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PDL 2071

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2071



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

con il ministro del commercio internazionale
(BONINO)

con il ministro delle comunicazioni
(GENTILONI)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(RUTELLI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, fatto a Roma il 13 maggio 2005

Presentato il 15 dicembre 2006


      

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Onorevoli Deputati! - L'Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India costituisce un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire a una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.
 

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      L'Accordo è di particolare interesse in considerazione del fatto che l'India è uno dei maggiori produttori cinematografici al mondo e riveste un ruolo strategico nella produzione cinematografica asiatica, per la presenza nel suo territorio di numerosi centri di produzione cinematografica, di studi e di set di ripresa.
      La produzione cinematografica indiana si caratterizza, da un lato, per l'attenzione alla propria tradizione e, dall'altro, per l'apertura alle tecnologie occidentali, con particolare riguardo agli effetti speciali, settore nel quale l'Italia può apportare il proprio cospicuo contributo in termini di impiego di nuove tecnologie.
      L'accordo in esame, pertanto, costituisce uno strumento che consentirà al nostro Paese di realizzare degli importanti progetti di carattere sia cinematografico, sia audiovisivo, con notevoli sviluppi culturali e commerciali.
      L'Accordo, dopo aver definito la categoria dei «film in coproduzione», riconosce agli stessi tutti i benefìci accordati in Italia e in India ai rispettivi film nazionali.
      L'articolo 1 definisce il significato di «coproduzione», individua le Autorità competenti nei due Paesi e stabilisce che i film realizzati in coproduzione godano degli stessi vantaggi dei film nazionali.
      L'articolo 2 stabilisce che i coproduttori debbano disporre di una buona organizzazione tecnica, solidità finanziaria e di una qualificata esperienza professionale, aspetti che dovranno essere verificati dai coproduttori stessi.
      L'articolo 3 stabilisce l'apporto dei coproduttori dei due Paesi.
      L'articolo 4 specifica la nazionalità dei produttori e di ogni altra persona coinvolta nella coproduzione, nel rispetto, per quanto riguarda l'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
      L'articolo 5 stabilisce i luoghi ove dovranno essere realizzate le riprese, le lavorazioni di animazione e la post produzione.
      L'articolo 6 stabilisce le versioni linguistiche in cui dovranno essere registrate le colonne sonore originali e doppiate, salvo deroghe approvate dalle competenti Autorità per singoli dialoghi, nonché i luoghi ove dovranno essere effettuati il doppiaggio e il sottotitolaggio di un film coprodotto, secondo quanto stabilito dal contratto tra i coproduttori.
      L'articolo 7 specifica il diritto di proprietà e di utilizzo da parte di ciascun coproduttore del negativo originale di un film.
      L'articolo 8 riguarda le facilitazioni per l'importazione temporanea dell'attrezzatura cinematografica e per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini dell'altro Paese contraente.
      L'articolo 9 riguarda la ripartizione degli introiti.
      L'articolo 10 stabilisce i termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario.
      L'articolo 11 stabilisce che l'approvazione di un progetto di coproduzione non implica automaticamente la concessione del benestare di proiezione in pubblico.
      L'articolo 12 stabilisce le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento.
      L'articolo 13 specifica l'uso della dizione «coproduzione italo-indiana» e «coproduzione indo-italiana».
      L'articolo 14 riguarda la partecipazione dei film in coproduzione ai festival internazionali e la suddivisione tra i coproduttori degli eventuali premi, trofei, incentivi e benefìci.
      L'articolo 15 stabilisce che le Norme di procedura per la coproduzione verranno fissate con un successivo scambio di note tra le Autorità competenti dei due Paesi.
      L'articolo 16 ribadisce il rispetto delle norme nazionali e, per la Repubblica italiana, anche dell'Unione europea, per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni.
      L'articolo 17 prevede l'istituzione di una Commissione Mista per vigilare sull'applicazione dell'Accordo, ne elenca le funzioni e stabilisce che la stessa possa sottoporre alle considerazioni delle Autorità competenti dei due Paesi le modifiche dell'Accordo ritenute necessarie.
      L'articolo 18 definisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo.

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APPENDICE

        L'Accordo di coproduzione audiovisiva tra l'Italia e l'India comporta i sottoindicati oneri in relazione ai seguenti articoli:

        Articolo 17, paragrafo (III).

            Prevede l'istituzione di una Commissione Mista al fine di verificare l'applicazione dell'Accordo stesso. Tale Commissione si riunirà ogni due anni alternativamente in Italia ed in India. Ipotizzando l'invio a Nuova Delhi di cinque funzionari per la durata di cinque giorni, si avrà la seguente spesa:

Spese di missione:

-  pernottamento
    (euro 150 al giorno x 5 persone x 5 giorni)   euro      3.750

-  diaria giornaliera per ciascun funzionario
(euro 95; l'importo di euro 95 viene ridotto di euro 32, corrispondente ad 1/3 della diaria. Ad euro 63 vanno aggiunti euro 25 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)
(euro 88 al giorno x 5 persone x 5 giorni)   euro      2.200

Spese di viaggio:

-  biglietto aereo A/R Roma-New Delhi
    (euro 3.600 x 5 persone)   euro    18.000

Totale onere             euro    23.950

        Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2008 e per ciascuno dei quadrienni successivi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, ammonta a euro 23.950.
        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e alla loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

 

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        Si evidenzia, infine, quanto segue:

            la disposizione relativa alle convocazioni della Commissione Mista in sessione straordinaria [articolo 17, paragrafo (III)], sulla base dell'esperienza verificatasi in precedenti Accordi, è un'ipotesi difficilmente realizzabile e pertanto non necessita di quantificazione;

            il calcolo della diaria è stato effettuato, tenendo conto del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        L'Accordo in oggetto non richiede l'adozione di atti normativi oltre alla legge di autorizzazione alla ratifica, necessaria per le spese, sebbene modeste, che dall'esecuzione dell'Accordo stesso graveranno sul bilancio dello Stato.
        L'Accordo, peraltro, non innova la legislazione vigente, e si inserisce nel quadro del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, che prevede espressamente la stipula di Accordi di coproduzione.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Nel negoziare il testo dell'Accordo è stata posta particolare cura affinché la legge di autorizzazione alla ratifica e il conseguente assorbimento dell'Accordo nel diritto interno siano compatibili con l'ordinamento comunitario e con l'ordinamento regionale.
        In particolare, nell'articolato, laddove necessario, sono stati richiamati espressamente, per l'Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, nonché l'equiparazione dei cittadini dell'Unione europea ai cittadini italiani.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, ricorso alla tecnica della novella legislativa e individuazione di effetti abrogativi impliciti.

        Non sono state introdotte dal testo dell'Accordo nuove definizioni normative, così come non figurano riferimenti normativi, modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti, né impliciti effetti abrogativi di disposizioni dell'atto normativo.

3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione.

        Non vi sono ulteriori elementi da allegare alla presente relazione.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento.

        L'Accordo sulla collaborazione nel settore della coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India pone le condizioni per l'accesso ai benefìci previsti dalle rispettive leggi nazionali di film coprodotti con l'apporto finanziario, tecnico ed artistico delle figure professionali attive nel settore cinematografico dei due Paesi.

B) Destinatari diretti e indiretti.

        L'Accordo si rivolge al settore della produzione audiovisiva nella sua totalità nei due Paesi, consentendo a produzioni congiunte italo-indiane di accedere agli aiuti nazionali e liberando così una serie di complementari potenzialità finanziarie, tecniche e creativo-artistiche di cui entrambi i Paesi sono portatori.
        Responsabili della cooperazione prevista dall'Accordo sono il Ministero per i beni e le attività culturali per l'Italia e il Ministero per l'informazione e la telecomunicazione per l'India, che adotteranno le decisioni sulla coproduzione di film italo-indiani e sul sostegno finanziario che potrà essere loro conferito.

C) Obiettivi e risultati attesi.

        Dall'esecuzione dell'Accordo sono attesi benefìci nel settore delle relazioni culturali ed in particolare la possibilità di sfruttare alcune complementarietà esistenti tra i potenziali produttori ed i potenziali realizzatori, questi ultimi in grado di condividere il bagaglio di esperienza di primissimo piano a livello internazionale. Le coproduzioni italo-indiane hanno ogni possibilità di raggiungere livelli qualitativi di assoluto pregio e di concorrere all'attribuzione dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, fatto a Roma il 13 maggio 2005.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 23.950 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

       1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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