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PDL 2027

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2027



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROMANO, VOLONTÈ

Disposizioni in materia di trasporto e di conservazione dei corredi didattici degli alunni della scuola dell'obbligo

Presentata il 6 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla presa di coscienza delle conseguenze che si verificano, per la salute degli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo, per effetto del peso eccessivo dei libri di testo contenuti nel corredo didattico dei ragazzi.
      Ciò s'inferisce da studi realizzati da istituti statistici di rilievo nazionale e internazionale.
      Dal peso eccessivo dei libri derivano, per gli alunni della scuola dell'obbligo, patologie tipiche quali la scoliosi e - in genere - altri dismorfismi della colonna vertebrale.
      È stato, del resto, certificato che i ragazzi portano quotidianamente un corredo scolastico il cui peso tocca punte del 30 per cento del loro peso corporeo; tale indice supera ampiamente i limiti imposti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, posto a tutela della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
      È pienamente comprensibile, al proposito, la preoccupazione ampiamente diffusa tra i genitori.
      Già nel 1999 il Consiglio superiore della sanità espresse un parere richiedendo alle istituzioni di competenza che venissero portati a conoscenza del problema tutti gli organi scolastici funzionanti in ciascuna delle circoscrizioni territoriali; in tale rapporto, in via cautelativa, il limite massimo che si riteneva potesse essere tollerato dallo scolaro, in considerazione del peso corporeo, della configurazione fisica, della massa muscolare, della conformazione scheletrica e, infine, della percorrenza - tenendo conto del rapporto spazio percorso/tempo impiegato - con tale carico,
 

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si ritenne non dovesse superare un range compreso tra il 10 e il 15 per cento del peso corporeo.
      Nonostante la conferma dell'esistenza del problema, che proviene da importanti studi specialistici (Negrini S., Carabaiona R., Sibilla P., «Backpack as a daily load for schoolchildren», Lancet 1999); malgrado il problema sia tanto avvertito dalla sensibilità comune da produrre allarme nelle famiglie con conseguenti campagne di sensibilizzazione, malgrado l'interesse suscitato da parte di alcuni comuni nei confronti di settori delle aziende sanitarie locali (ASL) e malgrado i sindaci dei medesimi comuni abbiano, in qualche caso, autonomamente disposto correttivi al range proposto; sebbene, attraverso la circolare del Ministro della pubblica istruzione 24 dicembre 1996 n. 763 (nella quale si indicava, per il perseguimento degli scopi formativi prefissati, la valorizzazione e il potenziamento degli strumenti atti a migliorare la condizione scolastica già a disposizione delle scuole), si lanciasse un monito significativo; a dispetto di tutto ciò, non si è ancora pervenuti all'approvazione di disposizioni risolutive al riguardo.
      Gli articoli 3 e 38 della Costituzione sanciscono il pieno sviluppo della persona umana, attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini anche riguardo al diritto allo studio; in questo trova fondamento la centralità della scuola, che ha un senso solo se contempla anche la centralità dello studente. Ciò non può né deve verificarsi a danno della salute del cittadino, a maggior ragione se in età non adulta. Se il bene salute è stato garantito costituzionalmente, tuttavia, il nostro Paese non ha seguito criteri di omogeneità e di continuità, nella determinazione degli assetti normativi e regolamentari.
      Del resto anche l'Italia ha arricchito il proprio patrimonio normativo grazie alla Comunità europea, che ha emanato in materia un'importante direttiva quadro, la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, recepita, insieme ad altre, dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994, in tema di sicurezza e salute sul posto di lavoro. Ed è per questo fine che la cultura della salute e della sicurezza dovrà ancora confrontarsi, sul versante della concreta operatività quotidiana, comportando azioni di collaborazione e di intervento a livello regionale e locale, così come previsto nel nuovo articolo 117 della Costituzione.
      A nostro modo di vedere, il problema - a prima vista complesso - può essere risolto fornendo delle risposte di ordine soprattutto tecnico-logistico, che diminuirebbero drasticamente l'insorgere e il manifestarsi di complicazioni alla colonna vertebrale del bambino in età scolastica. La proposta riguarda l'adozione di particolari armadietti (strutture) e dispense (libri di testo).
      Gli armadietti, così come avviene ormai nella maggior parte dei Paesi europei, possono funzionare quali contenitori dei libri di testo ed anche di altro materiale didattico, così come previsto dalla normativa generale della pubblica istruzione; non è un caso, infatti, che - alla voce «interventi» - siano ammessi a finanziamento (legge 11 gennaio 1996, n. 23) «gli arredi e le attrezzature relativi alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alle biblioteche scolastiche» (articolo 2, comma 4; al proposito si considerino anche le lettere c), d) e g) del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge). Per quanto concerne le competenze, è utile prendere cognizione dell'articolo 3 della citata legge n. 23 del 1996, ove la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sono attribuite ai comuni solo per quanto attiene le scuole materne, elementari e medie (si veda anche la circolare del Ministero della pubblica istruzione 8 giugno 1998, n. 264).
      Quanto alle dispense, considerando il fatto che il carico del peso degli zaini è accresciuto proprio per effetto del peso dei tanti libri di testo, si potrebbero stipulare convenzioni tra il Ministero della pubblica istruzione e le case editrici, dispensatrici dei libri di testo per la scuola dell'obbligo; esse potrebbero provvedere ad allegare in versione fotocopiata, priva quindi di copertina, il contenuto didattico degli stessi libri
 

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di testo, sotto la forma di semplici dispense (una sorta di «duplicato povero»).
      La «cellofanazione» dei libri di testo preverrebbe il tentativo da parte di qualcuno di commercializzare soltanto le fotocopie (questo in particolare per le scuole medie inferiori, dove l'acquisto è a carico delle famiglie, fatta eccezione di quelle più disagiate che possono ricevere in via contributiva un bonus a sostegno dell'acquisto). I libri di testo si venderebbero, infatti, «cellofanati» congiuntamente in un unico plico, inscindibilmente (un po' come quando ci si reca presso le edicole per acquistare assieme al settimanale anche una videocassetta). Lo zaino o cartella diverrebbero, in tal modo, strumento di trasporto di materiale didattico (libri e cancelleria) leggero.
      I libri di testo «originali» resteranno dunque depositati presso gli armadietti negli istituti scolastici; le dispense resteranno depositate presso le abitazioni (domicili) degli studenti.
      Importante è sottolineare come questo intervento, nella forma di dispense aggiuntive al libro di testo, non vada a pesare sull'economia familiare che, già con molti sacrifici, sostiene il diritto allo studio della propria prole. Le risorse relative all'acquisto dei libri di testo e i relativi aumenti di spesa trovano, infatti, copertura nell'ambito dei finanziamenti destinati all'attuazione della riforma della scuola disposta dalla legge 28 marzo 2003, n. 53.
      Il tema, come è logico, vede coinvolti più soggetti: il Ministero della pubblica istruzione, i comuni, le case editrici, il Ministero della salute ed il personale scolastico, cioè tutti i soggetti che si trovano coinvolti nel doveroso compito di sostenere il diritto allo studio del bambino, senza gravare sulla sua salute. È un intervento di diagnosi, di prevenzione e di educazione, termini che ricordano immediatamente quanto sia importante intervenire prima che i problemi si manifestino.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge detta norme in materia di dimensioni e di peso dei supporti adibiti al trasporto del materiale didattico degli alunni della scuola dell'obbligo, nonché disposizioni in materia di arredo scolastico e di stampa di testi didattici.

Art. 2.

      1. Al fine di prevenire l'insorgenza di disturbi funzionali non strutturati e, nei casi più gravi, di alterazioni anatomiche strutturate, talvolta evolutive, a carico della colonna vertebrale dei bambini e degli adolescenti, l'utilizzo degli zaini, delle cartelle o di altro tipo di supporto adibito al trasporto del materiale didattico deve rispettare le seguenti indicazioni:

          a) le dimensioni dello zaino, cartella o altro tipo di supporto devono essere proporzionate all'età e alla corporatura dello studente;

          b) la parte inferiore dello zaino, cartella o altro tipo di supporto deve rimanere al di sopra dei glutei;

          c) il contenitore non deve essere eccessivamente capiente affinché il carico non si allontani troppo dal tronco provocando lo sbilanciamento posteriore;

          d) gli zaini, cartelle o altro tipo di supporto devono essere provvisti di spalline larghe, imbottite e regolabili in lunghezza e di uno schienale rigido e morbido verso il lato a contatto con il tronco; devono altresì essere dotati di maniglia superiore, di una cintura addominale regolabile ed eventualmente di ruote per ridurre i tempi di carico sulla colonna vertebrale durante i tragitti più lunghi;

 

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          e) il peso dello zaino, cartella o di altro tipo di supporto non deve oltrepassare, per gli alunni delle scuole primarie, il 10 per cento del peso corporeo e, per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, il 15 per cento del peso corporeo.

Art. 3.

      1. Al fine di diminuire il peso dei testi scolastici, le case editrici devono prevedere la stampa degli stessi testi scolastici nella forma della dispensa, in allegato al libro di testo in originale, al fine di consentire il deposito dei libri di testo in originale presso gli opportuni armadietti scolastici e di depositare le dispense presso i domicili degli alunni, per permettere un trasporto più agevole del materiale da parte degli alunni stessi.

Art. 4.

      1. Il personale scolastico non docente è incaricato della verifica a campione del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, con particolare riguardo a quanto previsto alla lettera e).
      2. Nel caso in cui siano rilevati pesi superiori alla percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), questi devono essere comunicati al direttore didattico che informa il corpo docente ed i genitori degli alunni controllati affinché provvedano ad una riduzione del carico dello zaino, cartella o altro tipo di supporto utilizzato.

Art. 5.

      1. Il Ministero della pubblica istruzione deve prevedere l'inserimento graduale, a partire dalle scuole primarie, di arredi che consentano il deposito del materiale didattico degli alunni della scuola dell'obbligo, al fine di diminuire il volume ed il carico del materiale didattico da trasportare.

 

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Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    


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