PDL 2230
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2230
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Interventi a favore delle gestanti e madri per garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati
Presentata il 7 febbraio 2007
Onorevoli Deputati! - Le vigenti leggi riconoscono alle donne tre importanti diritti: il diritto alla scelta se riconoscere come figlio il bambino procreato, il diritto alla segretezza del parto per chi non riconosce il proprio nato, il diritto all'informazione, compresa quella relativa alla possibilità di un periodo di riflessione successivo al parto per decidere in merito al riconoscimento.
Laddove la gravidanza si colloca in un percorso di grave problematicità sono pertanto necessari interventi di sostegno mirati, per consentire alla donna stessa una maggiore serenità e per valutare la possibilità del riconoscimento o del non riconoscimento del figlio procreato.
Per quanto riguarda il diritto alla scelta, la sentenza n. 171 del 5 maggio 1994 della Corte costituzionale consente alla donna partoriente, coniugata o meno, la facoltà di non voler essere nominata nell'atto di nascita, mentre il diritto alla segretezza del parto, che deve essere garantito da tutti i servizi sanitari e sociali coinvolti, è assicurato dalla redazione dell'atto di nascita da parte dell'ufficiale di stato civile.
I passaggi istituzionali successivi, ossia la dichiarazione dello stato di adottabilità, la sua eventuale sospensione per un periodo massimo di due mesi, nonché particolari casistiche relative alle partorienti minorenni, trovano adeguato riconoscimento
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normativo da parte della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.
Il diritto all'informazione va infine inteso come il diritto di ogni donna a ricevere una corretta e tempestiva conoscenza della disciplina legislativa e degli aiuti sociali, per poter decidere liberamente nei riguardi del riconoscimento.
L'esercizio dei diritti di cui sopra può essere adeguatamente garantito soltanto in un'ottica globale d'intervento che prenda in esame e tenda al superamento della situazione complessiva della gestante, fin dalle prime fasi della gravidanza o comunque dal manifestarsi dello stato di difficoltà.
La regione Piemonte ha già fornito, con propri provvedimenti legislativi ed amministrativi, una compiuta regolamentazione della materia.
L'articolo 58 della legge regionale n. 1 del 2004 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) già affidava alla giunta regionale il compito di adottare, nei confronti degli enti gestori istituzionali, linee guida per l'esercizio delle competenze relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti e madri in condizione di disagio individuale, familiare e sociale, compresi quelli volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i figli, ivi compresi gli interventi a favore dei neonati nei primi sessanta giorni di vita.
Al fine di rendere coerente il sistema di attribuzione di competenze già delineato dall'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2004, che impone alle province il trasferimento, in capo agli enti gestori, dell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali relative ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficoltà, e dall'articolo 9 della medesima legge regionale, che prevede l'esercizio in forma associata delle attività sociali a rilievo sanitario per la tutela materno-infantile, è intervenuta la legge regionale n. 16 del 2006, finalizzata ad apportare, alla citata legge regionale n. 1 del 2004, una modifica che consente di attribuire ai soggetti gestori individuati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e previa concertazione con i comuni, la competenza ad esercitare le funzioni relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto.
Sulla scorta di tale quadro legislativo la giunta regionale del Piemonte ha, con propria deliberazione, provveduto ad individuare i soggetti gestori competenti all'esercizio di tali interventi nonché ad erogare ai medesimi soggetti gestori i fondi necessari a coprire gli oneri finanziari conseguenti.
Nella consapevolezza dell'opportunità di prevedere una ventaglio normativo che garantisca su tutto il territorio nazionale gli interventi socio-assistenziali previsti dalla regione Piemonte, la presente proposta di legge al Parlamento, già licenziata all'unanimità dalla IV commissione permanente e approvata dal consiglio regionale il 30 gennaio 2007, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, propone che le regioni istituiscano i servizi e assicurino le consulenze e le prestazioni socio-assistenziali necessarie per tutelare e sostenere le gestanti e le madri che versano in condizioni di disagio socio-economico garantendo, inoltre, il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i propri nati.
La materia, trattandosi di tutela dei dati personali e considerate le rilevanti finalità di interesse pubblico, attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti sul territorio nazionale secondo quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE
Art. 1.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono gli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti presenti sul proprio territorio, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica, che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o meno dei loro nati ed al segreto del parto. Alle gestanti e ai loro nati sono altresì garantiti gli interventi per la continuità assistenziale e per il loro reinserimento sociale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono livello essenziale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
3. Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano individuano, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli enti locali titolari degli interventi e le modalità di esercizio degli stessi.