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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2071 |
L'Accordo di coproduzione audiovisiva tra l'Italia e l'India comporta i sottoindicati oneri in relazione ai seguenti articoli:
Articolo 17, paragrafo (III).
Prevede l'istituzione di una Commissione Mista al fine di verificare l'applicazione dell'Accordo stesso. Tale Commissione si riunirà ogni due anni alternativamente in Italia ed in India. Ipotizzando l'invio a Nuova Delhi di cinque funzionari per la durata di cinque giorni, si avrà la seguente spesa:
Spese di missione:
- pernottamento
(euro 150 al giorno x 5 persone x 5 giorni) euro 3.750
- diaria giornaliera per ciascun funzionario
(euro 95; l'importo di euro 95 viene ridotto di euro 32, corrispondente ad 1/3 della diaria. Ad euro 63 vanno aggiunti euro 25 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)
(euro 88 al giorno x 5 persone x 5 giorni) euro 2.200
Spese di viaggio:
- biglietto aereo A/R Roma-New Delhi
(euro 3.600 x 5 persone) euro 18.000
Totale onere euro 23.950
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2008 e per ciascuno dei quadrienni successivi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, ammonta a euro 23.950.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e alla loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
la disposizione relativa alle convocazioni della Commissione Mista in sessione straordinaria [articolo 17, paragrafo (III)], sulla base dell'esperienza verificatasi in precedenti Accordi, è un'ipotesi difficilmente realizzabile e pertanto non necessita di quantificazione;
il calcolo della diaria è stato effettuato, tenendo conto del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
L'Accordo in oggetto non richiede l'adozione di atti normativi oltre alla legge di autorizzazione alla ratifica, necessaria per le spese, sebbene modeste, che dall'esecuzione dell'Accordo stesso graveranno sul bilancio dello Stato.
L'Accordo, peraltro, non innova la legislazione vigente, e si inserisce nel quadro del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, che prevede espressamente la stipula di Accordi di coproduzione.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Nel negoziare il testo dell'Accordo è stata posta particolare cura affinché la legge di autorizzazione alla ratifica e il conseguente assorbimento dell'Accordo nel diritto interno siano compatibili con l'ordinamento comunitario e con l'ordinamento regionale.
In particolare, nell'articolato, laddove necessario, sono stati richiamati espressamente, per l'Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, nonché l'equiparazione dei cittadini dell'Unione europea ai cittadini italiani.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, ricorso alla tecnica della novella legislativa e individuazione di effetti abrogativi impliciti.
Non sono state introdotte dal testo dell'Accordo nuove definizioni normative, così come non figurano riferimenti normativi, modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti, né impliciti effetti abrogativi di disposizioni dell'atto normativo.
3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione.
Non vi sono ulteriori elementi da allegare alla presente relazione.
A) Ambito dell'intervento.
L'Accordo sulla collaborazione nel settore della coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India pone le condizioni per l'accesso ai benefìci previsti dalle rispettive leggi nazionali di film coprodotti con l'apporto finanziario, tecnico ed artistico delle figure professionali attive nel settore cinematografico dei due Paesi.
B) Destinatari diretti e indiretti.
L'Accordo si rivolge al settore della produzione audiovisiva nella sua totalità nei due Paesi, consentendo a produzioni congiunte italo-indiane di accedere agli aiuti nazionali e liberando così una serie di complementari potenzialità finanziarie, tecniche e creativo-artistiche di cui entrambi i Paesi sono portatori.
Responsabili della cooperazione prevista dall'Accordo sono il Ministero per i beni e le attività culturali per l'Italia e il Ministero per l'informazione e la telecomunicazione per l'India, che adotteranno le decisioni sulla coproduzione di film italo-indiani e sul sostegno finanziario che potrà essere loro conferito.
C) Obiettivi e risultati attesi.
Dall'esecuzione dell'Accordo sono attesi benefìci nel settore delle relazioni culturali ed in particolare la possibilità di sfruttare alcune complementarietà esistenti tra i potenziali produttori ed i potenziali realizzatori, questi ultimi in grado di condividere il bagaglio di esperienza di primissimo piano a livello internazionale. Le coproduzioni italo-indiane hanno ogni possibilità di raggiungere livelli qualitativi di assoluto pregio e di concorrere all'attribuzione dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, fatto a Roma il 13 maggio 2005.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 23.950 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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