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PDL 2256

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2256



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VANNUCCI, FRANCESCHINI, SERENI, BRESSA, LOVELLI, ZUCCHI, VELO, DATO, MISIANI, FERRARI

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

Presentata il 13 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, prevede, tra l'altro, l'obbligo di indossare il casco protettivo per tutti i ragazzi fino a quattordici anni di età, pena una multa da 30 a 150 euro. Visto il perdurare di migliaia di gravi incidenti sulle piste da sci, dei quali il 10 per cento riguarda traumi alla testa, che coinvolgono sciatori di ogni età, con le modifiche di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge si intende estendere l'obbligo del casco protettivo, previsto dall'articolo 8 della legge n. 363 del 2003 per i minori di quattordici anni, a tutti gli sciatori, anche di età superiore. La principale causa degli incidenti sulla neve è certamente di natura più generale, e riguarda il comportamento troppo spesso irresponsabile degli sciatori e la mancanza di buon senso; ma, pur essendo un intervento limitato, l'uso del casco protettivo potrebbe attenuare la gravità delle conseguenze degli incidenti e sarebbe auspicabile per tutti, nello sci come in tante altre attività sportive definite a rischio.
      Il casco protettivo resta comunque un indispensabile strumento a tutela dell'incolumità fisica, anche se è doveroso sottolineare che esso non può garantire la sicurezza totale (alcune delle vittime della corrente stagione sciistica indossavano il casco).
      Le norme di comportamento previste dalla legge n. 363 del 2003 sono adeguate, ma il relativo sistema sanzionatorio, demandato per lo più alle regioni, sembra non aver dato buona prova in questi anni
 

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di applicazione della legge. Con la modifica di cui all'articolo 2 della presente proposta di legge si stabilisce, pertanto, che, al di là delle sanzioni specifiche già previste, chi contravviene alle norme di comportamento fissate dagli articoli da 8 a 13 della citata legge n. 363 del 2003 (obbligo di utilizzo del casco protettivo, velocità, precedenza, sorpasso, incrocio, stazionamento) sia punito con il ritiro dello skipass, ovvero del titolo di accesso agli impianti di risalita. Infatti si ritiene che nessuna punizione potrebbe essere più efficace nei confronti di uno sciatore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernenti l'obbligo di utilizzo del casco protettivo).

      1. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3»;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obbligo di utilizzo del casco protettivo».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sanzioni).

      1. Dopo l'articolo 13 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è inserito il seguente:

      «Art. 13-bis. - (Sanzioni). - 1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli da 8 a 13, oltre alle sanzioni specificamente previste dalla presente legge, nonché a quelle determinate dalle regioni ai sensi dell'articolo 18, comma 2, i soggetti competenti per il controllo di cui all'articolo 21 provvedono al ritiro del titolo di accesso agli impianti di risalita in possesso del trasgressore».


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