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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2214 |
1. Lo Stato promuove una politica di gestione delle risorse idriche mirata al loro corretto e razionale utilizzo, finalizzata alla salvaguardia delle generazioni future, secondo criteri di solidarietà e di reciprocità validi su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire l'equilibrio del bilancio idrico e il conseguimento del risparmio idrico in vista di periodi di siccità. Lo Stato promuove, altresì, il superamento delle criticità esistenti nel Paese con particolare riferimento alle zone depresse, definendo una programmazione degli interventi infrastrutturali per un più razionale utilizzo della risorsa idrica.
1. Allo scopo di assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituita l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche, di seguito denominata «Agenzia», dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di piena autonomia nei limiti stabiliti dalla presente legge.
2. L'Agenzia ha sede legale in Roma ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. All'Agenzia sono attribuiti compiti di natura tecnica, finalizzati ad una razionale gestione della programmazione e dell'attuazione degli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche.
3. All'Agenzia si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, l'Agenzia svolge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compiti già attribuiti al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni.
2. L'Agenzia, limitatamente alle aree territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, svolge le seguenti attività:
a) elaborazione, aggiornamento e attuazione del Programma nazionale degli interventi per le infrastrutture idriche (PII), ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, compresi gli interventi disposti in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;
b) espressione di pareri obbligatori, alle amministrazioni dello Stato, in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale, ai fini dei rispetto della coerenza programmatica, nonché in materia di schemi idrici di rilevanza nazionale riguardanti risorse idriche destinate all'irrigazione;
c) espressione di pareri consultivi alle regioni per il coordinamento delle pianificazioni regionali e dei relativi interventi con le previsioni del PII;
d) esercizio del potere sostitutivo, previa autorizzazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali conferita con decreto, nei confronti di enti
3. L'Agenzia approva i progetti presentati dagli enti destinatari dei finanziamenti, sottoponendoli al parere consultivo della Conferenza tecnica di cui all'articolo 4. Tale parere sostituisce ogni altro pronunciamento previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Presso l'Agenzia è istituito un Fondo rotativo dotato di un accantonamento iniziale di 10 milioni di euro, destinato alle anticipazioni, richieste dai soggetti leggittimati, per il finanziamento dei progetti per la realizzazione di infrastrutture irrigue nelle regioni indicate dall'alinea del comma 2.
1. L'Agenzia si avvale, per l'approvazione dei progetti ai fini del loro successivo finanziamento, del parere di una apposita Conferenza tecnica costituita ai sensi del comma 2.
2. La Conferenza tecnica è composta dal direttore generale dell'Agenzia, che la presiede, da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato e da tre membri esterni scelti tra personalità con comprovata esperienza tecnica nel settore, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del direttore dell'Agenzia.
3. Gli oneri relativi al funzionamento della Conferenza tecnica sono a carico del bilancio dell'Agenzia.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 2, comma 4, l'Agenzia adotta il PII.
a) monitoraggio dello stato delle infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione del PII, con valutazione del rispetto della tempistica di realizzazione, e di quelle programmate;
b) analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni, in riferimento ai settori dell'irrigazione e dell'uso del suolo, nonché degli eventuali piani e programmi già elaborati da parte dei consorzi di bonifica e di irrigazione;
c) individuazione, a livello nazionale, interregionale e regionale, degli interventi infrastrutturali necessari per soddisfare le esigenze irrigue, determinati sulla base di precedenti analisi;
d) predisposizione di un programma temporale degli interventi di cui alla lettera c), articolato per piani triennali ed elenchi annuali di attuazione, con specificazione delle priorità e delle necessarie risorse.
3. Lo schema del PII è sottoposto al parere vincolante di un'apposita Commissione consultiva, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da:
a) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) un rappresentante per ciascuna delle regioni indicate dall'articolo 3, comma 2, alinea.
4. L'Agenzia, entro venti giorni dall'adozione del PII, lo trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che, entro quattro mesi dalla data di ricezione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo inoltra per l'approvazione al Comitato ministeriale per la programmazione economica (CIPE).
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore generale;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore generale dell'Agenzia svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo ed è responsabile della gestione degli uffici. Al direttore generale sono attribuite la rappresentanza legale dell'Agenzia nonché ulteriori funzioni definite dallo statuto. Il direttore generale è nominato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Consiglio dei ministri.
3. Il comitato direttivo è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto dal direttore generale, da due dirigenti del settore tecnico e da due dirigenti del settore amministrativo dell'Agenzia. Al comitato spetta il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle funzioni ad esso conferite.
4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ed è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Esso è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
5. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Agenzia, nel limite massimo di cinquanta unità, di cui quattro di livello dirigenziale, oltre il direttore generale.
6. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1. L'Agenzia ha autonomia finanziaria nei limiti delle risorse stanziate a tale scopo nell'ambito di un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia si provvede:
a) con le somme residue della complessiva assegnazione, comprensiva dell'importo a destinazione condizionata, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assistenza tecnica e supporto alla progettazione disposta dal CIPE;
b) con ulteriori assegnazioni, a valere sui finanziamenti disposti per l'attuazione del PII di cui all'articolo 5, nonché per i programmi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 3 per cento, allo scopo utilizzando prioritariamente le risorse derivanti dai ribassi d'asta relativi alle gare effettuate o da economie sui lavori ultimati.
1. Il regolamento di contabilità dell'Agenzia è deliberato dal direttore generale della medesima Agenzia ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici e passivi facenti capo al commissario ad acta di cui
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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