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PDL 1823

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1823



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PRESTIGIACOMO, ANGELI, ARMOSINO, ASCIERTO, BIANCOFIORE, BONIVER, BONO, BRIGANDÌ, CICCIOLI, GIULIO CONTI, COSENZA, FILIPPONIO TATARELLA, FRASSINETTI, GERMONTANI, GOISIS, LA LOGGIA, LISI, LO MONTE, MARRAS, MELE, RICARDO ANTONIO MERLO, MURGIA, NESPOLI, ANTONIO PEPE, RAISI, PAOLO RUSSO, RUVOLO, SANTELLI, STRADELLA, TONDO, TUCCI, ULIVI

Nuove disposizioni in materia di contrasto ai reati di violenza sessuale

Presentata il 12 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con questa proposta di legge si vuole integrare l'attuale sistema normativo, relativo al contrasto del fenomeno della violenza sessuale, con due disposizioni finalizzate a due precisi obiettivi.
      In primo luogo, si intende rafforzare la presenza e il sostegno delle istituzioni in favore delle vittime di reati così efferati; in secondo luogo, ci si propone di intensificare le misure repressive attualmente previste nei confronti dei colpevoli, escludendo anche per coloro che hanno commesso il delitto di «corruzione di minorenne» (articolo 609-quinquies del codice penale) la possibilità di ricorrere al beneficio processuale dell'applicazione della pena su richiesta (comunemente noto come «patteggiamento»).
      Passando a un esame più dettagliato, l'articolo 1 del provvedimento pone a carico dello Stato le spese processuali sostenute dalle vittime dei delitti.
      Questo rappresenta un segnale di riconoscimento e di attenzione, forte e tangibile, per la posizione della persona offesa, meritevole di una tutela più incisiva e concreta rispetto a quella accordatale attualmente dal sistema.
      Il beneficio del gratuito patrocino, naturalmente concepito per contribuire al riequilibrio della parità delle parti nel processo accusatorio, verrebbe esteso - a prescindere da ogni valutazione di carattere economico e, comunque, con condizioni e meccanismi da stabilire con un successivo regolamento - a quelle vittime che sono state lese e offese nei valori più intimi.
 

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      L'articolo 2 presta, invece, particolare attenzione alla posizione processuale dell'autore del reato, escludendo la possibilità di ricorrere al patteggiamento allargato per il delitto di cui al citato articolo 609-quinquies del codice penale. Come è noto la legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet, all'articolo 11, era già intervenuta in tale materia, ma aveva omesso di escludere il meccanismo del patteggiamento per il reato in oggetto.
      L'articolo 3, infine, contiene la copertura finanziaria del provvedimento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Gratuito patrocinio per le vittime di reati di violenza sessuale).

      1. Il patrocinio delle vittime dei delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale è posto a carico dello Stato.
      2. L'onorario e le spese spettanti al difensore per i delitti di cui al comma 1 sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale relativa ad onorari, diritti e indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
      3. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento di attuazione del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Esclusione dall'applicazione della pena su richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «609-quater» sono inserite le seguenti: «, 609-quinquies».

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede

 

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mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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