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PDL 954

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 954



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BARBIERI

Abrogazione dell'articolo 587 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di assunzioni di personale scolastico tramite l'ufficio provinciale del lavoro

Presentata il 31 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende eliminare ogni dubbio interpretativo riguardante l'assunzione dei collaboratori scolastici appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) disciplinata dalla normativa vigente, andando, cioè, a regolamentare un aspetto della organizzazione scolastica di fondamentale importanza. Riteniamo, infatti, che il personale ATA sia parte integrante dell'attività educativa, e che, in particolare, il collaboratore scolastico sia la figura professionale più vicina agli alunni e alle alunne. Attualmente la normativa prevede che, nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto di collaboratore scolastico, i dirigenti scolastici debbano comunicare all'ufficio di collocamento la richiesta per eventuali sostituzioni. Naturalmente l'iter è abbastanza lungo e tortuoso, tanto che occorre almeno un mese prima che il posto sia nuovamente coperto, con conseguente mancanza di vigilanza, di assistenza agli alunni disabili, di adeguate condizioni igieniche di lavoro eccetera. Il risultato è che spesso i dirigenti scolastici operano in modo autonomo e nel farlo adottano criteri diversi per operare le sostituzioni, creando disparità di trattamento non più tollerabili.
      Con la presente proposta di legge, composta di un articolo unico, si vuole abrogare l'articolo 587 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che, di fatto, nega la graduatoria di terza fascia del personale ATA, attraverso la quale si eviterebbe in concreto la cancellazione del profilo professionale dei collaboratori scolastici a carico dello Stato e di conseguenza una situazione di precariato a vita per questi soggetti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 587 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.


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