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PDL 2206

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2206



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NICCO, BRUGGER, ZELLER, BEZZI, WIDMANN

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003

Presentata il 1o febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ha approvato, in data 17 ottobre 2003, la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, nel corso della sua trentaduesima sessione.
      Questa approvazione rappresenta una pietra miliare per la tutela di un patrimonio immenso ma di grande fragilità, come quello immateriale. È la natura non materiale, non tangibile di questi beni che ne rende particolarmente delicata la tutela.
      I beni culturali si distinguono in materiali, come un'opera architettonica, un dipinto, una scultura, e immateriali, quando si tratta di tradizioni ed espressioni orali, riti, feste e abilità. I primi hanno trovato una definizione nella Convenzione dell'Aja del 1954, ratificata con legge n. 279 del 1958, dove sono stati identificati i beni mobili o immobili di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli. Per i secondi, invece, è intervenuta solo nel 2003 la Convenzione di Parigi, che ha finalmente codificato il concetto di bene culturale immateriale.
      L'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione recita testualmente: «Per "patrimonio culturale immateriale", si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, le abilità - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali agli stessi associati - che le comunità, i gruppi ed, in alcuni casi, gli
 

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individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in funzione del loro ambiente, della loro interazione con la natura e la loro storia, e dà loro un senso di identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto unicamente del patrimonio culturale immateriale conforme agli esistenti strumenti internazionali in materia di diritti umani e alle esigenze di reciproco rispetto tra comunità, gruppi ed individui, e di sviluppo sostenibile».
      Dal 20 aprile 2006 la Convenzione di Parigi è entrata in vigore e si impegna nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, nell'assicurare il rispetto del patrimonio culturale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati, come recita l'articolo 1 della Convenzione stessa. Ulteriori scopi della Convenzione sono quelli di accrescere la consapevolezza, a livello locale, nazionale e internazionale, dell'importanza del patrimonio culturale immateriale. Inoltre si impegna a fornire cooperazione e assistenza internazionale.
      Alla data del 30 gennaio 2007 risultano essere settantatre gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione come previsto dall'articolo 34 della Convenzione.
      Purtroppo l'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione in questione.
      Si tratta di un ritardo grave, che ha comportato l'esclusione del nostro Paese dalla prima riunione che si è tenuta a Parigi nel giugno del 2006 per la creazione dell'Assemblea generale e dall'incontro istitutivo del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ad Algeri nel novembre scorso. Se non si interviene tempestivamente con una ratifica saremo inevitabilmente esclusi dagli organi della Convenzione e dalla prossima sessione straordinaria prevista a maggio 2007 a Pechino. Solo se l'Italia diventerà Stato Parte, ratificando la Convenzione, potrà presentare in quella sede osservazioni scritte al Comitato.
      Per colmare tale omissione governativa, ovviamente imputabile non solo all'attuale Governo, che ha avuto ancora poco tempo per inoltrare lo strumento di ratifica, ma soprattutto al precedente, abbiamo deciso di presentare la presente proposta di legge.
      La Convenzione prevede che ciascuno Stato Parte prenda i provvedimenti necessari per assicurare la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul proprio territorio. In particolare l'articolo 12 stabilisce che i singoli Stati si impegnino a compilare uno o più inventari dei beni culturali immateriali presenti sul proprio territorio e ad aggiornarli costantemente.
      Con l'articolo 16 del testo della Convenzione viene istituita dal Comitato la Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità al fine di garantire una migliore visibilità del patrimonio immateriale. In tale Lista il Comitato, ai sensi dell'articolo 31, includerà i beni proclamati «Capolavori del patrimonio culturale orale ed immateriale dell'umanità» prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Per quanto riguarda l'Italia ebbero questo riconoscimento i «pupi siciliani» e il «canto a tenore sardo».
      La materia è particolarmente sentita nella regione autonoma Valle d'Aosta, estremamente ricca di beni culturali immateriali come del resto gran parte del territorio italiano.
      Già nel maggio del 2002, quindi prima dell'approvazione della Convenzione, la comunità Walser presente nella Valle, riunita a Macugnaga in occasione degli «Stati generali dei Walser», assieme ai rappresentanti dei comuni Walser di Italia, Svizzera, Austria, Francia e Liechtenstein, ha avanzato la proposta dell'inserimento della cultura e dell'ambiente Walser nel patrimonio culturale dell'UNESCO. Successivamente, il 27 agosto 2004 il Presidente della Fondazione internazionale Monte Rosa ha presentato al Ministero per i beni e le
 

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attività culturali la proposta di candidatura delle Alpi Walser quale primo candidato italiano per l'inserimento nel patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. L'iniziativa ha avuto il pieno sostegno del Consiglio della Valle d'Aosta, che ha approvato in data 11 maggio 2006 una risoluzione a sostegno della candidatura per l'inserimento delle Alpi Walser nel patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.
      Vista l'importanza della ratifica di tale Convenzione, simbolo della protezione nei confronti delle diversità linguistiche e culturali, auspichiamo una rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 della Convenzione medesima.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 15.000 per l'anno 2007, di euro 8.000 per l'anno 2008 e di euro 15.000 annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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