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PDL 1944

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1944



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORDO

Istituzione a Foggia di sezioni distaccate della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Bari e del tribunale per i minorenni

Presentata il 14 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il territorio della provincia di Foggia si caratterizza anche per la presenza di due circoscrizioni giudiziarie - il tribunale di Foggia e quello di Lucera - la cui ragion d'essere è collegata a diversi elementi: la vastità del territorio, il numero di residenti, gli indicatori giudiziari.
      Per numero di comuni ed estensione territoriale, quella di Foggia è tra le province italiane più grandi; caratterizzata, inoltre, dalla compresenza di subsistemi geografici - zone appenniniche, Gargano, Piana del Tavoliere - che rendono particolarmente difficoltosi i collegamenti tra le diverse località. Tra i centri della provincia di Foggia e il capoluogo regionale, sede della corte d'appello, della corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni più vicini, in media occorre percorrere 165 chilometri (ma gli abitanti di Vico del Gargano ne devono percorrere 232), con tutto ciò che ne consegue in termini di costi per i cittadini.
      In rapporto alla popolazione residente - oscillante tra i 650.000 e i 700.000 abitanti - il numero degli affari penali e civili pendenti è tra i più rilevanti dell'intera regione Puglia. Ciò anche a causa, sotto il profilo penale, dell'emersione di organizzazioni criminali di chiaro stampo mafioso, come accertato dalla magistratura. È quest'ultimo un elemento di forte pericolosità sociale e di elevata criticità economica, cui è necessario rispondere con l'attivazione, da parte dello Stato, di misure idonee sotto il profilo della prevenzione e della repressione. Tra queste c'è la costituzione della sezione locale della Direzione distrettuale antimafia, attuabile solo laddove esista una corte d'appello.
      Infine, la mancanza del tribunale per i minorenni e di un collegato istituto per la rieducazione minorile provoca enormi disagi,
 

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sotto il profilo sociale, ai ragazzi coinvolti in procedimenti penali e alle loro famiglie, per la gran parte economicamente svantaggiate, le cui relazioni vengono di fatto interrotte pressoché totalmente a causa della distanza dal capoluogo regionale.
      Nasce da queste considerazioni la presente proposta di legge per l'istituzione in Foggia delle sezioni distaccate della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Bari e del tribunale per i minorenni, che sottopongo alla vostra attenzione e sono certo vorrete approvare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono istituite in Foggia una sezione distaccata della corte d'appello di Bari e una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Bari, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni giudiziarie di Foggia e di Lucera.
      2. È istituito in Foggia il tribunale per i minorenni, con giurisdizione sul territorio delle circoscrizioni giudiziarie di Foggia e di Lucera.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A e B annesse al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, a determinare la pianta organica e il personale dipendente necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, commi 1 e 2. Con lo stesso decreto, il Ministro della giustizia stabilisce la data di inizio del funzionamento degli stessi uffici giudiziari, che dovranno comunque essere attivati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

      1. Alla data di istituzione degli uffici giudiziari di cui alla presente legge, gli

 

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affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte d'appello e alla corte d'assise d'appello di Bari e al tribunale per i minorenni di Bari, e appartenenti per ragioni di territorio alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello di Foggia, della sezione distaccata di corte di assise d'appello di Foggia e del tribunale per i minorenni di Foggia, di cui all'articolo 1, sono devoluti alla cognizione degli anzidetti uffici.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili nelle quali sono già state precisate le conclusioni, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione in giudizio a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici giudiziari.


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