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PDL 1985

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1985



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MISURACA, BUONFIGLIO, ANGELINO ALFANO, MARINELLO, COSENZA, PATARINO, CATANOSO, GRIMALDI, LICASTRO SCARDINO, MINARDO, PAOLO RUSSO

Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo
delle risorse idriche nell'agricoltura

Presentata il 27 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - È sempre più frequente, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, il verificarsi di fenomeni di carenza idrica o quanto meno di periodi caratterizzati da frequenti eventi piovosi e periodi di vera e propria siccità, con conseguenti danni soprattutto per le attività agricole. A ciò si aggiunga la forte competizione delle risorse idriche tra diversi settori: l'uso agricolo, quello industriale e quello civile. Il settore primario è certamente quello «che consuma di più». Per questo, dato che i fabbisogni idrici delle colture e degli allevamenti non sono comprimibili, va migliorata l'efficacia delle risorse disponibili, ma per fare ciò sono necessarie risorse economiche e una struttura ad hoc che possa efficacemente gestire una politica di ottimale utilizzo dell'acqua a fini irrigui.
      Relativamente alle risorse economiche destinate alle infrastrutture irrigue dalla legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005), non si può non segnalare come nella loro ripartizione l'assegnazione dell'intero importo previsto (circa 550 milioni di euro) per tutto il territorio nazionale sia andata a progetti relativi agli ambiti territoriali delle sole regioni centrosettentrionali, a causa della mancanza di progetti esecutivi per opere nelle regioni meridionali, da predisporre a cura dei locali consorzi di bonifica e di irrigazione.
      Inoltre, il sistema dei consorzi di bonifica ed irrigazione - cui la normativa vigente assegna funzioni precipue di realizzazione
 

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e gestione delle infrastrutture irrigue - nelle regioni meridionali versa da anni in uno stato tale non solo da impedire corrette funzioni di pianificazione e progettazione per gli interventi da realizzare a miglioramento dell'assetto e dell'esercizio irriguo nelle aree di rispettiva competenza, ma addirittura da non riuscire ad effettuare le rendicontazioni di spesa sui progetti realizzati con fondi assegnati nell'ambito del soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonostante azioni di affiancamento disposte su fondi per assistenza tecnica resi disponibili dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
      Non va dimenticato, poi, che il settore dell'agricoltura nelle regioni meridionali ha tutte le potenzialità e le professionalità per rivestire un ruolo molto rilevante in ambito nazionale ed internazionale, ma ha bisogno di essere fortemente sostenuto con adeguate azioni per ottimizzare il sistema di adduzione e distribuzione irrigua. Pertanto si evidenzia l'opportunità di un'azione di mantenimento e potenziamento di una struttura «dedicata» per gli interventi irrigui di competenza statale nei territori delle regioni meridionali che, accanto ad una particolare agilità tecnico-amministrativa, possa operare il rafforzamento di azioni tese ad accrescere le capacità progettuali dei consorzi di bonifica meridionali, nonché - d'intesa con le regioni interessate - definire un piano strategico pluriennale (tanto più opportuno all'inizio del nuovo ciclo di finanziamenti comunitari) per interventi irrigui, garantendo nel contempo il necessario coordinamento tra le diverse iniziative statali e regionali.
      Date queste premesse si comprende che l'obiettivo della presente proposta di legge è di istituire un'apposita Agenzia, denominata «Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche nell'agricoltura», che possa garantire uno sviluppo reale dell'agricoltura, la quale subirebbe meno l'impatto degli eventi climatici sulle produzioni, in quantità e in qualità.
      L'articolo 1 della proposta di legge istituisce dunque l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche nell'agricoltura, ne prevede la sede in Roma ed il suo assoggettamento ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo statuto dell'Agenzia dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      Con l'articolo 2 si prevede che l'Agenzia svolga i compiti ed eserciti le funzioni già attribuite al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Inoltre, limitatamente alle aree del Mezzogiorno, l'Agenzia provvede all'elaborazione, all'aggiornamento e all'attuazione del Programma pluriennale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale; alla formulazione di pareri alle amministrazioni dello Stato in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale; a fornire pareri alle regioni per coordinare le azioni nazionali con quelle regionali; all'esercizio di eventuali poteri sostitutivi nei confronti degli enti destinatari dei finanziamenti, nei casi di loro inadempimento.
      L'articolo 3 detta norme relative alla conferenza tecnica dell'Agenzia, composta dal direttore dell'Agenzia, che la presiede, dai responsabili degli uffici tecnici, da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato e da tre membri esterni esperti nel settore. L'istruttoria ed il parere resi da tale qualificato organo tecnico non richiede l'acquisizione di ulteriori pareri, con una semplificazione ed omogeneizzazione dell'iter approvativo dei progetti.
      L'articolo 4 stabilisce in un anno il termine per l'adozione del Programma pluriennale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale, previo parere positivo di un'apposita commissione formata da rappresentanti dei Ministeri interessati e delle regioni. Il Programma pluriennale è redatto sulla base della ricognizione di tutte le infrastrutture irrigue esistenti, in corso di esecuzione o programmate da amministrazioni centrali e regionali; sull'analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni, sull'individuazione su scala nazionale, interregionale e
 

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regionale degli interventi infrastrutturali, da convalidare anche mediante una adeguata analisi economica e finanziaria dei costi e dei benefìci connessi; sulla temporalità e durata degli interventi; infine sulle modalità di aggiornamento.
      Adottato il Programma pluriennale, l'Agenzia lo trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, dopo i necessari controlli, lo invia per l'approvazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al CIPE.
      L'articolo 5 prevede che i soggetti possibili destinatari di finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture irrigue nei territori del Mezzogiorno possano richiedere anticipazioni sui lavori a valere sul Fondo rotativo, appositamente istituito con una dotazione pari a 10 milioni di euro, derivante da economie di spesa del commissario ad acta di cui sopra. Questa misura può consentire concretamente l'avvio di una fase nuova per il superamento delle criticità del sistema (mancanza di risorse da parte degli enti per spese per progettazioni, indagini, rilievi eccetera, che impedisce di ottenere nuovi finanziamenti). Tali anticipazioni verranno successivamente reincamerate all'atto dell'approvazione del relativo progetto, rialimentando lo stesso Fondo.
      L'articolo 6, infine, definisce i criteri per la nomina dei componenti del comitato direttivo, l'organico complessivo dell'Agenzia (stabilito in quaranta unità) e dispone circa il finanziamento per gli oneri di funzionamento. Si sottolinea tale ultimo aspetto, per il quale è previsto sostanzialmente un autofinanziamento della struttura che trae risorse proprio dall'effettiva e concreta attuazione del programma di opere di competenza. Infine, viene previsto che, alla data di entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia, cessa di operare il commissario ad acta, di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, trasferendo i relativi rapporti giuridici, economici e finanziari all'Agenzia stessa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione).

      1. È istituita l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche nell'agricoltura, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Roma, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, soggetta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
      3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'approvazione dello statuto dell'Agenzia, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 2.
(Compiti).

      1. L'Agenzia svolge i compiti già attribuiti al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni.
      2. Nei compiti dell'Agenzia rientrano, inoltre, limitatamente alle aree territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia:

          a) l'elaborazione, l'aggiornamento e l'attuazione del Programma pluriennale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale (PPI), di cui all'articolo 4, compresi gli interventi disposti in attuazione delle disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

 

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          b) la formulazione di pareri obbligatori alle amministrazioni dello Stato in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale o comunque per schemi idrici di rilevanza nazionale coinvolgenti risorse idriche destinate all'irrigazione, ai fini della loro complessiva coerenza programmatica;

          c) l'espressione di pareri consultivi alle regioni, per il coordinamento degli atti di pianificazione regionali e degli interventi ivi programmati con le previsioni del PPI;

          d) l'esercizio di eventuali poteri sostitutivi nei confronti degli enti destinatari dei finanziamenti, nei casi di grave inadempimento e subordinatamente ad apposita autorizzazione operata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la regione o le regioni interessate.

      3. L'approvazione dei progetti da parte dell'Agenzia, ai fini del successivo finanziamento, avviene previa acquisizione del parere consultivo, per gli aspetti tecnici ed economici, della conferenza tecnica di cui all'articolo 3. Tale parere sostituisce ogni altro analogo pronunciamento, ancorché previsto da norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Conferenza tecnica).

      1. L'Agenzia è dotata di una conferenza tecnica, composta dal direttore dell'Agenzia, che la presiede, dai responsabili degli uffici tecnici, da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato e da tre membri esterni esperti negli ambiti di attività dell'Agenzia, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta del direttore dell'Agenzia.
      2. Gli oneri relativi al funzionamento della conferenza tecnica sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

 

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Art. 4.
(Programma pluriennale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, l'Agenzia adotta il PPI, previo parere favorevole di un'apposita commissione consultiva, composta da:

          a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze;

          b) un rappresentante per ciascuna delle regioni indicate all'articolo 2, comma 2.

      2. Il PPI è redatto sulla base dei seguenti criteri e finalità:

          a) ricognizione di tutte le infrastrutture irrigue esistenti, in corso di esecuzione o programmate da amministrazioni centrali e regionali;

          b) analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni, relativi al settore dell'irrigazione e a quello dell'uso del suolo, nonché degli eventuali piani e programmi già elaborati da parte dei consorzi di bonifica o di irrigazione;

          c) individuazione, a livello nazionale, interregionale e regionale, degli interventi infrastrutturali, da convalidare anche mediante una adeguata analisi economica e finanziaria dei costi e dei benefìci connessi, per soddisfare le esigenze irrigue, determinati sulla base di precedenti analisi;

          d) definizione di un programma generale di attuazione degli interventi di cui alla lettera c), articolato per periodi triennali e mediante piani annuali di attuazione, con indicazione delle occorrenti risorse finanziarie globali, individuando le possibili fonti di finanziamento, comprese quelle comunitarie e quelle provenienti da privati;

 

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          e) previsione e specificazione delle modalità per l'aggiornamento del PPI, con cadenza triennale, per il monitoraggio della sua attuazione e per la valutazione successiva dei risultati degli interventi;

          f) previsione, d'intesa con le regioni, di specifici piani di manutenzione delle opere comprese nel PPI in conformità agli indirizzi espressi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

      3. L'Agenzia, entro venti giorni dalla sua adozione, trasmette il PPI al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che, entro quattro mesi dalla ricezione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo trasmette per l'approvazione al CIPE, unitamente alla proposta del primo piano triennale di interventi. Eventuali modifiche al PPI sono sottoposte alle medesime procedure di approvazione di cui al presente comma.

Art. 5.
(Fondo rotativo).

      1. I soggetti che possono essere destinatari di finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture irrigue nei territori delle regioni di cui all'articolo 2, comma 2, possono richiedere anticipazioni per il finanziamento delle relative progettazioni, a valere sulle disponibilità del fondo rotativo di cui al comma 2.
      2. Presso l'Agenzia è istituto un fondo rotativo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, derivante dal trasferimento di un corrispondente importo di economie di spesa realizzate dal commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sulle somme stanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
      3. L'Agenzia provvede alla gestione del fondo rotativo secondo modalità stabilite

 

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con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 6.
(Comitato direttivo, personale e disposizioni finanziarie).

      1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia è dotata di un comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e costituito da due dirigenti del settore tecnico e da un dirigente del settore amministrativo.
      2. L'organico complessivo dell'Agenzia, in sede di prima attuazione, è stabilito in quaranta unità, di cui quattro di livello dirigenziale, oltre il direttore. All'articolazione dell'organico dell'Agenzia in qualifiche e livelli provvede lo statuto di cui all'articolo 1, comma 3, che disciplina altresì le modalità per le successive modificazioni all'organico stesso, sia complessivo sia per articolazione, anche in relazione a quanto disposto all'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
      3. Al finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Agenzia concorrono, oltre a quanto già previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

          a) le somme residue della complessiva assegnazione, comprensiva dell'importo a destinazione condizionata, disposta dal CIPE a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per assistenza tecnica e supporto alla progettazione;

          b) altre assegnazioni, a valere sui finanziamenti disposti per l'attuazione del PPI nonché per i programmi già in corso, nel limite massimo del 2 per cento, utilizzando allo scopo prioritariamente le risorse rinvenienti da ribassi d'asta delle gare effettuate o da economie su lavori ultimati.

 

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      4. Alla data di entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia, cessa di operare il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. I relativi rapporti giuridici, economici e finanziari sono trasferiti all'Agenzia.


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