Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2140

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2140



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUCIANO ROSSI, PESCANTE, DI CENTA, ARACU, COLUCCI, BERNARDO, BIANCOFIORE, BRUSCO, CAMPA, CARLUCCI, CERONI, CICCIOLI, D'AGRÒ, FALLICA, GARDINI, GRASSI, LAZZARI, LENNA, MISURACA, NUCARA, PALMIERI, PIZZOLANTE, ROMAGNOLI, SIMEONI

Disposizioni in favore degli atleti italiani
vincitori di medaglia olimpica

Presentata il 17 gennaio 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di riconoscere delle agevolazioni di varia natura in favore degli atleti italiani che si sono distinti nelle competizioni sportive vincendo una medaglia olimpica e che, pertanto, hanno onorato, con il loro impegno e con la loro dedizione, il nostro Paese a livello internazionale.
      Lo sport assolve una funzione sociale preziosa e insostituibile e costituisce un elemento basilare della formazione dei giovani. Pertanto, è necessario contribuire a migliorare le condizioni di accesso affinché sempre più giovani possano praticare, anche ad alto livello, le attività sportive, fondamentali sia per la loro salute fisica sia per l'importanza che esse rivestono come fenomeni di aggregazione positiva. Certamente si deve rilevare che, nonostante il grave ritardo del necessario coinvolgimento del mondo della scuola, in Italia quello che è carente non è l'approccio iniziale dei giovani alle attività sportive, ma il raggiungimento da parte dei giovani praticanti di livelli di eccellenza nelle diverse pratiche sportive, tali da permettere loro di competere a livello internazionale e, pertanto, di conquistare una medaglia olimpica. Da sempre essa è
 

Pag. 2

il simbolo assoluto dell'eccellenza raggiunta dallo sportivo nelle varie discipline. Proprio la difficoltà di arrivare a tali livelli di eccellenza induce i presentatori ad incoraggiare ed a riconoscere ai campioni vincitori di medaglie olimpiche particolari agevolazioni per quanto riguarda i crediti formativi, i dottorati di ricerca, l'accesso ad istituti universitari e di ricerca nonché al mondo del lavoro. Un riconoscimento per coloro che si sono contraddistinti nel mondo dello sport con la conquista di una medaglia olimpica, come previsto dalla presente proposta di legge, costituisce, inoltre, senza dubbio un incentivo per molti giovani che si impegnano per partecipare a competizioni del più alto livello onde poter avere la possibilità di conquistare gli allori olimpici.
      La nostra società ha bisogno di praticanti sportivi di base ma anche di sportivi di un livello elevato che si contraddistinguano nelle competizioni internazionali. Senza ombra di dubbio ciò contribuisce non solo a recare un grande prestigio al nostro Paese, ma anche e soprattutto a incrementare la diffusione della pratica sportiva che, oltre agli indubbi vantaggi già ricordati, costituisce un valido e insostituibile fattore deterrente dei fenomeni di devianza giovanile, quali, in particolare, la violenza, l'uso di droghe, l'abuso di alcool e la pratica di attività illecite e criminose.
      Inoltre è doveroso riconoscere l'impegno degli atleti per conseguire risultati agonistici tanto prestigiosi, un impegno fatto di sacrifici, di abnegazione, di dedizione e di grande dispendio di energie sottraendo tempo allo studio o al lavoro. Questo costante impegno preparatorio e agonistico, pur non costituendo una forma di «lavoro» nell'accezione di cui al dettato costituzionale - che tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (articolo 35) e cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori -, certamente costituisce un impegno di notevole rilevanza sociale, che non dà diritto allo sportivo ad alcuna forma di retribuzione, se non l'onore - che per chi crede nello sport e nei suoi valori è comunque remunerativo - di dare lustro alla nazione con prestigiosi riconoscimenti olimpici. In estrema sintesi, la presente proposta di legge è volta al riconoscimento di tale impegno.
      L'articolo 1 prevede un titolo preferenziale, per gli atleti vincitori di medaglia olimpica, nella partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni pubbliche, dalle università degli studi e dagli enti pubblici di ricerca.
      L'articolo 2, comma 1, prevede la concessione di un credito formativo, in favore degli atleti vincitori di medaglia olimpica, per la partecipazione agli esami di Stato per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per la concessione di borse di studio, ove istituite, da parte di università degli studi ed enti pubblici di ricerca.
      Il comma 2 dell'articolo 2 prevede la concessione di un titolo preferenziale per l'accesso a scuole e a corsi universitari e degli enti pubblici di ricerca a numero chiuso.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La conquista di medaglia olimpica da parte di atleti italiani costituisce titolo preferenziale, a parità di punteggio con gli altri concorrenti, nei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni pubbliche, dalle università degli studi, compresi i concorsi per dottorati di ricerca, e dagli enti pubblici di ricerca.

Art. 2.

      1. La conquista di medaglia olimpica da parte di atleti italiani dà diritto a un credito formativo, indipendentemente dal contenuto del credito stesso, per la partecipazione all'esame di Stato per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per la concessione di borse di studio, ove istituite, da parte di università degli studi ed enti pubblici di ricerca.
      2. La conquista di medaglia olimpica da parte di atleti italiani costituisce, altresì, titolo preferenziale, a parità di punteggio con gli altri concorrenti, per l'accesso a scuole e a corsi universitari e degli enti pubblici di ricerca per i quali è prevista una limitazione numerica degli accessi.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su