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PDL 1874-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1874-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro dei trasporti
(BIANCHI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001

Presentato il 31 ottobre 2006

(Relatore: MARCENARO)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 24 gennaio 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 1874. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1874 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001»;

            rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1874 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001»;

            sottolineato che il comma 1 dell'articolo 21 della citata Convenzione stabilisce il principio in base al quale i funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza per gli atti da essi compiuti nell'esercizio della funzioni consolari;

            osservato, altresì, che il successivo comma 2 del medesimo articolo 21 stabilisce alcune deroghe al citato comma 1 in quanto prevede che le disposizioni in esso contenute non si applicano nel caso di procedimento civile conseguente alla stipula di un contratto da parte di un funzionario o di un impiegato consolare che non abbiano agito espressamente o implicitamente per conto dello Stato d'invio, ovvero nel caso di procedimento civile intentato da un terzo per danni derivanti da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave, un aeromobile, o da ogni altro mezzo di trasporto;

            sottolineata l'opportunità che le Convenzioni internazionali prevedano espressamente l'inapplicabilità dell'istituto dell'immunità

 

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dalla giurisdizione nel caso di compimento di reati con finalità di terrorismo;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

NULLA OSTA


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            sul testo del provvedimento:

                preso atto dei chiarimenti del Governo per cui all'eventuale istituzione di un ufficio consolare nella Repubblica di Cuba si provvederà nell'ambito delle risorse già stanziate in base alla legislazione vigente;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.850 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

 

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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge

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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001.

      Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 78 della Convenzione stessa.

      Identico.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.850 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.850 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       2. Identico.

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.


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