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PDL 2193

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2193



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

e dal ministro della difesa
(PARISI)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali

Presentato il 31 gennaio 2007
 

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Onorevoli Deputati! - Il presente decreto è inteso ad assicurare la prosecuzione degli interventi e delle attività destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni in Afghanistan, Sudan, Libano e Iraq. Esso prevede altresì disposizioni per la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario.
      Il decreto, suddiviso in tre capi, è composto di otto articoli.
      Il capo I prevede disposizioni relative agli interventi di cooperazione allo sviluppo e umanitari.
      In particolare, l'articolo 1 prevede l'integrazione dello stanziamento indicato nella tabella C della legge finanziaria 2007, per il finanziamento delle attività di cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, in Afghanistan, Sudan e Libano. Le risorse finanziarie aggiuntive si rendono necessarie per consentire la realizzazione degli interventi di cooperazione nei Paesi indicati e, al tempo stesso, assicurare il proseguimento delle attività di cooperazione allo sviluppo già avviate in tutti i Paesi beneficiari. In mancanza di una integrazione agli stanziamenti determinati dalla legge finanziaria sarebbe stato necessario interrompere i programmi e le iniziative di cooperazione già avviati.
      Il nuovo finanziamento sarà destinato prioritariamente al consolidamento degli interventi già avviati in Afghanistan. In particolare, nel corso del 2006, è stato erogato un contributo all'Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF), pari a 7 milioni di euro. Obiettivo dell'ARTF è fornire sostegno finanziario a due aree specifiche costituite dal finanziamento dei costi di gestione dell'Amministrazione statale afgana e dal finanziamento di progetti di investimento, quali sviluppo rurale, riabilitazione e sviluppo di infrastrutture di base. Tutti i progetti sono inclusi nelle priorità di sviluppo decise dal Governo afgano ed inseriti nella programmazione annuale. L'ARTF è amministrato dalla Banca mondiale mediante la supervisione di un Management Committee che comprende la Banca di sviluppo asiatica, la Banca di sviluppo islamica, la Banca mondiale e l'United Nations Development Programme (UNDP).
      Nel corso del 2006, è stato erogato un contributo al Counter Narcotics Trust Fund (CNTF) dell'UNDP, pari a 1 milione di euro. Obiettivo del CNTF, attivato nell'ottobre 2005 dal Governo afgano e dall'UNDP, è quello di mobilitare risorse addizionali per l'implementazione della strategia nazionale afgana di lotta alla droga, al fine di combattere la coltivazione, la produzione ed il traffico di droga. Oltre a fornire gli strumenti finanziari per il sostegno dei vari programmi antidroga, il CNTF si propone di garantire una maggiore trasparenza nella gestione ed allocazione delle risorse e di permettere un maggiore coordinamento tra i vari programmi di lotta alla droga in essere nel Paese. Allo stesso tempo, grazie al suo meccanismo di funzionamento che prevede una totale condivisione delle decisioni da parte delle Autorità locali, il CNTF consente, in sintonia con quanto stabilito a Londra, una maggiore ownership afgana nella scelta e nell'implementazione dei programmi maggiormente rispondenti alla filosofia della strategia nazionale antidroga.
      Gli altri contributi agli organismi internazionali riguardano i settori dei minori e della giustizia e quello a sostegno delle donne.
 

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      Per quanto riguarda lo stanziamento previsto dal presente decreto, esso sarà destinato, tra l'altro, al rafforzamento istituzionale ed al sostegno all'Amministrazione afgana attraverso nuovi contributi a favore dei principali Trust Fund di ricostruzione attivati dalle agenzie delle Nazioni Unite (come l'ARTF ed il CNTF), nonché al settore giustizia, nel quale l'Italia è stata Paese cosiddetto «Lead» fino alla Conferenza di Londra e nel quale mantiene comunque un ruolo preminente di coordinamento tra i donatori internazionali.
      Inoltre proseguiranno le attività di cooperazione civile nella zona di Herat, dove si è deciso di operare una netta distinzione tra la componente della cooperazione civile e quella militare, individuando una sede logistica diversa, destinata unicamente alla gestione dei programmi di cooperazione, per la quale si è comunque previsto l'allestimento di tutte le misure di sicurezza attiva e passiva per assicurare la protezione del personale civile ivi operante.
      Per quanto concerne il Libano, il contributo italiano di 30 milioni di euro, stanziato con il decreto-legge n. 253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006, ha rappresentato il primo, immediato segnale dell'impegno del nostro Paese alla prima fase di riabilitazione e ricostruzione del Libano. Il nostro impegno finanziario si è tradotto in un Programma di cooperazione straordinario i cui fondi sono stati completamente erogati. In particolare, hanno preso avvio interventi di emergenza anche tramite le organizzazioni non governative (ONG) italiane presenti in loco, per un valore di 15 milioni di euro. Tali progetti riguardano interventi di carattere socio-economico (scuole, servizi, sanità, ambiente).
      Inoltre sono stati erogati alle agenzie delle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali 10 milioni di euro per realizzare interventi in diversi settori, tra i quali quelli dello sminamento umanitario, della sanità e materno-infantile, dell'agricoltura e dell'assistenza ai rifugiati palestinesi in Libano. È stato altresì concesso ed erogato un contributo di 5 milioni di euro direttamente al Governo libanese per la ricostruzione della infrastruttura viaria danneggiata dagli eventi bellici.
      Il nuovo contributo di 30 milioni di euro sarà destinato alla realizzazione di interventi individuati nell'ambito dell'Action Plan «Recovery, Reconstruction and Reform» presentato il 4 gennaio scorso dal Governo libanese. In particolare, l'intervento italiano è destinato alla realizzazione di iniziative nel settore della formazione professionale, al sostegno alla microimprenditoria locale, alla riabilitazione di infrastrutture nei settori idrico/ambientale ed energetico.
      Il contributo italiano è anche finalizzato al rafforzamento istituzionale, nell'ambito degli interventi che in tale campo verranno effettuati dalla Commissione europea.
      Quanto al Sudan, l'azione italiana si è concentrata principalmente nel sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione locale. Più in particolare, gli stanziamenti del 2006 sono stati destinati, da una parte, al rafforzamento degli interventi che le agenzie delle Nazioni Unite hanno avviato nei settori dell'igiene, sanità e acqua e, dall'altra, verso i settori per i quali più pressanti appaiono le necessità attuali: protezione dei civili, ritorni volontari, bisogni essenziali dei campi profughi. In aggiunta, si è ritenuto opportuno rafforzare l'azione di coordinamento umanitario dell'apposito Ufficio delle Nazioni Unite (OCHA), nonché le capacità logistiche e di trasporto aereo del PAM, necessarie affinché gli aiuti umanitari giungano in determinate zone.
      I fondi addizionali resi disponibili dal presente provvedimento consentiranno la prosecuzione degli interventi già finanziati per rafforzare i settori educativo, sanitario e della gestione delle acque, per consolidare una situazione precaria di accesso ai servizi di base. Particolare attenzione sarà attribuita all'assistenza agli sfollati e alle comunità che vivono intorno ai campi, per evitare differenti livelli di assistenza alla popolazione civile.
 

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      Per quanto riguarda la Somalia e, più in particolare, in considerazione dei recenti nuovi avvenimenti verificatisi nella zona, è previsto lo stanziamento della somma di 10 milioni di euro, quale contributo italiano all'Unione africana per la creazione di una forza internazionale di pace nell'area del conflitto.
      Nell'ambito degli interventi a favore delle popolazioni in Libano, Afghanistan, Kosovo e Bosnia-Erzegovina, il comma 7 dell'articolo qui illustrato conferma il potere di spesa dei comandanti dei contingenti militari per interventi intesi a fronteggiare, nei casi di necessità ed urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, entro il limite di spesa autorizzato per ciascun teatro operativo. Si tratta di attività di cooperazione civile-militare intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità.
      Il comma 8, infine, prevede la cessione a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi, di rilevatori di ordigni esplosivi. L'iniziativa, in linea con la risoluzione n. 1701 (2006), si inquadra nell'ambito dei contributi alla ricostruzione e allo sviluppo del Libano richiesti dalle Nazioni Unite alla comunità internazionale e, in particolare, nel programma delle attività intese a corrispondere alla richiesta del Governo libanese di assistenza nelle operazioni di bonifica del territorio da mine e ordigni esplosivi.
      L'articolo 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la spesa per la prosecuzione della missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq. A seguito della conclusione della missione militare, l'Italia rimane tra i principali fautori della ricostruzione civile nel Paese. In particolare, l'impegno italiano si è andato concretizzando in misura maggiore nel sud del Paese e, considerato l'attuale quadro, appare tanto più necessario dare continuità e consolidamento alle iniziative e agli interventi già avviati.
      Nel corso del 2006 sono proseguiti gli interventi destinati principalmente all'avviamento e alla formazione professionale, nonché all'attività di governance tramite l'Unità di sostegno alla ricostruzione nella provincia di Nassiriya, il cui obiettivo è quello di fornire assistenza per lo sviluppo di una autonoma capacità gestionale irachena e assicurare il coordinamento delle attività della comunità dei donatori.
      Nel corso del 2007 proseguiranno, pertanto, gli interventi già avviati nel campo della formazione dei tecnici nei settori agricolo, elettrico, idrico, nonché in quello delle infrastrutture per quanto concerne il miglioramento dell'alimentazione elettrica e della rete fognaria nella città di Nassiriya e di potabilizzatori nei centri rurali del Dhi Qar. Nel settore sanitario è previsto il completamento delle forniture sanitarie per l'ospedale di Nassiriya, il sostegno alla ristrutturazione del sistema sanitario nel Curdistan iracheno ed interventi finalizzati alla cura della talassemia e delle più gravi patologie nel campo della cardiologia infantile. Si prevede inoltre la formazione di personale sanitario iracheno. Anche il settore della governance rientra tra quelli destinatari degli interventi italiani, con particolare riferimento al sostegno istituzionale anche tramite corsi di formazione nel campo dei diritti umani e in quello della giustizia.
      È, altresì, prevista, al comma 13, la spesa per la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2007, della partecipazione di personale militare alle attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene. Si tratta di militari italiani che, in Iraq, svolgono attività di sostegno ai Ministeri della difesa e degli interni nell'ambito della NATO Training Mission Iraq (NTM-I). Comprendono personale delle Forze armate italiane che svolge le citate attività di consulenza e assistenza presso le Forze armate irachene, un'aliquota di carabinieri, destinata ad operare nel contesto del programma di addestramento e sviluppo della polizia nazionale irachena (INP), e un nucleo con funzioni
 

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logistiche (trasmissioni, alloggiamento e vettovagliamento) di supporto ai rimanenti militari italiani.
      Il comma 14, infine, autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la spesa per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX. La missione è intesa a rispondere alle impellenti necessità dell'ordinamento giudiziario penale iracheno mediante la formazione di magistrati e funzionari di medio e alto livello in materia di polizia giudiziaria, giustizia penale e organizzazione penitenziaria, al fine di migliorare la capacità, il coordinamento e la collaborazione delle diverse componenti dell'ordinamento giudiziario penale iracheno, nonché le capacità e le procedure in materia di indagini penali, nel pieno rispetto dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo. Riguardo al corso, è previsto che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.
      Il capo II prevede disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.
      In particolare, l'articolo 3, comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la spesa per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui alla risoluzione n. 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU l'11 agosto 2006. Trattandosi di missione delle Nazioni Unite, è previsto un rimborso dell'ONU finalizzato a ristorare parte delle spese sostenute per l'impiego del personale, per la diretta fornitura di beni o per il logoramento o fuori uso dei mezzi messi a disposizione ai fini della missione comune o per corrispondere allo Stato destinatario ratei percentuali annui, quali corrispettivi dei mezzi militari italiani impiegati che l'Organizzazione acquisisce. I rimborsi, disciplinati dalla pubblicazione Manual on Policies and Procedures concerning the reimbursement and control of contingent-owned equipment of troop/police contributors participating in peacekeeping missions (COE Manual), andranno ad alimentare il fondo di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa per spese di funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare (interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace). Gli oneri comprendono anche le spese per l'addestramento di una compagnia di fanteria albanese, inserita nel contingente a comando italiano.
      Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale International Security Assistance Force (ISAF). La missione, a guida NATO, in linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1386 del 20 dicembre 2001, n. 1510 del 13 ottobre 2003 e n. 1707 del 12 settembre 2006, continua ad avere il compito di assistere il Governo afgano al fine di realizzare e mantenere un ambiente sicuro in Kabul e, più in generale, in tutto l'Afghanistan, favorire lo sviluppo istituzionale ed estendere l'autorità del Governo a tutto il paese, consolidare le istituzioni politiche afgane, accelerare la riforma del settore della giustizia e promuovere i diritti dell'uomo e lo sviluppo economico e sociale. Essa continua, altresì, a favorire il disarmo, la smobilitazione e il reintegro di tutte le fazioni armate e a supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell'Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall'Unione europea e da tutti gli altri numerosi organismi internazionali di sostegno. Nell'ambito della missione,
 

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così come in quelle svolte in altri teatri, prosegue l'attività della Cellula di cooperazione civile e militare (CIMIC) che, avvalendosi anche dei fondi di cui all'articolo 1, comma 7, contribuisce a sostenere le campagne d'informazione e dei media; supporta i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie; sostiene le operazioni di assistenza umanitaria; presta assistenza sanitaria e veterinaria; effettua interventi richiesti nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità; nella provincia di Herat, consente la piena funzionalità del Provincial Recostruction Team (PRT), struttura con composizione mista civile e militare. Attraverso propri team specializzati, svolge infine attività di formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia locali.
      Il comma 3 autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la spesa per la proroga della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata Active Endeavour. In linea con le risoluzioni delle Nazioni Unite n. 1368 del 12 settembre 2001, n. 1373 del 28 settembre 2001 e n. 1390 del 16 gennaio 2002, la missione, svolta da forze navali, è finalizzata a dare prevenzione e protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nell'area orientale del Mediterraneo, attraverso operazioni di contromisure mine, attività di controllo e sorveglianza marittima e servizi di scorta del naviglio mercantile.
      Il comma 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle seguenti missioni internazionali, in linea con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1244 del 10 giugno 1999:

          a) Multinational Specialized Unit (MSU), missione NATO svolta in Kosovo da carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati;

          b) Joint Enterprise, missione NATO svolta da forze militari nell'area balcanica, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e di supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili. Nell'ambito di tale missione, è prevista anche la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria romena;

          c) Albania 2, missione svolta dal 28o gruppo navale in base ad un accordo bilaterale tra Italia e Albania, con compiti di sorveglianza delle acque territoriali albanesi, al fine di prevenire e contenere il fenomeno dell'immigrazione clandestina in Italia.

      Il comma 5 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. L'autorizzazione è limitata al periodo 1o gennaio-30 giugno 2007, in considerazione di un possibile ridimensionamento della missione nel secondo semestre. Per quanto riguarda il secondo semestre, si provvederà con apposita autorizzazione di spesa in relazione alle decisioni che saranno assunte al riguardo in ambito di Unione europea. La missione è prevista dall'azione comune 2004/570/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004, ed è stata avviata dal 2 dicembre 2004, a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1551 del 9 luglio 2004, che aveva accolto favorevolmente il proposito dell'Unione europea di promuovere una propria missione militare in Bosnia-Erzegovina. La missione, confermata dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1722 del 21 novembre 2006, ha l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all'integrazione nell'Unione europea, nel cui ambito opera la missione Integrated Police Unit (IPU) con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace.

 

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      Il comma 6 autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante esclusiva attività di monitoraggio e osservazione. La missione è stata voluta dal Governo israeliano e dall'Autorità nazionale palestinese, firmatari dell'Accordo interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995, che prevede il ripiegamento dell'esercito israeliano da una parte della città di Hebron e la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Sia il Governo di Israele sia l'Autorità palestinese hanno dichiarato di gradire, nel corpo degli osservatori, la presenza di un contingente italiano, le cui qualità furono valutate positivamente nel 1994 durante la prima operazione ad Hebron, denominata TIPH 1. Alla missione partecipano, oltre all'Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia.
      Il comma 7 autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 12 dicembre 2005, prorogata dall'azione comune 2006/773/PESC del 13 novembre 2006. La missione, istituita dall'Unione europea su invito del Governo di Israele e dell'Autorità nazionale palestinese, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire all'apertura della frontiera tra Gaza e l'Egitto. La missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità nazionale palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico; è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.
      Il comma 8 autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di supporto alla missione dell'Unione africana nella regione del Darfur in Sudan, già denominata AMIS II, per il rispetto dell'accordo sul «cessate il fuoco» tra le due parti in lotta, siglato l'8 aprile 2004, e per la protezione degli osservatori. Questo accordo ha consentito lo schieramento, a partire dall'estate del 2004, di un contingente dell'Unione africana, costituito da unità militari di Nigeria, Ruanda, Kenia, Sudafrica, Gambia e Senegal, nell'ambito della cosiddetta «Missione dell'Unione africana in Sudan» (AMIS), che dispone anche di osservatori, elementi di polizia e personale civile, per fare fronte all'emergenza umanitaria che ha reso necessario l'intervento. L'Unione europea contribuisce alla missione con finanziamenti e personale impiegato nell'ambito degli organi di staff del citato contingente dell'Unione africana. Nella fase di transizione della missione dell'Unione africana verso un'operazione delle Nazioni Unite, conformemente alla risoluzione n. 1706 del 31 agosto 2006, l'autorizzazione di spesa include anche l'impiego di personale per conto delle Nazioni Unite. Il Comitato politico e di sicurezza dell'Unione europea, nella riunione del 12 dicembre 2006, ha approvato l'estensione della missione in questione per ulteriori sei mesi, dal 1o gennaio 2007.
      Il comma 9 autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'azione comune 2004/847/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 2004, prorogata dall'azione comune 2006/913/PESC del 7 dicembre 2006. La missione si inquadra negli sforzi che l'Unione europea sta compiendo per ristabilire la sicurezza e il rispetto delle
 

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leggi nella Repubblica democratica del Congo, in stretta collaborazione con la missione delle Nazioni Unite MONUC e a seguito di specifica richiesta del Governo congolese. Essa ha il compito di contribuire ad assicurare la protezione delle istituzioni statali e a rinforzare l'apparato di sicurezza interno del Congo, esercitando funzioni di controllo, guida e consulenza dell'unità integrata di polizia (IPU) costituita a Kinshasa, nell'ambito della forza di polizia locale, con finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo e con ulteriori contributi dell'Unione europea e degli Stati membri. Contribuiscono alla missione, oltre all'Italia, Portogallo, Francia, Belgio, Svezia, Svizzera, Turchia, Paesi Bassi e Canada.
      Il comma 10 autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 14 dicembre 2005. L'UNFICYP, il cui mandato è stato esteso dalla risoluzione n. 1728 del 15 dicembre 2006, ha il compito di contribuire alla stabilizzazione dell'area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell'isola e svolgendo attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di polizia nella Buffer Zone.
      Il comma 11 autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la spesa per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, nell'ambito della prosecuzione dei programmi di cooperazione militare con l'Albania definiti secondo i criteri stabiliti dal Patto di stabilità per il sud-est Europa e previsti in sede OSCE/ONU per il sostegno nelle situazioni postconflittuali.
      Il comma 12 autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare della Guardia di finanza alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), forza internazionale costituita sulla base della risoluzione n. 1244 del 10 giugno 1999, adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, delegata all'amministrazione civile del Kosovo. La missione UNMIK ha il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, creare le basi per una solida autonomia e per l'autogoverno del Kosovo, facilitare il processo politico per determinare il futuro status del Kosovo, coordinare gli aiuti umanitari di tutte le agenzie internazionali, fornire sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture più importanti, mantenere l'ordine pubblico, far rispettare i diritti umani, garantire la sicurezza e il regolare ritorno in Kosovo di tutti i rifugiati e i dispersi.
      Il comma 13 autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la spesa per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione ISAF, con il compito dì svolgere attività didattica e addestrativa a favore del personale afgano, orientata alla specializzazione in tema di contrasto e repressione delle violazioni doganali, mediante corsi tenuti a Herat.
      Il comma 14 autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK in Kosovo.
      Il comma 15 autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la spesa per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
      Il comma 16 autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la spesa per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'azione comune 2002/210/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002. La missione, il cui mandato è stato riconfigurato dall'azione comune 2005/824/PESC del 24 novembre 2005, si prefigge, in linea con gli obiettivi generali stabiliti nell'Accordo di Dayton, di costruire in Bosnia-Erzegovina, attraverso il sostegno, il controllo e le ispezioni, un servizio di polizia sostenibile, professionale e multietnico,
 

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destinato in particolare a operare secondo gli impegni assunti nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione con l'Unione europea, nella lotta contro la criminalità organizzata e per la riforma della polizia.
      Il comma 17 autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la spesa per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia palestinese.
      Il comma 18 autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la spesa per proseguire lo svolgimento dei corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba previsti dall'articolo 7 del decreto-legge n. 253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006, concernente la missione UNIFIL. In attuazione di tale disposizione, nel periodo settembre-dicembre 2006, sono stati attivati quattro corsi di lingua e cultura araba «a domicilio», a favore del personale dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri impiegato in Libano, con positivi risvolti per l'efficacia della missione. Sulla base della favorevole esperienza maturata, altri analoghi corsi verranno svolti a favore del personale destinato all'impiego nelle aree di diffusione della lingua araba.
      L'articolo 4, in materia di personale, al comma 1, con riguardo al trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni previste dal presente provvedimento, conferma i criteri di attribuzione dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. L'indennità viene corrisposta secondo misure percentuali calcolate sulle diarie previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003), diversificate in ragione della circostanza che il personale sia compreso in un contingente ovvero debba provvedere personalmente al vitto e all'alloggio.
      Nell'ambito applicativo della disposizione, è compreso anche il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite per la missione UNIFIL.
      Il comma 2 prevede che all'indennità di cui al comma 1 continui a non essere applicata la riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La disposizione conferma quanto già previsto dal comma 3 dello stesso articolo 28, per le missioni internazionali per la pace finanziate nell'anno 2006 dal fondo per le missioni, e dall'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, per la missione UNIFIL in Libano.
      Il comma 3, in linea con le previsioni dei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni, dispone, per il personale impiegato nella missione riguardante lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, la corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, calcolando l'indennità speciale nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
      Il comma 4 prevede che, per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, al personale militare inquadrato nei contingenti impiegati nelle missioni di cui al presente decreto l'indennità di impiego operativo sia corrisposta in misura uniforme, confermando quanto già previsto, per il periodo 1o settembre-31 dicembre 2006, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270. La disposizione è intesa a superare la disparità di trattamento che si verificherebbe, altrimenti, tra i militari impiegati nelle missioni internazionali per la pace a causa della circostanza che gli stessi sono destinatari di indennità di impiego operativo, ovvero dell'indennità pensionabile, differenziate nella misura, nella tassazione e nel riconoscimento ai fini previdenziali in ragione delle differenti
 

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condizioni di impiego in cui sono chiamati abitualmente ad operare, secondo quanto previsto dalla legge 23 marzo 1983, n. 78. Tiene conto del fatto che gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari di truppa in ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231 del 1990. Le differenti misure e regolamentazioni delle indennità operative permangono anche nei confronti dei militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali per la pace, i quali operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente similari. In virtù della disposizione in parola, a tale personale, in sostituzione dell'indennità operativa normalmente percepita, viene corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo in misura pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, per il personale militare in servizio permanente, e ad euro 70, per i volontari di truppa in ferma. All'indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l'indennità di imbarco dall'articolo 19, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 51, comma 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      Il comma 5 conferma la previsione relativa alla valutazione dei periodi di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali per la pace, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore dalle tabelle l, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
      Il comma 6 prevede che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, anche nell'anno 2007 possano essere richiamati in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (articolo 64 della legge n. 113 del 1954). La disposizione consente, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti.
      Il comma 7, per la disciplina da applicare al personale, rinvia a talune disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. In particolare, le disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 richiamate prevedono:

          articolo 2, commi 2 e 3: la corresponsione dell'indennità anche nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto previsto dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della corresponsione dell'indennità, l'equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico ed impiegati negli stessi compiti;

          articolo 3: il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista

 

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l'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. È, inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio, è richiamata l'applicazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339. Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta. Negli stessi casi, per il personale militare in servizio permanente, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione, a meno che le infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Nei confronti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, consistenti nel diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli, ovvero nell'assunzione per chiamata diretta nelle amministrazioni statali, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni ed entro l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze;

          articolo 4: la corresponsione dell'indennità di missione al personale militare in stato di prigionia o disperso e il computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;

          articolo 5, comma 1, lettere b) e c): la disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e la possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;

          articolo 7: l'estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni;

 

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          articolo 13: la possibilità per il personale militare, al rientro dalle missioni, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda.

      Il comma 8 disciplina, sotto il profilo del trattamento economico complessivo, i casi in cui l'ONU, nell'ambito della missione UNIFIL, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa organizzazione, nonché i compiti sulla catena di comando multinazionale. La sottoscrizione di tali contratti ha comportato in altre circostanze l'applicazione della legge 27 luglio 1962, n. 1114 (disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali, autorizzati ad assumere incarichi di durata superiore a sei mesi, in regime di rapporto individuale ed autonomo con enti e organismi internazionali), con la diretta corresponsione da parte dell'ONU di emolumenti di natura stipendiale e la cessazione di quelli nazionali. Con riguardo alla missione UNIFIL, tuttavia, la citata legge non trova possibilità di applicazione in quanto i comandanti militari interessati permangono, nel contempo, investiti di un ruolo gerarchico-funzionale anche sulla catena di comando nazionale collegata al contingente italiano in missione in Libano, sicché il rapporto di servizio con l'amministrazione di appartenenza non è interrotto e, di conseguenza, non viene meno neanche l'obbligo alla corresponsione del trattamento economico fisso e continuativo, dell'indennità di missione e della somministrazione di vitto e alloggio a carico dello Stato. In tale senso, la disposizione stabilisce che qualsivoglia retribuzione corrisposta dall'ONU allo stesso titolo sia versata all'Amministrazione, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (fisso e continuativo, per indennità di missione ai sensi del comma 1, per vitto e alloggio eccetera), al netto delle ritenute. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall'ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa organizzazione internazionale.
      L'articolo 5, recante disposizioni in materia penale, confermando quanto disposto dai precedenti provvedimenti legislativi relativi alle missioni internazionali, prevede, al comma 1, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002 nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata nel tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
      Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari di cui al presente decreto, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato.
      Il comma 3 attribuisce alla competenza del tribunale di Roma la cognizione dei reati di cui al comma 2, nonché dei reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al presente provvedimento, nel territorio e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi. La disposizione ripropone per tutte le missioni internazionali quanto già previsto per la missione UNIFIL in Libano dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006. Al riguardo va considerato che la prevista

 

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applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l'articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. La disposizione in esame - che non incide sulla ripartizione della giurisdizione tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare - è analoga ad altre disposizioni di generale applicazione alle missioni internazionali di pace negli ultimi anni e, in particolare, a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 421 del 2001 (richiamato dal comma 1 del presente articolo) attribuisce la competenza al tribunale militare di Roma, nonché a quella prevista per i reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono le missioni, per i quali l'articolo 2, commi 27 e 28, della legge n. 247 del 2006, e l'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006, attribuiscono la competenza al tribunale di Roma. Viene in tale modo delineato, per tutti i reati commessi nell'ambito degli interventi e delle missioni internazionali per la pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza, che consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza è determinata, successivamente, dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro. L'individuazione del tribunale di Roma quale unico giudice ordinario competente, come del tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e conduzione degli interventi e delle missioni internazionali per la pace sono svolte, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e dal Comando operativo interforze nell'ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma.
      L'articolo 6, recante disposizioni in materia contabile, al comma 1, rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, il quale prevede la possibilità, per l'Amministrazione della difesa, di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi previste dalla normativa vigente in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti e accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, nonché l'autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, ad acquisti e lavori da eseguire in economia in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.
      Il comma 2 conferma il limite complessivo di spesa (euro 50.000.000) entro il quale, in relazione alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il Ministero della difesa può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, per corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, estendendo altresì tale disciplina agli acquisti di materiale d'armamento,
 

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di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici.
      Il comma 3 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponda, alle amministrazioni che ne facciano domanda, anticipazioni pari all'importo dei contratti annuali di assicurazione e di trasporto stipulati per le missioni internazionali. Al riguardo va considerato che gli oneri derivanti dai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone e cose relativi alle missioni internazionali trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese. Trattandosi di oneri eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, non risulta possibile, in attesa della variazione dei relativi capitoli di spesa conseguente alla conclusione dell'iter legislativo di approvazione dei provvedimenti di finanziamento delle missioni internazionali, stipulare contratti di assicurazione e di trasporto di durata rispondente alle esigenze delle missioni stesse, né risultano conformi a tali esigenze contratti di durata minore, la cui stipulazione nel corso dell'anno risulterebbe intempestiva in relazione ai tempi tecnici necessari per l'espletamento dei relativi procedimenti ad evidenza pubblica. La disposizione in esame è intesa, pertanto, a consentire la stipulazione di contratti di durata annuale finanziati con le previste anticipazioni, il cui importo verrà successivamente scomputato nell'ambito della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di spesa delle missioni.
      Il capo III prevede disposizioni finali.
      In particolare, l'articolo 7 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      L'articolo 8 stabilisce la data di entrata in vigore del decreto-legge.
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

      1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

      Le disposizioni del presente provvedimento sono intese a consentire la prosecuzione, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, degli interventi umanitari e di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Somalia, Libano e Iraq, nonché della partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali per la pace.
      L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla prosecuzione di tali interventi e missioni e, altresì, al fine di adattare alle particolari esigenze operative la disciplina riguardante il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi necessari a tali interventi e missioni.
      La scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge è determinata dall'imminente scadenza del termine previsto dai precedenti provvedimenti di finanziamento, prorogato fino al 31 gennaio 2007 dall'articolo 1, comma 1241, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche.

B) Analisi del quadro normativo.

      Gli interventi umanitari e di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan e in Somalia, la missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, nonché le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, svolti nel secondo semestre 2006, sono disciplinati dalla legge 4 agosto 2006, n. 247, mentre gli interventi di cooperazione allo sviluppo e la missione internazionale dell'ONU in Libano, svolti nell'ultimo quadrimestre del 2006, sono previsti dal decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.
      La legge n. 247 del 2006, per gli interventi umanitari e di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan e in Somalia, e il decreto-legge n. 253 del 2006, per quelli in Libano, rinviano alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, che reca la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Il medesimo rinvio è operato dall'articolo 1 del presente provvedimento, che prevede, altresì, per l'ulteriore disciplina di tali interventi, il rinvio a talune disposizioni del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219. Dette disposizioni prevedono la corresponsione dell'indennità di missione, di cui al decreto del

 

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Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, al personale impiegato negli interventi, il regime giuridico dei vari interventi previsti, la possibilità di avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, l'intervento di organizzazioni non governative che intendono operare in loco per fini umanitari. Analogo rinvio è previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, che disciplina la missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, ricalcando quanto già previsto per la medesima missione dall'articolo 1 della legge n. 247 del 2006.
      Per le missioni alle quali partecipa il personale delle Forze armate, la legge n. 247 del 2006 e il decreto-legge n. 253 del 2006, nel determinare le relative autorizzazioni di spesa e la disciplina di taluni particolari profili attinenti a specifiche missioni, rinviano, per quanto non diversamente stabilito, alle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, le quali stabiliscono una disciplina uniforme per tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti.
      Il presente decreto, dovendo ridisciplinare la materia in relazione al nuovo limite temporale e non sussistendo motivi che giustifichino modifiche all'assetto normativo generale delineato dal decreto-legge n. 451 del 2001, conferma il rinvio alle disposizioni del decreto-legge in parola relative al personale militare, salvo taluni adeguamenti riguardanti l'indennità di missione (articolo 4, commi 1 e 2), l'indennità di impiego operativo (articolo 4, comma 4), la valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento degli ufficiali al grado superiore (articolo 4, comma 5), i richiami in servizio degli ufficiali delle forze di completamento (articolo 4, comma 6), le disposizioni in materia penale (articolo 5). I predetti adeguamenti confermano, peraltro, la disciplina già prevista nelle medesime materie dal provvedimento legislativo di proroga delle missioni internazionali per il secondo semestre 2006, nonché dal decreto-legge n. 253 del 2006 relativo alla missione UNIFIL in Libano.
      Costituisce, invece, elemento di novità la disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, che disciplina il trattamento economico dei comandanti militari impiegati dall'ONU, nell'ambito della missione UNIFIL, con contratti individuali che, inserendo gli interessati nella struttura organizzativa delle Nazioni Unite per consentire agli stessi di operare sulla catena di comando internazionale, comportano la corresponsione da parte dell'ONU stessa di emolumenti di natura stipendiale. La disposizione in parola è intesa ad escludere l'applicazione al caso di specie della legge 27 luglio 1962, n. 1114, che, interrompendo il legame dei comandanti militari con l'amministrazione di appartenenza, comporterebbe l'impossibilità per gli stessi di esercitare le attribuzioni necessarie per l'espletamento delle funzioni connesse al proprio ruolo gerarchico-funzionale nell'ambito del contingente nazionale impiegato nella missione. La prevista corresponsione del trattamento economico da parte dell'amministrazione di appartenenza comporta, conseguentemente, l'obbligo di versare in compensazione gli emolumenti percepiti dall'ONU.
      Con riguardo alle disposizioni in materia contabile, l'articolo 6, commi 1 e 2, conferma - come previsto dai precedenti provvedimenti
 

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di proroga delle missioni internazionali - il rinvio all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 451 del 2001, il quale prevede, per esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, la possibilità di attivare procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi, nonché i casi in cui è possibile ricorrere, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro il limite complessivo di spesa di euro 50.000.000.
      Costituisce, invece, elemento di novità la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, che prevede la possibilità di richiedere anticipazioni pari all'importo dei contratti annuali di assicurazione e di trasporto stipulati per le missioni internazionali. Al riguardo va considerato che gli oneri derivanti dai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone e cose relativi alle missioni internazionali trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese. Trattandosi di oneri eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, non risulta possibile, in attesa della variazione dei relativi capitoli di spesa conseguente alla conclusione dell'iter legislativo di approvazione dei provvedimenti di finanziamento delle missioni internazionali, stipulare contratti di assicurazione e di trasporto di durata rispondente alle esigenze delle missioni stesse, né risultano conformi a tali esigenze contratti di durata minore la cui stipulazione nel corso dell'anno risulterebbe intempestiva in relazione ai tempi tecnici necessari per l'espletamento dei relativi procedimenti ad evidenza pubblica.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

      L'articolo 1, commi 2 e 7, riguardante gli interventi di cooperazione in Afghanistan, Sudan e Libano e gli interventi a favore delle popolazioni locali disposti dai comandanti dei contingenti militari in Libano, Afghanistan, Kosovo e Bosnia-Erzegovina, e l'articolo 2, comma 4, relativo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, prevedono la deroga alle norme di contabilità generale dello Stato per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia nei casi di necessità e urgenza. La disposizione in parola è presente anche nei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni.
      L'articolo 1, comma 3, relativo agli interventi di cooperazione in Afghanistan, Sudan e Libano, e l'articolo 2, comma 5, relativo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, in materia di affidamento di incarichi di consulenza e stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prevedono la deroga all'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge n. 266 del 2005, che impone limiti alla spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per tali incarichi e contratti. La disposizione in parola è presente anche nei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni.
      Con riguardo sempre alla disciplina prevista per gli interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Sudan e Libano e per la missione umanitaria in Iraq, gli articoli 1, comma 4, e 2, comma 6, dispongono il rinvio all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 165 del 2003, il quale, in deroga alle disposizioni vigenti, consente al Ministero degli affari esteri di concedere anticipazioni del prezzo in

 

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materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi anche a enti esecutori diversi dalle università e dalle organizzazioni non governative. La disposizione in parola è presente anche nei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni.
      Con riguardo alle missioni delle Forze armate e di polizia, l'articolo 4, comma 2, riguardante l'indennità di missione, deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, escludendo che alle diarie di missione venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita da tale disposizione. La disposizione è già prevista, per le missioni relative al secondo semestre 2006, dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e per la missione UNIFIL in Libano dal decreto-legge n. 253 del 2006.
      L'articolo 4, comma 4, prevedendo una disciplina uniforme relativamente all'indennità di impiego operativo da corrispondere a tutto il personale che partecipa alle missioni, introduce una deroga- alla legge 23 marzo 1983, n. 78, che, in relazione alle normali condizioni di impiego del personale militare, prevede indennità di impiego operativo differenziate nella misura, nella tassazione e nel riconoscimento ai fini previdenziali. La disposizione è già prevista per tutte le missioni, in riferimento al periodo 1o settembre 2006 - 31 dicembre 2006, dal decreto-legge n. 253 del 2006 relativo alla missione UNIFIL in Libano.
      L'articolo 4, comma 6, prevedendo la possibilità, nell'anno 2007, di richiamare in servizio, per esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento che ne facciano domanda, introduce una deroga all'articolo 64 della legge n. 113 del 1954, che prevede per tale categoria di personale obblighi di servizio solo in tempo di guerra. La disposizione in parola è presente anche nei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni.
      L'articolo 5, recante disposizioni in materia penale, al comma 1, nel rinviare all'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, prevede deroghe alle disposizioni sulla competenza territoriale dei tribunali militari, nonché sulla procedura penale militare con riguardo al procedimento di convalida dell'arresto, intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto. Tali deroghe comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alla missione militare disciplinata dal presente provvedimento.
      L'articolo 5, comma 2, deroga alle disposizioni del codice penale, introducendo per tutti i reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono le missioni, a danno dello Stato o di cittadini italiani, la condizione di punibilità costituita dalla richiesta del Ministro della giustizia.
      L'articolo 5, comma 3, deroga all'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza sia determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartenga al giudice del luogo in cui
 

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ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro.
      Tutte le citate disposizioni in materia penale sono già previste dal provvedimento di proroga relativo al secondo semestre 2006, nonché dal decreto-legge n. 253 del 2006 relativo alla missione UNIFIL in Libano.
      Il rinvio alla disciplina di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, disposto dagli articoli 4, comma 7, e 6, comma 1, del presente provvedimento, comporta l'attualità delle deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali rispondono a esigenze operative (articolo 2, comma 3, articoli 5 e 13) o di necessità e urgenza del provvedere (articoli 8 e 12); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle specifiche missioni autorizzate.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

      Trattandosi di disposizioni riguardanti l'impiego delle Forze armate e di polizia, nonché la giurisdizione penale militare, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato dell'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

      Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, essendo le materie oggetto di disciplina attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

      È stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

      Le disposizioni del provvedimento non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari, né possono costituire oggetto di atti normativi secondari.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

      Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

 

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B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

      È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

      Le disposizioni del provvedimento non prevedono modificazioni e integrazioni delle disposizioni vigenti.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

      Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge in materia di disciplina giuridica ed economica del personale militare dei contingenti impiegati all'estero in missioni internazionali.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento: destinatari.

      Destinatari dell'intervento normativo sono le Amministrazioni degli affari esteri e della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia in veste di autorità alle quali è attribuita la competenza in materia, rispettivamente, di cooperazione internazionale, di impiego del personale appartenente alle Forze armate, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, di ordinamento giudiziario.
      Destinatario è, altresì, il personale appartenente alle predette Amministrazioni, in quanto impiegato negli interventi umanitari e di cooperazione allo sviluppo, nonché nelle missioni delle Forze armate e di polizia oggetto di disciplina.

B) Obiettivi e risultati attesi.

      Obiettivo del provvedimento è fornire la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dagli interventi umanitari e di cooperazione allo sviluppo, nonché dalla partecipazione del personale militare e di polizia alle missioni internazionali e, altresì, adattare alle particolari esigenze operative ad essi connesse la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
      Quanto ai risultati attesi, essi si riferiscono al rafforzamento delle relazioni internazionali, in sintonia con l'azione delle principali organizzazioni cui l'Italia aderisce (ONU, UE, NATO), intesa al mantenimento della pace e della sicurezza mondiale.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

      Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto della regolamentazione, trattandosi di provvedimento che non presenta aspetti progettuali che non siano stati già sperimentati dalle amministrazioni interessate.

D) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

      Il provvedimento non prospetta profili problematici di copertura amministrativa, in quanto le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate e le modalità correlate all'intervento normativo non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.

E) Impatto sui destinatari.

      In relazione all'attuazione del provvedimento non si ravvisano condizioni che possano influire negativamente sui destinatari, in quanto la materia oggetto di disciplina concerne un ambito operativo in cui le amministrazioni interessate vantano numerose precedenti esperienze.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007 (*)

Proroga della partecipazione italiana a missioni
umanitarie e internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Vista la legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali;

        Visto il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

        Visto l'articolo 1, comma 1241, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire e finanziare la prosecuzione degli interventi e delle attività in Afghanistan, Sudan, Libano e Iraq, incrementando quelli volti al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:

Capo I
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E UMANITARI

Articolo 1.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo).

        1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Sudan e Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle


(*) Si veda, altresì, l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2007.
 

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condizioni di vita della popolazione, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 30.000.000 per l'Afghanistan, euro 30.000.000 per il Libano ed euro 5.500.000 per il Sudan, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.
        2. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
        3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
        4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
        5. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 10.000.000 per il contributo italiano all'Unione Africana per la istituzione di una forza internazionale di pace in Somalia.
        6. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di curo 127.800 per l'organizzazione della Conferenza di Roma sulla giustizia in Afghanistan.
        7. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa complessiva di euro 9.172.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.000.000 in Libano, euro 7.100.000 in Afghanistan, euro in 1.000.000 in Kosovo, euro 72.000 in Bosnia-Erzegovina.
        8. Per contribuire alle operazioni di bonifica del territorio libanese, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 300.000 per la cessione a titolo gratuito alle Forze armate libanesi di rilevatori di ordigni esplosivi.

Articolo 2.
(Missione umanitaria, di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 30.000.000 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 247.

 

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        2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:

            a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

            b) al sostegno istituzionale e tecnico;

            c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

            d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

            e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.

        3. Al capo della Rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi 1 e 2.
        4. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
        5. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone di nazionalità irachena, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalità richieste.
        6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
        7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.
        8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato, per l'anno 2007, della somma di euro 200.000.
        9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 208.426 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso

 

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l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
        10. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 2.800.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina e Serbia e al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Iraq.
        11. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 232.600 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei rappresentanti speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingenti italiani in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.
        12. Per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD, è autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 972.733.
        13. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 10.389.747 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.
        14. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino 31 dicembre 2007, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 agosto 2006, n. 247. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.

Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE
E DELLE FORZE DI POLIZIA

Articolo 3.
(Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia).

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 386.680.214 per la proroga della partecipazione del

 

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contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.
        2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 310.084.996 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 247.
        3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 8.174.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 247 del 2006.
        4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 143.851.524 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 247 del 2006, di seguito elencate:

            a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;

            b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;

            c) Albania 2, in Albania.

        5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 30 giugno 2007, la spesa di euro 30.568.458 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 247 del 2006, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).
        6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.497.799 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 2, comma 9, della legge n. 247 del 2006.
        7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.401.110 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 10, della legge n. 247 del 2006.
        8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 656.091 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nella regione del Darfur in Sudan, già denominata AMIS II, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 247 del 2006.
        9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 411.842 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione

 

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europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 2, comma 12, della legge n. 247 del 2006.
        10. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 271.531 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 14, della legge n. 247 del 2006.
        11. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 3.099.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
        12. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 192.060 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 15, della legge n. 247 del 2006.
        13. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 2.470.905 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF, di cui all'articolo 2, comma 16, della legge n. 247 del 2006.
        14. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.211.704 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 17, della legge n. 247 del 2006.
        15. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 7.859.063 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 247 del 2006.
        16. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.166.587 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 19, della legge n. 247 del 2006.
        17. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 62.658 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 21, della legge n. 247 del 2006.
        18. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi
 

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di introduzione alla lingua e alla cultura araba a favore del personale impiegato in missioni internazionali per la pace.

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di personale).

        1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

            a) misura del 98 per cento al personale militare che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonché al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;

            b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, nonché al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul;

            c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione EUPOL COPPS, in Palestina;

            d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa alle missioni AMIS II ed EUPOL Kinshasa in Africa, UNFICYP, a Cipro, al personale militare impiegato nell'ambito del Military Liason Office della missione Joint Enterprise, al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM, in Bosnia-Erzegovina;

            e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

        2. All'indennità di cui al comma 1 non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
        3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

 

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        4. Per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
        5. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
        6. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2007 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
        7. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
        8. Il personale militare impiegato dall'ONU, nell'ambito della missione UNIFIL, con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al comma 1, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

Articolo 5.
(Disposizioni in materia penale).

        1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace

 

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e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
        2. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
        3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia contabile).

        1. Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
        2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7.
        3. Per consentire la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere ai Ministeri interessati che ne fanno domanda anticipazioni pari al previsto importo dei contratti stessi.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, pari complessivamente a 1.030 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:

            a) quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

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            b) quanto a 20 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

            c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 31 gennaio 2007.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
D'Alema, Ministro degli affari esteri.
Parisi, Ministro della difesa.
Amato, Ministro dell'interno.
Mastella, Ministro della giustizia.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.


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