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PDL 2123

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2123



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAPOTOSTI

Norme in materia di promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola primaria

Presentata il 10 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella vita di ognuno di noi la scuola è un tassello fondamentale per la costruzione di una cultura globale e di una coscienza civile nel nostro Paese e, all'interno di essa, l'attività sportiva rappresenta uno strumento educativo niente affatto secondario, in quanto volta a garantire un armonico sviluppo psicofisico dei giovani sin dalla primissima infanzia.
      Già dalle prime fasi della sua crescita, infatti, il bambino utilizza il movimento come tecnica socio-relazionale per comunicare con l'ambiente circostante e nel tempo ha l'occasione di sviluppare un sano e corretto stile di vita, avvalendosi proprio dei mezzi che la scuola primaria gli offre.
      La previsione e l'apporto di una disciplina scolastica atta a tale scopo, come l'educazione motoria e sportiva, promossa dalla presente proposta di legge, si inserisce in un percorso educativo specifico e attualmente ancora più pregnante, se si considerano da un lato i numerosi casi di sovrappeso e di obesità riscontrabili tra i più giovani e, dall'altro lato, quelle cattive abitudini che vedono sempre più i bambini abbandonare i campi da gioco e gli spazi aperti per sostituirli con i giochi al computer o con l'ormai diffusissima playstation.
      L'acquisizione delle tecniche motorie di base ha inoltre, per i più giovani, un'alta valenza formativa, in quanto li avvicina alla pratica sportiva, tende a correggere l'assunzione di posture o di pratiche igienico-sanitarie scorrette molto diffuse soprattutto tra i più piccoli, incide positivamente sulla loro crescita psicofisica e stimola la socializzazione.
      Il riconoscimento e l'importanza dell'insegnamento dell'educazione motoria e sportiva nella scuola primaria richiedono pertanto, non soltanto la predisposizione di strutture adeguate, ma anche l'inserimento, nel corpo docente, delle giuste
 

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professionalità, in grado di garantire ai più piccoli una corretta e funzionale esperienza formativa in questo settore.
      Secondo quanto previsto dalla legge n. 53 del 2003 e in attuazione della direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 56 del 10 giugno 2005, entrambe tese al potenziamento dell'educazione motoria e sportiva nella scuola primaria, la Direzione generale per lo studente e il diritto allo studio aveva predisposto, nel 2005, un piano di riparto finanziario, finalizzato alla realizzazione dei progetti elaborati dalle istituzioni scolastiche. Nell'enumerare le indicazioni generali per l'attuazione degli interventi, il Ministero aveva chiarito che le attività erano svolte prioritariamente dal personale docente in servizio nella scuola primaria con competenze specifiche legate all'educazione motoria, fisica e sportiva. Potevano essere inseriti, se necessario, docenti ed esperti con specifiche esperienze, professionalità e competenze in ordine alla realizzazione delle attività ludico-motorie e presportive nell'ambito della scuola primaria (docenti in possesso della laurea in scienze motorie o del diploma di istituti superiori di educazione fisica (ISEF); docenti di educazione fisica in servizio all'interno dell'istituto comprensivo; docenti di educazione fisica di altre scuole collegate in rete; laureati in scienze motorie o diplomati ISEF operanti in associazioni sportive del territorio; esperti a contratto presso le istituzioni scolastiche). Ora, pur ammettendo che il contenuto di tali indicazioni nazionali e ministeriali pone obiettivi rilevanti per il primo ciclo di studi, si ritiene che la specificità degli stessi non possa essere ricondotta all'esperienza e alla capacità di un corpo docente non specialistico.
      La presente proposta di legge mira, pertanto, a introdurre e ad istituzionalizzare la figura del docente di educazione fisica nei circoli didattici e negli istituti comprensivi di rango primario, subordinandola al possesso della laurea in scienze motorie ed equiparando il meccanismo di accesso a tale professione, nella scuola primaria, a quello previsto per la scuola secondaria superiore, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39.
      L'insegnamento dell'educazione fisica in questo grado di scuola è visto come funzionale allo sviluppo del bambino e come tale richiede delle competenze e delle valutazioni di natura psico-motoria e didattica riscontrabili unicamente in un professionista del settore.
      L'inserimento del laureato in scienze motorie nell'organico scolastico di rango primario comporta altresì il conseguimento di un duplice obiettivo: in primo luogo avvicina la scuola italiana alle migliori tradizioni europee, dove generalmente l'educazione fisica e motoria è insegnata, per almeno tre ore a settimana, da docenti con specifica formazione universitaria e, allo stesso tempo, garantisce la continuità del processo formativo dalla scuola primaria alla scuola secondaria.
      In conclusione, l'assenza di una normativa nazionale che riconosca e valorizzi la figura del docente in educazione motoria e sportiva, quale esperto in possesso di un adeguato titolo accademico, affida all'efficienza e alle capacità organizzative dei singoli istituti scolastici, o di singoli docenti, la disciplina di una fase fondamentale dello sviluppo del bambino, compromettendone le possibilità di crescita culturale e sociale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica, al fine di promuovere la formazione e il pieno sviluppo della persona umana, riconoscendo all'educazione motoria e sportiva una funzione educativa e formativa di alto profilo culturale, ne assicura lo svolgimento all'interno del programma di insegnamento obbligatorio della scuola primaria.

Art. 2.

      1. Per la realizzazione dei fini indicati all'articolo 1, la consulenza e la docenza relative all'educazione motoria e sportiva sono affidate a:

          a) personale abilitato per le classi di concorso A029 e A030 di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998;

          b) personale in possesso di diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie che ha conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria.

Art. 3.

      1. Lo stato giuridico ed economico del personale docente di educazione motoria e sportiva è il medesimo del restante personale docente di scuola primaria.
      2. L'impiego di diplomati ISEF o di laureati in scienze motorie è articolato su un orario di cattedra pari a ventiquattro ore settimanali.

 

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      3. L'attività di docenza è svolta su gruppi di alunni non necessariamente coincidenti con la classe o con la sezione di scuola primaria.
      4. La programmazione, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle attività ludico-sportive sono affidati a un gruppo di educazione motoria e sportiva di istituto, costituito dai docenti della scuola primaria e dagli insegnanti di educazione fisica della scuola secondaria di primo grado, al fine di garantire la continuità del processo formativo.
      5. I progetti curriculari dell'attività di docenza di cui al comma 3 sono formulati in conformità a criteri generali stabiliti annualmente nell'ambito dei piani dell'offerta formativa di istituto.

Art. 4.

      1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.

Art. 5.

      1. Nel primo biennio di attuazione della presente legge, con modalità stabilite dal Ministero della pubblica istruzione, è prevista una fase di sperimentazione per l'inserimento dei docenti di educazione motoria e sportiva nella scuola primaria, realizzata in un numero definito di istituti comprensivi individuati dallo stesso Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

      1. Al termine del biennio di sperimentazione previsto dall'articolo 5, il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, ad adottare il regolamento per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

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      2. Le direzioni scolastiche regionali provvedono a realizzare un monitoraggio costante al fine di verificare lo stato di attuazione della presente legge, inviando, con cadenza annuale, i relativi dati agli enti locali, alle organizzazioni sindacali, alle agenzie del territorio nonché agli enti e alle associazioni sportivi riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Art. 7.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.    
    


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