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PDL 2048

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2048



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE SIMONE, MASCIA, FRIAS, FRANCO RUSSO

Nuove norme in materia di benefìci in favore delle vittime della criminalità organizzata e delle vittime del dovere a causa di azioni criminose

Presentata il 12 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefìci in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, approvata nella scorsa legislatura, sin dalla sua entrata in vigore ha dato luogo a diversi dubbi interpretativi, generando insostenibili lungaggini ai fini dell'ottenimento, da parte degli aventi diritto, dei benefìci previsti.
      In occasione della definitiva approvazione del testo da parte del Parlamento - e, in particolare, al Senato, nella Commissione Affari costituzionali in sede deliberante - tutti i gruppi parlamentari all'unanimità si espressero per l'applicazione dei benefìci previsti dal provvedimento anche ai parenti delle vittime della strage di Ustica e, comunque, anche nel caso delle vittime della criminalità organizzata. Tale orientamento venne tuttavia disatteso, con ciò contravvenendo alla volontà espressa inequivocabilmente dal legislatore, dando luogo, peraltro, ad una ingiustificabile disparità di trattamento tra le vittime di reati particolarmente gravi e che hanno profondamente scosso il nostro Paese.
      La presente proposta di legge, quindi, è tesa ad estendere i benefìci accordati dalla legge n. 206 del 2004 anche alle vittime della criminalità organizzata nonché alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, incomprensibilmente escluse dai benefìci della citata legge, con ciò eliminando ogni dubbio sull'applicazione delle norme introdotte nel nostro ordinamento nel 2004.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

      «2. Le previsioni di cui alla presente legge si applicano anche ai soggetti destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Art. 2.

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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