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PDL 2237

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2237



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'IPPOLITO VITALE

Istituzione di un'area franca urbana nel comune di Lamezia Terme

Presentata l'8 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Le aree franche urbane sono state previste dalla legge finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006, all'articolo 1, comma 340, mutuate da un modello francese che ha consentito la nascita - in quel territorio - di ben 85 aree franche.
      Stante il regime di fiscalità di vantaggio e di controllo statale sulle attività economiche eventualmente poste in essere, appare, oggi, assai opportuna l'istituzione di un'area franca urbana nel comune di Lamezia Terme, trattandosi di una realtà a forte criticità economico-sociale.
      Il comune di Lamezia Terme ha zone di disagio economico ad alto tasso di disoccupazione e di dispersione scolastica giovanile: dalla regione Calabria sono molti gli emigrati che hanno cercato lavoro nel nord del Paese o all'estero e, di questi, molti sono giovani!
      Una seria politica di interventi mirati per favorire le piccole imprese e le micro-imprese del comune di Lamezia Terme, una politica di sviluppo economico e occupazionale che privilegi, tra gli altri, le giovani generazioni che hanno dimostrato capacità imprenditoriali e voglia di crescere, rappresentano il percorso virtuoso per far decollare questo territorio e, conseguentemente, l'intera provincia.
      Senza sicurezza, tuttavia, non c'è sviluppo duraturo!
      È necessario, perciò, creare le condizioni affinché il territorio recuperi in legalità e in sicurezza: i cittadini non devono sentirsi soli nel fronteggiare le associazioni criminali che operano e condizionano, da troppo tempo, uomini e iniziative.
      La presenza continua dello Stato, evidentemente necessaria, deve però manifestarsi attraverso misure appropriate e incisive,
 

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non solo di repressione e di prevenzione, capaci di fronteggiare una criminalità che «inquina» e che «contagia», ma anche di promozione e di investimento.
      Più sviluppo equivale a più ricchezza e a più lavoro per tutti e - senza ombra di dubbio - costituisce un fattore determinante di lotta alla criminalità organizzata, a quella azione di «taglieggiamento» o di «controllo» che induce gli imprenditori - locali ed esterni - a non investire per non correre rischi, nonostante le potenzialità dei singoli territori.
      La presente proposta di legge, se approvata, introdurrà fattori positivi di evoluzione e di emancipazione, migliorando la qualità della vita e le prospettive di zone considerate a rischio di emarginazione sociale ed economica.
      In ogni caso, la presente proposta di legge, già supportata dall'accoglimento da parte del Governo - in sede di approvazione finale della citata legge finanziaria 2007 - di un ordine del giorno a mia firma di uguale contenuto, oltreché da una ampia condivisione - espressa a mezzo stampa - da parte di forze sindacali e politiche diverse, costituirà un contributo (mi auguro utile!) a un dibattito sulle strategie per il decollo della regione Calabria, non più differibile, questione ormai di oggettivo rilievo non solo «provinciale» ma anche «nazionale».
      La presente proposta di legge, diretta all'istituzione di un'area franca urbana nel comune di Lamezia Terme, consta di 9 articoli.
      L'articolo 1 attribuisce al comune di Lamezia Terme la competenza a delimitare il territorio dell'area franca urbana, sentita la regione Calabria, sulla base di criteri socio-economici individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      I criteri potranno essere quelli del tasso di disoccupazione, della bassa scolarità, della necessaria presenza sul territorio di magazzini, negozi, imprese, dotati di strutture necessarie per ospitare le attività economiche.
      L'articolo 2 individua i benefìci fiscali per le attività economiche dell'area franca urbana, l'articolo 3 i requisiti per ottenerli, l'articolo 4 stabilisce i requisiti per la localizzazione geografica dell'area franca urbana, l'articolo 5 l'ambito di applicazione dei benefìci fiscali, l'articolo 6 la decadenza da essi, mentre l'articolo 7 dispone in merito alla gestione dell'area franca urbana, che viene affidata a un Consorzio, allo scopo istituito; l'articolo 8 prevede la costituzione di un apposito comando del Corpo della guardia di finanza a tutela degli insediamenti produttivi e delle attività economiche dell'area franca urbana; l'articolo 9, infine, stabilisce la copertura finanziaria della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di un'area franca urbana nel comune di Lamezia Terme).

      1. È istituita un'area franca urbana nel comune di Lamezia Terme, di seguito denominata «area franca urbana».
      2. L'area franca urbana è delimitata dal comune di Lamezia Terme, sentita la regione Calabria, secondo criteri socio-economici deliberati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Benefìci fiscali).

      1. Ai contribuenti che, nel periodo compreso tra il 1o giugno 2007 e il 31 dicembre 2011, realizzano nell'ambito dell'area franca urbana nuove attività economiche ovvero esercitano attività economiche già avviate si applica l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta sul reddito delle società (IRES), sui redditi prodotti dalle citate attività economiche, con le modalità di cui al comma 2.
      2. Al fine di cui al comma 1 i redditi conseguiti nell'esercizio delle attività economiche dai soggetti ivi previsti sono soggetti ad un'imposizione sul 40 per cento del loro ammontare nei primi due anni di attività, sul 60 per cento nel terzo e nel quarto anno e sull'80 per cento nel quinto anno del periodo di cui al citato comma 1.
      3. I benefìci fiscali previsti dal comma 2 spettano qualunque sia la forma giuridica della società o il settore di attività esercitato.

 

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Art. 3.
(Requisiti per l'ottenimento dei benefìci fiscali).

      1. Per ottenere i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 l'impresa deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti:

          a) impiegare non più di cinquanta lavoratori dipendenti alla data del 1o giugno 2007;

          b) aver realizzato un volume di affari non superiore a 10 milioni di euro;

          c) avere un bilancio non superiore a 10 milioni di euro;

          d) avere il proprio capitale o i propri diritti di voto non detenuti, direttamente o indirettamente, per una quota pari al 25 per cento, da un'impresa o da più imprese congiuntamente il cui volume di affari annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio supera i 45 milioni di euro;

          e) l'attività principale esercitata non deve riguardare i settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada di merci.

Art. 4.
(Requisiti di localizzazione geografica).

      1. Condizione essenziale per la concessione dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2 è la presenza nell'area franca urbana di negozi, studi, officine o impianti che consentano all'imprenditore di esercitare un'attività economica e di conseguire introiti professionali.
      2. È, altresì, condizione essenziale per la concessione dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2, l'esercizio di un'attività economica effettiva concretizzata dalla presenza nel territorio delimitato in area franca urbana, nonché l'effettuazione di

 

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atti direttamente collegabili all'attività esercitata.
      3. Qualora l'attività di un contribuente sia localizzata nell'area franca urbana, ma la sua attività si svolga in tutto o in parte fuori di essa, i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 si applicano se tale contribuente ha alle dipendenze almeno dieci lavoratori a tempo indeterminato impiegati nei locali destinati all'attività o se il volume di affari è realizzato, per almeno il 45 per cento, nei confronti di clienti situati nell'area franca urbana.

Art. 5.
(Ambito di applicazione dei benefìci fiscali).

      1. I benefìci fiscali di cui all'articolo 2 si applicano relativamente ai redditi dichiarati nel periodo di imposta considerato diminuiti dei seguenti proventi che rimangono imponibili secondo il regime ordinario:

          a) utili di società non derivanti da attività esercitate nell'area franca urbana;

          b) ricavi derivanti da sovvenzioni, da atti di liberalità e da rinunce di crediti;

          c) ricavi derivanti da operazioni finanziarie;

          d) ricavi derivanti da diritti di proprietà industriali o commerciali, quando tali diritti non derivano da attività esercitate nell'area franca urbana.

      2. I benefìci fiscali di cui all'articolo 2 non si applicano alla creazione di attività nell'area franca urbana conseguente al trasferimento di un'attività precedentemente esercitata da un contribuente che aveva goduto dell'esonero previsto dal citato articolo 2 nei cinque anni precedenti il trasferimento, nonché ai contribuenti che creano un'attività nell'ambito di un trasferimento, di una concentrazione o di una ristrutturazione dell'attività precedentemente esercitata nell'area franca urbana.

 

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Art. 6.
(Esclusioni dei benefìci fiscali).

      1. I benefìci fiscali di cui all'articolo 2 non si applicano qualora le dichiarazioni ai fini dell'IRPEF o dell'IRES non siano state presentate entro i termini previsti dalla legislazione vigente in materia o il contribuente sia stato sottoposto ad accertamento fiscale per evasione o elusione fiscale.
      2. Non possono usufruire dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2 coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti dagli articoli 416, 416-bis e 416-ter del codice penale.

Art. 7.
(Ente gestore dell'area franca urbana).

      1. È istituito un consorzio di gestione dell'area franca urbana denominato «Consorzio per lo sviluppo dell'area franca urbana di Lamezia Terme».
      2. Il Consorzio di cui al comma 1 è costituito dal comune di Lamezia Terme, dalla provincia di Catanzaro e dalla regione Calabria ed è regolato da un proprio statuto.
      3. Al Consorzio di cui al comma 1 possono aderire, a decorrere dalla data della sua costituzione, gli enti economici e privati rappresentativi delle categorie sociali interessate alle attività nell'area franca urbana, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni degli industriali e delle imprese e gli istituti di credito operanti nel territorio della regione Calabria.
      4. Organo del Consorzio di cui al comma 1 è il comitato di gestione, di cui fanno parte:

          a) due rappresentanti designati dal comune di Lamezia Terme;

          b) un rappresentante designato dalla provincia di Catanzaro;

 

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          c) un rappresentante designato dalla regione Calabria;

          d) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

          e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          f) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Catanzaro;

          g) un rappresentante per ognuna delle associazioni di categoria che operano nell'area franca urbana designato dalla rispettiva associazione.

      5. I rappresentanti di cui al comma 4 non devono avere riportato condanne per delitti.
      6. Il presidente del comitato di gestione di cui al comma 4 è eletto tra i componenti del comitato con il voto dei medesimi e dura in carica per cinque anni.
      7. Il comitato di gestione di cui al comma 4 ha compiti di indirizzo, di controllo e di governo dell'area franca urbana e, in particolare, provvede:

          a) a informare e fornire consulenza alle persone private e alle imprese che intendono usufruire dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2;

          b) a revocare i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 su segnalazione del comando del Corpo della guardia di finanza, costituito ai sensi dell'articolo 8, in caso di mancato rispetto o violazione delle disposizioni della presente legge;

          c) a controllare il possesso dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 da parte delle aziende che intendono esercitare la propria attività nell'area franca urbana e a dichiarare l'eventuale decadenza dai benefìci fiscali di cui all'articolo 2 qualora vengano meno i citati requisiti;

          d) a verificare la congruenza, sotto il profilo del rapporto costi-benefìci, delle attività economiche esercitate nell'area franca urbana;

 

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          e) a formulare proposte per lo sviluppo e l'incremento degli insediamenti produttivi nell'area franca urbana e a predisporre il relativo piano annuale, anche sulla base delle verifiche attuate ai sensi della lettera d).

Art. 8.
(Comando del Corpo della guardia di finanza).

      1. Al fine di effettuare gli accertamenti fiscali previsti dall'articolo 7, comma 7, lettera b), nel territorio dell'area franca urbana è costituito un apposito comando del Corpo della guardia di finanza.
      2. Il comando di cui al comma 1 opera sul territorio dell'area franca urbana a tutela degli insediamenti produttivi e delle attività economiche dell'area franca urbana, con i poteri e le funzioni ad esso attribuiti dalla legislazione vigente.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007, a 150 milioni di euro per l'anno 2008 e a 150 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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