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PDL 1805

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1805



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPEZZONE, BELTRANDI, D'ELIA, MELLANO, PORETTI, TURCO

Abrogazione degli articoli da 4 a 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, e modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di legalizzazione dei derivati della cannabis, di somministrazione controllata di eroina e di uso terapeutico della marijuana

Presentata l'11 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con il presente progetto di legge si è voluto innanzitutto abrogare la nuova normativa in materia di tossicodipendenze introdotta nella scorsa legislatura attraverso un maxi-emendamento del Governo al decreto-legge n. 272 del 2005, inizialmente inerente esclusivamente alle Olimpiadi invernali di Torino. Le modifiche apportate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dalla legge di conversione del citato decreto-legge (legge n. 49 del 2006) costituiscono, infatti, la massima espressione di come il proibizionismo generi mostri, anche e innanzitutto giuridici.
      Contestualmente, con il progetto di legge vengono proposte numerose modifiche al citato testo unico, in cui sono riassunte molte delle ipotesi di riforma che i radicali hanno avanzato, dal 1965 ad oggi, nei confronti del regime proibizionista vigente relativo ad alcune sostanze stupefacenti.
      Di seguito si riporta un succinto elenco delle riforme proposte:

          1) separazione del mercato della cannabis e derivati da quello delle altre droghe, mediante un regime di autorizzazione speciale per il complesso delle attività economiche inerenti tale mercato (articolo 6).

 

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Pur demandando al Governo la regolamentazione di tale regime, i proponenti fissano un criterio significativo: la produzione di cannabis e derivati per autoconsumo è soggetta unicamente alla notifica all'autorità locale di pubblica sicurezza. È così ribaltato lo stato delle cose attuale, basato sull'assunto «si fa, ma non si dice». La coltivazione, lo smercio e il consumo di cannabis e derivati sono un fenomeno di massa che interessa milioni di cittadini italiani, sostanzialmente tollerato dalle autorità, che sporadicamente intervengono a caso, secondo modalità che ricordano molto l'istituto militare della «decimazione»: un consumatore su dieci (in realtà, uno su cento) viene colpito con la segnalazione al prefetto, con il ritiro della patente di guida, con l'invio al servizio per le tossicodipendenze (SERT) per effettuare trattamenti inesistenti.
      Si mira, inoltre, a eliminare un sistema intollerabile nella sua ipocrisia e inefficacia, abolendo anche le sanzioni amministrative previste dall'articolo 75 del citato testo unico e le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (articolo 30) che sono utilizzate non per colpire, giustamente, chi guida in stato di alterazione provocato da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool ma, soprattutto, chi ha fumato in passato cannabis e derivati (i controlli delle urine provano uno stato di tossicodipendenza attuale);

          2) istituzione di programmi di somministrazione controllata di eroina ai cittadini tossicodipendenti, all'interno delle politiche di riduzione del danno (articoli 3 e 25). Tali programmi sono parte integrante delle politiche sulle tossicodipendenze del Governo svizzero, dopo aver superato positivamente la fase della sperimentazione ed essere stati avallati dai cittadini grazie a due referendum. Il presente progetto di legge incarica il Ministro della salute di promuovere programmi analoghi nelle tre maggiori città italiane e crea le condizioni giuridiche affinché ciascuna regione e provincia autonoma possa istituirli a sua volta. Ad essere incentivato, anche con adeguati stanziamenti finanziari, è tutto il complesso degli interventi di riduzione del danno, fra cui l'istituzione di «narcosalas» che permettano ai consumatori di «eroina di strada» di assumerla, almeno, in condizioni igienico-sanitarie accettabili, e la creazione di «unità mobili» per l'analisi legale delle droghe sintetiche, al fine di tutelare in qualche modo le migliaia di consumatori di tali sostanze dalle speculazioni degli spacciatori. La proposta di legge tende, infine, a far emergere a tutti i livelli (centrale, regionale e locale) la presenza e l'attività dei gruppi di auto-aiuto e delle associazioni di difesa dei tossicodipendenti;

          3) ampliamento dell'ambito di applicazione della cosiddetta «legge Veronesi» sulla terapia del dolore (legge 8 febbraio 2001, n. 12, recante «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore») anche al campo della cura delle tossicodipendenze e snellimento delle procedure burocratiche (articolo 9);

          4) abrogazione delle disposizioni tendenti a restringere l'utilizzo dei trattamenti metadonici e contestuale tentativo di incrementarne la praticabilità, soprattutto all'interno degli istituti di prevenzione e pena (articolo 2).

      Da sottolineare, infine, i seguenti ulteriori punti del progetto di legge:

          a) massima pubblicizzazione dei dati elaborati in materia dalle amministrazioni tramite lo strumento informatico;

          b) controlli sull'organizzazione e sull'attività delle comunità terapeutiche per evitare eventuali situazioni di sfruttamento degli ospiti;

          c) soppressione e abrogazione delle norme del testo unico ormai superate con contestuale adozione di un nuovo testo coordinato.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli articoli da 4 a 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono abrogati.
      2. Salvo che per le parti espressamente modificate dalla presente legge, le disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo unico», riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Art. 2.

      1. All'articolo 1 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato si avvale dell'apporto della Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze di cui all'articolo 132»;

          b) la lettera c) del comma 8 è sostituita dalla seguente:

          «c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti nei servizi di cui alla lettera b), in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone e di buprenorfina negli istituti di prevenzione e pena, sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope»;

 

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          c) al comma 8 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «h-bis) sull'attuazione del trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230»;

          d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

      «11. I dati a qualsiasi titolo raccolti ed elaborati dall'Osservatorio sono pubblici. Essi sono resi disponibili su INTERNET e allegati alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 131»;

          e) i commi 16, 17 e 18 sono abrogati.

Art. 3.

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

          «h) promuove, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con le regioni, gli interventi finalizzati alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope; in particolare, promuove la creazione a Milano, Roma e Napoli di centri medici per la somministrazione controllata di eroina, la cui attività è disciplinata con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della salute»;

          b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «h-bis) promuove le opportune iniziative ai fini dell'integrazione e del coordinamento delle disposizioni del presente testo unico con la disciplina in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati dettata dalla legge 30 marzo 2001, n. 125».

 

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Art. 4.

      1. All'articolo 3 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. I dati a qualsiasi titolo raccolti ed elaborati dal Servizio centrale sono pubblici. Essi sono resi disponibili su INTERNET e allegati alla relazione al Parlamento prevista dall'articolo 131».

Art. 5.

      1. All'articolo 15 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. I dati cui al comma 1 sono pubblici. Essi sono resi disponibili su INTERNET».

Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 17 del testo unico è inserito il seguente:

      «Art. 17-bis. - (Regime speciale di autorizzazione per le sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14. Impiego terapeutico). - 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, è previsto un regime di autorizzazione speciale per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, il controllo sui cicli di produzione, il controllo sulle materie prime, la documentazione, la custodia, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione e il transito delle piante di canapa indiana e delle sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14. In particolare, la coltivazione di canapa indiana per consumo personale è sottoposta a semplice notifica alla locale autorità di pubblica sicurezza. Le modalità di attuazione del regime di autorizzazione speciale sono approvate con apposito regolamento emanato, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. Con decreto del Ministro della salute è regolamentato l'impiego terapeutico delle

 

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sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14.
      3. Chiunque coltiva, produce, fabbrica, impiega, commercia, controlla cicli di produzione e materie prime, custodisce, distribuisce, importa, esporta ed organizza il transito delle sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14 senza ottemperare alle disposizioni previste dai commi 1 o 2 del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 73».

Art. 7.

      1. Il comma 2 dell'articolo 19 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «2. Le autorizzazioni previste dagli articoli 17 e 17-bis possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare, o legale rappresentante se trattasi di società, non è stato condannato, con sentenza anche non definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, nonché 73 e 74 del presente testo unico, ovvero nei cui confronti non è stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Gli stessi requisiti negativi deve possedere il direttore tecnico dell'azienda».

Art. 8.

      1. Il comma 1 dell'articolo 26 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I e III, di cui all'articolo 14, devono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato».

 

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      2. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dell'articolo 31, le parole: «nelle tabelle I e II, sezioni A e B» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I, III, IV e V»;

          b) al comma 1 dell'articolo 34, le parole: «comprese nelle tabelle I e III, sezione A,» sono sostituite dalle seguenti: «comprese nelle tabelle I, III, IV e V»;

          c) al comma 1 dell'articolo 35, le parole: «nelle tabelle I e II, sezioni A e B» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I, III, IV e VI»;

          d) al comma 1 dell'articolo 36, le parole: «nelle tabelle I e II» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I, III, IV e V»;

          e) all'articolo 38:

              1) il comma 1 è sostituito del seguente:

      «1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, III, IV e V di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccare da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazioni comprese nella tabella V di cui all'articolo 14 acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso»;

              2) al comma 4, le parole: «nelle tabelle I, II e III» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I e III»;

          f) al comma 9 dell'articolo 50, le parole: «nelle tabelle I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I, III, IV e V»;

 

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          g) all'articolo 54:

              1) al comma 1, le parole: «nelle tabelle I e II, sezioni A e B,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I, III, IV e V»;

              2) al comma 2, le parole: «nelle tabelle I e II, sezione A,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I e III»;

              3) al comma 3, le parole: «, per la resina di canapa» e «per la canapa indiana,» sono soppresse;

          h) al comma 1 dell'articolo 61, dopo le parole: «nelle tabelle» sono inserite le seguenti: «I, III, IV e V»;

          i) al comma 1 dell'articolo 63, dopo le parole: «nelle tabelle» sono inserite le seguenti: «I, III, IV e V»;

          l) al comma 1 dell'articolo 65, dopo le parole: «nelle tabelle» sono inserite le seguenti; «I, III, IV e V»;

          m) il comma 1 dell'articolo 66 è sostituito dal seguente:

      «1. Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, III, IV e V di cui all'articolo 14 devono trasmettere al Ministero della salute, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca, deve essere indicato il titolo in princìpi attivi ad azione stupefacente»;

          n) al comma 1 dell'articolo 79, le parole: «tabelle I e II, sezione A» sono sostituite dalle seguenti: «tabelle I e III» e le parole: «nella tabella II, sezione B,» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella IV»;

          o) al comma 4 dell'articolo 82, le parole: «di cui alla tabella II, sezione B,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla tabella IV».

 

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Art. 9.

      1. All'articolo 41 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera d) del comma 1, le parole: «nelle tabelle I e II, sezione A,» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella I»;

          b) al comma 1-bis, le parole: «, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei» sono sostituite dalle seguenti: «e nel trattamento domiciliare di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei».

      2. L'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 42. - (Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di medici chirurghi). - 1. I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, III e IV di cui all'articolo 14, nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorità sanitaria.
      2. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 devono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse».

      3. L'articolo 43 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 43. - (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). - 1. I medici chirurghi ed i medici veterinari,

 

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che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, devono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma 2, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.
      2. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma 1 devono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della salute e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna, devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.
      3. Le ricette per le prescrizioni dei farmaci di cui all'allegato III-bis sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale, su modello predisposto dal Ministero della salute, completato con il timbro personale del medico.
      4. Ciascuna prescrizione deve essere limitata a una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.
      5. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.
      6. Il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto
 

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dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis. L'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis è modificato con decreto del Ministro della salute emanato, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria, sentiti l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità, per l'inserimento di nuovi farmaci contenenti le sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, aventi una comprovata azione narcotico-analgesica.
      7. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato III-bis attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e ad approvvigionarsi, mediante autoricettazione, a detenere nonché a trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 per uso professionale urgente. Copia dell'auto ricettazione è conservata per due anni a cura del medico, che tiene un registro delle prestazioni effettuate, per uso professionale urgente, con i farmaci di cui all'allegato III-bis.
      8. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.
      9. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di
 

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patologia neoplastica o degenerativa e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei».

      4. Al comma 1 dell'articolo 44 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del divieto di consegna delle sostanze e delle prescrizioni di cui alla tabella II prevista dell'articolo 14, per persona minore si intende la persona minore di anni sedici».
      5. L'articolo 45 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 45. - (Obblighi del farmacista). - 1. La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.
      2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 43 e nella quantità e nella forma prescritte.
      3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'articolo 62.
      4. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica non può essere più spedita.
      5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 103 euro a 516 euro.
      6. Il Ministro della salute è delegato a stabilire, con proprio decreto, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e i singoli reparti».

 

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      6. L'articolo 60 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 60. - (Registro di entrata e uscita). - 1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabelle I, III, IV e V previste dall'articolo 14 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.
      2. Il registro deve essere conforme a un modello predisposto dal Ministero della salute ed approvato con decreto dello stesso Ministro.
      3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di un registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, III e IV previste dall'articolo 14.
      4. Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello di cui al comma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.
      5. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, III e IV previste dall'articolo 14.
      6. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria».

 

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      7. L'articolo 62 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 62. - (Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie). - 1. Il registro di entrata e uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, III, IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 14, devono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo».

      8. Al comma 2 dell'articolo 72 del testo unico, le parole: «, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto» sono soppresse.
      9. L'articolo 73 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 73. - (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da 25.820 euro a 258.200 euro.
      2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito

 

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con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da 25.820 euro a 309.870 euro.
      3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
      4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella IV prevista dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da 5.160 euro a 775.000 euro.
      5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da 2.582 euro a 25.820 euro se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da 1.030 euro a 10.320 euro, se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.
      6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
      7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti».

      10. L'articolo 123 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 123. - (Verifica del trattamento in regime di sospensione, del procedimento o di esecuzione della pena). - 1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi del presente testo unico, viene trasmessa dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalità

 

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definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, III e IV previste dall'articolo 14».

Art. 10.

      1. Gli articoli 64, 75 e 83 del testo unico sono abrogati.

Art. 11.

      1. Al comma 3 dell'articolo 96 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti» sono soppresse;

          b) dopo la parola: «alcoolisti» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230».

Art. 12.

      1. Al comma 1 dell'articolo 104 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «Ministero della pubblica istruzione» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero della solidarietà sociale,»;

          b) dopo le parole: «sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono inserite le seguenti: «dall'abuso di farmaci,».

Art. 13.

      1. Al comma 5 dell'articolo 105 del testo unico, le parole: «nonché sul fenomeno

 

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criminoso nel suo insieme,» sono sostituite dalle seguenti: «, dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'abuso di farmaci, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico,».

Art. 14.

      1. Al comma 3 dell'articolo 106 del testo unico, dopo le parole: «prevenzione delle tossicodipendenze,» sono inserite le seguenti: «dell'alcoolismo, del tabagismo, dell'abuso di farmaci, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico,».

Art. 15.

      1. Al comma 2 dell'articolo 107 del testo unico, le parole: «sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico».

Art. 16.

      1. L'articolo 113 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 113. - (Prevenzione e interventi da parte delle regioni e delle province autonome). - 1. Le funzioni di prevenzione contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di indirizzo per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i princìpi del presente testo unico e della legge 30 marzo 2001, n. 125.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

          a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente

 

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anche nei rapporti con la famiglia;

          b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;

          c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

          d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo da svolgere anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione e dalla provincia autonoma competente;

          e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e di prevenzione;

          f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'articolo 114;

          g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.

      3. I servizi di cui al comma 2, istituiti presso le aziende sanitarie locali singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
      4. Presso ogni regione o provincia autonoma è istituita una commissione sulle tossicodipendenze, con compiti di consulenza e di supporto alle attività di competenza della regione o della provincia autonoma, delle aziende sanitarie locali e dei comuni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze. I componenti della commissione sulle tossicodipendenze sono scelti tra i funzionari degli assessorati competenti per materia, tra gli esperti nei diversi settori di intervento, tra i rappresentanti delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato operanti nella regione o nella provincia autonoma,

 

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nonché tra i rappresentanti delle associazioni di auto-aiuto e di difesa dei cittadini tossicodipendenti».

Art. 17.

      1. Il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico è abrogato.

Art. 18.

      1. Al comma 2 dell'articolo 116 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) disponibilità di locali e attrezzature adeguati al tipo di attività prescelta, secondo gli standard previsti con atto di intesa lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45»;

          b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) personale sufficiente e adeguato allo svolgimento delle attività di riabilitazione e di reinserimento sociale delle persone tossicodipendenti, secondo gli organici ed i profili professionali previsti con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45».

Art. 19.

      1. All'articolo 120 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere a ciascuno dei servizi pubblici per le tossicodipendenze operanti sul territorio nazionale, ovvero al proprio medico di

 

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fiducia, di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo»;

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Con proprio decreto il Ministro della salute detta norme per la rilevazione statistica dei casi di tossicodipendenza in cura presso singoli medici o strutture socio-sanitarie diverse dai servizi per le tossicodipendenze al fine di conoscere il numero dei casi seguiti, i programmi terapeutici e socio-riabilitativi adottati, le modalità di somministrazione di sostanze sostitutive, l'esito dei progetti e delle terapie. I dati possono essere raccolti in forma anonima su richiesta dell'interessato, utilizzando le schede sanitarie di cui al comma 8, e devono essere inviati all'azienda sanitaria locale e alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente per l'attività del medico o della struttura sanitaria»;

          c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

      «9-bis. È fatta sempre salva la possibilità da parte della persona tossicodipendente di interrompere il programma individuale di cura e riabilitazione, anche se condotto presso un ente ausiliario di cui all'articolo 115, e di cambiare medico curante, servizio per le tossicodipendenze o ente ausiliario di riferimento, senza limitazione di competenza territoriale».

Art. 20.

      1. All'articolo 121 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «o il prefetto nel corso del procedimento» sono soppresse;

          b) al comma 3, le parole: «nell'ipotesi di cui al comma 2,» sono soppresse.

 

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Art. 21.

      1. Al comma 2 dell'articolo 124 del testo unico, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i periodi di assenza dal lavoro per cura o riabilitazione dello stato di tossicodipendenza, sia se trascorsi in struttura pubblica che in struttura privata di ente ausiliario, sono accreditati, dagli enti competenti, a domanda dell'interessato, contributi figurativi entro il limite di tre anni. Il documento che attesta il periodo di copertura deve essere sottoscritto dal responsabile del programma terapeutico o socio-riabilitativo di cui all'articolo 120».

Art. 22.

      1. All'articolo 127 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Gli enti ausiliari e le organizzazioni di volontariato che a qualsiasi titolo presentano al Ministero della solidarietà sociale, alle regioni, alle provincie, alle aziende sanitarie locali e ai comuni richiesta di finanziamento per progetti di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, devono corredare le domande con i seguenti documenti: nome, cognome e dati anagrafici completi del responsabile legale dell'ente o dell'organizazzione e del responsabile del progetto; relazione analitica sugli obiettivi, sui tempi di realizzazione, sulle metodologie di intervento, sulle risorse disponibili e su quelle da recuperare, sul personale volontario e non volontario a disposizione e sulla sua preparazione specifica nel settore di intervento; bilancio di previsione del progetto, con l'eventuale indicazione di altre fonti di finanziamento; bilancio consuntivo dell'ente o dell'organizzazione per l'anno precedente e bilancio preventivo per l'anno corrente, redatti secondo un modello approvato con decreto del Ministro della solidarietà sociale per i progetti

 

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finanziati dal Governo o da altri organismi nazionali, e con decreto del presidente della giunta regionale o della provincia autonoma per i progetti finanziati da regioni, province, comuni, aziende sanitarie locali ed altri enti locali. Gli enti destinatari delle suddette domande possono, con apposito regolamento, richiedere la presentazione di ulteriore documentazione»;

          b) al comma 4:

          1) le parole: «, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi» sono soppresse

          2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'esame dei progetti è criterio di priorità quello della realizzazione di interventi volti alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 133-bis»;

          c) alla lettera a) del comma 5, dopo la parola: «prevenzione» sono inserite le seguenti: «e di incentivazione degli interventi di cui all'articolo 133-bis» e le parole: «sul territorio nazionale» sono soppresse;

          d) alla lettera a) del comma 7, dopo le parole: «riduzione del danno» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 133-bis» e le parole: «purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona» sono soppresse;

          e) il comma 8 è abrogato.

Art. 23.

      1. Al comma 3 dell'articolo 128 del testo unico, le parole: «di cui all'articolo 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1».

 

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Art. 24.

      1. Al comma 2 dell'articolo 132 del testo unico, dopo le parole: «comprovata professionalità» sono inserite le seguenti: «, rappresentanti delle associazioni di auto-aiuto e delle associazioni di difesa dei cittadini tossicodipendenti,».

Art. 25.

      1. Dopo l'articolo 133 del testo unico è inserito il seguente:

      «Art. 133-bis. - (Interventi finalizzati alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali o legali). - 1. Il Ministero della salute, di intesa con il Ministero della solidarietà sociale, promuove iniziative volte alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali o legali, con particolare riferimento alle persone che consumano sostanze tra quelle comprese nella tabella I di cui all'articolo 14.
      2. Le iniziative di cui al comma 1 devono, tra l'altro, garantire: la pronta accoglienza per i consumatori di sostanze stupefacenti o psicotrope senza fissa dimora, mediante piccole strutture che forniscano accoglienza, informazione, assistenza sociale e sanitaria, distribuzione di sostanze sostitutive e servizi per le esigenze di vita primarie dei soggetti ospitati; la creazione di «unità di strada» per il contatto dei tossicodipendenti sommersi; la creazione di «unità di strada» per l'analisi legale delle droghe sintetiche davanti a discoteche e a luoghi di ritrovo dei consumatori; la creazione di «narcosalas»; la somministrazione controllata di eroina a cittadini tossicodipendenti, secondo programmi sperimentali con modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga al regime autorizzativo previsto dal presente testo unico e fatto salvo quanto stabilito dalla lettera h) del comma 1

 

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dell'articolo 2; la realizzazione di programmi di prevenzione e di informazione delle malattie a trasmissione sessuale o endovenosa, con particolare riferimento all'infezione da HIV, anche attraverso iniziative per la diffusione di preservativi e per l'uso non promiscuo di siringhe.
      3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo concorre personale sanitario e socio-assistenziale, adeguatamente formato secondo programmi previsti e realizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con le aziende sanitarie locali e con i servizi sociali gestiti in forma diretta dai comuni.
      4. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono realizzare gli interventi di cui al presente articolo anche avvalendosi di enti ausiliari, organizzazioni di volontariato, associazioni di auto-aiuto e associazioni di difesa dei cittadini tossicodipendenti, le cui preparazione ed esperienza nel settore siano specifiche e comprovate.
      5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, oltre agli stanziamenti previsti dall'articolo 127, è stanziato un fondo straordinario per gli anni 2007, 2008 e 2009, determinato in 5 milioni di euro.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 26.

      1. L'articolo 134 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 134. - (Regolamentazione dell'attività lavorativa). - 1. Il Ministro della solidarietà sociale provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a regolamentare l'attività lavorativa prestata dagli ospiti di comunità e di strutture per la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza gestite da enti pubblici,

 

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privati o da enti ausiliari, con particolare riferimento alla corresponsione di un'adeguata remunerazione, comprensiva dei contributi previdenziali, per le attività fonte di reddito per gli enti medesimi».

Art. 27.

      1. Al capo I del titolo XII del testo unico, dopo l'articolo 135 è aggiunto il seguente:

      «Art. 135-bis. - (Visite di controllo dei parlamentari, dei consiglieri e degli assessori regionali e provinciali). - 1. I deputati ed i senatori della Repubblica, i Ministri della Repubblica, i consiglieri regionali ed i consiglieri provinciali delle province autonome, gli assessori regionali e gli assessori provinciali delle province autonome, nell'ambito territoriale di propria competenza, hanno libero accesso alle strutture di cura e riabilitazione iscritte negli albi di cui all'articolo 116, per la verifica delle condizioni di attività e del rispetto della normativa nazionale, regionale e provinciale.
      2. Nello svolgimento delle loro competenze, i soggetti di cui al comma 1 sono comunque tenuti al rispetto del diritto alla riservatezza su fatti o notizie che riguardano singole persone».

Art. 28.

      1. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento dello stato di alterazione fisica e psichica in atto

 

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del conducente, con le modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dei trasporti»;

          b) il comma 3 è abrogato;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano, altresì, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 186»;

          d) al comma 6, le parole: «, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3,» sono soppresse;

          e) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 o 4»;

          f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «8-bis. L'articolo 380 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato».

Art. 29.

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede al coordinamento delle norme del testo unico conseguenti alle modifiche al medesimo testo unico apportate dalla presente legge.

Art. 30.

      1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, introdotta dall'articolo 3 della presente legge, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 1 dell'articolo 17-bis del

 

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testo unico, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è emanato entro tre mesi data di entrata in vigore della medesima legge.
      3. Il decreto del Ministro della salute di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      4. Il decreto del Ministro della salute di cui al comma 4-bis dell'articolo 120 del testo unico, introdotto dall'articolo 19 della presente legge, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      5. La costituzione o la ricostituzione di commissioni statali o regionali disposta in attuazione delle modifiche apportate al testo unico dalla presente legge deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      6. I decreti del Ministro della solidarietà sociale e dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di cui al comma 3 dell'articolo 127 del testo unico, come sostituito dall'articolo 22 della presente legge, sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      7. Il decreto del Ministro della solidarietà sociale di cui all'articolo 134 del testo unico, come sostituito dall'articolo 26 della presente legge, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      8. Il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo sostituito dall'articolo 28 della presente legge, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.


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