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PDL 2043

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2043



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BERNARDO, FRATTA PASINI

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti le modalità e i requisiti per l'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi

Presentata il 7 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a modificare alcune disposizioni del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il codice, avviato in ottemperanza alla semplificazione normativa voluta dal Governo Berlusconi e inserito come elemento fondamentale del programma con cui la Casa delle libertà si presentò alle ultime elezioni, necessita di alcuni correttivi. Occorre tener presente che nell'ambito assicurativo vi sono intermediari che operano come agenti per alcune compagnie di assicurazione e come collaboratori o subgenti per altri agenti per altre compagnie. Questo in funzione dei costi o dell'assiduità del rapporto. Quindi questi soggetti dovrebbero essere iscritti nella «sezione A» per alcuni mandati e nella «sezione E» per altri mandati. Il codice, se non tiene nella dovuta considerazione il mercato, creerà effetti distorsivi dello stesso, oppure gli operatori dovranno adottare soluzioni poco chiare in rapporto alle norme di legge. Per questo sarebbe opportuno precisare che non è possibile la doppia iscrizione tra varie sezioni (A - agenti, B - broker, C - banche, SIM e Poste Italiane, D - produttori di compagnia), ad eccezione di coloro che si possono iscrivere contemporaneamente nelle sezioni A e E. Questo è il mercato assicurativo esistente in Italia, e occorre disciplinarlo e regolamentarlo, non burocratizzarlo con lacci che le imprese straniere non avranno quando entreranno
 

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nel cercato italiano, perché potranno fare riferimento alle leggi della propria nazione, più permissive.
      L'intento della modifica all'articolo 109 del codice, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), della presente proposta di legge, è quello di evitare continue richieste di cancellazione e reiscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi creando confusioni tra i consumatori e mancanza di certezza nell'intermediario assicurativo, che opera essendo soggetto a tutta una serie di adempimenti burocratici. Più trasparenza, quindi, per permettere la conoscenza dell'operatività dell'intermediario al fine di garantire soprattutto il consumatore e non generare confusione nel mercato assicurativo e riassicurativo.
      La modifica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), è volta a dare certezza giuridica e ad assicurare il rispetto del rapporto di subordinazione per i soggetti che operano come dipendenti, collaboratori e produttori o incaricati addetti all'intermediazione assicurativa dei soggetti previsti dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 109 del codice, che molte volte agiscono sotto forma di organizzazioni imprenditoriali complesse. Il rapporto che si instaura tra i soggetti, quindi, deve rispettare alcune regole, oltre a quelle del subordinazione proprie del rapporto di lavoro, previste dal regolamento di attuazione predisposto dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) per la formazione e l'aggiornamento del registro unico, quali gli obblighi di formazione e i rapporti di clientela.
      La modifica all'articolo 110, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), prevede che la persona fisica che si avvale di propri dipendenti, collaboratori o altri incaricati all'attività di intermediazione assicurativa che intenda iscriversi al registro deve stipulare un'apposita polizza assicurativa sulla responsabilità civile per l'attività di intermediazione, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei propri dipendenti o collaboratori. Infatti esistono imprese e società anche complesse che svolgono attività subagenziale con l'ausilio di dipendenti e collaboratori. Per questo motivo è necessario tutelare i consumatori con la stipula di una polizza di assicurazione che li garantisca dagli eventuali danni subiti.
      La modifica all'articolo 112, comma 3 del codice, recata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), intende chiarire i requisiti che le società iscritte nel registro devono possedere, e nel contempo che tutti gli operatori economici devono possedere un'adeguata polizza assicurativa a garanzia dei consumatori.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 109:

              1) al comma 2, dopo la parola: «iscrizione» è inserita la seguente: «operativa» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fanno eccezione gli agenti di assicurazione per l'attività di intermediazione assicurativa svolta in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione e contemporaneamente per conto di uno o più intermediati regolarmente registrati»;

          2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, possono essere iscritti in altra sezione come collaboratori dall'intermediario che se ne avvale. L'esercizio dell'attività come collaboratore iscritto regolarmente nella sezione di cui al comma 2, lettera e), vale come giustificato motivo ed evita la cancellazione del soggetto dalla sezione di cui al comma 2, lettera a)»;

          3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Gli intermediari di cui al comma 2, lettera e), che si avvalgono di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione assicurativa provvedono, per conto dei medesimi, alla segnalazione degli stessi agli intermediari di cui al comma 2, lettere a), b) e c), in modo che questi possano provvedere per loro conto all'iscrizione degli stessi nella sezione del registro di cui

 

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alla lettera e) del medesimo comma. Nel registro è evidenziato che l'iscrizione è avvenuta per conto altrui»;

          b) all'articolo 110, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 109, la persona fisica che si avvale di propri dipendenti o altri incaricati nell'attività di intermediazione assicurativa deve stipulare una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile professionale per l'attività di intermediazione svolta dalla propria società individuale, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge»;

          c) all'articolo 112, comma 3, dopo le parole: «Ai fini dell'iscrizione» sono inserite le seguenti: «nelle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e e),».


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