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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1428-1543-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il progetto di legge n. 1428, nel testo risultante dagli emendamenti approvati e rilevato che:
esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta proveniente dalla X Commissione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, in quanto reca l'autorizzazione al Governo per l'adozione di un regolamento modificativo del provvedimento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447;
reca un contenuto omogeneo, volto ad incidere sulla istituzione dello sportello unico per le imprese, su tempi e modalità di svolgimento dei procedimenti ad esso affidati nonché, all'articolo 2, sui termini di efficacia della dichiarazione di inizio attività relativa a specifici settori economici;
si inserisce in un tessuto normativo particolarmente complesso in quanto la materia è già stata interessata da un processo di delegificazione cui si è aggiunta, in tempi recenti, una disposizione di delega legislativa (articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 24), relativa al rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive, che prevede anche la delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa; peraltro, il termine di esercizio di tale delega, originariamente indicato nel 16 giugno 2007, è stato differito al 31 dicembre 2007 dal decreto-legge n. 173 del 2006;
nell'autorizzare il Governo ad emanare un regolamento delegificato modificativo del precedente, sono opportunamente formulate le ulteriori «norme generali regolatrici della materia», ma non viene effettuato un coordinamento con la normativa esistente (peraltro profondamente diversa dall'originaria disciplina autorizzatoria), come invece richiesto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, punto 3 lettera f), secondo cui va chiarito «1) ove possibile, le parti dell'atto secondario che sono abrogate; 2) se la modifica comporta anche un aggiornamento dei principi della delegificazione»;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 1, lettera l) - che rinvia alle «sanzioni previste dagli articoli 20, commi 9 e 10, e 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni» - si corregga il
Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
al medesimo articolo 1, comma 1 - ove si autorizza il Governo ad emanare un regolamento delegificato modificativo del precedente regolamento n. 447 del 1998 - dovrebbe valutarsi l'opportunità, nel riformulare il complessivo quadro delle norme generali regolatrici della materia, ormai non più rinvenibile nel testo della precedente norma autorizzatoria (ovvero l'articolo 20, comma 8 della legge n. 59 del 1997, il cui contenuto è stato integralmente modificato dalla legge n. 229 del 2003), di evitare prescrizioni estremamente puntuali e di dettaglio, circostanza questa che non risponde alle finalità ed agli obiettivi propri del procedimento di delegificazione;
dovrebbe altresì valutarsi l'opportunità di un coordinamento con i contenuti della delega recata dall'articolo 5 della legge di semplificazione per il 2005; tale ultima disposizione, infatti, prevede l'adozione di decreti legislativi «per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro», ed indica come principi e criteri direttivi anche la «delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa»;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2, comma 2 - ove si novella il comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se l'ampliamento del termine ivi previsto debba avere un carattere assolutamente generale, come nell'attuale formulazione, oppure vada circoscritto solo a specifici procedimenti amministrativi quali, ad esempio, quelli oggetto della proposta di legge in esame.
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il progetto di legge n. 1428, nel nuovo testo trasmesso dalla Commissione in data 20 dicembre 2006, come risultante dagli emendamenti approvati, da ultimo, nella seduta del 19 dicembre e ricordato che sul medesimo progetto di legge il Comitato si era già espresso nella seduta del 28 novembre 2006;
richiamato il proprio parere, cui la Commissione ha peraltro provveduto a dare quasi integrale recepimento;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento con riguardo ai nuovi contenuti del testo in esame, non vi sia nulla da osservare.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1428 Capezzone ed abbinata, recante modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività;
considerato che sulle attività riconducibili allo «sportello unico» per le imprese confluiscono e si coordinano atti ed adempimenti facenti capo a diverse competenze e responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti e che tali atti e adempimenti possono interessare, quanto alla materia trattata, competenze legislative sia statali che regionali;
rilevato che per alcuni aspetti le disposizioni del provvedimento in esame appaiono riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», che le lettere g) ed r) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto pertanto necessario individuare una soluzione che consenta di salvaguardare le competenze legislative regionali attinenti all'articolata materia della liberalizzazione dell'attività di impresa e demandate alla loro competenza concorrente o esclusiva;
rilevato inoltre che sulla stessa materia l'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), è stata conferita al Governo una delega, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2007, volta alla semplificazione delle disposizioni, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e per il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive, con esclusione degli adempimenti amministrativi fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle imprese in qualità di datori di lavoro;
osservato, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, che la attribuzione al Sindaco della qualifica di responsabile del procedimento unico, ivi prevista nel caso in cui il comune non abbia provveduto alla istituzione della struttura unica, appare in contrasto con il principio della separazione della responsabilità amministrativa da quella politica;
osservato che l'articolo 2 della proposta di legge in esame reca modifiche testuali all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990; in particolare, mentre il comma 1 appare limitare la propria efficacia ai soli procedimenti amministrativi riconducibili alla materia oggetto della proposta di legge in esame, i commi 2 e 3 - quest'ultimo recante fra l'altro la disciplina di un principio già esistente nell'ordinamento amministrativo - incidono sulla disciplina generale del procedimento amministrativo, rischiando così di alterarne la complessiva organicità, come definita dalla legge stessa;
ritenuto pertanto che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 rischiano di intervenire in modo frammentario e disorganico sulla disciplina del procedimento amministrativo, la cui competenza è attribuita alla I Commissione;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare i contenuti della proposta di legge in esame con quelli di cui alla delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
b) valuti la Commissione di merito, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze statali e regionali in materia, l'esigenza di prevedere l'adozione di intese o accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione;
c) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, l'opportunità di escludere che possa essere attribuita al sindaco la qualifica di responsabile del procedimento unico;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di limitare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 ai soli procedimenti amministrativi attinenti alla materia oggetto della proposta di legge.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1428 Capezzone ed abbinata, recante modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività;
richiamato il parere espresso in data 24 ottobre 2006;
tenuto conto che le modificazioni apportate al testo del provvedimento dalla X Commissione non hanno recepito l'osservazione, contenuta nel parere richiamato, con cui si invitava la stessa Commissione, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, a valutare l'opportunità di escludere che possa essere attribuita al sindaco la qualifica di responsabile del procedimento unico;
considerato indispensabile il rispetto del principio cardine del diritto amministrativo, previsto dagli articoli 1 e 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui la responsabilità politica deve essere tenuta rigorosamente distinta da quella amministrativa, evitando ogni forma di commistione al riguardo, che invece si verificherebbe qualora si dovesse attribuire al sindaco la qualifica di responsabile del procedimento unico, nel caso in cui il Comune non abbia provveduto alla istituzione della struttura unica;
considerato inoltre che la X Commissione non ha recepito l'osservazione, contenuta nel parere richiamato, volta a valutare l'opportunità di coordinare i contenuti della proposta di legge in esame con quelli di cui alla delega sulla medesima materia, prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), finalizzata alla semplificazione delle disposizioni, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e per il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive, con esclusione degli adempimenti amministrativi fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle imprese in qualità di datori di lavoro;
esprime
con la seguente condizione:
sia espressamente esclusa, all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, la possibilità che possa essere attribuita al sindaco la qualifica di responsabile del procedimento unico.
La II Commissione,
esaminata la proposta di legge n. 1428 nel testo risultante dagli emendamenti approvati, così come trasmesso dalla Commissione Attività produttive;
ravvisata la sussistenza di profili di propria competenza, limitatamente alle lettere l) e n) dell'articolo 1, comma 1, nonché all'articolo 2, comma 3;
valutato che gli accertamenti di cui alla summenzionata lettera l) dell'articolo 1, comma 1, a carico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per inosservanza dei termini procedimentali, non appaiono adeguatamente determinati in ordine al principio di tassatività;
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la lettera l) dell'articolo 1, comma 1, nel senso di escludere esplicitamente che dai previsti accertamenti dell'inosservanza dei termini procedimentali possano derivare fattispecie di illecito disciplinare ulteriori rispetto a quelle previste ovvero meccanismi automatici di irrogazione delle stesse.
La II Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1428 nel testo risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 19 dicembre 2006 dalla Commissione Attività produttive;
esprime
La V Commissione,
sull'ulteriore nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito:
rilevato che le previsioni di cui alla lettera q) dell'articolo 1 appaiono idonee ad evitare che si verifichino minori entrate a carico delle pubbliche amministrazioni e a rafforzare l'effettività della clausola di invarianza di cui all'articolo 4;
esprime
La VIII Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, la proposta di legge n. 1428, concernente «Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione;
rilevato che l'articolo 1 della proposta di legge è suscettibile di incidere direttamente su ambiti di competenza della VIII Commissione,
valutato positivamente il fatto che, tra i procedimenti attivabili presso lo sportello unico ai fini dell'insediamento di attività produttive, il nuovo testo del citato articolo 1 riguarda esclusivamente il procedimento di autocertificazione (disciplinato dall'articolo 6 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447) e non anche, come nel testo originario, il procedimento autorizzatorio (di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento);
condivisa la finalità di semplificazione amministrativa del citato articolo 1, perseguita in particolare attraverso la riduzione dei termini previsti dalla normativa vigente, decorsi i quali la realizzazione del progetto si intende autorizzata in assenza di comunicazione di motivato dissenso [lettere f) e g)];
rilevato che, con riferimento alla materia urbanistica, nei casi in cui debba essere presentata la denuncia di inizio attività edilizia, occorre un coordinamento tra il procedimento di autocertificazione attivabile presso lo sportello unico e il procedimento della dichiarazione di inizio attività (DIA) edilizia, disciplinato dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380);
valutata positivamente la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), relativa all'adozione da parte dei comuni di un sistema di monitoraggio dell'attività dello sportello unico e segnalata l'opportunità che il Governo informi il Parlamento circa il funzionamento delle nuove misure di semplificazione, anche al fine dell'adozione di ulteriori iniziative normative nella direzione indicata dal provvedimento;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), siano aggiunte le seguenti:
«c-bis) con riferimento al procedimento di cui all'articolo 6, prevedere che, nei casi in cui la normativa vigente contempli la presentazione della denuncia di inizio attività edilizia, sia garantita l'applicazione del relativo procedimento, di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento in particolare ai termini, al contenuto della documentazione da presentare e al termine massimo di efficacia della denunzia di inizio attività;
c-ter) con riferimento all'articolo 6, comma 6, in considerazione dei potenziali effetti per l'ambiente che potrebbero derivare anche dallo svolgimento di ordinarie attività produttive, attribuire alle
2) dopo l'articolo 2, sia aggiunto il seguente:
1. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, trasmette una relazione al Parlamento sul funzionamento delle nuove procedure di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento agli effetti, in rapporto all'aumento del ricorso al procedimento di autocertificazione, della riduzione dei termini di cui all'articolo 6, commi 6 e 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447».
La VIII Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, la proposta di legge n. 1428, concernente «Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività», nel testo risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla X Commissione;
preso atto che il testo recepisce le condizioni espresse dalla VIII Commissione nel suo parere del 7 novembre 2006;
valutato positivamente, in particolare, l'articolo 3, che prevede che il Governo trasmetta una relazione al Parlamento circa il funzionamento delle nuove misure di semplificazione, anche al fine dell'adozione di ulteriori iniziative normative;
preso atto, pertanto, che il testo si muove nella giusta direzione, in quanto risulta in grado di coniugare un intervento di semplificazione normativa e procedurale con il necessario rigore nel settore edilizio, urbanistico ed ambientale;
esprime
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo della proposta di legge n. 1428, come modificato a seguito degli emendamenti approvati dalla X Commissione Attività produttive della Camera;
considerato che il testo proposto autorizza il Governo ad adottare norme regolamentari in materia di sportello unico per le imprese, recanti modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, volte a conseguire una semplificazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, ad abbreviare i relativi termini ed ad estendere il ricorso all'autocertificazione e alla dichiarazione di inizio attività;
rilevato che il testo stabilisce altresì le disposizioni tese ad apportare modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 19 della legge 241 del 1990 in materia di dichiarazione di inizio attività;
preso atto che la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha posto in essere una sostanziale riforma del Titolo V della Costituzione apportando una nuova formulazione dell'articolo 117, che riconduce alla competenza esclusiva o concorrente dello Stato le sole materie di cui all'articolo 117, commi 2 e 3, riconoscendo alla competenza esclusiva delle regioni le restanti materie o ambiti di interesse non espressamente contemplati dalle predette disposizioni costituzionali;
preso atto che il contenuto del testo risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 19 dicembre 2006 contempla previsioni atte a promuovere forme di collaborazione, intese o meccanismi di coordinamento con il sistema delle regioni e delle autonomie territoriali in un settore sul cui testo
considerato che le disposizioni recate dal testo emendato appaiono assumere i connotati di norme cedevoli rispetto ad un successivo intervento normativo delle autonomie territoriali costituzionalmente competenti in materia, profilandosi in tal modo il testo in esame quale opinabile ma apprezzabile sollecitazione ad un più opportuno intervento normativo regionale;
rilevato che l'articolo 3 del testo in esame stabilisce che il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, trasmetta una relazione al Parlamento in merito al funzionamento delle procedure di semplificazione amministrativa, e che la Commissione parlamentare per le questioni regionali sarà anche chiamata ad una verifica del rispetto delle autonomie territoriali nella attuazione della legge;
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 1, sia soppressa la lettera r) e all'articolo 3 sia inserito, prima del comma 1, il seguente comma:
«01. La presente legge si applica nei limiti e compatibilmente al rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, Parte II, della Costituzione».
TESTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento modificativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, di seguito denominato «regolamento», conformandosi al criterio generale di semplificare i procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di abbreviare i relativi termini e di estendere il ricorso all'autocertificazione e alla dichiarazione di inizio dell'attività. Nel dare attuazione al criterio generale di cui al presente comma, il Governo si conforma alle seguenti norme regolatrici della materia: |
1. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento modificativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, di seguito denominato «regolamento», conformandosi ai criteri generali di semplificare i procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di abbreviare i relativi termini e di estendere il ricorso all'autocertificazione e alla dichiarazione di inizio dell'attività. Nel dare attuazione ai criteri generali di cui al presente comma, il Governo si conforma alle seguenti norme regolatrici della materia: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) nei comuni che non hanno provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione della struttura unica di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento, il procedimento unico di cui al medesimo comma 1 è affidato al sindaco, che assume la qualifica di responsabile dell'intero procedimento; |
a) prevedere che i comuni possano esercitare le proprie funzioni, relativamente all'attivazione dello sportello unico, in forma associata, e che la struttura cui è affidato il procedimento coordini le istruttorie relative a tutti gli enti della pubblica amministrazione competenti coinvolti. Prevedere che, nei comuni che non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione della struttura unica di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento, il | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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procedimento unico sia affidato ad un soggetto qualificato delegato dal sindaco, che assume la qualifica di responsabile del procedimento; qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area, ovvero abbiano costituito un'unione di comuni, il responsabile del procedimento può essere identificato con il responsabile del patto territoriale o del contratto d'area, o con il responsabile designato dall'unione;
| b) prevedere che lo sportello unico, oltre alla predisposizione dell'archivio informatico di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento, assicuri il contatto con l'utenza anche attraverso altri canali di comunicazione, oltre che con il contatto diretto;
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| c) prevedere che i comuni adottino un sistema di monitoraggio dell'attività dello sportello unico dal quale emergano i tempi effettivi della conclusione dei procedimenti e i casi in cui sono autorizzate deroghe al rispetto dei tempi stabiliti;
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| d) con riferimento al procedimento mediante autocertificazione, di cui all'articolo 6 del regolamento, prevedere che, nei casi in cui la normativa vigente contempli la presentazione della denuncia di inizio attività edilizia, sia garantita l'applicazione del relativo procedimento, di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
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| b) il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento, relativo alla richiesta di integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori, è ridotto a sette giorni, sopprimendo le previsioni concernenti la sospensione dei termini recate al comma 3, terzo periodo, al comma 5, secondo periodo, e al comma 14, del medesimo articolo 6;
| e) prevedere che il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento, relativo alla richiesta di integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori, sia ridotto a sette giorni;
| c) per quanto riguarda l'audizione in contraddittorio di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento, è previsto che
| f) per quanto riguarda l'audizione in contraddittorio di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, del regolamento, prevedere che essa Pag. 15 essa debba essere convocata entro il termine di sette giorni dalla presentazione della domanda, nonché che debba essere avviata entro trenta giorni dalla convocazione e conclusa entro i sessanta giorni successivi al suo avvio;
| debba essere convocata entro il termine di sette giorni dalla presentazione della domanda, che debba essere avviata entro dieci giorni dalla convocazione e che debba essere conclusa entro sessanta giorni successivi al suo avvio. Prevedere che l'audizione in contraddittorio possa essere convocata dal responsabile del procedimento anche su richiesta dell'impresa interessata e attribuire all'impresa la facoltà di farsi rappresentare, anche ai fini della conclusione dell'accordo di cui al comma 5, da un soggetto fiduciario, appositamente delegato, con facoltà di autenticarne la sottoscrizione;
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| d) in relazione all'articolo 6, comma 6, del regolamento, è soppresso il riferimento alla necessità dell'acquisizione dell'autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione; è previsto un termine di sette giorni entro il quale la realizzazione del progetto si intende autorizzata in assenza di una comunicazione di motivato dissenso; è previsto, altresì, che il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta di integrazione dei documenti ai sensi del comma 3 o nel caso di convocazione dell'audizione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 6;
| g) in relazione all'articolo 6, comma 6, del regolamento, riguardante la realizzazione di impianti a struttura semplice previamente individuati dalla regione, ferma restando per le regioni la possibilità di individuare ulteriori attività produttive che, a causa delle specifiche implicazioni di carattere ambientale, necessitino l'applicazione dei termini più ampi previsti dalla normativa vigente, prevedere un termine di sette giorni lavorativi entro il quale la realizzazione del progetto si intende autorizzata in assenza di una comunicazione di motivato dissenso; prevedere, altresì, che il suddetto termine sia sospeso nel caso di richiesta di integrazione dei documenti ai sensi del comma 3 o nel caso di convocazione dell'audizione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 6. Prevedere infine che i termini riprendano a decorrere dalla data di acquisizione dei dati istruttori sopra indicati, ovvero dal momento della presentazione del progetto modificato ai sensi del citato comma 5;
| e) è disposta l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 6 del regolamento, facendo tuttavia salvo il principio che il procedimento si conclude con il rilascio della concessione edilizia, se necessaria.
| h) in relazione all'articolo 6, comma 8, del regolamento, prevedere che, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, il procedimento si concluda entro il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura;
1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale» sono soppresse.
1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività è ridotto a sette giorni lavorativi dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».
«2-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 abbia ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresa l'iscrizione in albi o ruoli a tale fine eventualmente richiesta, il termine previsto dal comma 2 è ridotto a sette giorni. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente».
4. Al comma 3 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «nel termine di
2. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, dopo le parole:
«5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 2-bis e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
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