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PDL 2060

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2060



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'IPPOLITO VITALE

Norme per favorire il lavoro dei detenuti

Presentata il 13 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La mercede per il lavoro dei condannati e degli internati non può essere inferiore ai due terzi di quella prevista dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
      Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 1992, attualmente al detenuto condannato sono sempre prelevate dalla remunerazione le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento e di mantenimento in carcere, ma in ogni caso gli deve essere riservata una quota pari ai tre quinti della remunerazione.
      La presente proposta di legge vuole agevolare il ruolo delle imprese che assumono personale detenuto garantendo alle stesse l'assunzione da parte dello Stato di tutti gli oneri contributivi e assistenziali. Ciò favorirebbe l'assunzione dei lavoratori detenuti e permetterebbe un migliore inserimento degli stessi nella società, in attuazione del principio costituzionale del fine rieducativo della pena. Si tratta di un intervento umanitario basato sulla consapevolezza della necessità di offrire, durante il periodo della detenzione, un'occasione di concreto impegno che di per sé contribuisce ad elevare il livello di civiltà delle carceri, pur nella consapevolezza che la disposizione, ad un esame distratto della sua finalità sociale, potrebbe in qualche modo apparire penalizzante per i tanti «cittadini liberi» in condizione di disoccupazione.
      La presente proposta di legge, infatti, vuole assicurare un trattamento di favore per i datori di lavoro così incentivati ad assumere personale che versa in una situazione difficile. Fatto questo certamente apprezzabile proprio per il supporto che le stesse aziende fornirebbero allo Stato nel gestire il recupero dei detenuti, cui potrebbero, d'altra parte, essere garantite una maggiore partecipazione alla vita sociale del Paese e una migliore prospettiva di inserimento nella società.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I datori di lavoro che assumono detenuti condannati o internati, nel rispetto della normativa vigente in materia di regime carcerario, non sono tenuti per tali lavoratori a versare i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, il cui onere è posto interamente a carico dello Stato.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei datori di lavoro che svolgono effettivamente attività formative nei confronti di detenuti, e in particolare di giovani detenuti di sesso maschile o femminile.
      3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche nei nove mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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