportelli unici all'estero;

            rilevato che alcune delle citate disposizioni sono state già soggette a proroghe e che il succedersi di proroghe inserisce un elemento di incertezza nel quadro normativo, soprattutto in relazione a materie che implicano adempimenti da parte dei cittadini e delle imprese;

            considerato che tuttavia dalla mancata adozione delle proroghe potrebbero derivare in concreto pesanti conseguenze proprio a discapito dei cittadini e delle imprese;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito se le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 6 risultino congruenti con le norme di recente emanate o in via di emanazione in materia di cogenerazione nonché coerenti con quanto previsto dalla disciplina europea;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, all'articolo 6, comma 5, quali delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano ai fini dell'attività svolta all'estero dall'ICE.

 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 2114, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

            ricordato che l'ordine del giorno n. 9/1746-bis-B/38 - presentato al disegno di legge di bilancio e accolto dal Governo il 21 dicembre 2006 - impegnava il Governo a valutare l'opportunità, come primo atto nell'ottica di un piano di stabilizzazione, di assumere misure urgenti al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2007 dei contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa italiana;

            ricordato altresì che l'ordine del giorno n. 9/1746-bis-B/89 - presentato al disegno di legge di bilancio e accolto dal Governo il 21 dicembre 2006 - impegnava il Governo ad adottare iniziative normative al fine di consentire ai lavoratori di scegliere dal 1o gennaio 2007 tra tutte le diverse forme pensionistiche complementari, aumentando, così, l'offerta e la concorrenza in questo settore;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel decreto-legge una ulteriore disposizione volta a consentire la proroga per l'intero anno 2007, a tutti gli effetti di legge, dei contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento delle relative funzioni istituzionali;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel decreto-legge disposizioni volte a permettere alle forme di previdenza complementare di ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR, dal 1o gennaio 2007, fermo restando l'obbligo di procedere agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 252 del 2005 entro il 31 marzo 2007.

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2114 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione affari costituzionali nella seduta del 16 gennaio 2007;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            al fine di evitare di determinare condizioni di svantaggio competitivo per le imprese della filiera, si sopprima il comma 8-septies e si riformuli il comma 8-sexies dell'articolo 6, nel senso di limitare l'abrogazione al comma 2 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e conseguentemente disporre che riacquisti efficacia soltanto il divieto dell'uso dell'alimentazione forzata per anatre e oche;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fissare il termine per il versamento della terza e quarta rata al 16 dicembre 2007, anziché al 30 giugno 2007, conseguentemente incrementando l'ammontare dell'onere e della relativa copertura finanziaria da 50.000 a 115.000 euro;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire la proroga dell'applicazione in via sperimentale alla pesca del regime speciale IVA già prevista per l'anno 2006 e la proroga dell'applicazione degli obblighi relativi alla strumentazione di bordo.

 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2114 (decreto-legge n. 300 del 2006, in materia di proroga di termini);

            rilevato che l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge proroga al 31 luglio 2007 l'entrata in vigore della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante disposizioni in materia di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), Valutazione ambientale strategica (VAS) e Autorizzazione ambientale integrata (AIA o IPPC);

            tenuto conto che tali disposizioni, come espressamente indicato dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, sono intese ad assicurare l'attuazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE e con la direttiva 2003/35/CE, e della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996;

            considerato che la Commissione europea ha avviato diverse procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per la mancata o non corretta attuazione delle direttive sopra richiamate nonché per la realizzazione di opere sul territorio in violazione delle medesime direttive e che talune di tali procedure sono già allo stadio del parere motivato;

            rilevato che, per effetto dell'ulteriore rinvio dell'entrata in vigore della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Commissione europea potrebbe avanzare ulteriormente nelle suddette procedure sino a promuovere ricorso alla Corte di giustizia;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge, l'opportunità di individuare gli strumenti appropriati al fine assicurare una piena e tempestiva attuazione delle direttive 2001/42/CE, 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE in modo da rimuovere le ragioni per cui sono state avviate le procedure di infrazione;

 

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            b) valuti altresì la Commissione di merito la piena rispondenza delle nuove disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente al contenuto originario del decreto-legge.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

          rilevato che il testo in esame si colloca nel quadro di una serie di provvedimenti di portata generale che il Governo in più occasioni ha adottato al fine di stabilire una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori, e considerato inoltre che taluni termini, tra quelli prorogati da disposizioni recate nel provvedimento in esame, hanno formato oggetto di una o più precedenti proroghe anch'esse disposte con decretazione d'urgenza;

          valutato che il testo, recando disposizioni che incidono su una molteplicità di discipline eterogenee, appare riconducibile ad una pluralità di materie, in larga parte riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quali l'immigrazione, il sistema tributario e contabile dello Stato, la tutela del risparmio e i mercati finanziari, l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, le norme generali sull'istruzione, con particolare riguardo al sistema universitario, la previdenza sociale e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

          rilevato che le disposizioni recanti proroghe di termini in alcuni settori quali le professioni, la tutela della salute, l'alimentazione, il governo del territorio, le grandi reti di trasporto, afferiscono a materie attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal decreto-legge in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

      1. Il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.


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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            al comma 6, le parole: «anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2008»;

            dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al gennaio 2005, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 564 del 1996, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2007».

        Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

        «Art. 3-bis. - (Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994). - 1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro i limiti delle risorse assegnate ai sensi del medesimo articolo 4, comma 90, della citata legge n. 350 del 2003».

        All'articolo 4:

            il comma 2 è soppresso.

        All'articolo 6:

            il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        "6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo"»;

 

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            al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        «Le disposizioni previste dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, non si applicano ai fini delle attività svolte all'estero dall'Istituto nazionale per il commercio estero»;

            al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «il quale individua» sono inserite le seguenti: «e autorizza» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti con il medesimo decreto»;

            il comma 7 è sostituito dal seguente:

        «7. Gli effetti dell'articolo 4 del regolamento di cui al provvedimento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 alla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006, nonché delle disposizioni ad esso immediatamente connesse, si producono a decorrere dal 30 giugno 2007»;

            dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

        «8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998, relativo all'attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.
        8-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.
        8-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-ter, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        8-quinquies. L'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato. All'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è abrogato;

            b) al comma 3, lettera a), le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2008";

            c) al comma 3, la lettera b) è abrogata.

        8-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le disposizioni di cui ai numeri 19

 

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e 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, acquistano efficacia nel testo risultante dalle abrogazioni e dalla modificazione disposte dal comma 8-quinquies.
        8-septies. Per la prosecuzione degli interventi connessi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei commissari a tal fine nominati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato e assegnate alle contabilità speciali istituite presso i commissari sono conservate sino al completamento dei relativi interventi.
        8-octies. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L'efficacia della disposizione del sesto periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea"».
 

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Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006.
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro).
Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro).

        1. Per l'anno 2007 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, sono ricomprese per i due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

        1. Identico.

        2. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, è         2. Identico.

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prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica.  
        3. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogate al 30 aprile 2007.         3. Identico.
        4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2007.         4. Identico.
        5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.         5. Identico.
        6. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2007».         6. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2008».
          6-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al gennaio 2005, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 564 del 1996, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2007.
Articolo 2.
(Disposizioni in materia di agricoltura).
Articolo 2.
(Disposizioni in materia di agricoltura).

        1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

        Identico.

        2. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  

        «1-bis. Il termine per l'iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, è fissato al 30 giugno 2007.».

 

        3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,

 

Pag. 22-23
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, il termine per il versamento della prima e della seconda rata è effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi; il temine per il versamento della terza e quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è posticipato al 30 giugno 2007; al relativo onere, pari a 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata è versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007.  
        4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.  
        5. Il termine di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, è prorogato al 31 luglio 2007.  
Articolo 3.
(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia).
Articolo 3.
(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia).

        1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007.

        Identico.


Pag. 24-25
        2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostitute dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2005».  
        3. I verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione.  
        4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.  
 
Articolo 3-bis.
(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994).
 

        1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro i limiti delle risorse assegnate ai sensi del medesimo articolo 4, comma 90, della citata legge n. 350 del 2003.

Articolo 4.
(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché di attività produttive).
Articolo 4.
(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché di attività produttive).

        1. All'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        1. Identico.

        «4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.».  

Pag. 26-27
        2. Nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sospesa la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, limitatamente alle ipotesi di cui alla lettera b).         Soppresso.
        3. Fermo restando il divieto, per le aziende produttrici, di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, che non siano conformi a quanto previsto dai commi 1 e 3 del predetto articolo 1-quater, la vendita delle confezioni prodotte prima del 31 dicembre 2005 e ancora presenti sul circuito distributivo è consentita fino a scadenza delle confezioni. Qualora un soggetto non vedente o ipovedente non trovi disponibile in una farmacia o in altro punto vendita una confezione conforme alle prescrizioni dei commi 1 e 3 del citato articolo 1-quater del decreto-legge n. 87 del 2005, le aziende produttrici e distributrici sono tenute a fornire con la massima sollecitudine alla farmacia o al punto vendita che ne faccia conseguente richiesta una confezione rispondente alle predette prescrizioni.         3. Identico.
        4. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, relativo alla proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le parole: «2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «2005, 2006 e 2007».         4. Identico.
Articolo 5.
(Proroga di termini in materia ambientale).
Articolo 5.
(Proroga di termini in materia ambientale).

        1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.

        Identico.
        2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:  

        «1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.».

 
Articolo 6.
(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini).
Articolo 6.
(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini).

        1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno

        1. Identico.


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2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007».  
        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.         2. Identico.
        3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «1/1/2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».         3. Identico.
        4. Al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può partecipare alle condizioni ivi indicate, in quanto compatibili, anche il cittadino di Stato membro dell'Unione europea che si trovi in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.         4. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        «6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo».

        5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

        5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Le disposizioni previste dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, non si applicano ai fini delle attività svolte all'estero dall'Istituto nazionale per il commercio estero.

        6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC comunicherà l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse.         6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAL) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC comunicherà l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua e autorizza, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti con il medesimo decreto.
        7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 1o febbraio 2007.         7. Gli effetti dell'articolo 4 del regolamento di cui al provvedimento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 alla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006, nonché delle disposizioni ad esso immediatamente connesse, si producono a decorrere dal 30 giugno 2007.
        8. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è emanato entro il 30 marzo 2007. In caso di         8. Identico.

Pag. 30-31
mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  
          8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998, relativo all'attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.
          8-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.
          8-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-ter, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
          8-quinquies. L'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato. All'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

            a) il comma 2 è abrogato;

 

            b) al comma 3, lettera a), le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2008»;

 

            c) al comma 3, la lettera b) è abrogata.

 

        8-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le disposizioni di cui ai numeri 19 e 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, acquistano efficacia nel testo risultante dalle abrogazioni e dalla modificazione disposte dal comma 8-quinquies.

          8-septies. Per la prosecuzione degli interventi connessi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei commissari a tal fine nominati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato e

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  assegnate alle contabilità speciali istituite presso i commissari sono conservate sino al completamento dei relativi interventi.
          8-octies. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L'efficacia della disposizione del sesto periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea».
Articolo 7.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 28 dicembre 2006.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Chiti, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.


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