PDL 2160
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2160
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DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro della giustizia
(MASTELLA)
e dal ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)
di concerto con il ministro dell'università e della ricerca
(MUSSI)
con il ministro della pubblica istruzione
(FIORONI)
con il ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
(MELANDRI)
con il ministro del lavoro e della previdenza sociale
(DAMIANO)
con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)
con il ministro per le politiche europee
(BONINO)
con il ministro della salute
(TURCO)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)
e con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
(NICOLAIS)
Delega al Governo in materia di professioni intellettuali
Presentato il 24 gennaio 2007
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Onorevoli Deputati! - Il nostro Paese ha una notevole tradizione nel settore delle libere professioni e tuttora dispone di eccellenti professionisti nei vari campi ove l'apporto di cultura e saperi specialistici, di conoscenze tecniche, di capacità dell'intelletto e dell'ingegno costituiscono l'essenza del servizio professionale; analoga tradizione ha il sistema ordinistico, che comprende e racchiude buona parte delle libere professioni, un sistema predisposto a tutela dei propri iscritti nella tipicità e specificità del lavoro svolto. Ma in questo campo di attività con alto valore aggiunto si sono verificati fenomeni nuovi, fra loro connessi nell'ambito dell'integrazione europea e del mercato: la sempre più robusta presenza nel nostro territorio di studi professionali e di società di consulenza di altri Paesi, la marcata differenza quantitativa tra l'offerta globale di servizio da parte di professionisti italiani e la relativa domanda di una utenza sempre più orientata verso la qualità del servizio, la peculiare asimmetria informativa e la rilevanza dei costi sociali derivanti da prestazioni non adeguate. Si è dunque posto il problema di scelte innovative al fine di evitare nell'economia della conoscenza e dello sviluppo una dipendenza da professionalità straniere; anche il mondo dell'impresa, che deve misurarsi nei mercati internazionali, sottolinea la necessità di sviluppare servizi adeguati e in grado di assistere le aziende nella competizione globale.
D'altra parte, l'Unione europea è intervenuta più volte ribadendo l'importanza del ruolo svolto dalle attività professionali, ma richiedendo nel contempo più circolazione e libertà nel mercato di tali servizi, più qualità e adeguata trasformazione dei vincoli nazionali disposti a favore degli organismi professionali in vincoli a favore della collettività degli utenti. L'ultimo intervento è del Parlamento europeo che, nello scorso ottobre, ha approvato una risoluzione in cui si sottolinea, come priorità fondamentale, l'esigenza del più ampio e agevole accesso dei consumatori al mercato dei servizi professionali, garantendo qualità e contenimento dei costi.
Numerosi sono stati nelle legislature precedenti i progetti di legge per riformare il sistema delle libere professioni adeguandolo alle esigenze moderne, purtroppo senza un esito positivo sia per la difficoltà dei problemi che ne conseguono, sia per resistenze frapposte nel timore che la riforma portasse inevitabilmente alla soppressione degli ordini professionali. Il disegno di legge che il Governo oggi presenta tiene conto dell'ampia elaborazione scientifica sul tema e del nutrito dibattito politico che ha nel tempo arricchito la tematica, avendo cura di precisare che l'intervento è relativo unicamente alle professioni intellettuali e non anche a tutta la restante attività professionale che non può essere qualificata come tale; si pensi, ad esempio, a tutte le figure professionali enucleabili dall'articolo 29, comma 7, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Ma, nel delineare una normativa-quadro per ordini e associazioni, la proposta si caratterizza per una ben precisa scelta: conferire ai contenitori socio-istituzionali delle professionalità, quali sono gli ordini, una fisionomia organizzativa e funzionale del tutto priva di connotati autoreferenziali o corporativi, cioè una identità completamente proiettata nell'interesse dell'utenza e del libero mercato, perché soltanto una nuova e moderna «ragion d'essere» può giustificare il proficuo mantenimento del sistema ordinistico, con il collaterale riconoscimento di associazioni professionali, sempre che rispondano ad interessi generali nella prospettiva dell'utenza.
Sul piano della tecnica normativa, la legge delega risulta il meccanismo più idoneo perché consente di dettare una disciplina di base a carattere generale e
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uniforme, lasciando ai decreti delegati la regolamentazione specifica delle singole professionalità. Anche per l'esercizio in forma societaria è sembrato opportuno non ricorrere alla legislazione diretta, in quanto l'adozione di una disciplina-quadro appare pregiudiziale a regolamentazioni settoriali per i notevoli riflessi dell'una sulle altre. Si sottolinea, inoltre, che i princìpi e criteri direttivi di delega adottati sono molto rigorosi e articolati al fine di superare la preoccupazione - già espressa in varie sedi politiche - di un troppo ampio potere normativo lasciato al Governo in una materia così delicata.
L'iniziativa merita alcune considerazioni quanto alla competenza dello Stato in rapporto all'articolo 117 della Costituzione.
L'idea di fondo che ispira il disegno di legge è soprattutto quella di realizzare «più circolazione e libertà nel mercato dei servizi professionali» con specifico riferimento alle professioni intellettuali; è, in altri termini, la garanzia della concorrenza nell'interesse di quanti di tali servizi si avvalgono. Inoltre, agli ordini si riconosce la qualità e la natura di enti pubblici non economici, sia pure con una nuova e moderna «ragion d'essere» che ne legittima le funzioni nell'attuale contesto socio-economico; si aggiunga che il disegno di legge contiene anche norme generali sulla formazione professionale, sull'esame di Stato e sul tirocinio in rapporto all'inserimento degli interessati nel sistema ordinistico. Ebbene, queste materie rientrano nell'ambito di legislazione esclusiva dello Stato, come dispone l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
È vero che il terzo comma di tale articolo comprende «le professioni» tra le materie di legislazione concorrente, ma il riferimento non può non circoscriversi ad attività professionali la cui disciplina può essere localizzabile nell'ambito regionale; viceversa, l'esercizio delle professioni intellettuali opera senza limiti territoriali. Per di più gli ordini non possono che essere enti nazionali a disciplina omogenea per l'esigenza di uniformità delle loro prerogative funzionali, a cominciare dal codice etico e dai livelli di qualità che devono assicurare per tutti i loro iscritti, ovunque essi esplichino la loro attività.
Inoltre, tra le materie oggetto di riserva alla competenza statale esclusiva rientra, come si diceva, la disciplina dell'esame di Stato previsto per l'accesso alle professioni dall'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, ed i relativi titoli di accesso.
Passando ai singoli articoli di cui il disegno di legge si compone, l'articolo 1 detta le regole di adozione dei decreti delegati e dei regolamenti attuativi, individuando nel Ministro della giustizia il proponente e specificando con quali Ministri è necessario il concerto, cioè, oltre il Ministro competente in relazione alla specifica attività svolta dai professionisti, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro per le politiche comunitarie, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro della pubblica istruzione, che hanno interessi generali in coerenza con le finalità della disciplina; sono indicate, inoltre, le autorità da sentire preventivamente, ed è prevista l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In questo modo si prevede una larga piattaforma di interventi e di stimoli per elaborare al meglio i provvedimenti di normazione diretta.
Si è ritenuto opportuno indicare già nell'articolo 1 che la riforma non comporta spese per il bilancio dello Stato, in quanto il sistema ordinistico da sempre prevede che gli enti non ricevano contributi da parte dello Stato ma che procedano alla copertura di tutte le spese che debbano affrontare attraverso l'imposizione di contributi a carico degli iscritti.
Al tempo stesso tale formula rende esplicito che l'eventuale attribuzione di nuovi compiti ad amministrazioni o ad enti
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pubblici comporta la necessità di individuare soluzioni che assicurino una invarianza di spesa, facendo sì che i servizi stessi siano assicurati con le risorse umane previste negli organici e con le risorse strumentali e finanziarie assicurate dalle leggi di bilancio.
È ovvio che tale principio non può che essere rispettoso dell'autonomia universitaria e scolastica, implicando unicamente che le eventuali ulteriori attività debbano trovare copertura nei fondi assegnati o nei bilanci delle università, salva la facoltà di decidere in via autonoma in ordine alle scelte di allocazione delle risorse da parte di tali enti.
L'articolo 2 introduce l'orditura essenziale dell'attività, comunque esercitata, nel contesto ordinistico o al di fuori, in forma individuale, associata o societaria. I criteri in proposito enunciati, se da un lato mirano a valorizzare le professioni intellettuali quali componenti essenziali dello sviluppo economico, dall'altro prospettano l'esigenza di contenimenti e di limiti numerici per gli enti pubblici non economici che costituiscono il sistema ordinistico, anche allo scopo di dare spazio ad iniziative di libera e spontanea aggregazione ove alcune professionalità possono trovare una collocazione più rispondente alla concorrenza nel mercato dei servizi. In questo contesto, l'articolo 2 fissa i princìpi e criteri direttivi generali a garanzia dell'esercizio professionale e cioè: la libertà di accesso alle professioni, salvo limiti per attività caratterizzate dal contestuale esercizio di funzioni pubbliche, ma conformemente ai princìpi di proporzionalità e di salvaguardia della concorrenza, nonché l'autonomia intellettuale e tecnica del professionista; la facilitazione delle condizioni d'ingresso per i giovani, salvo il livello e la qualità dei controlli per l'accesso; la libera autonomia di scelta da parte del cliente e la determinazione consensuale del corrispettivo; la tutela dell'utente anche per eventuali danni ingiusti mediante coperture assicurative; le condizioni della pubblicità relativa al servizio professionale; una corretta informazione del cliente per tutelarne l'affidamento; i limiti di compatibilità fra le prestazioni in regime di lavoro subordinato e determinate professioni.
Al tempo stesso è stato previsto che l'esercizio della delega produca una riduzione degli ordini, albi e collegi attualmente esistenti e, al tempo stesso, favorisca la trasformazione in associazioni di cui all'articolo 8 di quelli tra loro per i quali non si rinvengano specifici interessi pubblici meritevoli di tutela che ne giustifichino la protrazione dell'attività.
L'articolo 3, che insieme ad altre disposizioni si riferisce al settore delle professioni intellettuali denominate di «interesse generale», riguarda l'accesso e contiene numerose innovazioni nella logica di una idonea professionalità di base e dei meccanismi atti ad agevolare l'immissione di risorse-giovani, prevedendo espressamente il principio che il tirocinio, svolto presso i professionisti, debba essere remunerato in relazione all'impegno richiesto e all'apporto reso all'attività del professionista stesso. Si è ritenuto tuttavia di non indebolire i percorsi formativi per non depotenziare il bagaglio tecnico-culturale necessario a sostenere la concorrenza su livelli di sufficiente qualità; infatti, pur introducendo criteri di tirocinio differenziati, cioè anche all'estero o contemporaneamente all'ultima fase degli studi per il titolo professionale, si è rimarcata, ai fini dell'accesso, la conoscenza dei fondamenti tecnici, deontologici e pratici della professione, si è mantenuto l'esame di Stato per l'abilitazione a quelle professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela e si è conservato il meccanismo del concorso per i casi di obbligatoria determinazione numerica, anche in rapporto alle cosiddette «attività riservate».
È evidente, anche in questo caso, che le forme di tirocinio poste in essere da pubbliche amministrazioni devono essere svolte nell'ambito dei fondi disponibili in bilancio, essendo esclusa la possibilità che le stesse siano fonte di nuove spese.
Per converso, i princìpi e criteri direttivi introducono nuove linee di disciplina
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concernenti la composizione delle commissioni esaminatrici, in modo da sottrarla alla prevalente competenza degli ordini e per garantire la terzietà degli esaminatori e l'oggettività delle valutazioni.
Si è, inoltre, inteso ampliare l'area di tutela degli utenti prevedendo che i decreti delegati stabiliscano i casi di obbligatoria esistenza di forme di assicurazione dirette a garantire la possibilità reale di ottenere un risarcimento del danno.
L'articolo 4 è dedicato alla struttura organizzativa e ai compiti degli attuali ordini, collegi e albi degli iscritti, sul presupposto - come si è detto - della diversa ragion d'essere rivolta alla tutela dell'utenza e del mercato dei servizi. Se ne prevede la riorganizzazione, anche mediante accorpamenti, ove possibili, e si dettano specifici criteri sulla composizione e sull'articolazione nazionale e locale, lasciando, poi, alla potestà statutaria di ciascun ente la definizione dell'assetto ritenuto più opportuno per perseguire le finalità individuate e per meglio svolgere i poteri attribuiti. Per la composizione organica degli ordini e dei collegi, ai quali è attribuita la rappresentanza istituzionale degli iscritti, si prevedono ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità quanto agli incarichi di gestione, si garantiscono la tutela delle minoranze, la temporaneità delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da evitare centri di potere ed immobilismi non coerenti alle esigenze del mercato e alla dinamica domanda-offerta di servizi professionali. È stata, inoltre, introdotta la previsione di una specifica normativa transitoria diretta a consentire una sollecita applicazione delle nuove disposizioni e, al tempo stesso, la possibilità di procedere in modo ordinato alle procedure per il rinnovo delle stesse. Quanto ai compiti, il disegno di legge conferma la potestà statutaria e la relativa autonomia, ma prevede che all'interno dei propri statuti gli ordini curino la qualificazione e l'aggiornamento professionali degli iscritti, l'adozione di codici deontologici nazionali, l'informativa al pubblico delle regole e dei metodi di prestazione dell'attività, il controllo sugli iscritti e sulla qualità dell'offerta, e garantiscano un consistente aiuto ai giovani che vogliano accedere alla professione, destinando a questo compito parte delle risorse degli enti, e una concreta e fattiva assistenza a quanti nella professione muovono i primi passi.
Altri princìpi e criteri direttivi riguardano la formazione elettiva degli organi a livello nazionale e territoriale, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza nonché la temporaneità delle relative cariche e, infine, le ipotesi gravi ed eccezionali di scioglimento dei consigli territoriali e nazionali.
L'articolo 5 realizza sul piano sistematico un raccordo con le competenze specifiche dei Ministri dell'università e della ricerca e della salute. Esso infatti, nel riconoscere al Ministro dell'università e della ricerca e al Ministro della salute, in relazione alle sole professioni sanitarie, l'iniziativa dei decreti delegati in materia di coordinamento tra le norme relative al conseguimento dei titoli di studio universitari con quelle relative all'accesso alle rispettive professioni anche ai fini del tirocinio, enuncia i princìpi e criteri direttivi per il coordinamento dei corsi e delle classi di laurea con l'esame di Stato e la successiva iscrizione ad ordini e collegi nonché per la possibilità di effettuare parte del tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi universitari o per istituire apposite sezioni di ordini e collegi, determinando l'ambito di attività professionale il cui esercizio è consentito a seguito dell'iscrizione in tali sezioni. Per quanto riguarda questo ultimo aspetto, è stata prevista la proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della giustizia, in relazione alle professioni sanitarie
È stato ribadito, tra i criteri di delega per gli emanandi decreti legislativi, che debba essere rispettata l'inesistenza di nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, anche attraverso l'espresso richiamo all'articolo 1, comma 4.
L'articolo 6 realizza, invece, sul piano sistematico un raccordo con le competenze specifiche del Ministro della pubblica
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istruzione. Esso infatti, nel riconoscere al Ministro della pubblica istruzione l'iniziativa dei decreti delegati in materia di coordinamento tra le norme relative al conseguimento dei titoli di studio a livello di scuola secondaria superiore con quelle relative all'accesso alle rispettive professioni anche ai fini del tirocinio, enuncia i princìpi e criteri direttivi per l'organizzazione dei corsi scolastici ai fini del coordinamento con l'esame di Stato e della successiva iscrizione ad ordini e collegi, nonché per la possibilità di effettuare parte del tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi scolastici. L'iniziativa compete altresì al Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della giustizia, per i decreti delegati diretti ad istituire apposite sezioni di ordini, albi e collegi, determinando l'ambito di attività professionale il cui esercizio è consentito a seguito dell'iscrizione in tali sezioni.
È stato ribadito anche in questo caso, tra i criteri di delega per gli emanandi decreti legislativi, il principio che debba essere rispettata l'inesistenza di nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, anche attraverso l'espresso richiamo all'articolo 1, comma 4.
L'articolo 7 reca i princìpi e criteri direttivi generali in materia di codice deontologico e di regime disciplinare. Negli ultimi tempi si è manifestata una marcata attenzione per questi profili, che rappresentano, se adeguatamente soddisfatti, una condizione necessaria nel sistema della competitività per garantire in concreto prestazioni efficienti e corrette, senza un eccessivo costo individuale o gravose incidenze sugli
standard di economia globale. Perciò la proposta che si formula è molto attenta nel delineare i princìpi cardine dei codici deontologici, da adottare a livello nazionale, rivolti a garantire tanto il cliente quanto gli interessi pubblici comunque coinvolti nell'esercizio della professione; analoga attenzione è dedicata ai princìpi di regolamentazione del procedimento disciplinare, dall'autorità che lo promuove alle modalità attuative, dalle fattispecie di illecito alle sanzioni applicabili e ai rimedi contro le decisioni. Fra l'altro si stabilisce che non vi può essere interdipendenza né sovrapposizione tra incarichi di gestione degli ordini e compiti nelle commissioni di disciplina.
L'elaborazione culturale e legislativa che precede il presente intervento di riforma si era orientata nel riconoscere funzione e spazio operativo alle associazioni professionali, cioè a iniziative di libera e spontanea aggregazione rivolte alla tutela degli interessi professionali e al corrispondente riconoscimento pubblico; il testo che si propone recepisce l'indirizzo, definito «sistema duale», ma lo coordina nell'articolo 8 con le scelte di politica legislativa cui la riforma si ispira nella sua complessiva architettura. Le associazioni cui si riferisce l'articolo 8 non sono quelle dirette all'esercizio in comune dell'attività professionale, che costituiscono forme di prestazioni rese in modo associato e che già sono ammesse nella libera autonomia del servizio professionale, bensì organismi nei quali si riconoscono, per la tutela della propria identità e specificità, ampie aree professionali, talvolta portatrici di attività emergenti e di forte dinamica nel tessuto sociale. L'obiettivo di tali associazioni è soprattutto quello di dare evidenza pubblica ai requisiti professionali dei propri iscritti; perciò chiedono, attraverso un riconoscimento amministrativo, una legittimazione socio-economica della loro funzione nel mercato dei servizi professionali e postulano che gli associati svolgano una attività professionale omogenea. Ora, poiché tra le finalità di queste associazioni vi è pure il rilascio dell'attestato di competenza relativo alle qualifiche tecnico-professionali dei propri iscritti e alle relative specializzazioni, per l'inserimento in un apposito registro ministeriale che soddisfi quella evidenza pubblica è necessario richiedere ben precise condizioni, concernenti sia l'ambito operativo della platea degli associati sia i compiti svolti e da svolgere nei confronti degli stessi. Il testo si fa carico di tali esigenze e, nel dettare princìpi e criteri direttivi, stabilisce che per l'iscrizione in un registro, articolato in due sezioni, una tenuta dal Ministero della
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giustizia e l'altra dal Ministero della salute per le sole associazioni relative a professioni sanitarie, le associazioni devono esistere da un certo numero di anni, comunque non inferiore a quattro, al fine di garantirne la credibilità, avere un'ampia diffusione sul territorio e riguardare attività suscettibili di incidere su diritti costituzionalmente garantiti o su interessi che per il loro radicamento nel tessuto socio-economico comportino l'esigenza di tutelare la relativa utenza. Ma non basta: occorre pure che abbiano, nella struttura organica e nella gestione, un assetto trasparente e ispirato alla dialettica democratica, e che adempiano efficacemente a compiti di verifica della professionalità dei propri associati, di aggiornamento professionale e di adesione a regole deontologiche. D'altronde solo così si può riconoscere la capacità di rilasciare attestati di competenza, che perciò vanno emessi sulla base di elementi direttamente acquisiti dall'organismo associativo; in ogni caso, tali attestati non possono non avere un limite temporaneo di durata.
Anche in questo caso il richiamo operato all'articolo 1, comma 4, intende ribadire che la nuova attività dovrà essere assicurata dalle amministrazioni attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalle norme vigenti, essendo previsto il divieto di maggiori spese.
In conclusione, se è vero che la disciplina delle associazioni professionali si avvicina a quella degli ordini, è altrettanto vero che tra esse e gli ordini vi sono differenze sostanziali: i primi rappresentano quasi articolazioni dei pubblici poteri per i compiti cui devono adempiere nell'interesse pubblico e sono, per gli esercenti determinate attività riservate, professioni ad iscrizione obbligatoria; mentre le associazioni derivano da libere iniziative, così come libera è la partecipazione ad esse; in secondo luogo, gli ordini hanno la rappresentanza istituzionale dei propri iscritti, mentre gli altri organismi hanno soltanto quella associativo-privatistica; in terzo luogo, gli ordini, nella rinnovata fisionomia, svolgono funzioni nel prevalente e diretto interesse dell'utenza, mentre le associazioni le svolgono nel prevalente interesse degli associati e solo indirettamente per l'utenza.
I princìpi e criteri direttivi in tema di società tra professionisti sono contenuti nell'articolo 9, che reca orientamenti normativi specifici limitati alle professioni comprese nel sistema ordinistico. Questa scelta, che lascia per il resto all'autonomia privata l'opzione per uno dei tipi societari previsti dal codice civile, è imposta dall'esigenza di contenere la disciplina
ad hoc e di favorire, viceversa, l'operatività a mezzo di società di capitali nei settori emergenti ove una dinamica imprenditoriale si rivela più adeguata alle esigenze del mercato dei servizi professionali.
La nuova tipologia societaria richiede che vi possano partecipare soltanto iscritti ai relativi albi nonché, ma per le sole prestazioni tecniche e con partecipazione minoritaria, anche soggetti non professionisti; è comunque stabilita l'esclusione per le cosiddette «attività riservate». Il quadro normativo prevede una ben precisa ragione sociale e una idonea consistenza patrimoniale di cui disciplina i conferimenti, con circoscritto apporto di solo capitale qualificato dalla caratterizzazione di socio-professionista; individua in modo stringente il rapporto tra scelta del socio incaricato della prestazione e ipotesi in cui tale scelta non risulti effettuata dall'utente, precisando il regime di responsabilità; prevede l'iscrizione della società all'albo ordinistico e le conseguenze anche disciplinari.
L'articolo 9 consente inoltre la costituzione di società multiprofessionali, indica le condizioni e i limiti di tale costituzione, ne prevede l'iscrizione agli albi relativi alle singole attività esercitate e disciplina gli effetti di un'eventuale cancellazione; adatta il regime di responsabilità alla tipologia multiprofessionale, anche in relazione al socio che esplica la prestazione, sia esso individuato o meno dal cliente; stabilisce gli effetti di un procedimento civile che coinvolga la società o il singolo socio e le reciproche possibilità di intervento e di difesa; fissa i criteri per i conferimenti nella società multiprofessionale,
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le caratteristiche e le condizioni; prevede la riserva delle cariche a soci professionisti in caso di partecipazione di non professionisti; disciplina le opzioni nelle ipotesi di morte, recesso o esclusione di un socio.
Va sottolineato, infine, che il contenuto del disegno di legge è coerente alle linee stabilite, in tema di ordini, associazioni, tirocinio professionale e pubblicità, dalla citata risoluzione del Parlamento europeo dell'ottobre 2006; e va altresì sottolineato che per la redazione del testo ci si è avvalsi dell'anteriore elaborazione realizzata da precedenti Governi e nelle scorse legislature, e che essa è stata accompagnata da un'ampia consultazione di ordini, rappresentanze nazionali di associazioni, referenti scientifici e istituzionali (come il CENSIS e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), organismi sindacali e Confindustria. È dunque auspicabile che la convergenza realizzata in linea di massima possa finalmente tradursi in un corpo normativo idoneo a rispondere alle attese di tanti anni e alle non più eludibili esigenze del mercato europeo e della globalizzazione.
Si ribadisce che dalla legge delega e dai decreti legislativi delegati non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e non si redige pertanto la relazione tecnica.
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo in materia di professioni intellettuali).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la disciplina delle professioni intellettuali e delle relative forme organizzative, nel rispetto delle competenze delle regioni, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di libertà di accesso, limitando, a tutela della concorrenza, l'ambito delle attività riservate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dalla presente legge. La delega comprende anche il coordinamento con la normativa vigente in materia di istruzione di secondo grado e universitaria, in particolare per quanto riguarda gli esami di Stato e l'accesso alle professioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e con il Ministro per le politiche comunitarie, nonché con il Ministro competente in relazione alla specifica attività svolta dai professionisti, e in particolare con il Ministro della salute per le materie di sua competenza, sentiti gli ordini professionali interessati, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome
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di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla ricezione dei relativi schemi; decorso tale termine i decreti legislativi sono comunque emanati.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanati decreti correttivi e integrativi, con le modalità di cui al comma 2, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dalla presente legge.
4. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali di disciplina delle professioni intellettuali).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo disciplina le modalità generali di accesso alle professioni intellettuali e di esercizio delle medesime, tenuto conto delle specificità delle singole attività professionali, con esclusione di quelle previste dall'articolo 29, comma 7, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali, fatti salvi, princìpi e criteri direttivi riguardanti le professioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge:
a) prevedere che l'accesso alle professioni intellettuali sia libero, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, salvo quanto previsto alla lettera f), e favorire l'accesso delle giovani generazioni alle professioni stesse;
b) valorizzare e razionalizzare l'attività delle professioni intellettuali, quale componente essenziale dello sviluppo economico del Paese;
c) garantire la libertà di concorrenza dei professionisti e il diritto degli utenti ad
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una effettiva e informata facoltà di scelta e ad un adeguato livello qualitativo della prestazione professionale;
d) individuare, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi una riduzione di quelli già previsti dalla legislazione vigente, ovvero attraverso il ricorso alle associazioni di cui all'articolo 8, favorendo, per gli ordini, albi e collegi già esistenti, per i quali non ricorrano specifici interessi pubblici che rendano necessario il ricorso al sistema ordinistico, la trasformazione in associazioni di cui al medesimo articolo 8;
e) riorganizzare le attività riservate a singole professioni regolamentate limitandole a quelle strettamente necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale, previa verifica della inidoneità di altri strumenti diretti a raggiungere il medesimo fine e senza aumentare le riserve già previste dalla legislazione vigente;
f) conformemente ai princìpi di proporzionalità e di salvaguardia della concorrenza, prevedere la possibilità di limitate e specifiche ipotesi di predeterminazione numerica, nei soli casi in cui le attività professionali siano caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza, alla limitazione del numero dei professionisti che possono esercitare, anche senza vincoli territoriali;
g) prevedere che l'esercizio dell'attività sia fondato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;
h) prevedere che la professione possa essere esercitata in forma individuale o in forma associata o in forma societaria; prevedere apposite garanzie a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista anche
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per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse; prevedere, in relazione ai casi di rapporto di lavoro subordinato, le ipotesi in cui l'iscrizione ad ordini, albi o collegi sia obbligatoria o sia compatibile con lo stesso, con riferimento alle sole attività riservate;
i) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di esercizio della professione, un'adeguata tutela degli interessi pubblici generali eventualmente connessi all'esercizio della professione, il rispetto delle regole deontologiche, la diretta e personale responsabilità del professionista nell'adempimento della prestazione e per il risarcimento del danno ingiusto che dall'attività del professionista sia eventualmente derivato;
l) consentire la pubblicità a carattere informativo, improntata a trasparenza e a veridicità, relativamente ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche del servizio professionale offerto e ai costi complessivi delle prestazioni;
m) prevedere che il corrispettivo della prestazione sia consensualmente determinato tra le parti, anche pattuendo compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; garantire il diritto del cliente alla preventiva conoscenza del corrispettivo ovvero, se ciò non sia possibile, all'indicazione di una somma individuata nel minimo e nel massimo; prevedere, a tutela del cliente, l'individuazione generale di limiti massimi dei corrispettivi per ciascuna prestazione;
n) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti; prevedere la possibilità per gli ordini, gli albi e i collegi e per le associazioni di cui all'articolo 8 di negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle polizze, anche stipulando un idoneo contratto operante per tutti gli
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iscritti, previa procedura di gara conforme alla normativa comunitaria in materia di affidamento di servizi e fatta salva la facoltà di ogni iscritto di aderire; introdurre l'obbligo per il professionista di rendere noti al cliente, all'atto di assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza e il relativo massimale;
o) per una corretta informazione del cliente e per tutelarne l' affidamento, prevedere l'obbligo per il professionista di indicare la propria appartenenza a ordini, collegi o associazioni professionali e di fornire indicazioni sulla sua specifica esperienza e sull'esistenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione alla prestazione richiesta.
Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi specifici per l'accesso alle professioni intellettuali di interesse generale).
1. In attuazione dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 2061 del codice civile e nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, il Governo disciplina le modalità di accesso alle professioni intellettuali nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, tenuto conto della specificità delle singole professioni e nell'osservanza dei criteri di proporzionalità ed effettiva necessità anche in relazione alla concorrenza:
a) disciplinare il tirocinio professionale, di durata non superiore a dodici mesi in relazione alle singole professioni e comunque contenuta secondo modalità che privilegino la concentrazione delle esperienze professionali e che garantiscano l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e da svolgere sotto la responsabilità di un professionista iscritto da almeno quattro anni, fatto salvo quanto previsto negli articoli 5 e 6; riconoscere un equo compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività dello studio professionale; prevedere, tenendo conto delle singole tipologie
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professionali, forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teorico-pratico, nonché la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio all'estero, garantendo in ogni caso l'insegnamento dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione;
b) mantenere l'esame di Stato per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità; disciplinare le modalità dell'esame di Stato, o del concorso per i casi di obbligatoria predeterminazione numerica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), in modo da assicurare l'uniforme valutazione dei candidati su base nazionale e la verifica del possesso delle competenze tecniche necessarie per la specificità delle singole professioni; prevedere che le commissioni giudicatrici siano composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale, limitando a meno della metà la presenza di membri effettivi e supplenti appartenenti agli ordini professionali o da questi designati e limitando alla sola presidenza, in concorso con altri soggetti professionali e nel rispetto delle attuali previsioni normative, la possibilità di nomina di magistrati ordinari; individuare le modalità che assicurino la terzietà dei commissari e l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità sul territorio in caso di previsione di procedure decentrate; garantire una adeguata pubblicità all'avvio delle procedure di abilitazione o ai concorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti gli ordini per le professioni intellettuali di interesse generale).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede a regolamentare
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le professioni intellettuali di interesse generale sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinarne l'organizzazione in ordini, albi o collegi professionali, ferma la qualificazione di enti pubblici non economici, con la possibilità di accorpamento degli ordini esistenti in relazione a professioni analoghe o con la possibilità di istituire apposite sezioni che tengano conto della specificità del percorso formativo degli iscritti;
b) prevedere l'articolazione degli ordini, albi e collegi in organi centrali e periferici, secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specificità delle singole professioni, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche;
c) prevedere che gli ordini, albi e collegi disciplinino, all'interno dei propri statuti: l'esercizio da parte degli organi centrali dei compiti di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli organi territoriali anche attraverso poteri di vigilanza e di adozione di atti sostitutivi; l'attribuzione del potere di designazione di propri rappresentanti; la tenuta aggiornata degli elenchi degli iscritti dei quali hanno la rappresentanza istituzionale; la redazione dei codici deontologici nazionali; la determinazione del contributo da corrispondere alle strutture territoriali;
d) attribuire agli ordini, albi e collegi, sotto la vigilanza del Ministero competente, la tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni e la costante verifica della qualificazione e dell'aggiornamento professionali permanenti degli iscritti; dotare gli ordini professionali di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autorganizzazione, prevedendo l'obbligatorietà del controllo contabile da parte di un idoneo organismo di revisione; prevedere regole di contabilità a garanzia dell'economicità della gestione, sotto la vigilanza del Ministero competente;
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e) disciplinare la composizione degli ordini, albi e collegi nelle articolazioni sia nazionali sia territoriali, i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, nonché l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, anche in relazione al contemporaneo svolgimento di funzioni all'interno di associazioni sindacali e di categoria o nei consigli direttivi di enti o di associazioni aventi rapporti di natura economica con gli stessi, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità in modo da non superare il massimo di dieci anni; prevedere una disciplina transitoria, di durata non superiore a un anno, in relazione all'applicazione della temporaneità delle cariche e della loro limitata rinnovabilità, al fine di consentire un ordinato rinnovo delle cariche;
f) prevedere l'obbligo di versamento, da parte degli iscritti, dei contributi motivatamente determinati dagli organi, centrali e periferici, nella misura strettamente necessaria all'espletamento delle attività ad essi rispettivamente demandate, stabilendo idonee forme di vigilanza da parte dei Ministeri competenti;
g) prevedere come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti, l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico e l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n); comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di
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individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi; prevedere la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi alle suddette iniziative, anche istituendo apposite fondazioni;
h) prevedere, in casi di particolare gravità o di reiterata violazione di legge, il potere del Ministro competente di sciogliere, sentiti gli organi centrali, i consigli degli organi periferici, nonché di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dei consigli degli organi centrali.
Art. 5.
(Raccordo con la normativa in materia di istruzione universitaria).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi concernenti il raccordo tra la normativa in materia di studi universitari e la disciplina delle professioni intellettuali, per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio di livello universitario, sono emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) operare il raccordo tra i titoli di studio universitari e l'ammissione all'esame di Stato garantendo la possibilità di accesso alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli dei titoli di studio medesimi;
b) prevedere, per il tirocinio professionale, specifiche attività formative organizzate dalle università, con la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di laurea, garantendo in ogni
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caso la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione.
2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi concernenti l'istituzione di apposite sezioni di ordini, albi e collegi delle professioni intellettuali, per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio di livello universitario, fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituire sezioni degli ordini, albi e collegi distinte a seconda del titolo di studio posseduto;
b) determinare l'ambito di attività professionale il cui esercizio è consentito per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 concernenti la disciplina delle professioni sanitarie sono emanati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della giustizia.
Art. 6.
(Raccordo con la normativa in materia di istruzione secondaria superiore).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi concernenti il raccordo tra la normativa in materia di studi secondari e la disciplina delle professioni intellettuali, per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore, sono emanati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le politiche giovanili e le
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attività sportive e con il Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) operare il raccordo tra i titoli di studio di scuola secondaria superiore e l'ammissione all'esame di Stato garantendo la possibilità di accesso alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli dei titoli di studio medesimi;
b) prevedere, per il tirocinio professionale, specifiche attività formative organizzate dalle istituzioni scolastiche e dalle università, con la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio, garantendo in ogni caso la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione.
2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi concernenti l'istituzione di apposite sezioni di ordini, albi e collegi delle professioni intellettuali, per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore, sono emanati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituire sezioni degli ordini, albi e collegi distinte a seconda del titolo di studio posseduto;
b) determinare l'ambito di attività professionale il cui esercizio è consentito per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì ai corsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
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Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi in materia di codice deontologico e di potere disciplinare).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, con specifico riferimento all'emanazione di codici deontologici di categoria e al potere disciplinare degli ordini, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico avente le seguenti finalità: garantire la libera scelta da parte dell'utente e il suo affidamento, il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse; tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio; garantire la credibilità della professione; garantire la concorrenza; stabilire che la violazione dei princìpi in materia di pubblicità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), possa essere fonte di responsabilità disciplinare;
b) prevedere che il potere disciplinare sugli iscritti sia esercitato da organi nazionali e territoriali, distinti dagli organi di gestione e strutturati in modo da assicurare adeguate rappresentatività, anche per sezioni, imparzialità e indipendenza, composti non soltanto da professionisti iscritti al relativo albo; prevedere che in sede locale solo alcuni dei componenti delle commissioni disciplinari appartengano allo stesso ordine territoriale cui è iscritto l'incolpato, con la possibilità di costituire commissioni regionali o interregionali ovvero di spostare la competenza territoriale a conoscere del procedimento disciplinare;
c) prevedere specifiche regole per la titolarità e l'esercizio dell'azione disciplinare e per la celere conclusione del procedimento, in coerenza con i princìpi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto procedimento;
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d) consentire l'impugnazione davanti agli organi centrali o comunque davanti ad organi giurisdizionali e l'esperibilità del successivo ricorso per cassazione;
e) prevedere l'esercizio, in via sostitutiva per i casi d'inerzia, dell'azione disciplinare da parte del Ministro competente per la vigilanza, o di un suo delegato, ovvero del pubblico ministero, se non titolare dell'azione disciplinare;
f) individuare gli illeciti disciplinari nel mancato rispetto delle leggi e del codice deontologico, nell'omesso aggiornamento della formazione professionale, nei comportamenti pregiudizievoli per il cliente o contrari alla credibilità e al decoro della professione;
g) individuare le sanzioni applicabili secondo una graduazione correlata alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, dal semplice richiamo alla cancellazione dall'albo; prevedere che, in caso di illecito commesso dal professionista socio, gli effetti sanzionatori gravino anche sulla società e sui professionisti titolari di cariche sociali; prevedere il modo in cui incidono gli effetti sanzionatori nel caso di società costituite da professionisti appartenenti a categorie diverse, attenendosi al criterio della prevalente attività prestata per le società multiprofessionali, fatta comunque salva la responsabilità per i professionisti titolari di cariche sociali; prevedere ipotesi eccezionali di sospensione cautelare dall'esercizio della professione limitata nel tempo.
Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi in materia di associazioni professionali riconosciute).
1. Nell'attuazione della delega ai sensi dell'articolo 1, il Governo individua gli interessi generali in base ai quali possono essere riconosciute le associazioni di esercenti le professioni intellettuali, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti e di favorire la selezione qualitativa
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e la tutela dell'utenza, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire la libertà di costituire associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea, con il limite che, nel caso di attività riservate, possono farne parte solo gli iscritti al relativo ordine, albo o collegio;
b) stabilire che la partecipazione all'associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza;
c) prevedere l'iscrizione in apposito registro delle associazioni tra professionisti che sono in possesso dei seguenti requisiti: ampia diffusione sul territorio; svolgimento di attività che possono incidere su diritti costituzionalmente garantiti o su interessi che, per il loro radicamento nel tessuto socio-economico, comportano l'esigenza di tutelare gli utenti; prevedere che il registro sia distinto in due sezioni, una tenuta dal Ministero della giustizia e l'altra, per le materie di sua esclusiva competenza, dal Ministero della salute, e che l'iscrizione sia disposta dal Ministero competente per ciascuna sezione, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e gli ordini eventualmente interessati;
d) prevedere, ai fini della registrazione, che le associazioni siano state costituite da almeno quattro anni, che le stesse siano attive su tutto il territorio nazionale e che i relativi statuti e clausole associative garantiscano: la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; la dialettica democratica tra gli associati; l'osservanza di princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione;
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l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione e, in particolare, i livelli di qualificazione professionale, la costante verifica di professionalità per gli iscritti e l'effettiva applicazione del codice etico;
e) prevedere che soltanto le associazioni registrate possano rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale e tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, con esclusione delle attività riservate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti o riscontrati o comunque in possesso dell'associazione;
f) prevedere che i decreti legislativi siano redatti in modo tale da escludere incertezze in ordine alle funzioni rispettivamente attribuite dalla legge agli ordini e alle associazioni di professionisti;
g) prevedere le modalità di tenuta del registro e delle sue sezioni da parte del Ministro della giustizia e da parte del Ministro della salute, il controllo sul costante possesso dei requisiti stabiliti dal presente comma a pena di cancellazione e la conseguente inibizione per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati ai sensi della lettera e).
Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi in materia di società tra professionisti).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, ferma restando la possibilità di esercitare le professioni intellettuali in forma societaria, in conformità alle disposizioni previste dal codice civile ed alla eventuale disciplina di settore, il Governo disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali riservate o regolamentate nel sistema ordinistico anche in forma societaria
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o cooperativa nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico possano essere esercitate in forma societaria o cooperativa avente ad oggetto esclusivo l'esercizio in comune da parte dei soci e disciplinare tale società come tipo autonomo e distinto dalle società previste dal codice civile; prevedere che dette professioni possano essere esercitate anche mediante strumenti societari o cooperativi temporanei che garantiscano l'esistenza di un centro di imputazione di interessi in relazione a uno scopo determinato e cessino dopo il raggiungimento dello stesso;
b) prevedere che alla società possano partecipare soltanto professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli Stati membri dell'Unione europea purché in possesso del titolo di studio abilitante ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate;
c) disciplinare la ragione sociale della società a tutela dell'affidamento degli utenti e prevedere l'iscrizione della società agli albi professionali;
d) prevedere che l'incarico professionale conferito alla società possa essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, designati dall'utente, e stabilire che, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; assicurare comunque l'individuazione certa del professionista autore della prestazione;
e) prevedere che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;
f) prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato
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dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
g) prevedere che la società possa rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all'esercizio della professione e compiere le attività necessarie a tale scopo;
h) prevedere che i professionisti soci siano tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine;
i) prevedere che anche la società sia soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.
2. Nel disciplinare la società multiprofessionale o i centri di imputazione temporanea di cui al comma 1, lettera a), per attività diverse ma compatibili fra loro, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: stabilire gli ambiti di incompatibilità; prevedere che a tali società si applichi, in quanto compatibile, la disciplina delle diverse professioni con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedimentali che regolano i diversi profili di responsabilità, anche disciplinari; prevedere l'iscrizione delle società agli albi relativi alle singole attività e disciplinare, nel caso di cancellazione della società da uno degli albi nei quali la società sia iscritta, l'esclusione del socio o dei soci iscritti al medesimo albo; prevedere che restino salve, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie, e in particolare dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
3. Nel disciplinare il regime di responsabilità, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: prevedere che dell'adempimento risponda direttamente e illimitatamente il socio incaricato dell'attività, se individuato ai sensi del comma 1, lettera d), nonché in via solidale la società, ovvero, se tale individuazione manca, direttamente la società e illimitatamente i soci; prevedere che risponda la società
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quando il fatto determinante la responsabilità sia esclusivamente collegabile alle direttive impartite dalla stessa; prevedere che la sentenza pronunziata nei confronti della società faccia stato anche nei confronti del socio o dei soci ai quali sia stato conferito l'incarico di svolgere l'attività professionale e che gli stessi possano intervenire nel procedimento civile instaurato contro la società e possano impugnare la decisione pronunciata nei confronti di essa.
4. Nel regolamentare le formalità di costituzione e il regime di funzionamento della società e dei centri di imputazione temporanei di cui al comma 1, lettera
a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: prevedere l'esatta determinazione dell'oggetto anche con riferimento alla società multiprofessionale e la possibilità di indicare nella ragione sociale il nome di uno o più professionisti nonché di un professionista non più esercente, regolando i limiti di tale uso; stabilire la disciplina dei conferimenti, distinguendo tra società monoprofessionali, società multiprofessionali e centri di imputazione temporanei, e prevedere che il conferimento possa consistere nel nome del professionista o nell'apporto di clientela, stabilendone le condizioni, oppure nella prestazione di attività professionale e di capitale; prevedere che nel caso di partecipazione di soci non professionisti di cui al comma 1, lettera
b), le cariche sociali siano riservate a soci professionisti; prevedere diritti di opzione in favore dei soci in caso di recesso o di morte o di esclusione di un socio.