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PDL 2056

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2056


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VITALI

Interventi straordinari in favore del personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, per il rafforzamento dell'attività degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche e protesti (UNEP)

Presentata il 13 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di eliminare una grande ingiustizia all'interno del comparto del pubblico impiego. Infatti, in tutti i Ministeri da tempo si è proceduto ai percorsi di riqualificazione del personale e anche all'interno dello stesso Ministero della giustizia sia il Dipartimento per la giustizia minorile che quello dell'amministrazione penitenziaria hanno realizzato i predetti percorsi. Sarebbe lungo, e comunque non di interesse in questa sede, individuare e analizzare le motivazioni che hanno impedito al personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia di ottenere quello che tutti gli altri loro colleghi del comparto pubblico hanno ottenuto. Le finalità di questa proposta di legge sono quelle di colmare questa lacuna e ripagare le legittime aspettative di quanti operano nel comparto con grande spirito di sacrificio, e attaccamento alla loro funzione. Per risolvere, infatti, i tanti problemi della giustizia è necessario innanzitutto motivare il personale che in silenzio, adeguandosi agli scarsi mezzi messi a disposizione, con grande generosità contribuisce quotidianamente a rispondere alla domanda di giustizia dei cittadini.
      Le norme proposte, in definitiva, prevedono l'inquadramento nella posizione economica superiore del personale del Ministero della giustizia impiegato presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.
      Le finalità perseguite dalla norma sono direttamente connesse alla funzionalità degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche e protesti (UNEP), ma, nel contempo,
 

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valgono a consentire la crescita professionale ed economica del personale interessato, sulla base della notevole esperienza maturata sul campo.
      Tale previsione, che rinviene il proprio fondamento giuridico nelle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative al trattamento economico dei dipendenti della pubblica amministrazione, colma anche il divario tra la situazione del predetto personale e quella del personale impiegato presso gli altri Ministeri, e presso altri Dipartimenti dello stesso Ministero della giustizia, in riferimento ai quali, come innanzi detto, il percorso di riqualificazione ha già potuto giovarsi di un formale riconoscimento.
      L'articolo 1, ricalcando la formulazione di un emendamento che il Ministero della giustizia approntò per la legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005) e che venne dichiarato inammissibile per estraneità di materia, prevede la ricollocazione di tutto il personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia e degli UNEP stabilendo, altresì, per quello inquadrato nella posizione economica C3 alla data di entrata in vigore della legge, il riconoscimento del trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex qualifica funzionale corrispondente.
      Gli articoli 2 e 3 autorizzano il Ministero della giustizia a rideterminare le piante organiche e ad assumere tutti i soggetti dichiarati idonei nei concorsi pubblici banditi per la copertura di posti del medesimo Dipartimento entro la data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 4 contiene l'autorizzazione alla rideterminazione delle posizioni dirigenziali prevedendo un aumento del 20 per cento da riservare, mediante apposito concorso pubblico, al personale in servizio con i requisiti previsti dalla legge.
      L'articolo 5, infine, contiene la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, stimati in 85.444.468 euro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche e protesti (UNEP) ed in deroga alle norme vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione, il personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e degli UNEP, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella posizione giuridica ed economica superiore.
      2. Al personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nella posizione economica C3, figura professionale di direttore di cancelleria, è corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex qualifica funzionale corrispondente.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, le piante organiche del Ministero della giustizia a seguito della ricollocazione del personale degli uffici giudiziari e dell'UNEP disposta ai sensi dell'articolo 1.

Art. 3.

      1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è autorizzato, in deroga alle norme vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione, ad assumere tutti i soggetti dichiarati idonei nei concorsi pubblici banditi per la copertura di posti del medesimo Dipartimento entro la data di entrata in vigore della presente legge.

 

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Art. 4.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, le posizioni dirigenziali del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia prevedendo un loro aumento del 20 per cento da riservare, mediante apposito concorso pubblico, al personale in servizio con i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
      2. Una quota dell'aumento dell'organico dirigenziale previsto dal comma 1 è destinata all'istituzione del ruolo dirigenziale degli UNEP.

Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 85.444.468 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede con il maggiore gettito derivante dalla revisione degli importi del contributo unificato conseguente alle modifiche apportate all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dal comma 2 del presente articolo.
      2. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

      «1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

          a) euro 40 per i processi di valore sino a euro 1.100;

          b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

          c) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro

 

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26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

          d) euro 400 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

          e) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

          f) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

          g) euro 1.200 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

      2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 250. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120».


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