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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2240 |
l'articolo 1, «Introduzione ed obiettivi», individua la parti firmatarie del Memorandum, ovverosia il Governo italiano, rappresentato dal Ministero della difesa, e il Consiglio federale svizzero, rappresentato dall'Agenzia per gli approvvigionamenti della Difesa del Dipartimento della Difesa, della Protezione Civile e dello Sport, e indica gli scopi dell'accordo, consistenti nel rafforzamento della cooperazione nelle aree dell'industria della difesa, nella promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'approvvigionamento congiunti degli equipaggiamenti militari, nell'identificazione di attività congiunte volte alla standardizzazione e all'interoperabilità, nello scambio di informazioni tecniche e nello sviluppo dei contatti tra le industrie dei due Paesi;
l'articolo 2, «Portata», definisce le attività ricadenti nell'accordo, e cioè l'identificazione di requisiti comuni relativi agli equipaggiamenti delle Forze armate, la collaborazione nell'acquisto di equipaggiamenti volti a soddisfare tali requisiti, il supporto reciproco nelle prove e nelle sperimentazioni tecniche, nello sviluppo di concetti operativi, nella predisposizione di accordi contrattuali e nel supporto logistico, l'organizzazione di riunioni bilaterali su programmi relativi agli equipaggiamenti, la fornitura di servizi di garanzia di qualità e la previsione di compensazioni industriali. In caso di cooperazione su progetti specifici, l'articolo prevede la predisposizione di un Accordo di attuazione, volto a regolare gli aspetti particolari dell'attività congiunta;
l'articolo 3, «Scambio di informazioni sulle opportunità di gara», contempla la possibilità di scambio di informazioni sugli approvvigionamenti in modo tale da consentire alle ditte interessate di partecipare alle gare e stabilisce altresì che le norme rilevanti saranno quelle della nazione acquirente, che la nazionalità della ditta offerente non è elemento ostativo ai fini dell'aggiudicazione di una commessa e che, in caso di non accettazione di una offerta, verrà fornita, su richiesta dell'altra parte, la motivazione del rigetto;
l'articolo 4, «Organizzazione di gestione», prevede la costituzione di un Comitato bilaterale per valutare l'implementazione del Memorandum, con riunioni annuali, e ne individua i componenti;
l'articolo 5, «Sicurezza e visite», sancisce che le informazioni e il materiale classificati scambiati o generati e le visite internazionali verranno gestiti e organizzati in conformità agli accordi internazionali già in vigore tra le parti;
l'articolo 6, «Reclami e responsabilità», introduce il principio, già contemplato in accordi analoghi, approvati con apposita legge di ratifica (ad esempio, vedasi l'articolo VIII della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335, successivamente estesa alle nazioni firmatarie del Partenariato per la pace con legge di ratifica 30 giugno 1998, n. 229), secondo cui le parti regolano con «lex specialis» (la cui applicazione, ai sensi dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, è limitata ai casi previsti dal Memorandum) eventuali richieste di risarcimento, sia tra le parti, sia nei confronti di terzi, relative ad eventi connessi all'esecuzione del Memorandum. Nel caso di specie ciascun Partecipante rinuncia al risarcimento per lesioni o per il decesso di proprio personale o di propri agenti, o per danni o distruzione di beni, causati dall'altro Partecipante, da suo personale o da agenti in servizio nello svolgimento di attività correlate al Memorandum, purché l'evento dannoso non sia dovuto a dolo o a colpa del personale o di agenti di uno dei Partecipanti: in tale caso il risarcimento graverà totalmente sul Partecipante responsabile. La trattazione di casi di risarcimento nei confronti di terzi è di competenza della parte sul cui territorio si è verificato l'evento dannoso, secondo le relative norme nazionali;
l'articolo 7, «Uso e divulgazione delle informazioni», stabilisce che le informazioni scambiate tra le parti, incluse quelle di natura industriale, non saranno usate o divulgate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza il consenso della fonte, e che verranno tutelate in conformità alle norme in vigore. In caso di danno connesso alla divulgazione delle informazioni in maniera non autorizzata, il Partecipante destinatario risarcirà il proprietario delle informazioni. Inoltre, il paragrafo 7.4 stabilisce che le informazioni scambiate ai sensi del Memorandum, nonché documenti, tecnologia o materiali, classificati o meno, non potranno essere ceduti a persone di nazionalità diversa dalle nazioni firmatarie né ad organizzazioni internazionali se non previa autorizzazione scritta della nazione originatrice. Le informazioni saranno contrassegnate con apposita marcatura indicante il Paese di origine, la classifica di segretezza eccetera;
l'articolo 8, «Disposizioni finanziarie», sancisce che il Memorandum non determina alcun impegno finanziario in capo ai Partecipanti, se non quello relativo alle spese per l'implementazione dell'accordo connesse al funzionamento del Comitato direttivo bilaterale, previsto dall'articolo 4;
l'articolo 9, «Composizione delle controversie», precisa che eventuali controversie sull'applicazione del Memorandum verranno risolte unicamente mediante la consultazione e la negoziazione tra le parti;
l'articolo 10, «Data di entrata in vigore, revoca, emendamento e durata»,
l'articolo 11, «Firma», indica la data e il luogo ove il Memorandum è stato firmato, e cioè il 6 novembre 2003 a Bruxelles, in duplice copia originale in lingua inglese e in lingua italiana, entrambi i testi autentici.
Il presente disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli:
l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica del Memorandum;
l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;
l'articolo 3 prevede la copertura finanziaria;
l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.
L'attuazione del Memorandum d'intesa tra l'Italia e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato:
Articolo 4, paragrafo 4.1.
Al fine di verificare l'attuazione del Memorandum viene prevista la costituzione di un Comitato bilaterale che si riunirà ad anni alterni in Svizzera e in Italia. Nell'ipotesi dell'invio a Ginevra di nove funzionari, di cui uno in veste di interprete, con una permanenza di quattro giorni in detta città si avrà la seguente spesa.
La relativa spesa viene così suddivisa:
- pernottamento
(euro 150 al giorno x 9 persone x 4 giorni) euro 5.400
- diaria giornaliera per ciascun funzionario
(euro 190 che viene ridotta di euro 63 corrispondente ad 1/3 della stessa per un totale di euro 127. Ad euro 127 vanno aggiunti euro 50 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per un totale di euro 177)
(euro 177 al giorno x 9 persone x 4 giorni) euro 6.372
Spese di viaggio:
- biglietto aereo A/R Roma-Ginevra
(euro 980 x 9 persone) euro 8.820
Totale onere (articolo 4, paragrafo 4.1) euro 20.592
Pertanto, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa a decorrere dal 2007 e per ciascuno dei bienni successivi, è di euro 20.592, in cifra tonda euro 20.595.
Per quanto riguarda il supporto di segreteria, che il nostro Paese dovrà fornire per le riunioni che si terranno in Italia, esso verrà fornito utilizzando le strutture già esistenti presso il Ministero della difesa e pertanto la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
L'intervento normativo in esame è necessario per dare esecuzione ad un accordo che ha come scopo lo sviluppo di attività congiunte con il Governo della Confederazione Elvetica nel settore dei materiali della difesa, indicando le aree di cooperazione e le regole da seguire nello svolgimento delle attività congiunte.
B) Analisi del quadro normativo.
Il Memorandum d'intesa impegna le parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
L'articolo 6, «Reclami e responsabilità», introduce il principio, già presente in accordi analoghi, approvati con apposita legge di ratifica (ad esempio l'articolo VIII della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e ratificata dall'Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335, successivamente estesa alle nazioni firmatarie del Partenariato per la pace con legge di ratifica 30 giugno 1998, n. 229), secondo cui le parti regolano con «lex specialis» (la cui applicazione, ai sensi dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, è limitata ai casi previsti dal Memorandum) sia eventuali richieste di risarcimento, connesse ad attività previste dal Memorandum, che una parte possa vantare nei confronti dell'altra, sia l'individuazione della parte competente a trattare eventuali richieste di risarcimento di danni a terzi. Nel caso di specie ciascun Partecipante rinuncia al risarcimento per lesioni o per il decesso di proprio personale o di propri agenti, o per danni o distruzione di beni, causati dall'altro Partecipante, da suo personale o agenti in servizio nello svolgimento di attività correlate al Memorandum, purché l'evento dannoso non sia dovuto a dolo o a colpa del personale o di agenti di uno dei Partecipanti: in tale caso il risarcimento graverà totalmente sul Partecipante responsabile. La trattazione di casi di risarcimento nei confronti di terzi è di competenza della parte sul cui territorio si è verificato l'evento dannoso, secondo le relative norme nazionali.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Non emergono aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, atteso che l'unico aspetto di rilevanza, quello relativo alle opportunità di gara di cui all'articolo 3, paragrafi 3.1 e 3.3, rimanda alle norme del Paese acquirente, che per l'Italia sono conformi alle norme comunitarie.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
La materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
La materia non è stata precedentemente normata né sussistono possibilità di delegificazione, attesa la natura unitaria del documento e la sua valenza politica.
2. Ulteriori elementi.
A) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
In materia di accordi con il Consiglio federale svizzero nello specifico settore della difesa non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, nella passata legislatura è stata approvata la legge 6 marzo 2006, n. 120, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004.
A) Ambito dell'intervento.
Il Memorandum in esame vede come destinatari diretti il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero e come destinatari indiretti i comparti industriali della difesa delle due nazioni.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Gli obiettivi consistono in un rafforzamento dei rapporti governativi ed industriali nel settore dei materiali della difesa e in una più stretta collaborazione nel campo della ricerca e sviluppo.
I risultati attesi consistono in un incremento delle opportunità per le industrie di settore delle due nazioni.
C) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.
L'impatto diretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni è da ricondurre nell'ambito delle attività istituzionali esplicate da parte dei dicasteri interessati. Più in particolare, il Memorandum prevede la costituzione di un Comitato bilaterale presieduto per l'Italia dal Direttore nazionale degli armamenti. La cadenza prevista per le riunioni è su base annuale. Sono altresì previste delle visite di delegazioni.
L'impatto indiretto consiste nella scelta dei Governi di procedere con un Accordo di attuazione. Tale Accordo definirà una specifica attività congiunta, i relativi obiettivi, le risorse da allocare ed ogni altro aspetto rilevante.
D) Impatto sui destinatari indiretti.
Le industrie della difesa delle due nazioni firmatarie possono essere considerate quali destinatari indiretti. Il Memorandum in questione consentirà alle industrie di competere su base reciproca per la fornitura di beni e servizi per la difesa e di usufruire di informazioni sulle opportunità di gara ed agevolerà lo scambio di informazioni, mentre la possibilità di procedere ad Accordi di attuazione potrebbe determinare lo svolgimento di programmi di sviluppo congiunti con ditte appartenenti ai rispettivi comparti industriali.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 20.595 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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