Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2191

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2191




 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI CENTA, LA LOGGIA, CROSETTO, ZANETTA, UGGÈ, COSTA, PANIZ, MISTRELLO DESTRO, ROSSO

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

Presentata il 30 gennaio 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La legge 24 dicembre 2003, n. 363, fu a suo tempo approvata sia per disciplinare meglio l'attività sciistica, divenuta ormai uno sport di massa, al fine soprattutto di contenere e ridurre gli infortuni e gli incidenti sulla neve, sia e soprattutto per dare un sostegno economico ai gestori degli impianti di risalita e delle piste da sci nonché alle attività economiche nei centri di montagna legati agli sport e alle pratiche sportive sulla neve.
      Alla luce dell'esperienza applicativa di questi anni è necessario apportare modifiche alla legge, anche per aggiornarla prendendo in considerazione alcune pratiche sportive e parasportive che si sono sviluppate in questi anni, quali lo sci estremo nelle forme del freeride e del telemark, e pratiche più di massa, quali le racchette da neve e il nordic walking.
      Ma la motivazione maggiore della presente iniziativa legislativa è senza dubbio rappresentata dalla necessità di dare un sostegno economico ai tanti gestori delle piste da sci e degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, nonché alle attività economiche connesse con gli sport invernali, che sono stati duramente colpiti dall'andamento climatico fortemente anomalo dell'inverno 2006-2007.
      La siccità invernale che si è protratta fino a tutto il corrente mese di gennaio, ha compromesso irrimediabilmente oltre la metà della stagione sciistica 2006-2007, e ciò ha provocato danni economici gravissimi per l'economia delle zone di alta e media montagna che si fonda largamente sui proventi del turismo invernale legato alla pratica dello sci e delle altre attività parasportive sulla neve.
 

Pag. 2


      È per questo motivo che proponiamo la concessione di un contributo straordinario per l'anno 2007 in favore e a sostegno delle attività economiche legate agli sport sciistici, contributo che per gli anni successivi dovrà essere quantificato in sede di legge finanziaria.
      L'articolo 1 prevede l'estensione delle norme di sicurezza stabilite dalla legge n. 363 del 2003 anche agli sport assimilati agli sport invernali da discesa e da fondo.
      L'articolo 2 modifica l'articolo 2 della legge n. 363 del 2003 inserendo fra le aree sciabili quelle destinate alle pratiche che si sono affermate in questi anni e che rappresentano un fenomeno di massa, e in particolare: le racchette da neve, il nordic walking nonché le camminate sulla neve in genere, che rappresentano un modo, anche per persone non particolarmente allenate, di avvicinarsi alla montagna e di praticare attività motoria all'aria aperta.
      L'articolo 3 modifica l'articolo 3 della legge n. 363 del 2003 e prevede l'estensione degli obblighi dei gestori in ordine alla sicurezza delle piste anche per quanto riguarda i percorsi attrezzati sulla neve.
      L'articolo 4 modifica l'articolo 4 della citata legge n. 363 del 2003, eliminando l'incomprensibile esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo dalla responsabilità civile dei gestori, perché, pur essendo indubbiamente meno pericoloso dello sci alpino, anche lo sci di fondo non è esente completamente da rischi e quindi è bene responsabilizzare i gestori affinché anche le piste per lo sci di fondo siano fatte a regola d'arte.
      L'articolo 5 integra la rubrica dell'articolo 5 della legge n. 363 del 2003, introducendo il concetto dell'«educazione» diretta alla prevenzione degli infortuni e incrementa i fondi per la diffusione dell'informazione e dell'educazione sui modi di affrontare le pratiche sportive sulla neve.
      L'articolo 6 modifica l'articolo 7 della legge n. 363 del 2003 estendendo gli obblighi di segnalazione di cattive condizioni di fondo delle piste anche ai percorsi attrezzati e imponendo ai gestori responsabili di dotare le piste di adeguati servizi igienici.
      Ma l'innovazione principale contenuta nell'articolo 5 è senza dubbio il rifinanziamento per 20 milioni di euro delle provvidenze previste per i gestori delle aree sciabili nell'anno 2007, lasciando alle leggi finanziarie successive il compito di fissare gli stanziamenti annuali.
      Viene introdotto, inoltre, un finanziamento specifico di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore dei gestori delle aree sciabili per la realizzazione di percorsi attrezzati per racchette da neve e nordic walking.
      Infine è previsto un finanziamento straordinario di 200 milioni di euro per l'anno 2007 per le attività economiche connesse alla pratica dello sci in quanto le stesse hanno subìto un danno molto pesante a causa dell'andamento climatico di questo inverno e del mancato innevamento dei primi tre mesi della stagione. Gli stanziamenti per gli anni successivi sono definiti in sede di legge finanziaria.
      Gli articoli 7, 8 e 9, introducono nel nostro ordinamento alcune norme contenute nel «Decalogo dello sciatore» adottato dalla Federazione internazionale sci.
      L'articolo 10 disciplina la risalita con gli sci ai piedi e con le racchette da neve lungo la pista da sci alpino, in modo da garantire agli sportivi la possibilità di effettuare la risalita su percorsi attrezzati definiti dal gestore e previo pagamento di un biglietto a prezzo ridotto.
      L'articolo 11 impone a tutti coloro che praticano lo sci fuori pista, con qualsiasi modalità, di munirsi sempre di apparecchi e di strumenti per la ricerca di persone sepolte sotto la neve in quanto tali pratiche sportive espongono al rischio di valanghe.
      L'articolo 12 modifica il titolo della legge n. 363 del 2003, prevedendo che la stessa si applica anche agli sport assimilati.
      L'articolo 13 definisce la copertura finanziaria del provvedimento.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo le parole: «sport invernali da discesa e da fondo» sono inserite le seguenti: «e degli sport assimilati, quali le racchette da neve e il nordic walking».

Art. 2.

      1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, percorsi, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo, la slitta, lo slittino e altri sport individuati dalle singole normative regionali. Sono assimilati alle aree sciabili: i percorsi attrezzati per le racchette da neve e per il nordic walking»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «ed eventualmente di altri sport» sono inserite le seguenti: «e di pratiche sportive»;

          c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al primo periodo, le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni»;

              2) al secondo periodo, le parole: «delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni» e le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni»;

 

Pag. 4

          d) al comma 4, dopo le parole: «aventi più di tre piste» sono inserite le seguenti: «da sci alpino» e dopo le parole: «allenamenti di sci» è inserita la seguente: «alpino»;

          e) al comma 5, dopo le parole: «aventi più di venti piste» sono inserite le seguenti: «da sci alpino».

Art. 3.

      1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «messa in sicurezza delle piste» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi attrezzati sulla neve», le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni» e dopo le parole: «ostacoli presenti lungo le piste» sono inserite le seguenti: «e lungo i percorsi attrezzati sulla neve»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «trasporto degli infortunati lungo le piste» sono inserite le seguenti: «e i percorsi attrezzati».

Art. 4.

      1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo,» sono soppresse e la parola: «piste» è sostituita dalla seguente: «stesse»;

          b) al comma 3, dopo la parola: «impianti» sono inserite le seguenti: «e di aree sciabili attrezzate».

Art. 5.

      1. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «500.000 euro annui, a decorrere dal

 

Pag. 5

l'anno 2003» sono inserite le seguenti: «e di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007»;

          b) al comma 2, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, ove possibile, sulle piste da sci e sui percorsi attrezzati»;

          c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informazione e diffusione dell'educazione e delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni».

Art. 6.

      1. All'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei necessari servizi adeguatamente dimensionati e localizzati»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Qualora la pista o i percorsi attrezzati presentino cattive condizioni di fondo, il loro stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista o il percorso attrezzato devono essere chiusi. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o del percorso attrezzato o la chiusura degli stessi vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista o del percorso attrezzato, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune»;

          c) al comma 4, dopo la parola: «piste» sono inserite le seguenti: «o i percorsi attrezzati»;

 

Pag. 6

          d) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) dopo le parole: «delle aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi attrezzati»;

              2) dopo le parole: «innevamento delle piste» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi»;

              3) dopo le parole: «5.000.000 di euro per l'anno 2003» sono inserite le seguenti: «e di 20.000.000 di euro per l'anno 2007»;

              4) le parole: «A decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2008»;

              5) dopo le parole: «sulla lunghezza delle piste» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi attrezzati»;

          e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. In favore dei soggetti di cui al comma 1 e con le modalità applicative previste al comma 5, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione, la messa in sicurezza e la segnaletica dei percorsi attrezzati per racchette da neve e per nordic walking»;

          f) al comma 6, dopo le parole: «5.000.000 di euro per l'anno 2003» sono inserite le seguenti: «e di 200.000.000 di euro per l'anno 2007» e le parole: «A decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2008».

Art. 7.

      1. Al capo III della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è premesso il seguente articolo:

      «Art. 7-bis. (Rispetto per gli altri). - 1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o da provocare danni».

 

Pag. 7


Art. 8.

      1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

      «1. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alle proprie capacità e alle condizioni generali del tempo, della pista o del percorso attrezzato».

Art. 9.

      1. L'articolo 12 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. (Attraversamento e incrocio). - 1. Lo sciatore che si immette su una pista o su un percorso attrezzato o attraversa un terreno di esercitazione deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri. Lo stesso comportamento deve essere tenuto dopo ogni sosta».

Art. 10.

      1. All'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «È vietato percorrere a piedi» sono inserite le seguenti: «e con le racchette da neve»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. È vietato percorrere le piste da sci in senso contrario a quello indicato dalla segnaletica collocata sulle piste medesime. Il gestore delle aree sciabili attrezzate, previo nulla osta del comune competente per territorio, predispone percorsi attrezzati alternativi per la risalita a monte delle piste da sci alpino delimitati e segnalati a cura dello stesso gestore. Per l'accesso ai percorsi attrezzati di risalita il gestore può chiedere il pagamento di un biglietto di

 

Pag. 8

importo ridotto rispetto all'importo del biglietto di risalita dell'impianto medesimo».

Art. 11.

      1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

      «2. Tutti i soggetti che praticano lo sci fuori pista o fuori dai percorsi attrezzati devono munirsi di idonei sistemi elettronici per garantire un tempestivo intervento di soccorso, compresi apparecchi e strumenti per la ricerca di persone sepolte sotto la neve».

Art. 12.

      1. Al titolo della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli sport assimilati».

Art. 13.

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutato in 227,5 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:

          a) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          b) quanto a 187,5 milioni di euro, mediante riduzione del 2 per cento di tutti gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale per il 2007 iscritti nella tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Pag. 9

      2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge per gli anni 2008 e 2009, valutato in 7,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanzionamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    
    


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su