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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2162 |
Esame degli articoli.
Per investimento si deve intendere, tra l'altro: diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi eccetera), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche (articolo 1).
L'accordo, che assicura libertà nel trasferimento di capitali e prevede sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimenti per perdite dovute ad eventi eccezionali, è destinato ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2), contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), cioè l'obbligo di concedere agli investitori della Controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o agli investitori di Paesi terzi.
È prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, situazione di emergenza o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).
Le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale. In tale caso è prevista la corresponsione immediata di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi maturati dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di pagamento. È, inoltre, contemplata la cosiddetta clausola di retrocessione, prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato, laddove dopo l'espropriazione il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo 5).
Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente in valuta convertibile e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articoli 6 e 8).
Se una Parte contraente ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra Parte contraente (articolo 7).
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale ad hoc, secondo la procedura stabilita dall'articolo 10, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.
B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti in vigore e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1. Esse non sono innovative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto; ricorso alla tecnica della novella legislativa; individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo.
L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Guatemala, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.
Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.
Sono coinvolti, sotto il profilo economico, dall'introduzione della regolamentazione:
i soggetti italiani che realizzano o realizzeranno investimenti in Guatemala;
i soggetti guatemaltechi che realizzano o realizzeranno investimenti in Italia.
L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane presenti in Guatemala.
L'Accordo potrebbe agevolare iniziative imprenditoriali italiane in Guatemala in tutti i settori economici.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Guatemala e guatemaltechi in Italia.
Detto quadro di certezza e di precise garanzie è requisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire investimenti nelle due Parti contraenti. Risultato atteso è, pertanto, un incremento del volume complessivo di tali investimenti.
L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi, sia a livello micro che macroeconomico, sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia al Guatemala di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo, nel dare maggiore certezza ai nostri operatori, favorirà i nostri investimenti nel Paese centro-americano, con ricadute positive anche di natura commerciale.
L'Accordo in questione, agendo da moltiplicatore degli investimenti, contribuirà quindi ad un'accelerazione dello sviluppo economico e stimolerà una maggiore dinamica concorrenziale.
C) Aspetti organizzativi ed oneri.
L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.
D) Opzioni alternative alla regolazione.
L'Accordo si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della attuale regolamentazione dei rapporti bilaterali tra Italia e Guatemala; non è, quindi, percorribile, la cosiddetta «opzione nulla».
Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordo, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la Controparte.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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