Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1912

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1912



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIOVANARDI

Introduzione dell'articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali delle Repubbliche di Croazia e del Montenegro e ai loro discendenti

Presentata l'8 novembre 2006

      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il Primo Ministro croato Ivo Sanader, rispondendo ad una interrogazione al Sabor, ha lamentato che la recente legge italiana che riapre i termini della richiesta per la cittadinanza italiana limita tale possibilità solo agli italiani residenti nei territori già appartenenti all'Italia, e non a quelli residenti in tutta la Croazia.
      In quella occasione, l'onorevole Furio Radin, rappresentante al Sabor della minoranza italiana in Croazia, ha rassicurato il Premier Sanader, dicendosi favorevole ad interessare il Parlamento italiano per l'estensione della cittadinanza italiana a tutti gli italiani residenti in Croazia e in Montenegro.
      Naturalmente l'estensione dei benefici introdotti dalla legge 29 marzo 2006, n. 124, deve essere rigorosamente limitata a quanti siano già stati in possesso della cittadinanza italiana (posseduta quali «regnicoli» o per averla ricevuta dopo il 1921) ed ai loro discendenti, attenendosi, per semplificare le cose e non generare nuovi problemi, alle modalità e ai requisiti richiesti per i cittadini italiani già residenti nei territori ceduti nel 1947.
      Applicando questo criterio, si è scelto come riferimento il 10 giugno 1940 quale data nella quale i cittadini italiani devono essere stati residenti nella Dalmazia non annessa ai fini dell'ammissione alla concessione della cittadinanza prevista dalla presente proposta di legge.
 

Pag. 2

torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 17-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

      «Art. 17-quater. - 1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:

          a) ai soggetti, non inclusi tra quelli di cui all'articolo 17-bis, che siano stati cittadini italiani e che, alla data del 10 giugno 1940, erano residenti nei territori attualmente facenti parte della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Montenegro;

          b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).

      2. Ai fini della richiesta del riconoscimento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 17-ter.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su